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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1249/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1249/2025, promossa con ricorso depositato il 07/03/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina italiana - Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Giuditta Vargiolu
e
2) Parte_2
Nato a Cesena il 23/03/1992
Cittadino italiano - Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Cristiano Galli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Longiano (FC), in data 11/02/2017
(anno 2017 - atto n.
1 - parte I)
con il seguente figlio minorenne: nato a San Fermo della Battaglia (CO) in [...] Persona_1
13/10/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/03/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
- assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ci vivrà con i propri figli minori. Il Sig. Pt_1 Pt_2
è autorizzato a prelevare i seguenti beni di sua proprietà: macchinetta del caffe Cecotec, playstation
5 con tutti gli accessori, la chitarra Jackson Juggernaut HT6, il condizionatore Olimpia splendid
Dolceclima 12, le biciclette, attrezzi da lavoro, set di sedie/tavolo da esterno, Fornoteglia Altema,
Teglia Altema, tazze Tognana e grattugia Ghiro, Ventilatore a torre Rowenta, Centrifuga Moulimex,
Spianatoia in legno con utensili, Set di piatti "La mediterranea", Trapunta Chitarra Esp MH- CP_1
327 Custom, Compressore ed idropulitrice, Tv Samsung UE55J6200, Pc fisso Fujitsu ed altri beni ed effetti personali. La signora subentrerà nel contratto di locazione attualmente in essere, Pt_1 acquisendo la titolarità esclusiva del medesimo e assumendo, a partire dalla data in cui il marito lascerà l'immobile, tutte le obbligazioni e responsabilità derivanti dal contratto comprese quelle relative al pagamento dei canoni e alla manutenzione dell'immobile. Contestualmente, il sig. Pt_2 sarà liberato da ogni onere e responsabilità connessi al contratto di locazione non essendo più tenuto a dare adempimento a quanto previsto dallo stesso. La signora si impegna a comunicare, entro Pt_1
10 giorni dalla data in cui il marito lascerà la casa coniugale, al locatore l'avvenuto subentro nel contratto di locazione;
- il marito trasferirà la propria residenza entro un mese dalla data dell'udienza di prima comparizione asportando entro tale data i beni ed effetti personali di cui al punto che precede;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita padre/figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì ed il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì sino alle 21.00 del giovedì, e nel week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
21.00;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà coi singoli genitori ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, con diritto per l'altro genitore di consegnare un dono al figlio nel medesimo giorno;
- porre a carico del Sig. un assegno mensile di 300,00= a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento del figlio da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
- porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_2 per il figlio minore purché previamente concordate e debitamente documentate, secondo Persona_1 il protocollo della Corte di appello di Milano. L'anticipatario avrà diritto al relativo rimborso previa esibizione dei giustificativi fiscali;
- disporre che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico di pertinenza del padre;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2 Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Longiano (FC), in data 11/02/2017, con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Longiano (anno 2017 - atto n.
1 - parte I)alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____9.4.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1249/2025, promossa con ricorso depositato il 07/03/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina italiana - Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Giuditta Vargiolu
e
2) Parte_2
Nato a Cesena il 23/03/1992
Cittadino italiano - Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Cristiano Galli
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Longiano (FC), in data 11/02/2017
(anno 2017 - atto n.
1 - parte I)
con il seguente figlio minorenne: nato a San Fermo della Battaglia (CO) in [...] Persona_1
13/10/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/03/2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
- assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ci vivrà con i propri figli minori. Il Sig. Pt_1 Pt_2
è autorizzato a prelevare i seguenti beni di sua proprietà: macchinetta del caffe Cecotec, playstation
5 con tutti gli accessori, la chitarra Jackson Juggernaut HT6, il condizionatore Olimpia splendid
Dolceclima 12, le biciclette, attrezzi da lavoro, set di sedie/tavolo da esterno, Fornoteglia Altema,
Teglia Altema, tazze Tognana e grattugia Ghiro, Ventilatore a torre Rowenta, Centrifuga Moulimex,
Spianatoia in legno con utensili, Set di piatti "La mediterranea", Trapunta Chitarra Esp MH- CP_1
327 Custom, Compressore ed idropulitrice, Tv Samsung UE55J6200, Pc fisso Fujitsu ed altri beni ed effetti personali. La signora subentrerà nel contratto di locazione attualmente in essere, Pt_1 acquisendo la titolarità esclusiva del medesimo e assumendo, a partire dalla data in cui il marito lascerà l'immobile, tutte le obbligazioni e responsabilità derivanti dal contratto comprese quelle relative al pagamento dei canoni e alla manutenzione dell'immobile. Contestualmente, il sig. Pt_2 sarà liberato da ogni onere e responsabilità connessi al contratto di locazione non essendo più tenuto a dare adempimento a quanto previsto dallo stesso. La signora si impegna a comunicare, entro Pt_1
10 giorni dalla data in cui il marito lascerà la casa coniugale, al locatore l'avvenuto subentro nel contratto di locazione;
- il marito trasferirà la propria residenza entro un mese dalla data dell'udienza di prima comparizione asportando entro tale data i beni ed effetti personali di cui al punto che precede;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita padre/figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì ed il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì sino alle 21.00 del giovedì, e nel week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore
21.00;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà coi singoli genitori ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, con diritto per l'altro genitore di consegnare un dono al figlio nel medesimo giorno;
- porre a carico del Sig. un assegno mensile di 300,00= a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento del figlio da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
- porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_2 per il figlio minore purché previamente concordate e debitamente documentate, secondo Persona_1 il protocollo della Corte di appello di Milano. L'anticipatario avrà diritto al relativo rimborso previa esibizione dei giustificativi fiscali;
- disporre che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico di pertinenza del padre;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
2 Spese di lite compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Longiano (FC), in data 11/02/2017, con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Longiano (anno 2017 - atto n.
1 - parte I)alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____9.4.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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