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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/10/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 8810/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8810/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. DAL MEDICO LARA Parte_1 C.F._1
MA E NA CO, attore,
, contumace CP_1 Parte_2
e contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_2
VENEZIA, convenuti,
e con l'intervento
Controparte_3
, con
[...]
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA, terzo intervenuto,
In punto: risarcimento del danno. pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice: “Accertata e dichiarata la piena responsabilità della Repubblica Federale di
Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig.
di cui l'attrice è erede legittima, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato Persona_1
catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno Pt_2
9.9.1943 al giorno 30.9.1945 per totali giorni 752, per l'effetto condannare la Repubblica Parte_2
in solido con la Repubblica italiana al pagamento a favore degli attori della somma di
[...]
€260.000,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfettario, IVA e CPA come e per legge”.
Conclusioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il MEF: “Voglia codesto Ecc.mo
Tribunale rigettare tutte le pretese attoree e in particolare le avversarie domande nuove perché tutte inammissibili, improponibili, irricevibili, improcedibili e infondate sotto ogni punto di vista e in particolare per mancata dichiarazione di contumacia della Repubblica Italiana evocata in giudizio da parte attorea, e si ribadisce che non si accetta il contraddittorio sulle avversarie domande nuove, la cui inammissibilita' resta comunque affidata al rilievo di ufficio del Giudicante, cui si chiede di dichiararle tali e inoltre si chiede anche:
a) Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o la doverosa applicazione alla controversia del diritto della
Cont in forza dell' art.62 della L.218/1995 oppure se confermato dall' art.
4-1 Reg.CE-864/2007
(Roma II). b) Dichiarare la inesistenza e/o nullità della notifica e il difetto di legittimazione passiva della
Cont
e la violazione del contraddittorio e/o la mancata notifica della citazione al Fondo, l' unico soggetto dotato di legittimazione passiva e/o litisconsorte necessario per le ragioni esposte in corso di causa e in via subordinata, dichiarare il difetto di competenza, sotto plurimi profili, come esplicati nelle difese svolte, del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di Roma: su tutte le questioni di cui al presente §.”b” si segnala la recentissima Ord.CASS.7371/2025 che ha sviluppato gli insegnamenti di Cass.SS.UU.16435/2023. c)
Nel merito, in via ulteriormente subordinata, rigettare le domande attoree contro le Amministrazioni dello
pagina 2 di 18 Stato italiano perché inammissibili, improponibili, irricevibili, improcedibili e infondate per tutte le ragioni già esposte in comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi ed estromettere e dichiarare l' assoluto difetto di
Cont legittimazione passiva del in quanto il FONDO risponde intra vires E NEI LIMITI DEL
FINANZIAMENTO DEL , ex DL.nr.36/2022, art.43, comma uno, CP_6
GIACCHÉ IL FONDO È INDICATO DALLA LEGGE COME UNICO SOGGETTO
OBBLIGATO AD EFFETTUARE PAGAMENTI PER I TITOLI DEDOTTI NEL
PRESENTE GIUDIZIO già in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione in capo alle Amministrazioni statali se evocate in giudizio;
d) nel merito, in via ancor più subordinata, dichiarare tutte le domande formulate dalle odierne controparti improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili anche per già eccepite e intervenute prescrizione e/o decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito anche in quanto attinenti a diritti e\o a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla pretesa e indimostrata qualità ereditaria del de cuius in capo a chi ha agito nel presente giudizio nonché alla mancata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del preteso illecito;
e) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, dichiarare che non si può procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, in quanto manca qualsiasi criterio di quantificazione e comunque perché le pretese sono improcedibili, inammissibili, irricevibili, improponibili e infondate nel merito secondo quanto esposto negli scritti difensivi;
f) nella denegata ipotesi che si rigetti esplicitamente quanto argomentato in corso di causa in ordine al dovere per l'Amministrazione dello Stato competente per legge di operare la detrazione delle somme di cui al co.4b del DL.36/2022 dagli importi liquidati dal Tribunale ai sensi della legislazione speciale indicata nell' art.4b DL.36/2022 o' in subordine, in caso esplicito rigetto della già proposta eccezione di compensatio lucri cum damno, nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato e/o liquidabile alla controparte le somme di cui al co.4b del DL.36/2022 o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza a norma dell' art.43 comma quarto-b-DL.36/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1241 e/o 1243 co.1 e/o co.2, e/o 1227, co.2,
pagina 3 di 18 cod. civ. g) Si chiede però anche, in via ulteriormente subordinata, che – in relazione a tale circostanza – codesto Ecc.mo Tribunale ordini alle controparti di esibire la citata documentazione, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. Spese vinte.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
e la Repubblica per sentirle condannare al CP_1 Parte_2 CP_2
pagamento della somma di €260.00,00, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito della cattura, deportazione e assoggettamento a lavori forzati, in condizioni di schiavitù, ad opera delle forze armate militari del RZ , del padre , CP_3 Persona_1
nato il [...] a [...] e deceduto a AL del UB (VI) il 4.4.2015.
