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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10535 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66065/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66065 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Monteverde, 160 presso lo studio dell'avv. MICHAEL ROBERT JONAS dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura stesa su foglio separato, notificata a mezzo pec unitamente all'atto di citazione e depositata in atti
- attore opponente - E (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, 2 e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, già (C.F. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Roma, Via Adolfo Ravà, 75 giusta procura P.IVA_2 conferitale con atto a rogito del notaio dott. di Roma registrato in data Persona_1
4/8/2022, rep. n. 72947, racc. n. 24079, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA POLVERINO e LUIGI COLUCCINO in virtù di procura alle liti per atto notaio dott.ssa del 9/8/2022, rep. n. 26634, racc. n.16380 ed elettivamente Persona_2 domiciliata in Via Adolfo Ravà, 75
- convenuta opposta - CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente nel termine assegnato per l'udienza cartolare del 13/9/2023. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20/10/2019 il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 16114/2019 (R.G. 38333/2019) pubblicato in data 2/8/2019 e notificatogli il 12/9/2019 che gli aveva ingiunto di pagare ad la somma di € 5.285,20 oltre interessi legali Controparte_1 dalle singole scadenze al saldo e spese della procedura. L'opponente, che preliminarmente eccepiva l'inesistenza/invalidità della procura ad litem che quale mandataria di aveva conferito CP_1 Controparte_1 all'avv. e la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata in Controparte_4
1 luogo diverso dalla residenza del sig. chiedeva di revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per difetto di prova del credito ingiunto (non essendo state neppure prodotte nel fascicolo monitorio le fatture insolute) e perché era stata illegittimamente applicata l'IVA sulle altre imposte. In subordine chiedeva di accertare mediante c.t.u. l'importo effettivamente dovuto all'opposta secondo le tariffe applicabili ratione temporis. Costituitasi ribadita la piena validità della procura alle liti in atti, CP_1 produceva le fatture monitoriamente azionate, evidenziando che i consumi ivi indicati erano coerenti alle letture comunicate dal Distributore. Chiedeva quindi la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma che fosse risultata dovuta, oltre gli interessi legali dalla data del primo inadempimento sino al soddisfo. All'udienza di prima comparizione del 5/3/2020, sul rilievo che nel CP_1 costituirsi in giudizio aveva depositato la procura notarile rilasciata il 21/2/2019 “avente ad oggetto tutti i giudizi promossi e da promuovere fino al 31/1/2020”, veniva respinta l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla procura di parte opposta. Peraltro, al contempo, veniva invitata a produrre entro il 27/3/2020 il mandato CP_1 autenticato dal notaio in data 17/6/2015 menzionato nella predetta Persona_1 procura alle liti del 21/2/2019. La causa veniva quindi rinviata al 2/4/2020 (udienza poi differita ex art. 83 D.L. n. 18/2020 stante l'emergenza epidemiologica al 14/10/2020) per decidere sulla concessione della provvisoria esecuzione. All'udienza del 14/10/2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, essendo rimasto inevaso il precedente ordine di deposito, la società opposta veniva nuovamente invitata a depositare la procura per atto del notaio del Per_1
17/6/2015 entro il primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, con ordinanza riservata dell'8/4/2021 veniva respinta, non ricorrendone i presupposti, la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Sostituito il giudice titolare, assegnato ad altro Ufficio, la causa veniva ulteriormente rinviata e, all'esito dell'udienza cartolare del 13/9/2023, con provvedimento del 19/10/2023 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di ius postulandi che l'opponente ha tempestivamente sollevato nell'atto di citazione e poi reiterato nel corso del giudizio (in particolare nella comparsa conclusionale). L'opponente, infatti, in relazione alle procure depositate unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo aveva rilevato che:
- esse non erano state rilasciate da ovvero dalla società che aveva Controparte_1 agito in via monitoria in quanto titolare del preteso credito nei confronti del sig.
