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Improcedibile
Sentenza 2 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05434/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01596 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05434/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2024, proposto dai sigg.ri
-OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv.
AN VE, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. AN Pignatiello, in Roma, via
In Arcione, n. 71;
nei confronti
Comune di Frattamaggiore (NA), non costituito in giudizio; sig. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti US Ferrara e
US CO e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 05434/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli,
Sezione Seconda, n. -OMISSIS-/2024 del 22 aprile 2024, resa tra le parti sul ricorso integrato da motivi aggiunti R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione e difesa del sig. -OMISSIS--OMISSIS-;
Vista l'ulteriore documentazione delle parti;
Viste la memoria conclusiva del sig. -OMISSIS--OMISSIS-;
Viste le rispettive istanze delle parti costituite recanti richiesta di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. ET De
IS, udito per la parte appellante l'avv. Stefano Casertano per delega dell'avv.
AN VE e viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe i sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--
OMISSIS- hanno presentato appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Sez.
II, n. -OMISSIS-/2024 del 22 aprile 2024;
- che la sentenza appellata, emessa sul ricorso del sig. -OMISSIS--OMISSIS-, rispettivamente fratello e cognato degli appellanti, ha accolto i motivi aggiunti da costui formulati e, per l'effetto:
1) ha annullato la nota del Comune di Frattamaggiore (NA) del 19 settembre 2022, che aveva dichiarato la conformità dello stato dei luoghi alla SCIA edilizia in sanatoria presentata dagli odierni appellanti in data 17 giugno 2022 per l'intervento realizzato N. 05434/2024 REG.RIC.
al piano terra dell'edificio in cui abita anche, al piano di sopra, il ricorrente in primo grado (trasformazione di un locale deposito in laboratorio artigianale e fusione con il locale adiacente, che ha mutato destinazione da garage a bagno, mediante apertura di un vano di collegamento, da realizzarsi mediante la demolizione di una parte del muro portante dell'edificio);
2) ha accertato l'illegittimità dell'inerzia del Comune sull'istanza del ricorrente del 22 settembre 2022, finalizzata a sollecitare l'esercizio dell'attività di controllo sulle opere oggetto dell'ora vista SCIA in sanatoria;
3) ha dichiarato l'obbligo del Comune di procedere alla predetta attività di controllo nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza e contestualmente ha nominato il Commissario ad acta incaricato di intervenire in caso di perdurante inerzia del Comune;
- che gli appellanti hanno lamentato l'erroneità sotto più profili della sentenza di prime cure e concluso per la sua riforma;
- che si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS--OMISSIS-con memoria di costituzione e difesa, resistendo all'appello di controparte;
- che il Comune di Frattamaggiore, pur evocato, non si è costituito in giudizio;
Considerato inoltre:
- che in prossimità della discussione della causa hanno depositato documentazione sui fatti di causa sia gli appellanti, sia l'appellato e quest'ultimo ha altresì depositato una memoria;
- che tra la documentazione depositata vi sono la nota del Comune di Frattamaggiore prot. n. 11215 dell'11 aprile 2025, da cui emerge la revoca, ad opera del Comune, della SCIA sanatoria presentata dagli appellanti e oggetto del presente giudizio;
l'ordinanza n. 86 del 22 maggio 2024, con cui il Comune di Frattamaggiore ha ingiunto ai sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS- la demolizione N. 05434/2024 REG.RIC.
delle opere abusive; e la nuova SCIA in sanatoria presentata dai predetti appellanti ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 in data 5 febbraio 2025;
- che nella memoria finale il sig. -OMISSIS--OMISSIS-ha eccepito, alla luce dei documenti versati in atti, l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, insistendo per la condanna degli appellanti alle spese sulla base della c.d. soccombenza virtuale;
- che gli appellanti hanno depositato istanza di passaggio della causa in decisione con contestuale declaratoria della persistenza dell'interesse alla decisione dell'appello, poi ribadita dal difensore degli stessi comparso in udienza;
- che all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 il Collegio, udito il difensore presente degli appellanti, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto di dover accogliere l'eccezione di improcedibilità dell'appello formulata dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-;
Considerato, infatti, al riguardo:
- che dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che la SCIA in sanatoria presentata dagli appellanti è stata revocata dal Comune, il quale ha successivamente ingiunto agli stessi la rimozione delle opere abusive con ordinanza n. 86/2024; tuttavia quest'ultima è stata superata per effetto della presentazione da parte dei sigg.ri -
OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, in data 5 febbraio 2025, di una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, la quale, secondo la nota comunale prot. n. 11215 dell'11 aprile 2025, ha sanato e reso conformi a legge gli interventi in contestazione, rendendo in tal modo inefficace l'ordine di demolizione;
- che, per effetto di quanto detto, l'appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, poiché gli atti oggetto del giudizio (in specie: la SCIA in sanatoria presentata nel 2022 dagli appellanti) hanno perso efficacia e sono stati superati dagli atti successivi, sui quali si è ormai trasferito il contenzioso; N. 05434/2024 REG.RIC.