In punto di fatto l'attrice ha esposto che il 9.3.1940 veniva chiamato alle armi Persona_1
e assegnato al 3° Reggimento “Artiglieria Alpina” ed il 9.9.1943 è stato catturato da militari appartenenti al e deportato in e, in particolare, ha raggiunto il campo CP_3 Pt_2
di lavoro denominato “Stammlager III D” ubicato nei pressi di Berlino, dove è rimasto sino al 30.9.1945.
La Repubblica Federale di Germania, nonostante la regolarità della notifica della citazione nei suoi confronti, non si è costituita in giudizio ed è restata contumace.
Con atto depositato in data 10.1.2024, è intervenuto il Controparte_3
- per il ristoro dei danni subìti dalle vittime del , concludendo
[...] CP_3 CP_3
come riportato in premessa.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., con Ordinanza del 3.9.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stata fissata l'udienza del 25 settembre
2025 di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies, primo comma c.p.c., con pagina 4 di 18 concessione alle parti i termini massimi ex art. 189, comma 1, nn. 1, 2 e 3 per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.
Dopo il deposito degli scritti sopra indicati, con Decreto del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Innanzitutto si deve rilevare, si deve rilevare che la costituzione nel giudizio del
[...]
non integra un intervento propriamente detto, ma concreta la Controparte_3
costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale correttamente da convenire in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n.
260 (in tal senso , da ultimo, Cass. Ord. n. 73371/2025).
Ciò posto, appare necessario, in premessa, ripercorrere seppure sinteticamente l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto i ristori/risarcimenti in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.), ossia di coloro che, dopo la firma dell'armistizio tra Italia e gli Alleati dell'8 settembre 1943, non hanno accettato di mettersi agli ordini delle forze di occupazione naziste e sono stati perciò deportati e rinchiusi in campi di lavoro forzato, senza alcun rispetto delle garanzie riservate ai prigionieri di guerra dal diritto internazionale.
In primo luogo, si deve far riferimento ai due Accordi di Bonn del 2 giugno 1961, conclusi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica aventi ad oggetto, l'uno, il Parte_2
regolamento di questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
In esecuzione dei suddetti accordi la Repubblica Federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi “a favore di cittadini italiani i quali per
pagina 5 di 18 ragione di razza, fede o ideologia” fossero stati oggetto di “misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure avessero sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che erano deceduti a causa di queste persecuzioni”.
Contestualmente l'Italia si è obbligata a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa verso la
Repubblica Federale di Germania, posto che lo scopo dei suddetti accordi era stato quello di regolamentare in modo definitivo tutte le questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario derivanti dalla tragica vicenda dei danni patiti dai deportati nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale.
A seguito della ratifica degli Accordi avvenuta con legge n. 406/1963, è stato adottato il
D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (“Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della
Repubblica federale di in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a Pt_2
cittadini colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”), con la finalità di regolare la CP_2
distribuzione delle somme versate dalla a favore di cittadini vittime della Pt_2 CP_2
deportazione nei campi di concentramento nazionalsocialisti.
Il diritto al risarcimento è stato garantito, tuttavia, soltanto agli “ex internati” che erano stati detenuti nei campi di concentramento e costretti ai lavori forzati e non anche agli “ex internati militari non deportati” che sono rimasti esclusi da forme di adeguata riparazione.
Anche nell'ambito della legislazione tedesca gli internati militari italiani sono stati presi in considerazione, in particolare con la legge federale che ha istituito la Fondazione Memoria,
Responsabilità e Futuro (“Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ”) del 12 agosto
2000, introducendo il riconoscimento di forme riparatorie a favore dei militari deportati benché, per ragioni di opportunità politica, i ristori sono stati limitati anche in questo caso ai soli deportati costretti ai lavori forzati.
