Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 1
Il soggetto espropriato che abbia fatto valere l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 26927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26927 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
o t n o e v i m t a a s r r g e e v t l n i a o o t t u a b g i ORIGINALE, i r l t b n b o 26927-2018 o c e l t e n d e r e r r o Oggetto o i REPUBBLICA ITALIANA c i r e R t l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Esecuzione forzata LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Opposizione all'esecuzione TERZA SEZIONE CIVILE Accoglimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dell'opposizione successivo Presidente Dott. FRANCO DE STEFANO alla chiusura del - Rel. Consigliere Dott. LINA RUBINO processo esecutivo Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI Azione autonoma di Dott: AUGUSTO TATANGELO Consigliere Fipetiziona di indebito Consigliere Dott. PAOLO PORRECA Ammissibilità ha pronunciato la seguente R.G.N. 7413/2016 SENTENZA Cron. 26927 sul ricorso 7413-2016 proposto da: @.
1. Rep. in ROMA, LOTTO DANIELA, elettivamente domiciliata Ud. 13/07/2018 VIA ALBERICO II 13, presso lo studio dell'avvocato ' PU ANDREA DE MARCHI, rappresentata difesa dall'avvocato GIAMPAOLO BAU' giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente 2018 contro 2090 BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO DI FARA VICENTINO SRL in persona del suo rappresentante legale pro tempore Rag. GIORGIO SNADINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 32/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI chenha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato SILVIA CONTESTABILE per delega non scritta;
udito l'Avvocato GIUSEPPE CAPUTI per delega non scritta;
ہ ے 2 R.G. 7413/2016 I FATTI DI CAUSA 1.La vicenda trae origine da un assegno dell'importo di € 25.822,84 (Lire 50.000.000) emesso, in data 30 settembre 1996, da EG SS, correntista della CA SA IO Quinto Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentino S.r.l., interdetta dall'emissione di assegni, la quale lo consegnò in pagamento a IE LO che, a sua volta e in pari data, lo depositò sul suo conto corrente presso la filiale di Bassano del Grappa del BA BR TO S.p.a. (alla quale la banca trattaria non aveva comunicato l'essere stata la SS privata dalla autorizzazione ad emettere assegni).L'assegno venne protestato pochi giorni dopo, e consegnato in stanza di compensazione dopo la scadenza dei termini. Con atto di precetto del 30.01.1997 la CA SA IO intimò alla LO precetto di pagamento di € 25.822,84, ritenendo così di esercitare il proprio diritto di regresso in quanto CA trattaria dell'assegno emesso dalla SS ed erroneamente accreditato in favore della LO.
2. La LO propose opposizione a precetto deducendo che l'assegno non poteva essere utilizzato come titolo esecutivo nei propri confronti, chiedendo, senza ottenerla, la sospensione dell'esecuzione. Avendo la CA SA IO proseguito nell'esecuzione pignorando un dossier titoli del quale la ricorrente era titolare, in deposito presso il BA BR TO, l'esecutata, onde evitare la vendita dei titoli, chiese la conversione del pignoramento. Il Giudice dell'esecuzione assegnò all'esecutante la somma versata per la conversione del pignoramento, pari a € 29.048,37 (Lire 56.245.493), ed estinse la procedura esecutiva.
3. Nel giudizio di merito esecutivo, la CA SA IO si costituì e resistette alla domanda attorea di nullità del precetto e della conseguente esecuzione. Il Tribunale di Bassano del Grappa accolse l'opposizione a precetto, accertando che la CA SA IO non avrebbe potuto agire cambiariamente nei confronti della LO, e, con 3 la sentenza n. 115/2000, dichiarò la nullità del precetto e degli atti esecutivi ad esso conseguenti.
4. Nulla essendo stato disposto sul punto del suo diritto alla restituzione della somma pagata in sede di conversione del pignoramento dalla suddetta sentenza né in tema di risarcimento dei danni, nel 2008 la LO convenne con autonoma domanda dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa la CA SA IO per sentirla condannare alla restituzione della somma ottenuta in virtù dell'esecuzione e al risarcimento del danno, anche morale, cagionato dall'illegittima azione esecutiva, da liquidarsi in via equitativa. La CA si costituì in giudizio resistendo alla domanda e formulando domanda riconvenzionale per il pagamento, previa compensazione, di quanto dovuto con quanto erroneamente pagato alla LO per l'assegno della SS.
