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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/03/2024, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 136 del 2022 R.G.L.,
avente ad oggetto:
ALTRE IPOTESI,
promossa da:
c.f. , res.te in Sarzana (SP), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta VARLESE (indirizzo p.e.c.
ed elettivamente domiciliata come in atti, Email_1
RICORRENTE
contro
:
- in persona del Direttore generale pro Parte_2 tempore in carica, sedente alla Spezia (SP), rappresentata e difesa dall'avv. Augusto TORTORELLI (indirizzo p.e.c. ed Email_2
elettivamente domiciliata come in atti,
- O.P.I. , in Controparte_1
persona del Presidente-legale rappresentante pro tempore in carica, sedente alla
Spezia, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Francesco
GIROMINI e dall'avv. Federico PARDINI (indirizzi p.e.c.
e ed Email_3 Email_4
elettivamente domiciliato come in atti,
CONVENUTI sulle seguenti conclusioni delle parti:
per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente di cui in epigrafe, di professione infermiera, in servizio presso l (deinde, anche solo , contestualmente a Controparte_2 CP_3
domanda di urgenza, conveniva in giudizio i superiori convenuti, formulando le seguenti conclusioni:
«… dichiarare inefficaci nulli e/o illegittimi e/o i provvedimenti di sospensione disciplinare emessi in Orga costanza di malattia dall i in data 16.11.2021 per illegittimita' e/o inefficacia CP_1 derivati dall'atto di accertamento adottato dall con delibera del 16.11.2021 Parte_3 e notificati via pec mail, e senza preventiva ed obbligatoria audizione della lavoratrice.
Conseguentemente, revocati i provvedimenti di sospensione , condannare la in persona del Pt_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio dei mesi di novembre e dicembre 2021 ed i successivi stipendi sino alla data della revoca della sospensione. Nonché' alla corresponsione del risarcimento del danno patito da per Parte_1 l'illegittimo provvedimento di sospensione, da quantificarsi in corso di giudizio. Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della sospensione disciplinare illegittima.
Vinte e spese di lite» (ric., pp. 4 s.).
Il convenuto si costituiva, resisteva al ricorso – come aveva resistito alla CP_3 domanda cautelare – e concludeva per la reiezione delle attrici domande, siccome inammissibili od infondate, vinte le spese, anche della fase cautelare.
Anche il convenuto dopo aver resistito alla domanda cautelare, si costituiva in Org_1
questa sede e cosí concludeva: «… per l'accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate, Si chiede che l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, voglia dichiarare inammissibile, irricevibile e/o nullo il Ricorso presentato ed in ogni caso rigettare le domande avanzate dalla ricorrente, siccome carenti sia in fatto che in diritto. Vinte le spese di lite anche della fase cautelare» (comparsa, p. 11, formato non orig.).
Radicatosi il contraddittorio ed intanto respinta l'istanza cautelare, appurata l'assenza di spazi conciliativi, la causa era discussa dai patroni e poi decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica.
2. Esaminiamo per prima l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall Org_1
Apparentemente, la stessa parrebbe fondata, almeno nella parte in cui la ricorrente chiede dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti sospensivi emessi da questo Ordine, sennonché la suprema Corte a Sezioni unite, intervenuta in corso di causa, ha precisato, in motivazione, che, ai fini che ci occupano, occorre avere a riguardo alla domanda per come complessivamente formulata (v. Cass., s.u., ord., 29 set. 2022, in motivaz., pp. 9 ss.).
Orbene, non vi è dubbio che, col suo ricorso, la ricorrente tenda a conseguire il pagamento delle retribuzioni non versate a causa della sospensione, di talché l'oggetto della domanda, con riguardo al bene della vita cui essa è tesa, concerne l'obbligazione retributiva tipica, dal lato datoriale, del rapporto di lavoro, anche pubblico privatizzato (v. d.lgs. n. 165 del 2001, t.u. sul pubblico impiego).
Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, su tutta la materia controversa (art. 63, t.u. cit.).
3. Nel merito, le questioni oggetto di causa sono già state in parte affrontate nel provvedimento di urgenza.
Va premesso che la domanda originaria, come supra ritrascritta, si appuntava avverso il provvedimento dell'O.P.I. del 16 novembre 2021, con effetto sospensivo dal 29 seguente
[doc. n. 8), ric.], emesso ai sensi dell'art. 4, d.l. n. 44 del 2021, conv., con modd., nella L. n.
76 del 2021, la cui efficacia, al tempo, era però già stata superata per effetto della novella di cui al d.l. n. 172 del 2021, conv., con modd., nella L. n. 3 del 2022, a cui aveva fatto seguito altro provvedimento di sospensione del 23 dicembre 2021 [doc. n. 9), ric.].
L'ordinanza di urgenza, ritenuta ammissibile l'estensione dell'impugnazione al secondo provvedimento sospensivo, aveva ritenuto insussistenti le ragioni del pericolo con riguardo al periodo temporale della domanda regolato dal primo provvedimento ed esaminato, sotto il profilo del fumus boni juris, la domanda medesima avverso il secondo provvedimento.
Essendosi ora in causa di merito, deve essere esaminata la totalità della domanda.
4. Appare quindi opportuno, anche per metterne in rilievo le differenze con la successiva novella, riportare il testo dell'art. 4, d.l. n. 44 del 2021, come vigente al tempo del provvedimento del 16 novembre 2021.
«1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne da' immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
5. Il testo dell'art. 4, d.l. n. 44 del 2021, vigente alla data di adozione del secondo provvedimento di sospensione, era invece il seguente.
«1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi
COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione alle
Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.
6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6»
6. Si riporta e si conferma, quindi, quanto già osservato e considerato nel provvedimento cautelare.
«Come si può vedere, la novella appare apportare modifiche sostanziali;
basti qui rilevare che:
• 1a): nel testo dell'art. 4, commi 3 ss. anteriore al d.l. n. 172 del 2021 (deinde, vecchio testo), erano le Regioni (o le Province autonome), ricevuti dai rispettivi Ordini professionali gli elenchi degli iscritti, a verificare lo stato vaccinale (in disparte i casi di legittima esenzione dalla vaccinazione: comma 2) e poi a comunicare i nominativi degli eventuali soggetti non vaccinati al datore di lavoro, che provvedeva ad emettere atto di accertamento comportante la sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
• 1 b): nel nuovo testo dell'art. 4, la verifica è fatta direttamente dagli Ordini, che poi provvedono a comunicare la sospensione al datore di lavoro (commi 3-4),
• 2 a): nel vecchio testo dell'art. 4, erano previste la ricollocazione del personale non vaccinato (o che non aveva fatto richiesta di vaccinazione o che non ne era legittimamente esentato) in altre mansioni, anche inferiori ed, in caso di impossibilità di altra collocazione, la ridetta sospensione (commi 6 ed 8),
• 2 b): nel nuovo testo, la ricollocazione è prevista solo per il personale non vaccinato e legittimamente esentato dalla vaccinazione (v. nuovo comma 7),
• 3: la durata della sospensione nel vecchio testo era prevista fino al 31 dicembre 2021 (comma 1), mentre, col nuovo testo, è di sei mesi decorrenti dal 15 dicembre 2021 (comma 5),
• 4: il c.d. «obbligo vaccinale» è oggi esteso «alla dose di richiamo» (nuovo art. 4, comma 4). Infatti, su quest'ultimo punto, il nuovo art. 3 ter, sancisce ora che
“l'adempimento dell'obbligo vaccinale … comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo… e viene esteso ad altre categorie, ulteriormente ampliate con la conversione in legge del d.l. n.
