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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. GI Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1603/2023 R.G. in data 29/8/23, promossa d a
(P. IVA ), con sede legale in San Parte_1 P.IVA_1
GI LL CH (PN) in Via Pietro Zorutti n. 10 – frazione Rauscedo, in persona del legale rappresentante p.t., e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._1
ER (PN) il 02.06.1961 e residente a [...] – frazione Rauscedo, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Lucchese
a t t o r i / o p p o n e n t i
c o n t r o
(C.F. Controparte_1
) con sede a AR (UD) in Via Cividina n. 9, in persona del presidente del P.IVA_2
Consiglio d'Amministrazione dottor , rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2
Andrea Mondini
c o n v e n u t a / o p p o s t a
e c o n l' i n t e r v e n t o d i
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3
con sede a TA (UD), via G. Galilei 18, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cannone
t e r z a i n t e r v e n u t a
1 avente per oggetto: opposizione a precetto trattenuta in decisione nell'udienza del 6/12/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente: come da foglio di precisazione depositato in via telematica, e pertanto:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
-in via preliminare: sospendere, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'azione esecutiva iniziata dall'opposta a mezzo LL notifica del precetto del 31.07.2023 (cfr. doc. 1);
-in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese competenze e onorari.
-in via istruttoria, Ammettersi CTU affinché possa: accertare il valore dei beni ipotecati a garanzia del finanziamento di Euro 550.000,00 concesso da , e precisamente i seguenti terreni CP_1
agricoli siti in ER così come censiti al Catasto Terreni: F. 48 M. 59 sem. 4 ha 0.12.10,
RD. Euro 10,00 RA. Euro 6,56; F. 48 M. 197 sem 4 ha 0.04.10, RD. Euro 3,39 RA. Euro 2,22; F. 48
M. 134 prato 3 ha. 0.27.30, RD. Euro 11,98 RA. Euro 6,34; F. 48 M. 261 sem. 3 ha. 0.44.52, RD.
Euro 39,09 RA. Euro 26,44; F. 48 M. 263 prato 2 ha. 0.24.56, RD. Euro 12,05 RA. Euro 6,34; F.
48 M. 264 prato 2 ha. 0.01.13, RD. Euro 0,55 RA. Euro 0,29; F. 48 M. 265 sem. 4 ha. 0.52.60, RD.
Euro 43,47 RA. Euro 28,52; F. 48 M. 267 prato 3 ha. 2.86.98, RD. Euro 125,98 RA. Euro 66,70; F.
48 M. 135 prato 4 ha. 0.47.40, RD. Euro 18,36 RA. Euro 9,79; F. 48 M. 153 inc. prod. 1 ha.
0.31.60, RD. Euro 2,12 RA. Euro 0,16; F. 48 M. 159 prato 4 ha. 1.00.50, RD. Euro 38,93 RA. Euro
20,76, al fine di accertare il superamento dei limiti di finanziabilità dei mutui fondiari così come determinati dal C.I.C.R., con delibera del 22 aprile 1995.” per parte convenuta/opposta: come da comparsa di costituzione e risposta, e quindi:
“voglia il Giudice adito dichiarare inammissibile, ovvero infondata, l'opposizione. Spese anche LL fase cautelare rifuse”. per parte terza intervenuta: come da foglio di precisazione depositato in via telematica, e pertanto:
“Si ritrascrivono pertanto le conclusioni LL Banca cedente, che si intendono fare proprie:
2 Voglia il Giudice adito dichiarare inammissibile, ovvero infondata, l'opposizione. Spese anche LL fase cautelare rifuse.”
In via istruttoria, si conclude come in atti - a cui si rinvia per relationem – e, dunque, si ribadisce
l'utilizzo improprio dell'azione di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 comma 1 c.p.c. e 617 comma 1 c.p.c.., eccependo di conseguenza l'inammissibilità di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte perché finalizzate a sostenere le domande di merito esplicitate nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., e si chiede per l'effetto il rigetto di tutte le domande avversarie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_3
hanno proposto opposizione al precetto notificato in data 31/7/23 da Parte_2
, fondato sul Controparte_1
Decreto Ingiuntivo n. 977/2022 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Pordenone in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato tra la mutuante e il mutuatario CP_1
al quale era subentrata, in corso del rapporto di mutuo, la società Persona_1 Parte_1
Premettendo di aver proposto anche opposizione al decreto ingiuntivo, la cui provvisoria
[...]
esecuzione non era stata sospesa dal giudice dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno eccepito, con l'opposizione al precetto, la illegittimità LL revoca dell'affidamento bancario da parte LL mutuante e la nullità del contratto di mutuo fondiario, per violazione dei limiti di CP_1
finanziabilità e per mancanza LL causa in concreto. Per tali motivi hanno richiesto, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e nel merito l'accertamento dell'insussistenza del diritto LL parte opposta a procedere a esecuzione forzata.
Si è ritualmente costituita , eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dei CP_1
motivi di opposizione, in quanto proponibili, ed effettivamente già proposti, solo in sede di cognizione. Nel merito, la parte convenuta/opposta ha comunque contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti, deducendo la legittimità del recesso LL banca e la validità del contratto di mutuo fondiario, essendo fondato su una valida causa, né potendo produrre l'eventuale violazione dei limiti di finanziabilità alcuna nullità (ex Cass. SS.UU. 33719/22).
3 2. Con provvedimento di data 12/10/2023 il giudice precedente assegnatario del presente procedimento di opposizione a precetto ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo proposta dagli opponenti ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., rilevando la preclusione, in sede esecutiva, dell'esame delle eccezioni inerenti ai fatti (costitutivi, modificativi o estintivi) anteriori alla formazione del titolo giudiziale, invocabili esclusivamente davanti al giudice LL cognizione, dovendosi invece limitare il giudice dell'opposizione a precetto, in assenza LL allegazione di fatti sopravvenuti, a constatare la perdurante sussistenza del titolo esecutivo, nel caso in esame costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con provvisoria esecuzione confermata dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Dopo la decisione sull'istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c. e la riassegnazione del procedimento, è volontariamente intervenuta in giudizio quale successore a titolo particolare del CP_3
diritto controverso, essendo cessionaria del credito azionato cedutole da . Con l'atto CP_1
d'intervento, la terza intervenuta ha fatto proprie tutte le deduzioni, eccezioni, difese e conclusioni LL convenuta/opposta.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.,
l'udienza del giorno 6/12/24, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'opposizione a precetto deve essere rigettata, per gli stessi motivi per i quali è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Secondo il consolidato orientamento LL giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale non può conoscere di vizi che, in quanto fondati su fatti anteriori alla formazione del titolo stesso, sono stati dedotti o avrebbero dovuto essere dedotti in sede di giudizio di cognizione.
Tale orientamento è stato di recente ribadito, in motivazione, da una pronuncia delle Sezioni Unite, poi ripresa anche dalle successive sentenze LL Suprema Corte: “(...) Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l'opposizione (al pari di quella all'esecuzione già iniziata sulla base di quello) non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850;
Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954),
4 mentre quelle per fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni per farli in quella sede valere non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma appunto
l'articolazione di fatti di cui quello non ha legittimamente potuto tener conto e per la cui omessa considerazione non potrebbe mai considerarsi inficiato: ed in entrambi i casi non può tecnicamente impugnarsi un titolo per un vizio non suo proprio. (...)” (Cass. SS.UU. n.19889/2019, punto 31 delle ragioni LL decisione).
Su tale premessa, deve essere considerato che, nel caso in esame, gli opponenti hanno lamentato solo la nullità del contratto di mutuo fondiario in forza del quale il decreto ingiuntivo è stato emesso e l'illegittimità del recesso da parte LL banca mutuante, cioè fatti impeditivi o estintivi del credito azionato che sarebbero, nella tesi sostenuta in opposizione, tutti anteriori alla formazione del titolo giudiziale. In effetti, gli stessi asseriti vizi sono già stati dedotti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove tra l'altro la prima delibazione svolta dal giudice LL cognizione, sull'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., è stata negativa per gli opponenti. Invece, non sono stati fatti valere, tra i motivi di opposizione a precetto, eventuali fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, che avrebbero potuto costituire propriamente l'oggetto di questo giudizio.
Non è possibile in questa sede riesaminare i motivi di opposizione che già sono stati fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Se tale riesame fosse ammissibile, in sede esecutiva si potrebbero sempre rimettere in discussione gli accertamenti compiuti in sede di cognizione, il che renderebbe senza fine le liti. È ben vero che, nel caso in esame, l'accertamento compiuto dal giudice LL cognizione non risulta essere passato in giudicato. Tuttavia, ammettere tra i motivi di opposizione a precetto anche le eccezioni fondate su fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, già oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pur ancora pendente, comporterebbe un'inammissibile duplicazione di medesimi giudizi con lo stesso oggetto, con conseguente possibile contrasto tra giudicati.
In sostanza, in questo giudizio ci si deve limitare a prendere atto che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la cui provvisoria esecuzione non è stata sospesa, costituisce titolo idoneo alla proposizione dell'esecuzione forzata, e che non sono stati dedotti fatti successivi alla formazione del titolo tali da incidere sul diritto LL parte creditrice di procedere a esecuzione forzata.
5 Resta da rilevare che l'inammissibilità dell'opposizione a precetto è stata eccepita sin dalla prima difesa dalla parte convenuta/opposta e che all'eccezione di inammissibilità ha aderito, con il proprio richiamo nell'atto di intervento adesivo, la terza intervenuta CP_3
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'opposizione a precetto.
4. All'integrale rigetto delle domande consegue, secondo il principio di soccombenza, la condanna degli opponenti in solido alla rifusione delle spese, a favore sia dell'originaria convenuta/opposta, la quale, pur avendo ceduto il credito, ai sensi dell'art. 111 comma 1 c.p.c. è rimasta parte del processo, sia nei confronti LL cessionaria volontariamente intervenuta, la quale, per effetto LL partecipazione al giudizio, ha maturato il diritto alla rifusione delle spese per la soccombenza degli attori/opponenti (Cass. 1589/2022).
Alla quantificazione si deve procedere secondo l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014
e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente al valore LL causa (determinato dalla somma oggetto di precetto) e per importi minimi, per la semplicità e il numero eseguito di questioni trattate, nonché per la limitata attività svolta nelle due sole udienze che si sono tenute.
A favore LL parte originaria vanno liquidati compensi per le sole fasi di studio e introduttiva, mentre a favore LL parte intervenuta vanno liquidati i compensi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. GI
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1603/2023 del R.G., così decide:
- rigetta integralmente le domande proposte da Parte_4
[...]
- condanna gli attori/opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore LL convenuta/opposta e LL terza intervenuta, che liquida per
[...]
nella complessiva somma di € 3.824,00 per Controparte_1
compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% ed ulteriori accessori dovuti per legge e per nella complessiva somma di € 14.598,00 per compenso di avvocato, oltre CP_3
rimborso forfettario del 15% ed ulteriori accessori dovuti per legge
6 Così deciso in Pordenone, il 30/1/2025
Il giudice dott. GI Cozzarini
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