- che, infatti, il contenzioso si è ormai spostato sui successivi atti del Comune e, più in particolare, sulla riferita nota prot. n. 11215 dell'11 aprile 2025, impugnata dal sig.
-OMISSIS--OMISSIS-con distinto ricorso innanzi al T.A.R. Campania, e, da ultimo, sulla nota comunale del 26 giugno 2025, con cui si è affermato che l'unità immobiliare
è conforme al progetto allegato alla SCIA in sanatoria del 5 febbraio 2025 e che i relativi ambienti rispettano le destinazioni d'uso assentite, gravata dal medesimo sig.
-OMISSIS-con motivi aggiunti;
- che, dunque, da un lato va respinta l'affermazione degli appellanti della persistenza di un interesse a ricorrere, perché non supportata da alcuna prova e anzi contraddetta dalla documentazione in atti;
- che, d'altro lato, va respinta la domanda del sig. -OMISSIS--OMISSIS-di condanna degli appellanti alle spese sulla base della c.d. soccombenza virtuale, di cui non sussistono gli estremi, dal momento che il primo giudice, nell'accogliere il ricorso, si
è limitato a censurare la mancata effettuazione da parte del Comune dei controlli sulla
SCIA in sanatoria del 2022, mentre il merito della questione (id est: la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento realizzato al piano terra dell'edificio per cui è causa) è rimasto impregiudicato;
Ritenuto in definitiva, per tutto quanto esposto, di dover dichiarare l'improcedibilità dell'appello;
Ritenuta, da ultimo, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d'appello, in ragione delle peculiarità della fattispecie esaminata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. N. 05434/2024 REG.RIC.
Compensa le spese del grado di appello del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza (con l'eccezione dei difensori delle parti).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
BI FR, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
ET De IS, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ET De IS BI FR N. 05434/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01596 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05434/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2024, proposto dai sigg.ri
-OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv.
AN VE, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. AN Pignatiello, in Roma, via
In Arcione, n. 71;
nei confronti
Comune di Frattamaggiore (NA), non costituito in giudizio; sig. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti US Ferrara e
US CO e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma N. 05434/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli,
Sezione Seconda, n. -OMISSIS-/2024 del 22 aprile 2024, resa tra le parti sul ricorso integrato da motivi aggiunti R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione e difesa del sig. -OMISSIS--OMISSIS-;
Vista l'ulteriore documentazione delle parti;
Viste la memoria conclusiva del sig. -OMISSIS--OMISSIS-;
Viste le rispettive istanze delle parti costituite recanti richiesta di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. ET De
IS, udito per la parte appellante l'avv. Stefano Casertano per delega dell'avv.
AN VE e viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe i sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--
OMISSIS- hanno presentato appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Sez.
II, n. -OMISSIS-/2024 del 22 aprile 2024;
- che la sentenza appellata, emessa sul ricorso del sig. -OMISSIS--OMISSIS-, rispettivamente fratello e cognato degli appellanti, ha accolto i motivi aggiunti da costui formulati e, per l'effetto:
1) ha annullato la nota del Comune di Frattamaggiore (NA) del 19 settembre 2022, che aveva dichiarato la conformità dello stato dei luoghi alla SCIA edilizia in sanatoria presentata dagli odierni appellanti in data 17 giugno 2022 per l'intervento realizzato N. 05434/2024 REG.RIC.
al piano terra dell'edificio in cui abita anche, al piano di sopra, il ricorrente in primo grado (trasformazione di un locale deposito in laboratorio artigianale e fusione con il locale adiacente, che ha mutato destinazione da garage a bagno, mediante apertura di un vano di collegamento, da realizzarsi mediante la demolizione di una parte del muro portante dell'edificio);
2) ha accertato l'illegittimità dell'inerzia del Comune sull'istanza del ricorrente del 22 settembre 2022, finalizzata a sollecitare l'esercizio dell'attività di controllo sulle opere oggetto dell'ora vista SCIA in sanatoria;
3) ha dichiarato l'obbligo del Comune di procedere alla predetta attività di controllo nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza e contestualmente ha nominato il Commissario ad acta incaricato di intervenire in caso di perdurante inerzia del Comune;
- che gli appellanti hanno lamentato l'erroneità sotto più profili della sentenza di prime cure e concluso per la sua riforma;
- che si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS--OMISSIS-con memoria di costituzione e difesa, resistendo all'appello di controparte;
- che il Comune di Frattamaggiore, pur evocato, non si è costituito in giudizio;
Considerato inoltre:
- che in prossimità della discussione della causa hanno depositato documentazione sui fatti di causa sia gli appellanti, sia l'appellato e quest'ultimo ha altresì depositato una memoria;
- che tra la documentazione depositata vi sono la nota del Comune di Frattamaggiore prot. n. 11215 dell'11 aprile 2025, da cui emerge la revoca, ad opera del Comune, della SCIA sanatoria presentata dagli appellanti e oggetto del presente giudizio;
l'ordinanza n. 86 del 22 maggio 2024, con cui il Comune di Frattamaggiore ha ingiunto ai sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS- la demolizione N. 05434/2024 REG.RIC.
delle opere abusive; e la nuova SCIA in sanatoria presentata dai predetti appellanti ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 in data 5 febbraio 2025;
- che nella memoria finale il sig. -OMISSIS--OMISSIS-ha eccepito, alla luce dei documenti versati in atti, l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, insistendo per la condanna degli appellanti alle spese sulla base della c.d. soccombenza virtuale;
- che gli appellanti hanno depositato istanza di passaggio della causa in decisione con contestuale declaratoria della persistenza dell'interesse alla decisione dell'appello, poi ribadita dal difensore degli stessi comparso in udienza;
- che all'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 il Collegio, udito il difensore presente degli appellanti, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto di dover accogliere l'eccezione di improcedibilità dell'appello formulata dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-;
Considerato, infatti, al riguardo:
- che dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge che la SCIA in sanatoria presentata dagli appellanti è stata revocata dal Comune, il quale ha successivamente ingiunto agli stessi la rimozione delle opere abusive con ordinanza n. 86/2024; tuttavia quest'ultima è stata superata per effetto della presentazione da parte dei sigg.ri -
OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, in data 5 febbraio 2025, di una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, la quale, secondo la nota comunale prot. n. 11215 dell'11 aprile 2025, ha sanato e reso conformi a legge gli interventi in contestazione, rendendo in tal modo inefficace l'ordine di demolizione;
- che, per effetto di quanto detto, l'appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, poiché gli atti oggetto del giudizio (in specie: la SCIA in sanatoria presentata nel 2022 dagli appellanti) hanno perso efficacia e sono stati superati dagli atti successivi, sui quali si è ormai trasferito il contenzioso; N. 05434/2024 REG.RIC.
- che, infatti, il contenzioso si è ormai spostato sui successivi atti del Comune e, più in particolare, sulla riferita nota prot. n. 11215 dell'11 aprile 2025, impugnata dal sig.
-OMISSIS--OMISSIS-con distinto ricorso innanzi al T.A.R. Campania, e, da ultimo, sulla nota comunale del 26 giugno 2025, con cui si è affermato che l'unità immobiliare
è conforme al progetto allegato alla SCIA in sanatoria del 5 febbraio 2025 e che i relativi ambienti rispettano le destinazioni d'uso assentite, gravata dal medesimo sig.
-OMISSIS-con motivi aggiunti;
- che, dunque, da un lato va respinta l'affermazione degli appellanti della persistenza di un interesse a ricorrere, perché non supportata da alcuna prova e anzi contraddetta dalla documentazione in atti;
- che, d'altro lato, va respinta la domanda del sig. -OMISSIS--OMISSIS-di condanna degli appellanti alle spese sulla base della c.d. soccombenza virtuale, di cui non sussistono gli estremi, dal momento che il primo giudice, nell'accogliere il ricorso, si
è limitato a censurare la mancata effettuazione da parte del Comune dei controlli sulla
SCIA in sanatoria del 2022, mentre il merito della questione (id est: la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento realizzato al piano terra dell'edificio per cui è causa) è rimasto impregiudicato;
Ritenuto in definitiva, per tutto quanto esposto, di dover dichiarare l'improcedibilità dell'appello;
Ritenuta, da ultimo, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d'appello, in ragione delle peculiarità della fattispecie esaminata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. N. 05434/2024 REG.RIC.
Compensa le spese del grado di appello del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza (con l'eccezione dei difensori delle parti).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
BI FR, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
ET De IS, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ET De IS BI FR N. 05434/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.