172 (art. 4 ter). Questo sommario esame dei due testi dell'art. 4 consente di dire, con sufficiente tranquillità, che la novella introduce modiche di sostanza (per procedimento, soggetto competente ad emetterlo, contenuto, effetti, durata nel tempo) sul titolo fondante la sospensione dell'operatore delle professioni sanitarie. Infatti, in data 29 dicembre 2021, è stato emesso un nuovo provvedimento di sospensione, questa volta dall'O.P.I. [doc. n. 1), O.P.I.], a cui ha fatto seguito la trasmissione all del relativo Parte_3 atto di accertamento, con comunicazione alla ricorrente di nuova sospensione dal servizio [doc. n. 10),
Azienda]. La ricorrente ha precisato, in discussione, che ha inteso presentare causa ordinaria di lavoro e contestuale domanda di urgenza, la quale ultima va dunque qualificata come richiesta in corso di giudizio ex art. 669 quater, c.p.c.; ciò non toglie, tuttavia, che, per la valutazione di questa domanda, l'attualità del pregiudizio è requisito che deve sussistere e permanere fino alla sua decisione (Trib. Roma 9 dic. 2002, in «Foro it.», 2003, I, 919; Trib. Ivrea 12 ott. 2005, in «www.giurisprudenza.piemonte.it»). In primo luogo, deve osservarsi che l'oggetto della domanda interinale cautelare non può che essere volto (e limitato) ad ottenere una pronunzia che, medio tempore, eviti un pregiudizio correlato alla perdita della retribuzione, derivante dalla sospensione;
ora, poiché quest'ultima incide direttamente sul rapporto di lavoro, essendo la ricorrente dipendente pubblico privatizzato, si ritiene la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro (v. art. 63, t.u. cit.). Piú approfonditamente la questione sarà oggetto di valutazione in sede di merito, soprattutto in relazione alla domanda nei confronti del provvedimento adottato dall'O.P.I.. Andando oltre, va però rilevato che, quando la ricorrente ha presentato questo ricorso – 10 gennaio 2022 (unica data rilevante, non la datazione dell'atto) –, il provvedimento assunto il 16 novembre 2021 aveva già cessato di produrre i suoi effetti e, se aveva ingenerato un pregiudizio (perdita delle retribuzioni di novembre e dicembre 2021), quest'ultimo si era ormai realizzato. Sotto il profilo dell'impugnazione in via di urgenza del provvedimento del 16 novembre 2021 (rectius, della sospensione con conseguente privazione della retribuzione per effetto del provvedimento del 16 nov. 2021), la domanda cautelare deve essere pertanto immediatamente rigettata.
In discussione, la ricorrente ha inteso estendere la domanda cautelare anche avverso il secondo provvedimento di sospensione».
L'ordinanza cautelare, come detto, si concentrava sul secondo provvedimento sospensivo e delibava, tra le altre, la questione di illegittimità della legge per contrasto con norme di rango superiore.
Le questioni affrontate in diritto sono tuttavia estensibili in generale alle problematiche di causa e vengono qui richiamate e confermate.
7. In particolare, nel citato provvedimento, si scriveva quanto segue:
«… va in primo luogo osservato che non ha pregio lamentare che … è stato comunicato a mezzo p.e.c., atteso che questa forma di comunicazione ha valore legale a tutti gli effetti (v. art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005). Nel merito, la ricorrente lamenta che il suo stato di malattia – che determina la sospensione dell'attuazione del rapporto di lavoro con diritto al trattamento economico ed alla salvaguardia del posto, come previsto dalla contrattazione collettiva di Comparto (v. art. 2110, c.c.; artt. 51,comma 1, 2, comma 2, t.u.) – la esonererebbe dall'obbligo vaccinale finché detto stato perdura. La tesi, nella sommarietà propria di questa fase, non può trovare accoglimento. Il comma 2 del nuovo art. 4, come visto, stabilisce infatti che:
“ Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Questo disposto – di cui, in sede cautelare, non può che prendersi atto – sancisce che solo uno è il caso che consente al lavoratore di esonerarsi dalla vaccinazione e chiarisce nel contempo la portata di quanto stabilito del superiore comma 1, ossia che
“...
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati
…”,
disposizione che, altrimenti, avrebbe potuto intendersi nel senso che chi non era in attualità di resa della prestazione poteva essere esonerato dalla vaccinazione.
