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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4602 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti dall'avv. RODESCHINI MARIA RAFFAELLA, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 813/2019, pubblicata da questo Tribunale in data 8 aprile 2019, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento in relazione alle condizioni n. 1 e 2, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Diversamente, non può essere accolta la richiesta di revisione in relazione alle condizioni n. 3, 4 e 5 indicate in ricorso e aventi ad oggetto il trasferimento della quota del 50% della casa coniugale dall'ex marito alla signora per la risoluzione della crisi familiare, poiché tale pattuizione non Parte_1
modifica alcuna delle previsioni assunte dal Tribunale con la sentenza di divorzio ma integra una condizione nuova che, in quanto tale, non può essere recepita.
Nulla sulle spese.
P Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 813/2019, pubblicata da questo Tribunale in data 8 aprile 2019, così statuisce:
1. provvede in conformità alle condizioni n. 1 e 2 di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. rigetta la domanda di modifica in relazione alle ulteriori condizioni;
3. conferma per il resto;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti dall'avv. RODESCHINI MARIA RAFFAELLA, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 813/2019, pubblicata da questo Tribunale in data 8 aprile 2019, alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto possa trovare integrale accoglimento in relazione alle condizioni n. 1 e 2, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Diversamente, non può essere accolta la richiesta di revisione in relazione alle condizioni n. 3, 4 e 5 indicate in ricorso e aventi ad oggetto il trasferimento della quota del 50% della casa coniugale dall'ex marito alla signora per la risoluzione della crisi familiare, poiché tale pattuizione non Parte_1
modifica alcuna delle previsioni assunte dal Tribunale con la sentenza di divorzio ma integra una condizione nuova che, in quanto tale, non può essere recepita.
Nulla sulle spese.
P Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 813/2019, pubblicata da questo Tribunale in data 8 aprile 2019, così statuisce:
1. provvede in conformità alle condizioni n. 1 e 2 di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. rigetta la domanda di modifica in relazione alle ulteriori condizioni;
3. conferma per il resto;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo