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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7413/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza del 03.04.2025; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
letto l'art 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7413/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 6 , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1
atti, dagli Avv. ti Renato Bonajuto e Paola Bonajuto ed elettivamente domiciliata in
Ercolano alla Piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Controparte_2
citazione del giudizio di primo grado, dall'Avv. Raffaele Annunziata ed elettivamente domiciliata in in Somma Vesuviana (NA) alla Via Margherita n. 34;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proponeva appello avverso CP_1
la sentenza n. 1139/2021 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, pubblicata in data
06/05/2021 e non notificata, con cui il predetto Giudice accoglieva la domanda proposta da volta alla restituzione dell'indebito oggettivo di € 420,71 Controparte_2
corrisposto per “quota fissa” e “canone di depurazione” nel periodo 2014-2016; deduceva, infatti, la stessa che tali somme non erano dovute in quanto non CP_2
aveva mai usufruito del suddetto impianto di depurazione con riferimento alla fornitura di acqua ad uso domestico per l'immobile sito in Massa di Somma (NA) al Corso
Boccarusso n. 39.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea dichiarando indebitamente percepite dalla le quote relative al servizio di depurazione e fognatura. A sostegno CP_1
della decisione assunta, il giudice di prime cure argomentava che Controparte_2
aveva assolto al proprio onere della prova, dimostrando di aver provveduto al pagamento delle bollette idriche, ìvi compresa la quota tariffaria per la depurazione, e che la a sua volta, non aveva fornito alcuna prova sul corretto funzionamento del CP_1
depuratore di Napoli Est per il periodo dedotto.
pagina 2 di 6 L'appellante deduceva, quali motivi di appello, l'omessa, carente e/o errata motivazione sulla valutazione delle prove inerenti l'esistenza del depuratore, l'errata motivazione in ordine all'onere della prova che grava sull'utente, l'errata, carente e/o omessa motivazione in ordine al quantum della pretesa restitutoria, con particolare riguardo alla mancata prova della somma sborsata, nonché il vizio di motivazione nella sentenza con riferimento alla proposta eccezione di legittimazione passiva della Insisteva, CP_1
pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
L'appellata si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Ciò premesso, in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Deve, inoltre, rilevarsi che la sentenza del giudice di prime cure risulta appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le parti in causa mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art. 1342 c.c.
Sempre in via preliminare, priva di pregio si connota l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata da parte appellante in ordine alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione espletato in favore dell'odierna appellata. Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art.8 sexies della l.
n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. La chiara formulazione della legge esclude la fondatezza della predetta eccezione. Sul punto, inoltre, come recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata
pagina 3 di 6 dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.”
(Cassazione Civile, III Sez,, sentenza 12 giugno 2020 n. 11270).
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
La doglianza formulata da parte appellante, in ordine all'omessa valutazione del reso istruttorio da parte del Giudice di primo grado, appare infondata.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha accolto la domanda sostenendo, quanto ai canoni per la depurazione, la mancata prova offerta dalla irca il funzionamento effettivo del CP_1
depuratore nel periodo cui si riferiscono le fatture allegate dalla ricorrente.
Orbene, il reso istruttorio del giudizio non consente di ritenere raggiunta la prova
(gravante sulla odierna appellante) del funzionamento del depuratore nel periodo contestato, in quanto la produzione documentale allegata dalla risulta carente di CP_1
ogni riferimento temporale al periodo di fatturazione considerato, rispetto alla dimostrazione dell'effettiva fruizione del servizio di depurazione. A ben vedere, in particolare, nemmeno dirimente appare la nota della Giunta della Regione Campania
n.0074710 del 02.02.2017 che attesta unicamente il funzionamento dell'impianto al
2017 e l'esistenza dello stesso a far data dal 1998, ma alcunché precisa circa il corretto funzionamento dello stesso nel periodo oggetto di causa.
La invece, ha assolto al proprio onere probatorio, allegando all'atto di citazione CP_2
in primo grado la copia dei bollettini di pagamento relativi al periodo oggetto di causa, deducendo di aver pagato complessivamente la somma di euro 420,71 a titolo di quota fissa e per il servizio di depurazione non fruito. A fronte di tali specifiche deduzioni e produzioni, incombeva, pertanto, sulla odierna appellante l'onere di fornire una prova contraria o quantomeno di contestare specificatamente gli importi indicati, stante anche il principio di vicinanza della prova per cui è il gestore del servizio, che quantifica gli pagina 4 di 6 importi della bolletta, a dover rendicontare le singole voci di costo, essendo a ciò impossibilitato l'utente; al riguardo, si osserva che in primo grado la non ha mai CP_1
contestato in modo puntuale né i pagamenti né gli importi indicati, limitandosi ad allegazioni del tutto generiche. Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente gravame va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 e tenuto conto della semplicità.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza 1139/2021, resa dal CP_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, pubblicata in data 06.05.2021 e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
-condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, CP_1
liquidate in complessivi euro 332,00, oltre rimborso generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarazione di fattone anticipo;
-condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 5 di 6 Nola, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza del 03.04.2025; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
letto l'art 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7413/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 6 , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1
atti, dagli Avv. ti Renato Bonajuto e Paola Bonajuto ed elettivamente domiciliata in
Ercolano alla Piazza Trieste n. 4;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Controparte_2
citazione del giudizio di primo grado, dall'Avv. Raffaele Annunziata ed elettivamente domiciliata in in Somma Vesuviana (NA) alla Via Margherita n. 34;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proponeva appello avverso CP_1
la sentenza n. 1139/2021 resa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia, pubblicata in data
06/05/2021 e non notificata, con cui il predetto Giudice accoglieva la domanda proposta da volta alla restituzione dell'indebito oggettivo di € 420,71 Controparte_2
corrisposto per “quota fissa” e “canone di depurazione” nel periodo 2014-2016; deduceva, infatti, la stessa che tali somme non erano dovute in quanto non CP_2
aveva mai usufruito del suddetto impianto di depurazione con riferimento alla fornitura di acqua ad uso domestico per l'immobile sito in Massa di Somma (NA) al Corso
Boccarusso n. 39.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea dichiarando indebitamente percepite dalla le quote relative al servizio di depurazione e fognatura. A sostegno CP_1
della decisione assunta, il giudice di prime cure argomentava che Controparte_2
aveva assolto al proprio onere della prova, dimostrando di aver provveduto al pagamento delle bollette idriche, ìvi compresa la quota tariffaria per la depurazione, e che la a sua volta, non aveva fornito alcuna prova sul corretto funzionamento del CP_1
depuratore di Napoli Est per il periodo dedotto.