bensì da quale mandataria di sulla scorta di Pt_1 CP_1 Controparte_1
2 un mandato esclusivo con rappresentanza (per atto notaio dott. di Roma Persona_1 del 29/3/2012 rep. n. 28180; racc. n. 11419) che era però scaduto il 30/6/2015;
- la prima procura alle liti (per atto notaio dott. di Roma del 24/6/2015 rep. Persona_3
n. 1450; racc. n. 750) era stata conferita all'avv. nonché all'avv. Controparte_4
AR AN per “le posizioni creditorie afferenti il mandato professionale di cui all'incarico sottoscritto in data 15 maggio 2015 e con riferimento alle posizioni creditorie di cui all'elenco ivi allegato, promosse e da promuoversi dalla predetta data fino al 15 maggio 2017”;
- la seconda procura alle liti (per atto notaio dott. di Roma del 22/5/2017 Persona_1 rep. n. 54928; racc. n. 16871) era stata conferita all'avv. (oltre che Controparte_4 all'avv. AR AN) per “le posizioni creditorie afferenti il mandato professionale di cui all'incarico sottoscritto in data 15 maggio 2015 e con riferimento alle posizioni creditorie di cui all'elenco ivi allegato, promosse e da promuoversi dalla predetta data fino al 31 gennaio 2018”;
- la terza procura alle liti (per atto notaio dott. di Roma del 16/3/2018 rep. Persona_1
n. 59756; racc. n. 18313) era stata conferita all'avv. (oltre che all'avv. Controparte_4
AR AN) per “tutte le cause civili attive relative all'attività di recupero crediti afferenti alle lettere di incarico del 22 maggio 2015 e del 04 agosto 2016 (rif. ordine di acquisto n. 1400000723 del 21 ottobre 2015), promosse e da promuoversi dalle predette date fino al 31 gennaio 2019”;
- dunque le tre procure prodotte avevano cessato di avere efficacia al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (12/6/2019);
- non era stato prodotto l'incarico del 15/5/2015 (con il relativo elenco delle “posizioni creditorie”) menzionato nelle prime due procure né le lettere di incarico del 22/5/2015 e del 4/8/2016 menzionate nella terza procura di talché non era dato sapere se il credito azionato fosse ricompreso tra quelli per i quali l'avv. aveva ricevuto il mandato CP_4 di agire giudizialmente per il loro recupero. Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha prodotto una quarta procura alle liti (per atto notaio dott. di Roma del 21/2/2019 rep. n. 64500; racc. n. 19827) Persona_1 rilasciata da quale mandataria con rappresentanza di CP_1 Controparte_1
(per atto notaio dott. di Roma del 17/6/2015 rep. n. 43066; racc. n. 14263 Persona_1 che veniva depositato, dopo reiterati inviti del giudicante, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), agli avvocati e AN per “tutte le cause civili attive CP_4 relative all'attività di recupero crediti afferenti alle lettere di incarico del 22 maggio 2015 e del 04 agosto 2016 (rif. ordine di acquisto n. 1400000723 del 21 ottobre 2015), promosse e da promuoversi dalle predette date fino al 31 gennaio 2020”. Inoltre, in corso di causa, a seguito della revoca del mandato all'avv. , Controparte_4 si costituivano come nuovi difensori di gli avvocati Luca Polverino Controparte_1
e UI CO giusta procura alle liti per atto notaio dott.ssa di Persona_2
Roma del 9/8/2022 rep. n. 26634; racc. n. 16380 conferita loro da Controparte_2
(già quale procuratrice speciale di in virtù di Controparte_3 Controparte_1 procura conferitale con atto autenticato nella sottoscrizione dal notaio dott.
[...] di Roma in data 3/8/2022 rep. n. 72947; racc. n. 24079 (procura che pure Per_1
3 veniva depositata) “in esecuzione di quanto disposto dal contratto n. 1400000723, tempo per tempo vigente, avente ad oggetto il recupero dei crediti di “ ” CP_1 sottoscritto in data 22 ottobre 2015 tra oggi ed Controparte_3 Controparte_2 [...]