5. Il Tribunale di Bassano del Grappa, ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento danni, posto che ex art. 96 secondo comma c.p.c. la stessa avrebbe dovuto essere formulata nel giudizio di opposizione a precetto, ritenuto che entrambe le parti agissero, a buon diritto, ex art. 2033 c.c., accertò e compensò le contrapposte spettanze e, calcolata una differenza a favore della LO di € 1.107,80, condannò la CA al pagamento della predetta somma e compensò le spese di lite.
6. Nel 2010 la LO appellò la predetta sentenza con cinque motivi. Si costituì la CA, chiedendo il rigetto. La Corte d'appello respingeva l'appello, compensando per un terzo le spese e condannando l'appellante a rifondere all'appellata i restanti due terzi delle stesse. In particolare, la sentenza d'appello affermava che: -al momento in cui fu effettuato il pagamento del titolo, l'importo non era dovuto perché l'emittente dell'assegno aveva subito la revoca della convenzione d'assegno ex art. 1 L. 386/1990; -il soggetto che eseguì il pagamento non dovuto a norma dell'art. 2033 c.c. era la CA SA IO, la quale aveva pertanto correttamente agito nei confronti della destinataria per il recupero dell'importo; non fosse sostenibile che la CA avesse rinunciato a recuperare la somma illegittimamente pagata non avendola richiesta nel procedimento di opposizione all'esecuzione, il quale era stato diretto dalla LO contro l'azione esecutiva della CA che tentava il recupero forzoso del credito, ed ivi si discuteva solo della forma cambiaria del precetto;
- la differenza (pari a Lire 4.100.493) tra l'importo assegnato alla CA in sede di conversione del pignoramento e quanto era stato incassato effettivamente dalla LO era stata attribuita dal Giudice dell'esecuzione a titolo di interessi, il diritto a percepire i quali non era venuto meno con l'annullamento dell'esecuzione; - quanto al risarcimento del danno per l'illegittima esecuzione patita, rilevava che la domanda era stata già proposta dinanzi al Giudice dell'opposizione all'esecuzione, come asserito dall'appellante stessa, in atto di citazione, ove la stessa lamentava che, con la sentenza n. 115/2000, la domanda risarcitoria non era stata accolta;
e che, anche a voler ritenere che il Giudice avesse omesso la pronuncia sul punto, l'opponente avrebbe dovuto impugnare quella sentenza, col relativo motivo di gravame, onde impedire il formarsi del giudicato.
7. Contro la sentenza n. 32/2016 della Corte d'appello di Venezia, depositata l'11/01/2016, propone ricorso per Cassazione, con tre motivi, IE LO. Resiste con controricorso la CA SA IO Quinto Valle Agno Credito Cooperativo di Fara Vicentino S.r.l. Non sono state depositate memorie. LE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, la ricorrente LO denuncia la falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Pone due distinte questioni. Lamenta in primo luogo che la CA SA IO non potesse agire nei suoi confronti a titolo di indebito oggettivo, in quanto nel caso di specie la LO aveva percepito l'importo che era stata chiamata a restituire sulla base di un titolo, costituito dall'assegno tratto dalla correntista SS dal suo conto corrente presso la CA SA IO, regolarmente pagato alla prenditrice LO dalla CA (BA BR TO) presso la quale quest'ultima lo aveva presentato per l'incasso, proprio perché la CA trattaria non aveva comunicato che quell'assegno avrebbe dovuto essere protestato. Osserva quindi che a subire l'indebito sia stata non la CA trattaria, ma il BA BR TO;
e che pertanto la CA SA IO avrebbe dovuto agire contro quest'ultimo istituto che, a sua volta, avrebbe potuto eventualmente chiamare in manleva la LO, laddove fosse stato in grado di sostenere di essere stato semplice mandatario per l'incasso. Osserva che, nei confronti della trattaria, sia la CA negoziatrice l'accipiens, come tale legittimata passiva rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, ove sia stata in base al titolo girataria a pieno (e quindi portatrice in proprio di ogni situazione giuridica attiva e passiva che derivi dal titolo); e che, non essendovi prova che la girata della LO al BA BR TO non fosse stata piena, debba presumersi che quest'ultimo abbia giustamente pagato quell'assegno alla prenditrice. Con la conseguenza che la CA SA IO non avrebbe potuto far gravare gli effetti della sua negligenza sull'ignara LO;