In questo contesto, alcuni Tribunali di merito hanno sostenuto l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale degli pagina 6 di 18 Stati stranieri in presenza di particolari condotte delittuose qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di ius cogens, commesse nel territorio italiano nello svolgimento di attività iure imperii allo scopo di garantire il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti con gli Accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca del 2000.
In tale momento, tuttavia, era costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8157/2002), secondo cui “gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale”.
La prima storica pronuncia di legittimità che ha segnato un nuovo corso ermeneutico in materia d'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile per atti compiuti iure imperii è stata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5044/2004, che ha affermato il principio in base al quale la deportazione del popolo civile nel corso di una guerra, consumatasi nella fattispecie sul territorio italiano, e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati, sono crimini internazionali rispetto ai quali deve essere possibile esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato che li ha posti in essere, in applicazione del principio della giurisdizione universale.
È stato inoltre stabilito che: “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali l'ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla sovrana uguaglianza degli Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera”.
Pertanto, la norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati di astenersi dall'esercitare la giurisdizione nei confronti degli Stati stranieri non ha carattere di assolutezza, nel senso che non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, dato che tale immunità non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare crimini pagina 7 di 18 internazionali, lesivi di valori universali di rispetto della dignità umana, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
Alla luce di tale revirement, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto l'esistenza di crimini di tale gravità commessi iure imperii che non consentivano di accedere alla prerogativa dell'immunità giurisdizionale e ha pronunciato sentenze di condanna emesse nei confronti della Repubblica Federale Tedesca per il risarcimento delle vittime dei crimini per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal RZ Reich tedesco nel lasso temporale tra il 1943 ed il 1945.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione nel 2004 sono stati, tuttavia, contraddetti dalla
Corte Internazionale di Giustizia che, con sentenza del 3 febbraio 2012, nella causa
Germania c. Italia, ha accolto il ricorso promosso dallo Stato tedesco per non aver l'Italia riconosciuto alla l'immunità dalla giurisdizione che ad essa andava riconosciuta Pt_2
in applicazione delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute dagli Stati membri.
Tale pronuncia, in particolare, ha affermato che: “La Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”, e ha sollecitato lo Stato italiano ad
“attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi Tribunali e quelle di altre Autorità Giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
Alla luce della pronuncia della CIG, con la legge n. 5/2013, lo Stato italiano ha adottato una disciplina che ha previsto, in particolare, all'art. 3 che: “quando la Corte internazionale di
Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso
l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale
pagina 8 di 18 pende la controversia relativa alle stesse condotte, rileva d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo”.
Detta legge è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt.
2 e 24 Cost., l'art. 3 della l. n. 5/ 2013, affermando che: “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24
Cost., entrambi sintetizzati nel diritto fondamentale alla dignità umana, che opera quale «controlimite» all'ingresso delle norme di ogni altro ordinamento”.
Tale pronuncia ha, inoltre, dichiarato l'incostituzionalità della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano a adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di declinare la giurisdizione interna laddove gli atti dello
Stato straniero fossero qualificabili crimini di guerra o contro l'umanità.
A seguito di tale pronuncia della Consulta, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la giurisdizione civile dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica Federale di
Germania, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii commessi (o iniziati con atti come la deportazione forzata) sul territorio italiano.
pagina 9 di 18 In particolare, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente non applicabilità del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una “prerogativa” dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. n. 20442/2020).
Anche la giurisprudenza di merito si è uniformata a tale orientamento pronunciando diverse sentenze di condanna della al risarcimento dei danni per gli atti criminosi Pt_2
commessi durante il secondo conflitto mondiale.
Ne è conseguita una nuova azione da parte della Repubblica Federale di Germania la quale ha introdotto in data 29.4.2022 un nuovo ricorso nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte
Internazionale di Giustizia, lamentando la mancata osservanza da parte dello Stato Italiano della decisione emessa dalla CIG il 3 febbraio 2012 e contestando la violazione dell'immunità giurisdizionale dello Stato estero rispetto alle azioni di cognizione, nonché la violazione del principio d'immunità dalla giurisdizione esecutiva alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato dirette conto i beni immobili tedeschi presenti nel territorio italiano.
