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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3201 RGAC, anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, passata in decisone all'udienza del 17.9.25 e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv. Mauro Napolitano, che li rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione
Opponenti
E
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Controparte_1
L.Guarino, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.9.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza di Parte_3
, veniva loro ingiunto il pagamento della somma di
[...]
€44.241,57 (oltre interessi e spese), richiesta a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, quale Progettista e Direttore dei Lavori, per la costruzione della propria abitazione, lavori poi terminati nel luglio 2012.
L'ingiungente precisava di aver ricevuto, precedentemente, la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto, che veniva sottratta dalla richiesta.
A sostegno dell'opposizione deducevano di avere effettivamente conferito il menzionato incarico all'architetto che aveva CP_1
presentato un'offerta scritta, richiedendo per tali incarichi la somma complessiva di €12.500,00.
I lavori erano terminati il 12.07.2012; il 16.06.2017 il Pt_2
riceveva una generica richiesta di saldo dei compensi spettanti,
e, in data 26.03.2023, la messa mora avente ad oggetto gli onorari per l'attività svolta, liquidati con riferimento ai parametri professionali.
Eccepivano quindi l'intervenuta prescrizione degli onorari professionali, l'errata determinazione degli onorari richiesti da parte opposta, l'inadempimento dell'architetto l'errata CP_1
applicazione dei valori tariffari applicati in fattura.
Si costituiva l'opposto, contestando i motivi di opposizione;
venivano disposti accertamenti tecnici e all'esito la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione pagina 2 di 7 Risulta pacifico l'effettivo conferimento, da parte degli opponenti all'opposto, dell'incarico di progettazione e Direzione dei Lavori inerente i lavori di costruzione presso la loro abitazione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti è infondata, essendo incompatibile con le argomentazioni addotte, che postulano il mancato pagamento, nella misura richiesta dall'ingiungente.
In proposito, deve evidenziarsi che l'art. 2956 n. 2 c.c. trova la sua ratio nella presunzione di adempimento dell'obbligazione, nei termini ivi indicati;
il suo presupposto è che il debitore non neghi di dovere la somma richiesta ma deduca che, scondo l'id quod plerumque accipit, l'obbligazione, nel quantum indicato, sia stata estinta.
L'eccezione suddetta è dunque incompatibile con il riconoscimento, espresso o implicito, che la somma richiesta non sia stata corrisposta
Nella fattispecie in esame, gli opponenti hanno implicitamente ammesso che il compenso richiesto dal professionista, nell'importo da lui indicato, non sia stato versato, tant'è vero che hanno contestato fermamente il quantum debeatur.
Acclarata dunque l'esistenza dell'incarico, con riferimento al quantum debeatur occorre preliminarmente evidenziare che il professionista non ha contestato l'avvenuta pattuizione dell'onorario, al momento del conferimento dell'incarico, in €
12.500,00, quale corrispettivo del lavoro di progettazione, progetto svincolo idrologico, direzione lavori sicurezza e coordinamento.
pagina 3 di 7 Risulta però dagli atti che l'architetto ha reso, per conto degli opponenti, altre prestazioni professionali (rilievo metrico e topografico (cfr. all. 4), progettazione per la sistemazione delle aree esterne (cfr. all. 5), progettazioni per soluzioni abitative diverse, rispetto alla progettazione originaria (cfr. all. 4), relazione paesaggistica (cfr. all. 1, n 3), misure e contabilità (cfr. all. 6), disegni esecutivi per il progetto strutturale (cfr. all.7). In proposito, deve rilevarsi che, dall'esame degli atti, tali attività risultano espletate e necessitano di essere compensate.
Il CTU ha evidenziato, a fronte delle eccezioni sollevate dagli opponenti, che “il rilievo topografico rappresenta un'attività fondamentale per la progettazione edilizia, in quanto consente di acquisire dati altimetrici e planimetrici indispensabili per l'inserimento del fabbricato nel contesto territoriale e per la corretta definizione delle opere di sistemazione del sito.
Dall'analisi degli elaborati grafici allegati agli atti di causa, risulta che il professionista ha effettivamente eseguito tale attività per necessità tecnico-progettuali. Di conseguenza, tale prestazione deve essere riconosciuta e compensata, anche in assenza di un incarico formale scritto, come previsto dall'art. 2237 c.c., che disciplina il diritto al compenso per le prestazioni professionali effettivamente svolte”.
Il rilievo è stato utilizzato ai fini della progettazione, della stima dei movimenti terra e della definizione dell'inserimento paesaggistico del manufatto. Quanto alla progettazione per la sistemazione delle aree esterne, risultano rese diverse prestazioni (Viabilità e accessi;
Sistemazione del verde;
Opere di drenaggio;
Progettazione della piscina), che hanno contribuito pagina 4 di 7 alla completezza della progettazione generale. Si evidenzia, inoltre, che gli elaborati relativi alla sistemazione esterna risultano allegati alla richiesta di Permesso di Costruire presentata presso il Comune, al fine di ottenere l'autorizzazione edilizia. La relazione paesaggistica, atto amministrativo obbligatorio nell'abito territoriale del Comune di Cerreto Sannita necessita di uno studio dettagliato dell'inserimento ambientale, del confronto con la normativa vigente, della predisposizione di tavole grafiche e relazioni tecniche. Alcun compenso è stato calcolato nella parcella per i calcoli strutturali e per i calcoli della copertura.
Sul quantum, il DM 140/2012 stabilisce che il grado di complessità (G) viene determinato in funzione di diversi fattori
(Natura dell'opera, pregio della prestazione, risultati e vantaggi per il committente, urgenza della prestazione) e può variare tra
0,7 e 1,3, in funzione della complessità dell'opera. Nel caso in esame, si tratta di una villa di campagna, un edificio residenziale con caratteristiche superiori rispetto a un semplice fabbricato agricolo, ma senza particolari complessità costruttive o ingegneristiche. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che l'attribuzione di un valore G pari a 0,8 sia giustificata.
Il compenso va quindi determinato con riferimento alle prestazioni rese in concreto (il cui compenso risulta solo in parte pattuito), come emergenti dalla documentazione allegata.
La somma esulante da quella prevista dalle parti quantifica quindi le prestazioni esulanti dall'accordo.
pagina 5 di 7 Per determinare con esattezza la somma dovuta a titolo di compenso professionale, sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il ctu ha elaborato due ipotesi di parcella (con riferimento a due diverse modalità di realizzazione delle fondazioni), determinando gli onorari, rispettivamente in € 29.339,55 e € 29.031,25, con riferimento a diverse modalità di realizzazione delle fondazioni
(includendo o escludendo dall'importo complessivo dei lavori le varianti della fondazione).
Risultando dagli atti che la variante non fu autorizzata dai coniugi, va presa in considerazione la seconda ipotesi, pari ad €
29.031,25, da cui va detratta quella di € 10.000,00 che, per stessa ammissione dell'ingiungente, è stata già corrisposta.
Gli opponenti devono dunque versare, in favore del , la Pt_3
somma di € 19.031,25, oltre contributo CNPAIA (4%), di €
761,25 e l'IVA (22%), pari a € 4.186,75, per un totale di €
23.979,37.
Quanto al lamentato inadempimento del professionista, dall'esame degli atti di causa non emerge alcun elemento per ritenere il inadempiente. Pt_3
La controversia indicata dagli opponenti è infatti intercorsa tra la ditta SI ON e gli odierni opponenti, che avevano dedotto in lite la cattiva esecuzione dei lavori, chiamando in causa l'odierno ingiungente;
nella stessa, tuttavia, la domanda di manleva avanzata risulta rigettata e non risulta accertato alcun inadempimento del CP_1
pagina 6 di 7 Le spese vanno parzialmente compensate, dato il parziale accoglimento dell'opposizione; per la metà vanno poste a carico dei soccombenti opponenti
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta e nei confronti di , Parte_1 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 659/23, così provvede:
1)Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_3
23.979,37 oltre interessi legali dalla domanda.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna gli opponenti al pagamento dell'altra metà, che liquida in € 700,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria, € 600,00 per la fase decisionale, oltre spese di
C.T.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Guarino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3201 RGAC, anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, passata in decisone all'udienza del 17.9.25 e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv. Mauro Napolitano, che li rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione
Opponenti
E
, el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Controparte_1
L.Guarino, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Opposto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.9.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza di Parte_3
, veniva loro ingiunto il pagamento della somma di
[...]