né le giustificazioni addotte dalla CA stessa sul mancato puntuale rispetto della disciplina della stanza di compensazione varrebbero a legittimare il suo operato nei confronti della LO. 6 Osserva infine che, in ogni caso, la domanda di ripetizione dell'(asserito) indebito oggettivo da parte della banca avrebbe dovuto essere svolta nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione decisa con sentenza n. 115/00 del Tribunale di Bassano del Grappa e che non averlo fatto equivalga ad una rinuncia. Questa seconda questione, sviluppata brevemente al termine del primo motivo, è in realtà preliminare rispetto alla prima, perché involve l'autonoma proponibilità della domanda di ripetizione di indebito da parte della creditrice soccombente nell'opposizione all'esecuzione.
1.2. La questione posta dal ricorso si colloca nell'ambito della più ampia problematica della stabilità, e dei limiti di tale stabilità, di una procedura esecutiva conclusa con il provvedimento definitivo di distribuzione del ricavato (nel caso di specie, la procedura esecutiva si è conclusa con l'attribuzione al creditore dell'importo versato dal debitore per poter accedere alla conversione). La giurisprudenza della Corte ha da tempo affermato, con orientamento costante nel tempo (da ultimo, Cass. n. 12242 del 2016; Cass. n. 23182 del 2014, Cass. n. 17371 del 2011; Cass. n. 26078 del 2005, Cass. n. 7036 del 2003; Cass. n. 5580 del 2003, risalendo fino a Cass. n. 2434 del 1969), che il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur privo, per la mancanza di contenuto decisorio, di efficacia di giudicato, gode però di una sua stabilità, in quanto provvedimento di chiusura di un procedimento posto in essere e portato a termine col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, e come tale incompatibile con qualsiasi possibilità di revoca, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Questa ricostruzione, a salvaguardia della stabilità degli assetti di interessi conseguenti all'emissione del provvedimento finale della procedura esecutiva, condivisa da parte della dottrina ma avversata da altro orientamento dottrinario, rimane ferma anche dopo le modifiche normative introdotte dalla legge n. 69 del 7 2009 e va in questa sede ribadita. Deve ritenersi che anche dopo la riforma del 2009 (in conseguenza della quale le controversie distributive, ex art. 512 c.p.c., anche quando assunte con sentenza ai sensi dell'art. 618 c.p.c., hanno valenza endoprocedimentale), possa riconoscersi al progetto di distribuzione una stabilità rispetto ai soggetti che hanno preso parte alla procedura esecutiva per cui è precluso loro agire in giudizio, al di fuori dell'opposizione distributiva, per ottenere una pronuncia che faccia venir meno la validità, o l'efficacia, del progetto stesso. Ciò non perché la stabilità del progetto esecutivo e del provvedimento definitivo di distribuzione del ricavato siano da assimilare ad un accertamento definitivo, quanto piuttosto perché essi scaturiscono piuttosto dal concetto di preclusione, più ampio di quello del giudicato, ovvero dal non essersi attivato il debitore (e neppure il creditore, e neppure/lo stesso aggiudicatario) durante l'esecuzione e con gli strumenti consentiti dalla procedura per arrivare ad una diversa definizione del suo debito, ovvero con le opposizioni esecutive o con la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. La stabilità della distribuzione e la preclusione all'esercizio delle azioni restitutorie non si basa sulla particolare efficacia del progetto, ma trova piuttosto fondamento nella considerazione che gli interessati hanno l'onere di difendersi compiutamente nel corso del processo esecutivo, utilizzando gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a loro disposizione. Dall' affermazione della definitività dell'assetto di interessi creato con il provvedimento che chiude la procedura esecutiva, consegue, da un lato, che l'acquisto effettuato dal terzo aggiudicatario sia in ogni caso definitivo e sottratto ad eventuali contrasti tra debitore e creditore, a salvaguardia della funzionalità del sistema stesso delle vendite forzate, dall'altro che il soggetto espropriato non possa esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di 8 ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità, per motivi sostanziali, dell'esecuzione