In esito al nuovo ricorso proposto dalla Germania, il legislatore italiano è intervenuto nuovamente con l'adozione del decreto-legge n. 36/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022), il cui art. 43 ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul
pagina 10 di 18 territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° CP_3
settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.
Tale disposizione prevede che: “
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il
Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità CP_3
all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, CP_3
coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in CP_3
relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del RZ Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
pagina 11 di 18 internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge
29 gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per
l'esecuzione di tale incombente”.
La disposizione prevede:
- il diritto di accedere al alle condizioni e secondo le modalità indicate nel CP_3
combinato disposto del medesimo art. 43 e di un decreto interministeriale, in capo a coloro che abbiano ottenuto una sentenza passata in giudicato – a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e comunque entro un termine decadenziale – avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; CP_3
- che resta a carico del anche il pagamento delle spese processuali eventualmente CP_3
liquidate nelle sentenze di cui trattasi;
pagina 12 di 18 - la possibilità, sentita l'Avvocatura dello Stato, di definire in via transattiva la lite, costituendo tale accordo un ulteriore titolo che legittima l'accesso al CP_3
- la deroga all'art. 282 c.p.c. anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge, prevedendo che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni acquistino efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e che siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo, con conseguente improcedibilità o estinzione di ogni altra procedura esecutiva basata su titoli analoghi;
- che il pagamento effettuato dal estingua ogni diritto o ragione di credito correlata CP_3
alle pretese risarcitorie per i fatti di cui trattasi;
- che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Sato, nel rispetto dell'art. 144 c.p.c., con obbligo a carico del giudice adito di assegnare un termine perentorio a parte attrice per l'esecuzione di tale incombente qualora la notifica sia stata omessa.
La ratio della disposizione, resa esplicita dal comma 1, è quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, tenendo indenne la
Repubblica Federale Tedesca dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° CP_3
settembre 1939 e l'8 maggio 1945, è ciò per non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2023, n. 159, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione – con cui è stato previsto,
pagina 13 di 18 a fronte dell'istituzione del che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad CP_3
oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti, ha affermato la legittimità di un bilanciamento volto a segnare un punto di equilibrio non irragionevole nella vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra.
Da un punto di vista sostanziale, l'art. 43 prevede, dunque, una sorta di espromissione avente carattere peculiare, che non ne consente una piena identificazione normativa con la disciplina codicistica di quanto previsto dall'art. 1272 c.c., dato che l'espromissione, come ha rilevato la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 159/2023, ha un'eccezionale portata liberatoria ex lege con piena traslazione dell'onere economico in capo al MEF nella fase esecutiva e conseguente estinzione della procedura esecutiva in corso nei confronti della (debitore) e non proponibilità di una nuova. Pt_2
Sul piano processuale, tali disposizioni operano prevalentemente sul piano esecutivo, tutelando la dall'eventuale aggressione dei suoi beni presenti nel territorio della Pt_2
Repubblica italiana, mentre soltanto alcune norme sulla decadenza e deroga all'art. 282
c.p.c., hanno rilievo nel processo di cognizione, nel quale va comunque operato un prioritari accertamento della responsabilità per il crimine commesso, che non può che essere imputabile alla Repubblica Federale di Germania quale successore del RZ Reich, per poi procedere alla liquidazione del risarcimento riconosciuto.
Per l'accesso al Fondo è necessario e sufficiente il mero “accertamento” e la “liquidazione dei danni”, non già una sentenza di condanna della Repubblica Federale di Germania;
infatti, hanno diritto ad accedere al Fondo coloro che hanno conseguito un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento del fatto illecito e la quantificazione del credito, di talché la disposizione esclude la possibilità di emettere una sentenza di condanna nei confronti della che valga peraltro da Pt_2
pagina 14 di 18 titolo per l'esecuzione ordinaria espressamente esclusa dalla legge, titolo che, a ben vedere, potrebbe esse fatto valere in diverso stato per il quale i limiti esecutivi posti dall'art. 43 non potrebbero operare.
La previsione di un titolo per accesso la Fondo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento del fatto illecito e la quantificazione del credito fa desumere la permanenza della giurisdizione e della legittimazione passiva nei confronti della non potendosi ipotizzare, come già sottolineato, una sentenza di Pt_2
accertamento della responsabilità nei confronti del MEF, del tutto estraneo ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, non potendosi dunque prospettare alcuna traslazione di responsabilità, ma la sola previsione del MEF quale pagatore esclusivo.