€44.241,57 (oltre interessi e spese), richiesta a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, quale Progettista e Direttore dei Lavori, per la costruzione della propria abitazione, lavori poi terminati nel luglio 2012.
L'ingiungente precisava di aver ricevuto, precedentemente, la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto, che veniva sottratta dalla richiesta.
A sostegno dell'opposizione deducevano di avere effettivamente conferito il menzionato incarico all'architetto che aveva CP_1
presentato un'offerta scritta, richiedendo per tali incarichi la somma complessiva di €12.500,00.
I lavori erano terminati il 12.07.2012; il 16.06.2017 il Pt_2
riceveva una generica richiesta di saldo dei compensi spettanti,
e, in data 26.03.2023, la messa mora avente ad oggetto gli onorari per l'attività svolta, liquidati con riferimento ai parametri professionali.
Eccepivano quindi l'intervenuta prescrizione degli onorari professionali, l'errata determinazione degli onorari richiesti da parte opposta, l'inadempimento dell'architetto l'errata CP_1
applicazione dei valori tariffari applicati in fattura.
Si costituiva l'opposto, contestando i motivi di opposizione;
venivano disposti accertamenti tecnici e all'esito la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione pagina 2 di 7 Risulta pacifico l'effettivo conferimento, da parte degli opponenti all'opposto, dell'incarico di progettazione e Direzione dei Lavori inerente i lavori di costruzione presso la loro abitazione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti è infondata, essendo incompatibile con le argomentazioni addotte, che postulano il mancato pagamento, nella misura richiesta dall'ingiungente.
In proposito, deve evidenziarsi che l'art. 2956 n. 2 c.c. trova la sua ratio nella presunzione di adempimento dell'obbligazione, nei termini ivi indicati;
il suo presupposto è che il debitore non neghi di dovere la somma richiesta ma deduca che, scondo l'id quod plerumque accipit, l'obbligazione, nel quantum indicato, sia stata estinta.
L'eccezione suddetta è dunque incompatibile con il riconoscimento, espresso o implicito, che la somma richiesta non sia stata corrisposta
Nella fattispecie in esame, gli opponenti hanno implicitamente ammesso che il compenso richiesto dal professionista, nell'importo da lui indicato, non sia stato versato, tant'è vero che hanno contestato fermamente il quantum debeatur.
Acclarata dunque l'esistenza dell'incarico, con riferimento al quantum debeatur occorre preliminarmente evidenziare che il professionista non ha contestato l'avvenuta pattuizione dell'onorario, al momento del conferimento dell'incarico, in €
12.500,00, quale corrispettivo del lavoro di progettazione, progetto svincolo idrologico, direzione lavori sicurezza e coordinamento.
pagina 3 di 7 Risulta però dagli atti che l'architetto ha reso, per conto degli opponenti, altre prestazioni professionali (rilievo metrico e topografico (cfr. all. 4), progettazione per la sistemazione delle aree esterne (cfr. all. 5), progettazioni per soluzioni abitative diverse, rispetto alla progettazione originaria (cfr. all. 4), relazione paesaggistica (cfr. all. 1, n 3), misure e contabilità (cfr. all. 6), disegni esecutivi per il progetto strutturale (cfr. all.7). In proposito, deve rilevarsi che, dall'esame degli atti, tali attività risultano espletate e necessitano di essere compensate.
Il CTU ha evidenziato, a fronte delle eccezioni sollevate dagli opponenti, che “il rilievo topografico rappresenta un'attività fondamentale per la progettazione edilizia, in quanto consente di acquisire dati altimetrici e planimetrici indispensabili per l'inserimento del fabbricato nel contesto territoriale e per la corretta definizione delle opere di sistemazione del sito.