. CP_1
Anche in questo caso il mandato defensionale ai suddetti avvocati Polverino e CO attribuiva loro il potere di “rappresentare ed assistere la Società in tutte le cause civili attive relative all'attività di recupero crediti afferenti alle lettere di incarico del 22 maggio 2015 e del 4 agosto 2016 (rif. ordine di acquisto n. 1400000723 del 21 ottobre 2015)” (fino al valore massimo di Euro 100.000,00 per singolo atto) ma pure questa volta, nonostante i rilievi formulati dall'opponente, non venivano prodotte le lettere di incarico in questione. Orbene, ciò posto, al di là dell'ulteriore questione sollevata dall'opponente (e non chiarita dalla società opposta) circa il potere di di conferire mandato CP_1 defensionale per il recupero dei crediti di cui alle lettere di incarico del 22/5/2015 e del 4/8/2016 (ordine di acquisto n.1400000723 del 21/10/2015), essendo emerso che detta attività di recupero dei crediti afferenti alle suddette lettere di incarico era stata affidata da a (oggi proprio in virtù del contratto n. CP_1 Controparte_3 CP_2
1400000723 (v. procura alle liti per atto notaio dott.ssa di Roma del Persona_2
9/8/2022 depositata dai nuovi difensori di , appare dirimente osservare CP_1 che in corso di causa l'opposta non ha mai depositato né le succitate le lettere di incarico del 22/5/2015 e del 4/8/2016 né la lettera di incarico del 15/5/2015 menzionata nelle prime due procure e neppure il c.d. “ordine di acquisto” n. 1400000723 del 21/10/2015). Conseguentemente non ha dimostrato che le procure alle liti in forza delle quali ha agito in giudizio comprendessero anche il credito per cui è causa. In buona sostanza, a fronte dell'eccezione puntualmente formulata dall'opponente sin dal suo primo scritto difensivo, la società opposta non ha prodotto la documentazione attestante l'effettiva titolarità dello ius postulandi né tantomeno ha fornito i chiarimenti necessari. Merita in proposito ricordare il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“in tema di rappresentanza processuale qualora una parte sollevi tempestivammente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso;
ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile” (cfr., tra le tante, Cass. 3/11/2022 n. 32399; Cass. 16/10/2020 n. 22564; Cass. 24/12/2019 n. 34467). Nel caso in esame, poi, il difetto della procura alle liti relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, poiché l'opposto non ha prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura. O meglio, come detto, pur depositando ulteriori
4 procure, non ha mai prodotto la documentazione che dimostrasse che dette procure alle liti comprendessero anche la posizione creditoria relativa al sig. Pt_1
Pertanto l'opposizione non può che essere definita con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (cfr. Cass. 26/2/2013 n. 4780; conforme;
Cass. 3/10/2014 n. 20943). L'accoglimento della superiore assorbente eccezione, con conseguente revoca in parte qua dell'ordinanza interlocutoria resa in data 5/3/2020, preclude l'esame del merito della causa. Conclusivamente, da quanto precede consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della parte opposta e liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 secondo i parametri minimi previsti dalla Tabella 2 per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Roma n. 16114/2019 pubblicato il 2/8/2019 (R.G. 38333/2019) e, per l'effetto, revoca il predetto provvedimento monitorio;
- condanna l'opposta a rifondere al sig. le spese processuali, liquidate in Parte_1
€ 2.540,00 per compenso oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA nonché in € 145,50 per esborsi. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025.
Il g.o.p. Silvia Vescovi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66065 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente TRA
(C.F. ), nato in [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Monteverde, 160 presso lo studio dell'avv. MICHAEL ROBERT JONAS dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura stesa su foglio separato, notificata a mezzo pec unitamente all'atto di citazione e depositata in atti
- attore opponente - E (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense, 2 e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, già (C.F. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), con sede legale in Roma, Via Adolfo Ravà, 75 giusta procura P.IVA_2 conferitale con atto a rogito del notaio dott. di Roma registrato in data Persona_1
4/8/2022, rep. n. 72947, racc. n. 24079, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA POLVERINO e LUIGI COLUCCINO in virtù di procura alle liti per atto notaio dott.ssa del 9/8/2022, rep. n. 26634, racc. n.16380 ed elettivamente Persona_2 domiciliata in Via Adolfo Ravà, 75
- convenuta opposta - CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente nel termine assegnato per l'udienza cartolare del 13/9/2023. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20/10/2019 il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 16114/2019 (R.G. 38333/2019) pubblicato in data 2/8/2019 e notificatogli il 12/9/2019 che gli aveva ingiunto di pagare ad la somma di € 5.285,20 oltre interessi legali Controparte_1 dalle singole scadenze al saldo e spese della procedura. L'opponente, che preliminarmente eccepiva l'inesistenza/invalidità della procura ad litem che quale mandataria di aveva conferito CP_1 Controparte_1 all'avv. e la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata in Controparte_4