forzata. Deve evidenziarsi che queste affermazioni non cozzano con la tutela del debitore che abbia invece tempestivamente attivato le sue difese, pendente la procedura esecutiva e prima della sua conclusione, proponendo le opposizioni esecutive e chiedendo, senza ottenerla, la sospensione dell'esecuzione: se l'affermazione favorevole al debitore giunge, con l'accoglimento della opposizione, dopo la chiusura della procedura esecutiva con la distribuzione del ricavato, potrà ottenere all'interno dell'opposizione all'esecuzione il risarcimento del danno nei confronti del creditore che abbia agito senza la normale prudenza, ex art. 96 secondo comma c.p.c., e potrà agire nei suoi confronti con l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c. Infatti, qualora il debitore abbia fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per evitare che la procedura esecutiva giungesse al suo termine, proponendo l'opposizione e chiedendo la sospensione dell'esecuzione al g.e. senza ottenerla, dando poi corso alla fase di merito dell'opposizione con esito a sé favorevole, ferma stesso, l'aggiudicazione del bene al terzo, il debitore ha diritto a rivalersi sul ricavato e ad essere eventualmente risarcito del danno. Nel caso di specie non si è dubitato della legittimazione della LO, che aveva il ruolo di debitrice nella procedura esecutiva dichiarata illegittima con l'accoglimento, successivo alla chiusura della procedura, della opposizione a precetto, di agire in ripetizione verso la banca che illegittimamente aveva agito nei suoi confronti azionando come titolo esecutivo un assegno del quale la stessa LO era beneficiaria. Il giudice di merito ha anche ritenuto che per contro la banca creditrice non avesse alcun onere di proporre a sua volta la contrapposta azione di ripetizione di 9 indebito (volta a recuperare quanto incassato dalla LO in mancanza di autorizzazione ad emettere assegni da parte della sua debitrice) all'interno della. opposizione all'esecuzione, escludendo che si dovesse intendere la mancata proposizione della domanda in quella sede come una tacita rinuncia. La decisione è corretta, e il rilievo sul punto contenuto nel primo motivo di ricorso è infondato. Si perviene a questa conclusione non perché, in assoluto, il principio della stabilità del progetto esecutivo sia predicabile solo al debitore e sia idoneo a paralizzare solo eventuali sue azioni proposte fuori dai tempi e dagli strumenti di tutela previsti dalla legge. Come si è già affermato in precedenza, il principio della stabilità del progetto esecutivo ha portata generale, è dettato a tutela di interessi generali e come tale può condizionare, in particolari ipotesi, anche i comportamenti del creditore e dell'aggiudicatario ; come questa Corte ha avuto recentemente occasione di affermare, quanto all'aggiudicatario: "Nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di "aliud pro alio" con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase - satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria. “ (Cass. n. 12242 del 2016), e quanto al creditore: "Nel processo di esecuzione di obblighi di fare o di non fare, dal principio di irretrattabilità dei risultati del processo esecutivo discende la definitività della constatazione di chiusura della procedura esecutiva, contenuta nel verbale delle operazioni dell'ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all'ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempreché il verbale e 10 l'ordinanza non siano stati impugnati per vizi concernenti la non conformità di quanto eseguito o disposto rispetto al titolo esecutivo. Ne consegue che, sopravvenuta la definitività della constatazione della chiusura della procedural esecutiva, al creditore procedente, che pure ritenga non perfettamente eseguito il comando giudiziale, resta preclusa la facoltà di azionare ulteriormente il medesimo titolo esecutivo" (Cass. n. 23182 del 2014). Piuttosto, a prescindere dalla inutilizzabilità dell'assegno come titolo esecutivo nei confronti della beneficiaria (questione fatta valere dalla LO con la opposizione a precetto), il diritto della CA SA IO, trattaria, di ripetere/indietro/quanto pagato erroneamente alla prenditrice dell'assegno signora LO in difetto di un valido titolo (essendo già stato revocato il potere della traente di emettere assegni) ed in mancanza di