Dall'analisi degli elaborati grafici allegati agli atti di causa, risulta che il professionista ha effettivamente eseguito tale attività per necessità tecnico-progettuali. Di conseguenza, tale prestazione deve essere riconosciuta e compensata, anche in assenza di un incarico formale scritto, come previsto dall'art. 2237 c.c., che disciplina il diritto al compenso per le prestazioni professionali effettivamente svolte”.
Il rilievo è stato utilizzato ai fini della progettazione, della stima dei movimenti terra e della definizione dell'inserimento paesaggistico del manufatto. Quanto alla progettazione per la sistemazione delle aree esterne, risultano rese diverse prestazioni (Viabilità e accessi;
Sistemazione del verde;
Opere di drenaggio;
Progettazione della piscina), che hanno contribuito pagina 4 di 7 alla completezza della progettazione generale. Si evidenzia, inoltre, che gli elaborati relativi alla sistemazione esterna risultano allegati alla richiesta di Permesso di Costruire presentata presso il Comune, al fine di ottenere l'autorizzazione edilizia. La relazione paesaggistica, atto amministrativo obbligatorio nell'abito territoriale del Comune di Cerreto Sannita necessita di uno studio dettagliato dell'inserimento ambientale, del confronto con la normativa vigente, della predisposizione di tavole grafiche e relazioni tecniche. Alcun compenso è stato calcolato nella parcella per i calcoli strutturali e per i calcoli della copertura.
Sul quantum, il DM 140/2012 stabilisce che il grado di complessità (G) viene determinato in funzione di diversi fattori
(Natura dell'opera, pregio della prestazione, risultati e vantaggi per il committente, urgenza della prestazione) e può variare tra
0,7 e 1,3, in funzione della complessità dell'opera. Nel caso in esame, si tratta di una villa di campagna, un edificio residenziale con caratteristiche superiori rispetto a un semplice fabbricato agricolo, ma senza particolari complessità costruttive o ingegneristiche. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che l'attribuzione di un valore G pari a 0,8 sia giustificata.
Il compenso va quindi determinato con riferimento alle prestazioni rese in concreto (il cui compenso risulta solo in parte pattuito), come emergenti dalla documentazione allegata.
La somma esulante da quella prevista dalle parti quantifica quindi le prestazioni esulanti dall'accordo.
pagina 5 di 7 Per determinare con esattezza la somma dovuta a titolo di compenso professionale, sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il ctu ha elaborato due ipotesi di parcella (con riferimento a due diverse modalità di realizzazione delle fondazioni), determinando gli onorari, rispettivamente in € 29.339,55 e € 29.031,25, con riferimento a diverse modalità di realizzazione delle fondazioni
(includendo o escludendo dall'importo complessivo dei lavori le varianti della fondazione).
Risultando dagli atti che la variante non fu autorizzata dai coniugi, va presa in considerazione la seconda ipotesi, pari ad €
29.031,25, da cui va detratta quella di € 10.000,00 che, per stessa ammissione dell'ingiungente, è stata già corrisposta.
Gli opponenti devono dunque versare, in favore del , la Pt_3
somma di € 19.031,25, oltre contributo CNPAIA (4%), di €
761,25 e l'IVA (22%), pari a € 4.186,75, per un totale di €
23.979,37.
Quanto al lamentato inadempimento del professionista, dall'esame degli atti di causa non emerge alcun elemento per ritenere il inadempiente. Pt_3
La controversia indicata dagli opponenti è infatti intercorsa tra la ditta SI ON e gli odierni opponenti, che avevano dedotto in lite la cattiva esecuzione dei lavori, chiamando in causa l'odierno ingiungente;
nella stessa, tuttavia, la domanda di manleva avanzata risulta rigettata e non risulta accertato alcun inadempimento del CP_1
pagina 6 di 7 Le spese vanno parzialmente compensate, dato il parziale accoglimento dell'opposizione; per la metà vanno poste a carico dei soccombenti opponenti
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta e nei confronti di , Parte_1 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 659/23, così provvede:
1)Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_3
23.979,37 oltre interessi legali dalla domanda.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna gli opponenti al pagamento dell'altra metà, che liquida in € 700,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria, € 600,00 per la fase decisionale, oltre spese di
C.T.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Guarino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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