Del resto, lo stesso meccanismo successorio dell'espromissione ex 1272 c.c. presuppone che venga prima accerta la sussistenza di un debito rispetto ad un soggetto ( , per Pt_2
poi consentire la traslazione dello stesso ad altro soggetto (Stato italiano).
In tal senso anche la previsione che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Sato opera all'evidenza una litis denuntiatio, volta a permettere al soggetto pagatore finale di costituirsi in giudizio e svolgere le proprie difese.
Ne consegue sul piano del procedimento di cognizione che, se da un lato non sussiste la legittimazione processuale esclusiva del MEF a stare in giudizio, con conseguente difetto di giurisdizione/legittimazione passiva/titolarità passiva della dato che l'art. 43 non Pt_2
offre in tal senso un esplicito supporto normativo, necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c., dall'altro, il medesimo art. 43 costituisce la base normativa che rende necessaria la partecipazione del MEF al giudizio, in quanto unico soggetto che sarà tenuto a soddisfare le pretese risarcitorie ed al quale, perciò, va notificato il ricorso presso l'Avvocatura dello
Stato.
pagina 15 di 18 Pertanto, il MEF ha legittimazione passiva a stare nel procedimento e, sul piano sostanziale, ai sensi dell'art. 1272 c.c., può opporre al creditore le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre al debitore originario, oltre a poter sollevare le eccezioni in rito derivanti dalla sua legittima partecipazione al processo. Per effetto, dunque, del subentro nella posizione debitoria della il è Pt_2 Controparte_3
legittimato a sollevare tutte le eccezioni non strettamente personali al debitore originario inerenti al diritto oggetto del giudizio e perciò anche quella inerente la competenza per territorio di questo Tribunale e la prescrizione.
Preliminarmente, si deve rilevare che la costituzione dell'Avvocatura dello Stato deve considerarsi come costituzione del MEF, dato che essa non integra un intervento propriamente detto, ma concreta la costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale che doveva necessariamente essere convenuta in giudizio, dato che la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria oggetto della controversia spetta al Controparte_3
(cfr. in tal senso, Cass. Ord. n. 7371/2025).
[...]
Deve, quindi, essere affrontata la questione preliminare dell'incompetenza per territorio sollevata dall'Amministrazione intervenuta in favore del Tribunale di Roma.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Sul punto la Corte di Cassazione, con l'Ord. n. 7371/2025, ha chiarito, in un caso simile a quello qui oggi trattato, che per le controversie in cui sia parte il Controparte_3
delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del durante la seconda guerra CP_3
mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. 30 aprile
2022, n. 36, va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero
pagina 16 di 18 dell'economia e delle finanze deputata, in via esclusiva, all'erogazione di tali ristori risarcitori.
Infatti, sul punto assume decisiva rilevanza il precetto del quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'economia e finanze siano stabilite “a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto [..]”.
In attuazione della norma, l'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2023 ha stabilito che l'erogazione dei ristori sia effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti accessori al pagamento, quali la comunicazione di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra indennità (art. 4, comma 4).
Con tale modalità di pagamento, ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso gli Uffici giudiziari di Roma.
Tale soluzione non è contraddetta dalla successiva ordinanza della Cass. civ., Sez. III, Ord.,
n. 23669 del 21/08/2025, dato che essa ha precisato che allorquando sia convenuta in giudizio oltre alla anche l'amministrazione statale, alla CP_1 Parte_2
stregua del principio secondo cui la competenza si determina dalla domanda e nel caso di cumulo di domande prevale la competenza inderogabile che sussista su una di esse, si configura comunque l'operatività del foro erariale, secondo le regole generali stabilite per la sua individuazione.
pagina 17 di 18 Le novità delle questioni affrontate, la loro complessità e la presenza di orientamenti contrastanti, giustificano l'integrale compensazione dele spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 8810/2023 R.G. promossa da Pt_1
contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA e REPUBBLICA
[...]
ITALIANA e con l'intervento del
[...]
Controparte_3
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...]
- Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di
Roma ed assegna termine di tre mesi dalla comunicazione della presente Ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo.
- Spese di lite compensate.
Venezia, 03/10/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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