Alla conclusione di cui sopra si arriva anche considerando che il testo normativo pare rendere chiaro che - ad onta dell'espressione «obbligo vaccinale», che piú volte ricorre - in realtà siamo di fronte ad un onere che oggi la legge prevede per cercare di contenere la diffusione e l'incidenza del contagio da COVID-19. Da questo punto di vista, l'onere si atteggia come un (ulteriore) requisito che chi intende esercitare le professioni sanitarie è tenuto ad assolvere;
ecco, quindi, che si attenua la rilevanza dello stato del singolo lavoratore (p. es., la malattia). Inoltre, devesi richiamare una recente decisione del Consiglio di Stato (20 dic. 2021, n. 8454).
Intervenendo in materia, il supremo Consesso amministrativo ha osservato, in motivazione, che
“… altresì ribadirsi che la pertinente disposizione (art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021) ricollega l'esonero dall'obbligo vaccinale al solo “caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. Ebbene, poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l'”accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all'uopo rilasciata: l'”attestazione” delle “specifiche condizioni cliniche documentate”, quindi, non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza “ab externo”, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle “specifiche condizioni cliniche documentate” sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al “pericolo per la salute” dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne.
Del resto, ove così non fosse, sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo – anche nella forma “minima” e “mediata” della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro “minimo” di “attendibilità”, la rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista, che la Co parte appellante esclude essere esercitabile dalla – spettante all'Amministrazione, restando devoluta al medico certificatore ogni decisione in ordine alla (in)sussistenza dell'obbligo vaccinale: esito interpretativo che, tuttavia, risulta dissonante rispetto alla pregnanza – in termini sostanziali (con il riferimento alle “specifiche condizioni cliniche” ed al “pericolo per la salute”) e probatori (allorché si richiede che le prime siano “documentate” ed il secondo “accertato”) delle condizioni esoneratrici, delineate nei termini esposti dal legislatore” (in motivaz., pp. 15 s.).
Quanto sopra sulla portata e la rilevanza dell'unico caso, normativamente previsto, di esonero dalla vaccinazione. Lo stato di malattia del lavoratore non può dunque ritenersi tale da esonerarlo dal sottoporsi alla vaccinazione. Se, quindi, esaminiamo la posizione della ricorrente con riguardo alle sue condizioni di salute, ancora una volta pare opportuno prendere le mosse dalla precitata decisione amministrativa, laddove ha di seguito osservato che
Co
“… deve ribadirsi che il controllo demandato alla concerne pur sempre la certificazione del medico di medicina generale, la quale però, proprio perché costituente l'oggetto (diretto ed esclusivo) Co dell'attività di verifica della deve consentire all'Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell'esonero” (ivi, p. 16).
Ecco, allora, che il certificato medico deve consentire al verificatore di appurare se l'interessato versi nelle specifiche condizioni psico-fisiche che gli danno diritto all'esonero. Orbene, tornando al caso di specie, dei certificati medici prodotti dalla ricorrente, quelli temporalmente antecedenti al nuovo provvedimento di sospensione non rilevano;
gli altri, invece, sono insufficienti allo scopo, poiché da essi non è dato desumere che la ricorrente versi in quelle situazioni che normativamente (sole) consentono l'esonero dalla vaccinazione. Né è possibile pensare, almeno in questa sede, ad una verifica medico-legale, poiché resterebbe il dato oggettivo che, ad oggi, non vi è il presupposto dell'esonero e dunque, nell'immediato, la cautela non potrebbe essere concessa;
va poi escluso che il presupposto che legittima l'esonero possa trovare prova attraverso l'audizione di informatori. Va quindi verificato, sia pure sommariamente, se il disposto dell'art. 4, d.l. n. 44, cit., presenti profili di illegittimità. Al riguardo, deve ricordarsi che, essendo questa una sede cautelare, per valutare il fumus occorre attenersi alla normativa vigente;
