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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11230 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr.ssa TE NN, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72437 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Clodio n. 34, presso lo studio dell'avv. Daniele Camerota che lo rappresenta e difende con mandato a margine dell'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
[...] mente domiciliati in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3, presso lo studio dell'avv. Andrea Severini che li rappresenta e difende con procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale del 15.4.2025 per parte attrice: “ accertare e dichiarare il diritto del Sig. al Parte_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle opere descritte in premessa da parte dei Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_1
e, per lo effetto, condannare i medesi t patrimoniali e non, in misura che risulterà di giustizia all'esito della espletanda istruttoria e/o in via equitativa e comunque non inferiore ad euro 6.100,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
per parte convenuta : “in via preliminare, nel merito, rigettare la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
con vittoria di spese, anche ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per lite temeraria”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 deducendo: di essere proprietario dell'unita abitativa sita in Roma, alla via Epanimonda n. 151, confinante con la proprietà immobiliare degli odierni convenuti;
che l'area di sua proprietà- ove insisteva un canale di raccolta delle acque piovane confluenti nel fosso di Drangoncello- era stata delimitata con paletti in ferro e rete metallica;
che, invece, i convenuti avevano tombato il letto di scorrimento del canale e costruito, a perimetrare la loro proprietà, un muro di cemento collocato oltre l'alveo del corso d'acqua già canalizzato;
che il manufatto in muratura e la canalizzazione del corso d'acqua causavano, nel corso di forti piogge, inondazioni del proprio terreno, costringendolo a continue riparazioni d'urgenza, da ultimo in data 26 2 30 marzo, con l'esborso della cifra di €. 6.100,00. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 deducendo l'infondatezza, irit pretestuosità della domanda. Evidenziavano, innanzitutto, che nessuna responsabilità poteva essere a loro ascritta per fatti posti in essere dal loro dante causa, così come era risultato all'esito del procedimento penale (r. g. n. 27500/12 in ordine al reato di cui all'art. 44, lett. C, D.P.R. n- 380/2001 e D. Lgs. N. 42/04), instauratosi a seguito della denuncia sporta dallo stesso attore e conclusosi con richiesta di archiviazione, posto che l'intubamento del canale era stato realizzato dal precedente proprietario. Narravano, inoltre, che l'attore era stato condannato in via definitiva in quanto, dopo l'archiviazione del procedimento penale, aveva smantellato il reticolato in legno posto sul muro di confine tra le due proprietà. Chiedevano la condanna per lite temeraria in quanto l'oggetto del giudizio odierno era sincronizzato sullo stesso thema decidentum delle altre innumerevoli azioni svolte nei loro confronti. All'udienza del 1.4.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 29.9.2022, veniva nominato CTU l' ing. Persona_1
Con provvedimento nivano espletati i quesiti peritali:
“esaminati gli atti di causa e compiuta ogni altra indagine ritenuta necessaria descriva il CTU lo stato dei luoghi verificando le cause per cui, in occasione di forti piogge, con il conseguente aumento del livello di piena del canale presente lungo il confine delle proprietà delle parti, l'acqua in eccesso, che non riesce a trovare sbocco in maniera uniforme lungo il proprio corso, fuoriesca dagli argini trovando esito esclusivamente nella proprietà del Sig. , causando Parte_1 un considerevole riversamento nell'area cortilizia e c enti danni anche all'abitazione; precisare se tale evento trovi, come causa principale, la costruzione del divisorio di cinta in muratura, ma principalmente la canalizzazione del corso d'acqua, la quale, nel periodo di piena, impedisce il naturale scorrere dell'acqua provocando il fenomeno di inondazione predetto e danni esclusivamente alla proprietà del Sig. Accerti se la struttura Pt_1 metallica (ringhiera) di altezza 70 cm abbia provocato, “in fase di esecuzione di tale lavoro, delle lesioni sulla muratura, che si evidenziano sul lato del Sig. ; ove sia accertata l'esistenza di danni, provveda alla quantificazione ed Pt_1 gli interventi tecnici appropriati alla risoluzione delle problematiche riscontrate stimandone i costi con l'ausilio dei prezziari in vigore”. Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 8.2.2024, veniva formulata, sulla scorta degli esiti della CTU, ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. e proposta la definizione della lite mediante la corresponsione in favore di parte attrice della somma di €. 2.305,00, con l'eliminazione delle cause dei danni e con spese compensate. Con dichiarazioni rese a verbale dell'udienza del 4.4.2024, entrambe le parti dichiaravano di non aderire alla proposta conciliativa. All'udienza del 24.1.2025, venivano raccolti i chiarimenti del CTU e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 17.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, rinnovata da parte attrice nella comparsa conclusionale ( cfr. pag. 5), trattandosi di capitoli ad oggetto circostanze di fatto acclarate dall'ausiliario del decidente ( sub cap. 1, 2, 3, 4, 5), e/o valutative ( sub cap. 7), o documentali ( sub cap. 8) e/o o formulate in modo generico e non circostanziato( sub cap. 9). Orbene, all'esito della documentazione acquista agli atti - segnatamente la ampia e dettagliata consulenza tecnica d'ufficio a firma dell' ing. devono ritenersi provate le seguenti Persona_1 circostanze: “le cause di queste esondazioni dal canale di confine sul lato posteriore (lato SudOvest), sono determinate da alcuni fattori rilevati sul posto e riguardanti prima di tutto la scarsa manutenzione di pulizia del fosso sulle cui sponde e sul fondo crescono liberamente arbusti ed erbacce, che riducono sensibilmente la velocità di deflusso delle grosse quantità di acque meteoriche raccolte dal fosso stesso…. Altra causa consiste nella presenza di varia sporcizia che viene spesso gettata in questi fossi, come peraltro è stato rilevato durante il secondo sopralluogo, dove, in corrispondenza del confine dei Sigg. Parte_2 sono stati trovati cumuli di erba tagliata.. Resta il fatto che quando intervengo le c.d. “bombe d'acqua” e trovano i fossi intasati, le esondazioni avvengo più facilmente… Altra causa di questi straripamenti è dovuta alla presenza del muro di confine dei convenuti e alla presenza dell'intubamento del fosso situato all'interno della proprietà dei Sigg. la cui sezione di 1.000 mm Parte_2 non riesce a smaltire in tempi brev tà d'acqua raccolte dal fosso perimetrale.” ( cfr. CTU). Le valutazioni espresse nell'ampio e dettagliato elaborato peritale, si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile. Ritiene, inoltre, il decidente che quanto chiarito dal CTU, all'udienza del 24.1.2026, sia dirimente e risolutivo: “ le cause dei danni subiti dall'attore sono sostanzialmente tre;
tutte riconducibili ai convenuti: presenza del canale tombato ( problema risolto per quanto riferito e documentato dai convenuti), collocazione del muretto di recinsione tra i terreni delle parti ( quello dei convenuti è spostato di ca. 21 cm) , e la presenza di sterpaglie gettate nel canale ( da parte dei convenuti)”. Acclamata la genesi dei lamentati danni, il CTU, a seguito dei più opportuni accertamenti sui luoghi oggetto di causa e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione, li ha quantificati in €. 2.305,15 oltre IVA;
misura diligentemente riveduta sulla scorta dei rilievi critici circostanziati avanzati dal consulente di parte convenuta. Nella prospettiva civilistica, che impone l'inquadramento della fattispecie in esame, alla luce delle disposizioni normative di cui agli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., non rileva la circostanza che i convenuti siano andati esenti da responsabilità penale per l'edificazione del muro di confine e per l'intubamento del canale, assumendo rilievo l'elemento custodiale indubbiamente esistente e nemmeno oggetto di contestazione. Al contempo, la fattiva attivazione atta alla soluzione della problematica, induce il decidente alla compensazione delle spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU che vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% e liquidate con separato decreto, tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con delibera n. 7955/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 11.11.2021.
Non si ritiene sussistano, nel caso di specie, i requisiti richiesti dall'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi né abuso del diritto né mala fede o colpa di parte attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1.- accoglie la domanda e, per l' effetto, condanna i convenuti al risarcimento in favore di parte attrice della somma di €. 2.305,15 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2.- compensa le spese di lite;
3.- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% cadauno e dispone che la quota parte gravante sui convenuti sia distratta in favore dello Stato. Così deciso in Roma, in data 25.7.2025
Il giudice
TE NN