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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2292/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOSCATTINI GIAN CARLA
EN RO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RICCIARDULLI CARMELO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 09/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 29/09/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.2725/2022 – omologata con decreto del 05/10/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “ La casa coniugale, sita in Nonantola (MO), Via Paolo Borsellino n. 15 in comproprietà fra i coniugi, viene assegnata alla signora IR.
2. La figlia , maggiorenne, ma non autosufficiente, rimarrà a vivere Per_1 con la madre nella casa coniugale e per il suo mantenimento il padre verserà € 400,00 di mantenimento ordinario, e detta somma sarà rivalutabile ISTAT come per legge, a partire dall'anno successivo;
contribuirà inoltre con il versamento del 50% delle spese straordinarie pagina 2 di 6 come da protocollo del Tribunale di Modena, fino alla sua indipendenza economica
3. I coniugi dichiarano di essere tutt'ora economicamente autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
4. A scioglimento della comunione legale i coniugi s'impegnano ad onorare i debiti contratti in costanza di matrimonio nel modo seguente:
- Il signor provvederà, in via esclusiva a versare, fino alla Pt_1 completa estinzione, le rate rimanenti del mutuo cointestato n.134-
24110779, (per cui residuano € 47.982,35 ovvero n. 65 rate da €
738,19 cadauna).
- la signora IR contribuirà a versare € 150 mensili del mutuo cointestato n. 134-24110780 (per cui residuano € 11.586,30 e 65 rate da € 175,55 cadauna) e ciò fino alla completa estinzione. La differenza di € 25,55 verrà versata dal signor ed anche per Pt_1 lui l'onere rimarrà fino alla completa estinzione.
5. Entro sei mesi dalla estinzione dei suddetti debiti, se verranno onorati nelle modalità ed alle condizioni qui definite, i coniugi concordano di trasferire a titolo gratuito la nuda proprietà della casa famigliare costituita da una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione posto in comune di
Nonantola (Mo) via Borsellino n. 15 alla figlia , riservandosi il Per_1 diritto di usufrutto in accrescimento, pur rimandoci a vivere, vita natural durante, la signora IR. Le spese per l'atto notarile saranno assunte dai coniugi nella misura del 50%.
Tale trasferimento deve considerarsi elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione delle crisi coniugale.
6. La casa familiare è così identificata:
- un appartamento posto al piano primo composto da sala pranzo, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno e balcone,
pagina 3 di 6 - locale ad uso soffitta al piano secondo sottotetto collegato all' appartamento di cui sopra da scala interna, confinanti in un sol CP corpo con vano scale comune, area cortiliva comune da più salvo altri;
- autorimessa al piano primo sottostrada confinante con corsia di manovra, parte alienante, ragioni salvo altri CP_2 il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nonantola, al foglio
32 mappale 500:
- sub 48 via Di Mezzo (ora Paolo Borsellino n. 15), P. SI, cat. C/ 6 cl.
6 mq. 16 superficie catastale mq. 17 Rendita Euro 35, 53,
- sub 76 via Di Mezzo n. 80 (ora Paolo Borsellino n. 15), P. 1-2, cat.
A/2 cl. 2 vani 4,5 superficie catastale mq. 90 Rendita Euro 336, 99, giuste le risultanze, quanto al sub 48, della denuncia di accatastamento protocollata dall'Agenzia del Territorio di Modena in data 28 agosto
2003 al n. 2884 prot. 173386, e quanto al sub 76, della denuncia di variazione protocollata dalla medesima Agenzia in data 25 maggio 2004 al n. 6118 prot. M00093403, e precedente Tipo Mappale approvato dall'
Agenzia del Territorio di Modena in data 29 luglio 2003 prot. n. 51058 con il quale gli originari mappali 94 di are 5.53, 372 di are 1. 77, 373 di are 0. 79, 374 di are 7.06, 375 di are 1.84 e 440 di are 3.54, sono stati fusi dando origine all' attuale mappale 500 di are 21.06. Per una migliore identificazione delle unità immobiliari in questione si allega rogito di compravendita del 27 settembre 2004 a ministero notaio
(doc. 15) Persona_2
7. L'accollo da parte del signor dei ratei dei mutui gravanti anche Pt_1 sulla moglie cointestataria, così come il seguente riconoscimento in capo alla signora IR di poter vivere nella casa coniugale vita natural durante sono da considerarsi elargizioni effettuate dal signor alla Pt_1 signora IR a titolo di una tantum divorzile.
8. Con i patti sopra trascritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra i medesimi e di non avere più nulla a pagina 4 di 6 che pretendere l'uno dall'altra, salvo l'adempimento di quanto ivi espressamente previsto.
9. Il Sig. dichiara di rinunciare a qualunque richiesta nei Parte_1 confronti della Sig.ra IR EL per l'attività commerciale da quest'ultima gestita e sita in Castelfranco Emilia, denominata Maison Luvi di IR EL, che rimarrà di esclusiva proprietà della Sig.ra IR
EL che la continuerà a gestire autonomamente.
10. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti al
50% e gli oneri saranno interamente tra loro compensati;
11. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo e si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 26/09/2002 fra nato a [...] il [...] e RO EN nata Parte_1
a TARANTO il 09/09/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2002 Atto n. 213 Parte I
pagina 5 di 6 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2292/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOSCATTINI GIAN CARLA
EN RO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RICCIARDULLI CARMELO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 09/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 29/09/2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.2725/2022 – omologata con decreto del 05/10/2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “ La casa coniugale, sita in Nonantola (MO), Via Paolo Borsellino n. 15 in comproprietà fra i coniugi, viene assegnata alla signora IR.