è tuttavia vero che la stessa Corte costituzionale ha ammesso che anche, nella fase cautelare, possano essere sollevati incidenti di costituzionalità (v., p. es., C. cost. 26 set. 1990, n. 444; Id. 5 giu. 1997, n. 183; Id. 7 mag. 2008, n. 161), purché il giudice della cautela non esaurisca, rispetto al procedimento a quo, la propria potestas judicandi. Ciò è uno degli elementi - considerato inoltre che l'incidente di costituzionalità determina la sospensione del giudizio a quo (v. art. 23, 2° comma, L. n. 87 del 1953) e che, quindi, quest'ultimo, pur essendo di urgenza, può rimanere a lungo privo di definizione – che induce a ritenere che la questione di legittimità di una disposizione normativa che preclude il riconoscimento del fumus possa essere sollevata in questa sede qualora essa appaia molto evidentemente in contrasto con i principi della Costituzione o delle Carte che reggono l'Unione europea o con la normativa sui Diritti dell'Uomo, sicché il giudizio prognostico di sua caducazione possa dirsi quasi, almeno nel merito, scontato. Analoghe considerazioni possono farsi qualora si intenda sottoporre una questione di compatibilità della norma interna con le norme sovranazionali, rivolgendosi alla Corte di Giustizia (sulla ricostruzione dei rapporti tra rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e scrutinio interno di costituzionalità, v., p. es., C. cost. 14 dic. 2017, n. 269; con riferimento alle norme della Convenzione sui Diritti dell'Uomo, v., p. es., C. cost. 11 mar. 2011, n. 80). Ma cosí non può dirsi per l'art. 4, d.l. n. 44, atteso che è palese come campeggino intorno a questa disposizione diversi orientamenti interpretativi, a evidente ed immediata riprova che la tesi di coloro che ne lamentano l'(assoluta) illegittimità non può dirsi l'unica predicabile;
già questo precluderebbe al giudice della cautela di procedere con la disapplicazione della normativa. Non solo, ma aderisce questo giudice all'orientamento che, con ampi richiami di normativa europea (p. es., il reg. 507/2006 CE) e giurisprudenziali (v., p. es., C. cost. 18 gen. 2018, n. 5; Corte EDU 8 apr. 2021, n. 116, Vavřička ed altri
contro
Repubblica ceca), è stato sintetizzato in una recente decisione del Consiglio di Stato (20 ott. 2021, n. 7045) e che ritiene la non evidente e conclamata illegittimità della norma interna rispetto a quelle costituzionali e sovranazionali. Non può dunque darsi corso ad un incidente di costituzionalità in questa sede od alla disapplicazione della norma interna. In conclusione, il secondo provvedimento di sospensione appare legittimo;
esso ha determinato e determina ex lege la privazione della retribuzione, di cui, sempre in questa sede di urgenza, non resta che prendere atto (nuovo art. 4, comma 5, ult. parte, d.l. n. 44, cit.)».
8. Le considerazioni di cui sopra, nella parte in cui in diritto escludono sospetti di illegittimità costituzionale o sovranazionale delle disposizioni in esame, vengono confermate in questa sede, tanto piú che sono nelle more intervenuti autorevoli pronunziamenti delle
Corti superiori.
9. La Corte costituzionale (sentt. 9 feb. 2023, nn. 14, 15, 16) è intervenuta sugli artt.
4, 4 bis e 4 ter, d.l. n. 44 del 2021, conv., con modd. nella L. n. 76 del 2021, come poi modificato dai successivi provvedimenti normativi (d.l. n. 172 del 2021, conv., con modd., nella L. n. 3 del 2022, d.l. n. 1 del 2022, conv., con modd., nella L. n. 18 del 2022, d.l. n. 24 del 2022, conv., con modd., nella L. n. 52 del 2022).
In particolare, merita qui soffermarsi sulla decisione n. 15 del 2023. Le questioni affrontate dalla Corte delle Leggi attengono ai temi oggetto del presente giudizio, indipendentemente dal Comparto di appartenenza dei lavoratori ricorrenti: infatti, nel processo a quo, gli attori contestavano la legittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione (come pure è nel caso di specie, con riguardo a entrambi i provvedimenti impugnati), nonché la mancata previsione di un assegno alimentare per il periodo di sospensione.
10. La Corte costituzionale ha innanzi tutto ripercorso l'evoluzione della normativa in esame, evidenziandone la ratio ispiratrice, quindi ha sottolineato, in primo luogo, la conformità di tale corpus legislativo all'art. 32, Cost., in particolare osservando che
«il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992).
E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il “dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari”» (C. Cost. n. 15 del 2023, in motivaz., capo 10.3).
