Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'11 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4838/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata a [...], il [...], cod. fi-scale Parte_1 [...]
,, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Campione per C.F._1 procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Notar Per_1 di Fiumicino ( Roma) del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313).
[...]
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/05/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità. Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza dell'11 febbraio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione. Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente “obesità con artrosi e discopatia L4-5 e L5-S1, cardiopatia ipertensiva, OSAS, sindrome ansioso -depressiva” la rendono invalida in misura inferiore al
74% (70% a far data dalla domanda – 31/01/2023) (Cfr Relazione di CTU – in atti).
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Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo in esame le singole patologie invalidanti ed applicando le percentuali delle nuove tabelle in conformità al D.M. del 05/02/92, effettuando il calcolo riduzionistico, altresì fornendo puntuali riscontri alle osservazioni di parte ricorrente così argomentando: “la signora ha svolto in passato l'attività di badante, ma da alcuni anni non svolge più tale attività. Anche alla lettura della precedente relazione di ATP, nei RILIEVI ANAMNESTICI viene riportato: “ATTIVITA' LAVORATIVA: già badante in atto non lavora”. Pertanto, essendo la valutazione espressa dal sottoscritto nella fattispecie in linea con quanto attestato dalla documentazione in atti e con la obiettività rilevata nel corso delle operazioni peritali, tenendo conto anche di quanto richiesto dalla criteriologia applicativa delle tabelle di legge, si ritiene di dover confermare in toto la relazione di CTU già trasmessa alle parti..” (cfr Relazione di CTU).
Pertanto il CTU è giunto alle predette conclusioni.
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4838/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che la ricorrente è invalida nella misura del 70% a far data dalla domanda amministrativa del 31/01/2023; dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 11 febbraio 20254
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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