pagina 2 di 6 L'appellante deduceva, quali motivi di appello, l'omessa, carente e/o errata motivazione sulla valutazione delle prove inerenti l'esistenza del depuratore, l'errata motivazione in ordine all'onere della prova che grava sull'utente, l'errata, carente e/o omessa motivazione in ordine al quantum della pretesa restitutoria, con particolare riguardo alla mancata prova della somma sborsata, nonché il vizio di motivazione nella sentenza con riferimento alla proposta eccezione di legittimazione passiva della Insisteva, CP_1
pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
L'appellata si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto con conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Ciò premesso, in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
Deve, inoltre, rilevarsi che la sentenza del giudice di prime cure risulta appellabile ai sensi dell'art. 113, comma secondo, c.p.c., tenuto conto che la controversia ha ad oggetto un contratto di somministrazione di acqua stipulato tra le parti in causa mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex art. 1342 c.c.
Sempre in via preliminare, priva di pregio si connota l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata da parte appellante in ordine alla domanda di restituzione dei corrispettivi riscossi per il servizio di depurazione espletato in favore dell'odierna appellata. Sul punto, infatti, si rileva come, a mente dell'art.8 sexies della l.
n. 13/2009: “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. La chiara formulazione della legge esclude la fondatezza della predetta eccezione. Sul punto, inoltre, come recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione “La pretesa azionata
pagina 3 di 6 dagli utenti del servizio idrico, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per la depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza.”
(Cassazione Civile, III Sez,, sentenza 12 giugno 2020 n. 11270).
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
La doglianza formulata da parte appellante, in ordine all'omessa valutazione del reso istruttorio da parte del Giudice di primo grado, appare infondata.
Il Giudice di prime cure, infatti, ha accolto la domanda sostenendo, quanto ai canoni per la depurazione, la mancata prova offerta dalla irca il funzionamento effettivo del CP_1
depuratore nel periodo cui si riferiscono le fatture allegate dalla ricorrente.
Orbene, il reso istruttorio del giudizio non consente di ritenere raggiunta la prova
(gravante sulla odierna appellante) del funzionamento del depuratore nel periodo contestato, in quanto la produzione documentale allegata dalla risulta carente di CP_1
ogni riferimento temporale al periodo di fatturazione considerato, rispetto alla dimostrazione dell'effettiva fruizione del servizio di depurazione. A ben vedere, in particolare, nemmeno dirimente appare la nota della Giunta della Regione Campania
n.0074710 del 02.02.2017 che attesta unicamente il funzionamento dell'impianto al
2017 e l'esistenza dello stesso a far data dal 1998, ma alcunché precisa circa il corretto funzionamento dello stesso nel periodo oggetto di causa.
La invece, ha assolto al proprio onere probatorio, allegando all'atto di citazione CP_2
in primo grado la copia dei bollettini di pagamento relativi al periodo oggetto di causa, deducendo di aver pagato complessivamente la somma di euro 420,71 a titolo di quota fissa e per il servizio di depurazione non fruito. A fronte di tali specifiche deduzioni e produzioni, incombeva, pertanto, sulla odierna appellante l'onere di fornire una prova contraria o quantomeno di contestare specificatamente gli importi indicati, stante anche il principio di vicinanza della prova per cui è il gestore del servizio, che quantifica gli pagina 4 di 6 importi della bolletta, a dover rendicontare le singole voci di costo, essendo a ciò impossibilitato l'utente; al riguardo, si osserva che in primo grado la non ha mai CP_1
contestato in modo puntuale né i pagamenti né gli importi indicati, limitandosi ad allegazioni del tutto generiche. Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente gravame va rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base del DM 147/2022 e tenuto conto della semplicità.
L'appellante va, inoltre, condannato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza 1139/2021, resa dal CP_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, pubblicata in data 06.05.2021 e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
-condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, CP_1
liquidate in complessivi euro 332,00, oltre rimborso generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarazione di fattone anticipo;
-condanna parte appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 5 di 6 Nola, 03.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6