La Corte non ha mancato poi di sottolineare come lo scrutinio di legittimità delle disposizioni in parola vada effettuato tenendo conto che le stesse sono volte a fronteggiare non una semplice criticità ma una situazione pandemica, nuova e globale (richiamo alla dichiarazione di pandemia dell – dell'11 mar. Organizzazione_2
2020 – ricostruzione dell'iter che ha portato a tale dichiarazione).
11. Cosí inquadrato il contesto, la Corte osserva che, secondo la sua precedente giurisprudenza (ampiamente citata), il legislatore, nel disporre un intervento in materia di sanità pubblica, non può muoversi secondo la «pura discrezionalità politica» (capo 10.3.2), ossia non può discostarsi da quelle che sono le acquisizione scientifiche del momento, elaborate dalle competenti Autorità; orbene, nel caso di specie, il legislatore italiano si è mosso « sulla base di valutazioni e di dati di natura medico-scientifica» (capo 10.3.3) e, tuttavia, la Corte ritiene che le sue scelte siano egualmente sottoponibili al giudizio di costituzionalità (queste affermazioni sono ampiamente sviluppate anche nella sent. n. 14 del 2023). Come si vede, lo scrutinio de quo non si è limitato ad aspetti formali, di contesto o di conformità agli input delle Autorità sanitarie, ma è entrato nel merito della conformità di fondo ai parametri costituzionali.
12. Orbene, con valutazione che trascende il caso affrontato dalla Corte, viene affermata in linea di principio la legittimità di una scelta, quale quella operata dal nostro legislatore (imposizione dell'obbligo vaccinale per determinate categorie professionali), ove fondata su acquisizioni scientifiche (veicolate, ripetesi, dalle Autorità, anche internazionali, competenti, non da pareri di singole voci), salvo che la stessa si basi su dati indiscutibilmente erronei ovvero sia talmente indeterminata da non consentirne una razionale applicazione.
La Corte esclude quindi che ricorra la prima di queste evenienze, poiché i dati dell' dimostrano che, Organizzazione_3
«… soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale» (capo 11.1)
ed inoltre l'imposizione dell'obbligo vaccinale, a sua volta, ha contribuito a ridurre la circolazione del virus;
ne ha quindi concluso che
«… l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico» (ibidem),
eppertanto si è realizzato un ragionevole equilibrio tra i diritti di libertà del singolo e le esigenze di tutela della salute della collettività (v. anche sent. n. 14).
13. In base a queste considerazioni, per la Corte costituzionale, la previsione della sospensione degli appartenenti a determinate categorie professionali (tra cui, quella qui di interesse) che non si erano sottoposti alla vaccinazione (salvi i casi di esenzione previsti dalla legge) è misura in sé non sproporzionata, richiamando altresí gli obblighi generali di sicurezza che gravano sul datore di lavoro ex art. 2087, c.c. ed ex d.lgs. n. 81 del 2008.
E' pure effettuato un raffronto con la normativa di altri Paesi: orbene, mentre, p. es.,
Germania e Regno Unito hanno previsto la possibilità di licenziare il personale che non si sottopone a vaccinazione, in Francia si è optato per una soluzione analoga a quella italiana
(sospensione del rapporto di lavoro) e questa scelta normativa (attuata con la L. francese n. 1040 del 2021) è stata giudicata «”una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute”
(Conseil d'État, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n. 457879, paragrafo 12)»: v. C cost. n. 14 del 2023, capo 13.3.
14. La sentenza n. 15 si sofferma a sua volta sulla dedotta illegittimità della norma di legge per non aver previsto la corresponsione di un assegno alimentare a favore del personale sospeso.
Anche qui, la decisione, cogliendo la ratio della norma, esprime una regola che va oltre il singolo caso.
Viene infatti richiamata la natura del contratto di lavoro, quale negozio a prestazioni corrispettive, di talché, per il personale inadempiente all'obbligo vaccinale, viene a realizzarsi una ipotesi di impossibilità di rendere la prestazione per sua libera scelta, il che esonera il datore dal proprio obbligo di pagare la retribuzione od un emolumento correlato al rapporto.
