TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7414/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.06.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Silvia Banfi ed Elisabetta Rochat presso i quali ha eletto domicilio telematico
E
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] in Corso Sempione n. 50 con gli Avv.ti Silvia Banfi ed Elisabetta Rochat presso i quali ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana. Persona_1 C.F._3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti: CONDIZIONI
1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2) AFFIDARE la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 alternato della stessa presso l'abitazione dei rispettivi genitori e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza della figlia verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse della minore, tenuto, altresì, conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nei periodi di convivenza di ciascun genitore con la figlia.
3) DISPORRE che trascorrerà con ciascun genitore weekend alternati, dal venerdì con ritiro Per_1
a scuola al termine delle lezioni scolastiche sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
durante la settimana la bambina trascorrerà dal lunedì dopo scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola con un genitore, e dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì con accompagnamento a scuola con l'altro, a settimane alternate. Le vacanze scolastiche estive saranno divise a metà tra i genitori secondo un calendario che verrà concordato entro il 30.04 di ogni anno, dandosi atto che il mese di luglio verrà dedicato ad eventuali campus di e che ciascun genitore non trascorrerà più di due settimane consecutive
Per_1 con la minore. Nei periodi in cui quest'ultima si troverà nella città di Milano, verrà seguita l'ordinaria alternanza. Quanto alle vacanze natalizie, trascorrerà ogni anno il giorno della Vigilia di Natale con la
Per_1 madre e il giorno di Natale (il 25.12 dalle ore 11) con il padre. trascorrerà dal 25 dicembre
Per_1 alle ore 19.00 sino all'1 gennaio con un genitore e dall'1 gennaio sino al 6 gennaio con l'altro genitore, così ad anni alterni. I genitori trascorreranno le vacanze di Pasqua con ad anni alterni.
Per_1
Tutti i ponti e le altre festività dell'anno saranno annualmente alternati tra la madre ed il padre. Il tutto sempre salvo diversi e migliori accordi intercorsi tra le parti. 4) DISPORRE che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario della figlia minore nei periodi in cui si trova presso di sè. Per_1
5) DISPORRE che le spese extra assegno sostenute per saranno suddivise tra i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017, così come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I genitori convengono che quanto alle spese sanitarie della figlia, le stesse verranno coperte dall'Assicurazione della Sig.ra , e resteranno in capo al Sig. nella misura del Pt_1 Pt_2
50% solo le spese mediche non coperte da tale assicurazione.
6) DISPORRE che l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come previsto dalla legge.
7) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025
Il Presidente
Dott. ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.06.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Silvia Banfi ed Elisabetta Rochat presso i quali ha eletto domicilio telematico
E
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] in Corso Sempione n. 50 con gli Avv.ti Silvia Banfi ed Elisabetta Rochat presso i quali ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana. Persona_1 C.F._3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti: CONDIZIONI
1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2) AFFIDARE la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 alternato della stessa presso l'abitazione dei rispettivi genitori e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza della figlia verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse della minore, tenuto, altresì, conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente nei periodi di convivenza di ciascun genitore con la figlia.
3) DISPORRE che trascorrerà con ciascun genitore weekend alternati, dal venerdì con ritiro Per_1
a scuola al termine delle lezioni scolastiche sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
durante la settimana la bambina trascorrerà dal lunedì dopo scuola al mercoledì con accompagnamento a scuola con un genitore, e dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì con accompagnamento a scuola con l'altro, a settimane alternate. Le vacanze scolastiche estive saranno divise a metà tra i genitori secondo un calendario che verrà concordato entro il 30.04 di ogni anno, dandosi atto che il mese di luglio verrà dedicato ad eventuali campus di e che ciascun genitore non trascorrerà più di due settimane consecutive
Per_1 con la minore. Nei periodi in cui quest'ultima si troverà nella città di Milano, verrà seguita l'ordinaria alternanza. Quanto alle vacanze natalizie, trascorrerà ogni anno il giorno della Vigilia di Natale con la
Per_1 madre e il giorno di Natale (il 25.12 dalle ore 11) con il padre. trascorrerà dal 25 dicembre
Per_1 alle ore 19.00 sino all'1 gennaio con un genitore e dall'1 gennaio sino al 6 gennaio con l'altro genitore, così ad anni alterni. I genitori trascorreranno le vacanze di Pasqua con ad anni alterni.
Per_1
Tutti i ponti e le altre festività dell'anno saranno annualmente alternati tra la madre ed il padre. Il tutto sempre salvo diversi e migliori accordi intercorsi tra le parti. 4) DISPORRE che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario della figlia minore nei periodi in cui si trova presso di sè. Per_1
5) DISPORRE che le spese extra assegno sostenute per saranno suddivise tra i genitori nella Per_1 misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017, così come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I genitori convengono che quanto alle spese sanitarie della figlia, le stesse verranno coperte dall'Assicurazione della Sig.ra , e resteranno in capo al Sig. nella misura del Pt_1 Pt_2
50% solo le spese mediche non coperte da tale assicurazione.
6) DISPORRE che l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come previsto dalla legge.
7) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025
Il Presidente
Dott. ssa M.Laura Amato