1 luogo diverso dalla residenza del sig. chiedeva di revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per difetto di prova del credito ingiunto (non essendo state neppure prodotte nel fascicolo monitorio le fatture insolute) e perché era stata illegittimamente applicata l'IVA sulle altre imposte. In subordine chiedeva di accertare mediante c.t.u. l'importo effettivamente dovuto all'opposta secondo le tariffe applicabili ratione temporis. Costituitasi ribadita la piena validità della procura alle liti in atti, CP_1 produceva le fatture monitoriamente azionate, evidenziando che i consumi ivi indicati erano coerenti alle letture comunicate dal Distributore. Chiedeva quindi la reiezione dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In subordine chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma che fosse risultata dovuta, oltre gli interessi legali dalla data del primo inadempimento sino al soddisfo. All'udienza di prima comparizione del 5/3/2020, sul rilievo che nel CP_1 costituirsi in giudizio aveva depositato la procura notarile rilasciata il 21/2/2019 “avente ad oggetto tutti i giudizi promossi e da promuovere fino al 31/1/2020”, veniva respinta l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla procura di parte opposta. Peraltro, al contempo, veniva invitata a produrre entro il 27/3/2020 il mandato CP_1 autenticato dal notaio in data 17/6/2015 menzionato nella predetta Persona_1 procura alle liti del 21/2/2019. La causa veniva quindi rinviata al 2/4/2020 (udienza poi differita ex art. 83 D.L. n. 18/2020 stante l'emergenza epidemiologica al 14/10/2020) per decidere sulla concessione della provvisoria esecuzione. All'udienza del 14/10/2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, essendo rimasto inevaso il precedente ordine di deposito, la società opposta veniva nuovamente invitata a depositare la procura per atto del notaio del Per_1
17/6/2015 entro il primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. Successivamente, con ordinanza riservata dell'8/4/2021 veniva respinta, non ricorrendone i presupposti, la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Sostituito il giudice titolare, assegnato ad altro Ufficio, la causa veniva ulteriormente rinviata e, all'esito dell'udienza cartolare del 13/9/2023, con provvedimento del 19/10/2023 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di ius postulandi che l'opponente ha tempestivamente sollevato nell'atto di citazione e poi reiterato nel corso del giudizio (in particolare nella comparsa conclusionale). L'opponente, infatti, in relazione alle procure depositate unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo aveva rilevato che:
- esse non erano state rilasciate da ovvero dalla società che aveva Controparte_1 agito in via monitoria in quanto titolare del preteso credito nei confronti del sig.
bensì da quale mandataria di sulla scorta di Pt_1 CP_1 Controparte_1
2 un mandato esclusivo con rappresentanza (per atto notaio dott. di Roma Persona_1 del 29/3/2012 rep. n. 28180; racc. n. 11419) che era però scaduto il 30/6/2015;
- la prima procura alle liti (per atto notaio dott. di Roma del 24/6/2015 rep. Persona_3
n. 1450; racc. n. 750) era stata conferita all'avv. nonché all'avv. Controparte_4
AR AN per “le posizioni creditorie afferenti il mandato professionale di cui all'incarico sottoscritto in data 15 maggio 2015 e con riferimento alle posizioni creditorie di cui all'elenco ivi allegato, promosse e da promuoversi dalla predetta data fino al 15 maggio 2017”;
- la seconda procura alle liti (per atto notaio dott. di Roma del 22/5/2017 Persona_1 rep. n. 54928; racc. n. 16871) era stata conferita all'avv. (oltre che Controparte_4 all'avv. AR AN) per “le posizioni creditorie afferenti il mandato professionale di cui all'incarico sottoscritto in data 15 maggio 2015 e con riferimento alle posizioni creditorie di cui all'elenco ivi allegato, promosse e da promuoversi dalla predetta data fino al 31 gennaio 2018”;
- la terza procura alle liti (per atto notaio dott. di Roma del 16/3/2018 rep. Persona_1
n. 59756; racc. n. 18313) era stata conferita all'avv. (oltre che all'avv. Controparte_4
AR AN) per “tutte le cause civili attive relative all'attività di recupero crediti afferenti alle lettere di incarico del 22 maggio 2015 e del 04 agosto 2016 (rif. ordine di acquisto n. 1400000723 del 21 ottobre 2015), promosse e da promuoversi dalle predette date fino al 31 gennaio 2019”;
- dunque le tre procure prodotte avevano cessato di avere efficacia al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (12/6/2019);
- non era stato prodotto l'incarico del 15/5/2015 (con il relativo elenco delle “posizioni creditorie”) menzionato nelle prime due procure né le lettere di incarico del 22/5/2015 e del 4/8/2016 menzionate nella terza procura di talché non era dato sapere se il credito azionato fosse ricompreso tra quelli per i quali l'avv. aveva ricevuto il mandato CP_4 di agire giudizialmente per il loro recupero. Nel costituirsi in giudizio l'opposta ha prodotto una quarta procura alle liti (per atto notaio dott. di Roma del 21/2/2019 rep. n. 64500; racc. n. 19827) Persona_1 rilasciata da quale mandataria con rappresentanza di CP_1 Controparte_1
(per atto notaio dott. di Roma del 17/6/2015 rep. n. 43066; racc. n. 14263 Persona_1 che veniva depositato, dopo reiterati inviti del giudicante, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), agli avvocati e AN per “tutte le cause civili attive CP_4 relative all'attività di recupero crediti afferenti alle lettere di incarico del 22 maggio 2015 e del 04 agosto 2016 (rif. ordine di acquisto n. 1400000723 del 21 ottobre 2015), promosse e da promuoversi dalle predette date fino al 31 gennaio 2020”. Inoltre, in corso di causa, a seguito della revoca del mandato all'avv. , Controparte_4 si costituivano come nuovi difensori di gli avvocati Luca Polverino Controparte_1
e UI CO giusta procura alle liti per atto notaio dott.ssa di Persona_2
Roma del 9/8/2022 rep. n. 26634; racc. n. 16380 conferita loro da Controparte_2
(già quale procuratrice speciale di in virtù di Controparte_3 Controparte_1 procura conferitale con atto autenticato nella sottoscrizione dal notaio dott.