Non si può dunque accostare il presente caso a quello della sospensione del lavoratore per ragioni cautelari con previsione, ope legis (v. art. 82, d.p.R. n. 3 del 1957) o per contratto collettivo, di un assegno alimentare: in questo secondo caso, il mancato ricevimento della prestazione dipende, a ben vedere, da una decisione datoriale motivata da particolari circostanze, situazione diversa dalla presente.
Queste considerazioni sono contenute in nuce anche nel corpus motivazionale della sentenza n. 14 del 2023, rivolta piú particolarmente proprio al personale sanitario, ove si afferma che
«… la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 costituisce «”requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”» (capo 4.1).
E parimenti è escluso che la previsione di un assegno alimentare sia costituzionalmente imposta al legislatore stante la sua natura assistenziale.
15. Come si vede, la decisione della Consulta esamina sotto tutti i parametri costituzionali i profili di dubitabile legittimità del corpus normativo di causa e perviene alla reiezione delle doglianze con argomentazioni che qui si ritengono ampiamente condivisibili e recepibili, anche ex art. 118, disp. att. c.p.c..
Si deve osservare inoltre che la Corte sviluppa ed avalla quelle stesse opzioni ermeneutiche che avevano guidato questo Tribunale nel provvedimento di urgenza richiamato sopra.
In conclusione, alla stregua dei parametri costituzionali, la normativa applicata ratione temporis nel caso di specie risulta legittima e ciò rende infondate le doglianze avverso i provvedimenti impugnati (cosí anche altra giur. di merito, tra cui Trib. Rieti 12 set. 2023, in causa n. 1025 del 2021, Trib. Genova 11 nov. 2023, in causa n. 241 del 2022, in atti prodotte).
16. La normativa nazionale è stata inoltre sottoposta al vaglio del giudice europeo (C.
Giust. 13 lug. 2023, in causa C-765/21).
Sebbene quest'ultimo abbia ritenuto il caso irricevibile, nondimeno non può sfuggire come, in primo luogo, il giudice europeo abbia escluso l'esame della questione osservando che l'ordinanza di rimessione sembra muovere piú da generici dubbi del rimettente che non dal riferimento a dati specifici.
Inoltre, il giudice europeo non ha individuato profili di discriminatorietà della normativa nazionale con quella comunitaria e, sebbene la questione siasi fermata al rito, va tuttavia osservato che l'assolutezza della declaratoria di irricevibilità – su tutte le questioni prospettate - ragionevolmente esclude il dubbio di non conformità della normativa nazionale.
Infatti, viene in sostanza affermata l'irrilevanza, sotto il profilo del possibile contrato col diritto dell'Unione, della normativa nazionale che impone una vaccinazione (v. sent. cit., in motivaz., §§ 47 ss.).
Del resto, come si è già visto, proprio il supremo giudice amministrativo era stato tra i primi a mettere fondatamente in dubbio che la materia de qua fosse sussumibile di rientrare nel campo di competenza della legislazione europea (v. C. Stato n. 7045 del 2021, cit.).
17. Leggendo con attenzione la precitata decisione europea, si rileva che anche la tematica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei vaccini somministrati non muta i termini della questione.
La Corte infatti lo afferma in alcuni passi motivazionali: in particolare, al § 35, ove dice di non comprendere:
«… in che modo il fatto di mettere in discussione la validità delle autorizzazioni condizionate possa incidere sull'esito della controversia di cui al procedimento principale che, in effetti, appare dipendere non già dalla validità delle suddette autorizzazioni, bensì dalla legittimità – contestata da dell'obbligo vaccinale previsto all'articolo 4 del decreto-legge n. 44/2021 e delle sanzioni che tale Pt_4 disposizione stabilisce in caso di inosservanza dello stesso»
e pure ed al § 40, cosí rendendo inutile sottoporre alla stessa altra questione di conformità del diritto nazionale a quello europeo in ragione della natura delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei preparati vaccinali.
18. Alla luce di tutto quanto sopra, non vi è ragione di porre nuovamente questioni di legittimità nazionale e comunitaria della normativa qui applicabile. 19. Affermata la legittimità in generale della normativa in esame, devonsi ora verificare alcune questioni specifiche del singolo caso concreto.