provvista poteva essere azionato autonomamente, in quanto è un diritto del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo attivato e che quindi non doveva necessariamente esser fatto valere, in via riconvenzionale, all'interno della opposizione all'esecuzione proposta dalla LO, dovendosi intendere in difetto tacitamente rinunciato, ma ben poteva esser fatto valere direttamente, in via principale o riconvenzionale come nella specie è avvenuto, dalla banca. Infondata è anche la seconda questione posta dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso. La ricorrente sostiene che la CA trattaria, SA IO, non avrebbe potuto agire nei suoi confronti, dopo l'accoglimento della opposizione all'esecuzione, pretendendo, con la domanda riconvenzionale proposta avverso la sua domanda di ripetizione di indebito, che corrispondesse le somme di cui all'assegno, oltre agli interessi, perché non sarebbe stata legittimata ad agire nei suoi confronti, neppure a titolo di ripetizione di indebito. Sostiene cioè che la banca trattaria avrebbe dovuto richiedere indietro il denaro indubbiamente pagato in mancanza di provvista, - atteso che la sua correntista era già stata interdetta dalla facoltà di emettere assegni - 11 non alla prenditrice di buona fede LO, che ignara dei rapporti tra traente e trattaria aveva portato l'assegno della sua creditrice nella sua banca, e questa, non avendo la SA IO comunicato la revoca della autorizzazione ad emettere assegni in capo alla SS, le aveva accreditato il relativo importo, ma se del caso alla banca negoziatrice, la quale a sua volta avrebbe potuto rivalersi nei confronti del soggetto non legittimato all'emissione di assegni. èIl BA BR TO non è parte in causa, e quindi non stata oggetto di accertamento, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni legittimanti l'azione della banca trattaria nei confronti della banca negoziatrice (in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte, sulla base dell'art. 26 R.D. n. 1669 del 1933, ritiene sussistente la legittimazione passiva della negoziatrice qualora questa sia stata destinataria non di una semplice girata per l'incasso ma di una girata piena, in quanto la girata per l'incasso equivale al conferimento di un semplice mandato, in virtù del quale il giratario è legittimato soltanto all'esercizio dei diritti inerenti all' assegno, senza acquistarne la titolarità, il che esclude la possibilità di individuare in quest'ultimo il soggetto obbligato alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma riscossa, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma riscossa, salva però l'azione di risarcimento del danno nell'ipotesi di suo comportamento doloso o colposo: v. Cass. n. 20108 del 2015). L'eventuale legittimazione passiva della banca negoziatrice del titolo non esclude però la legittimazione passiva del prenditore, che ha ricevuto dalla banca trattaria un pagamento non dovuto, in mancanza di provvista ed in virtù di un titolo proveniente da un soggetto interdetto dalla facoltà di emettere assegni. La prima questione posta dal primo motivo di ricorso, sulla sussistenza della legittimazione passiva della LO a fronte dell'azione di ripetizione di indebito della banca trattaria, è stata quindi correttamente risolta dal giudice di merito laddove ha individuato come solvens la banca trattaria, SA IO, e come 12 accipiens non il BA Ambroveneto, banca negoziatrice, ma la ricorrente, sul cui conto corrente sono confluite alcune somme pur in mancanza di corrispondente provvista sul conto della sua debitrice SS, addirittura interdetta dalla facoltà di emettere assegni.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l""effettuale" assenza di motivazione del Giudice d'appello nel giustificare l'errata determinazione da parte del primo giudice del credito che IE LO aveva diritto di ripetere dalla CA trattaria, anche in vista dell'eventuale compensazione con il controcredito della CA stessa. Lamenta che la sentenza d'appello sia illegittima laddove afferma che la differenza tra tutto ciò che era stato assegnato alla CA SA IO all'esito della procedura esecutiva e quanto era stato incassato effettivamente dalla LO fosse stata attribuita dal Giudice dell'esecuzione a titolo di interessi, avendo omesso di rispondere ad uno specifico rilievo sul punto. Osserva infine che la CA SA IO fosse consapevole di dover restituire tutto l'importo alla stessa assegnato dal Giudice dell'esecuzione, non avendolo mai messo in dubbio nei suoi scritti difensivi di prime cure.