[...] di Roma in data 3/8/2022 rep. n. 72947; racc. n. 24079 (procura che pure Per_1
3 veniva depositata) “in esecuzione di quanto disposto dal contratto n. 1400000723, tempo per tempo vigente, avente ad oggetto il recupero dei crediti di “ ” CP_1 sottoscritto in data 22 ottobre 2015 tra oggi ed Controparte_3 Controparte_2 [...]
. CP_1
Anche in questo caso il mandato defensionale ai suddetti avvocati Polverino e CO attribuiva loro il potere di “rappresentare ed assistere la Società in tutte le cause civili attive relative all'attività di recupero crediti afferenti alle lettere di incarico del 22 maggio 2015 e del 4 agosto 2016 (rif. ordine di acquisto n. 1400000723 del 21 ottobre 2015)” (fino al valore massimo di Euro 100.000,00 per singolo atto) ma pure questa volta, nonostante i rilievi formulati dall'opponente, non venivano prodotte le lettere di incarico in questione. Orbene, ciò posto, al di là dell'ulteriore questione sollevata dall'opponente (e non chiarita dalla società opposta) circa il potere di di conferire mandato CP_1 defensionale per il recupero dei crediti di cui alle lettere di incarico del 22/5/2015 e del 4/8/2016 (ordine di acquisto n.1400000723 del 21/10/2015), essendo emerso che detta attività di recupero dei crediti afferenti alle suddette lettere di incarico era stata affidata da a (oggi proprio in virtù del contratto n. CP_1 Controparte_3 CP_2
1400000723 (v. procura alle liti per atto notaio dott.ssa di Roma del Persona_2
9/8/2022 depositata dai nuovi difensori di , appare dirimente osservare CP_1 che in corso di causa l'opposta non ha mai depositato né le succitate le lettere di incarico del 22/5/2015 e del 4/8/2016 né la lettera di incarico del 15/5/2015 menzionata nelle prime due procure e neppure il c.d. “ordine di acquisto” n. 1400000723 del 21/10/2015). Conseguentemente non ha dimostrato che le procure alle liti in forza delle quali ha agito in giudizio comprendessero anche il credito per cui è causa. In buona sostanza, a fronte dell'eccezione puntualmente formulata dall'opponente sin dal suo primo scritto difensivo, la società opposta non ha prodotto la documentazione attestante l'effettiva titolarità dello ius postulandi né tantomeno ha fornito i chiarimenti necessari. Merita in proposito ricordare il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“in tema di rappresentanza processuale qualora una parte sollevi tempestivammente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso;
ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile” (cfr., tra le tante, Cass. 3/11/2022 n. 32399; Cass. 16/10/2020 n. 22564; Cass. 24/12/2019 n. 34467). Nel caso in esame, poi, il difetto della procura alle liti relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, poiché l'opposto non ha prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura. O meglio, come detto, pur depositando ulteriori
4 procure, non ha mai prodotto la documentazione che dimostrasse che dette procure alle liti comprendessero anche la posizione creditoria relativa al sig. Pt_1
Pertanto l'opposizione non può che essere definita con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (cfr. Cass. 26/2/2013 n. 4780; conforme;
Cass. 3/10/2014 n. 20943). L'accoglimento della superiore assorbente eccezione, con conseguente revoca in parte qua dell'ordinanza interlocutoria resa in data 5/3/2020, preclude l'esame del merito della causa. Conclusivamente, da quanto precede consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della parte opposta e liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 secondo i parametri minimi previsti dalla Tabella 2 per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Tribunale di Roma n. 16114/2019 pubblicato il 2/8/2019 (R.G. 38333/2019) e, per l'effetto, revoca il predetto provvedimento monitorio;
- condanna l'opposta a rifondere al sig. le spese processuali, liquidate in Parte_1
€ 2.540,00 per compenso oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA nonché in € 145,50 per esborsi. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025.
Il g.o.p. Silvia Vescovi
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