2. La figlia , maggiorenne, ma non autosufficiente, rimarrà a vivere Per_1 con la madre nella casa coniugale e per il suo mantenimento il padre verserà € 400,00 di mantenimento ordinario, e detta somma sarà rivalutabile ISTAT come per legge, a partire dall'anno successivo;
contribuirà inoltre con il versamento del 50% delle spese straordinarie pagina 2 di 6 come da protocollo del Tribunale di Modena, fino alla sua indipendenza economica
3. I coniugi dichiarano di essere tutt'ora economicamente autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, provvedendo al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con i rispettivi redditi.
4. A scioglimento della comunione legale i coniugi s'impegnano ad onorare i debiti contratti in costanza di matrimonio nel modo seguente:
- Il signor provvederà, in via esclusiva a versare, fino alla Pt_1 completa estinzione, le rate rimanenti del mutuo cointestato n.134-
24110779, (per cui residuano € 47.982,35 ovvero n. 65 rate da €
738,19 cadauna).
- la signora IR contribuirà a versare € 150 mensili del mutuo cointestato n. 134-24110780 (per cui residuano € 11.586,30 e 65 rate da € 175,55 cadauna) e ciò fino alla completa estinzione. La differenza di € 25,55 verrà versata dal signor ed anche per Pt_1 lui l'onere rimarrà fino alla completa estinzione.
5. Entro sei mesi dalla estinzione dei suddetti debiti, se verranno onorati nelle modalità ed alle condizioni qui definite, i coniugi concordano di trasferire a titolo gratuito la nuda proprietà della casa famigliare costituita da una porzione di fabbricato ad uso civile abitazione posto in comune di
Nonantola (Mo) via Borsellino n. 15 alla figlia , riservandosi il Per_1 diritto di usufrutto in accrescimento, pur rimandoci a vivere, vita natural durante, la signora IR. Le spese per l'atto notarile saranno assunte dai coniugi nella misura del 50%.
Tale trasferimento deve considerarsi elemento funzionale ed indispensabile per la soluzione delle crisi coniugale.
6. La casa familiare è così identificata:
- un appartamento posto al piano primo composto da sala pranzo, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, bagno e balcone,
pagina 3 di 6 - locale ad uso soffitta al piano secondo sottotetto collegato all' appartamento di cui sopra da scala interna, confinanti in un sol CP corpo con vano scale comune, area cortiliva comune da più salvo altri;
- autorimessa al piano primo sottostrada confinante con corsia di manovra, parte alienante, ragioni salvo altri CP_2 il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nonantola, al foglio
32 mappale 500:
- sub 48 via Di Mezzo (ora Paolo Borsellino n. 15), P. SI, cat. C/ 6 cl.
6 mq. 16 superficie catastale mq. 17 Rendita Euro 35, 53,
- sub 76 via Di Mezzo n. 80 (ora Paolo Borsellino n. 15), P. 1-2, cat.
A/2 cl. 2 vani 4,5 superficie catastale mq. 90 Rendita Euro 336, 99, giuste le risultanze, quanto al sub 48, della denuncia di accatastamento protocollata dall'Agenzia del Territorio di Modena in data 28 agosto
2003 al n. 2884 prot. 173386, e quanto al sub 76, della denuncia di variazione protocollata dalla medesima Agenzia in data 25 maggio 2004 al n. 6118 prot. M00093403, e precedente Tipo Mappale approvato dall'
Agenzia del Territorio di Modena in data 29 luglio 2003 prot. n. 51058 con il quale gli originari mappali 94 di are 5.53, 372 di are 1. 77, 373 di are 0. 79, 374 di are 7.06, 375 di are 1.84 e 440 di are 3.54, sono stati fusi dando origine all' attuale mappale 500 di are 21.06. Per una migliore identificazione delle unità immobiliari in questione si allega rogito di compravendita del 27 settembre 2004 a ministero notaio
(doc. 15) Persona_2
7. L'accollo da parte del signor dei ratei dei mutui gravanti anche Pt_1 sulla moglie cointestataria, così come il seguente riconoscimento in capo alla signora IR di poter vivere nella casa coniugale vita natural durante sono da considerarsi elargizioni effettuate dal signor alla Pt_1 signora IR a titolo di una tantum divorzile.
8. Con i patti sopra trascritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente tra i medesimi e di non avere più nulla a pagina 4 di 6 che pretendere l'uno dall'altra, salvo l'adempimento di quanto ivi espressamente previsto.
9. Il Sig. dichiara di rinunciare a qualunque richiesta nei Parte_1 confronti della Sig.ra IR EL per l'attività commerciale da quest'ultima gestita e sita in Castelfranco Emilia, denominata Maison Luvi di IR EL, che rimarrà di esclusiva proprietà della Sig.ra IR
EL che la continuerà a gestire autonomamente.
10. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti al
50% e gli oneri saranno interamente tra loro compensati;
11. Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo e si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 26/09/2002 fra nato a [...] il [...] e RO EN nata Parte_1
a TARANTO il 09/09/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2002 Atto n. 213 Parte I
pagina 5 di 6 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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