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l""effettuale" assenza di motivazione del Giudice d'appello nel giustificare la falsa applicazione da parte del primo giudice del principio della domanda e, comunque, il difetto di motivazione nell'escludere il diritto di IE LO ad essere risarcita per le ragioni ed i titoli dedotti. Osserva come il Giudice d'appello abbia avallato la tesi del Giudice di prime cure, che aveva illegittimamente rigettato la sua domanda risarcitoria ritenendola una intempestiva richiesta di danni per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.). Lamenta che, per contro, nel caso di specie non si tratti di responsabilità aggravata per un processo esecutivo che non doveva essere svolto, ma di ragione sostanziale 13 che legittima la vittima di un'azione esecutiva illegittima a chiedere al Giudice l'accertamento del suo diritto ad essere risarcita laddove il Giudice dell'esecuzione, benché richiestogli, abbia omesso di valutare la questione dei danni. Osserva inoltre che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale ed implicitamente avallato dalla Corte d'appello, non sia esatto sostenere che la LO avrebbe subito le stesse conseguenze negative se la CA SA IO avesse esercitato il suo regresso secondo i canali ordinari anziché con la procedura esecutiva cambiaria: in tal caso, infatti, la LO non avrebbe subito l'effetto diretto di una espropriazione e non si sarebbe vista segnalata dalla sua CA (terza-pignorata) alla Centrale Pubblica dei Rischi amministrata dalla CA d'Italia e alle Centrali private dei Rischi. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi inammissibili, in quanto denunciano genericamente la presenza del vizio di motivazione in relazione a due distinti profili sui quali la Corte d'appello motiva idoneamente, ben entro i ristretti limiti di rilievo attuale del vizio di motivazione. Inoltre, il secondo motivo si traduce in una contestazione in fatto sulla quantificazione del controcredito della banca da portare in compensazione effettuata dal giudice di appello, di per sé inammissibile. Il terzo motivo denuncia con estrema genericità un vizio di motivazione legato alla declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria da illegittimo esercizio dell'esecuzione forzata al di fuori del giudizio di opposizione all'esecuzione, ed è estremamente generico sia nella censura che nello stesso richiamo allo svolgimento mricorso degli accadimenti processuali. La ricorrente non chiarisce se la domanda risarcitoria da imprudente esercizio dell'azione esecutiva fosse stata proposta all'interno del giudizio di opposizione all'esecuzione o se sia stata proposta per la prima volta in questa sede come azione autonoma. Se anche fosse stata proposta in quella sede e il giudice non avesse provveduto in merito, come il motivo sembra adombrare, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare, in quel giudizio, l'omessa pronuncia e non 14 dolersi in questa sede della declaratoria di inammissibilità. Se invece, sub specie del vizio di motivazione, la ricorrente intendeva lamentare la violazione di un proprio diritto a intraprendere l'azione risarcitoria autonomamente, avrebbe dovuto argomentare più chiaramente sul piano della violazione di legge, e quindi sulla sua sussistenza di un suo interesse meritevole di tutela all'introduzione di un'azione risarcitoria autonoma, la cui ammissibilità, residuale rispetto alla previsione dell'art. 96 secondo comma c.p.c., non discende dalla entità del danno lamentato (che, sostiene la ricorrente, va oltre l'illegittima esecuzione intrapresa dalla CA SA IO), ma dalla allegazione e prova di un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante (Cass. n. 19179 del 2018, Cass. n. 25862 del 2017). Il ricorso va complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente;
pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. 15 2.R. "Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 13 luglio 2018 Il consigliere estensore Il Presidente Lina Rubing Franco De Stefano Anbuland Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA Oggi 2.4 OTT. 2015' DEPOSITATO IN. LLERIA Funzioneri Gudiziario Innocenzo UTTISTA 16