La ricorrente lamenta che le contestazioni alla sua iniziale inosservanza dell'obbligo vaccinale e poi i provvedimenti sospensivi siano stati adottati quando era in malattia.
La tesi non può essere accolta, in quanto l'iniziale decorrenza del primo provvedimento sospensivo data dal 29 novembre 2021, ossia dal giorno seguente alla scadenza del certificato di malattia.
20. Ma, ancora piú in generale sul tema, va detto che non è comunque fondata la doglianza basata sul rilievo che il provvedimento sospensivo è stato emesso quando l'interessata era in istato di malattia.
Questo Tribunale ha già osservato – e qui conferma - che il comma 2 dell'art. 4 ter, d.l.
n. 44 del 2021, sancisce che
«La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative…»,
mentre il richiamato art. 4, d.l. n. 44 e succ. modd., al di là delle modifiche intervenute, stabilisce il principio che dalla vaccinazione si è esonerati soltanto qualora vi sia un accertato rischio per la salute, non già se si versa in temporanea sospensione del rapporto di lavoro (p. es., per malattia).
21. In sostanza, il superiore disposto normativo sancisce che solo uno è il caso che consente al lavoratore di esonerarsi dalla vaccinazione (l'«accertato pericolo per la salute»)
e chiarisce nel contempo che la vaccinazione diviene un presupposto «essenziale» per rendere la prestazione;
da ciò si può escludere l'opzione ermeneutica per la quale chi non
è in attualità di resa della prestazione può essere esonerato dalla vaccinazione.
A questa conclusione si arriva anche considerando che il testo normativo pare rendere chiaro che - ad onta dell'espressione «obbligo vaccinale», che piú volte ricorre - in realtà siamo di fronte ad un onere che oggi la legge prevede per cercare di contenere la diffusione e l'incidenza del contagio da COVID-19 (v. anche C. cost. n. 14 del 2023, cit.).
Da questo punto di vista, l'onere si atteggia come un (ulteriore) requisito che chi intende esercitare determinate professioni è tenuto ad assolvere;
ecco, quindi, che si attenua la rilevanza dello stato del singolo lavoratore (come, p. es., la malattia).
Questa impostazione è vieppiú avvalorata da altra decisione della Corte delle Leggi, che ha ritenuto costituzionalmente legittima la normativa nazionale anche per aver imposto la vaccinazione a determinate categorie professionali, rectius, a chi opera in determinati settori di attività e servizi, come, prima di tutto, il Comparto sanitario (v. C. cost. 9 ott. 2023,
n. 186).
22. Altra giurisprudenza di merito (Trib. Verona 30 mag. 2023, n. 305, Trib. Udine 26 set. 2023, n. 205) è pervenuta alle medesime conclusioni, osservando che, cosí impostata la questione, lo stato di malattia del lavoratore fa venir meno (temporaneamente) il suo obbligo di rendere la prestazione, ma non lo libera dagli altri suoi oneri derivanti per legge dal rapporto (abbiamo visto che oggi, tra questi, vi è quello di sottoporsi a vaccinazione).
23. Infine, si deve osservare che, quando iniziò a decorrere l'efficacia del primo provvedimento sospensivo (29 nov. 2021), era già vigente il testo dell'art. 4, comma 8, 2ª parte, d.l. n. 44, cit., che prescriveva la non corresponsione, per il periodo di sospensione, di alcun trattamento economico.
Il complesso delle superiori considerazioni conduce quindi alla reiezione anche dello specifico motivo di impugnazione correlato alla singola posizione della odierna ricorrente.
24. In definitiva, tutto il ricorso deve essere rigettato.
25. La particolarità del contesto in cui si colloca la questione, la complessità e novità in diritto di molte delle problematiche di causa e la sussistenza di contrastanti orientamenti tra i giudici di merito giustificano la compensazione delle spese di lite, anche della fase cautelare (v. art. 92, c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018).
Per questi motivi
, non si può ravvisare alcuna ipotesi di azione temeraria.
26. La complessità del caso consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunziando,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra tutte le parti le spese di lite, anche della fase cautelare;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 02/02/2024.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)