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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/12/2024, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5324/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5324/2021 (alla quale è riunito il procedimento rubricato al nr. 5282/2021) promossa da: in proprio e quale titolare della Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
AVITABILE ALBERTO, elettivamente domiciliata in Ancona, Viale della Vittoria n. 7 presso il difensore avv. Avitabile Alberto
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PORTELLI ERNESTINA, elettivamente domiciliata presso l'avv. Ernestina
Portelli del Foro di Roma all'indirizzo Pec Email_1
CONVENUTO/OPPOSTO
alla quale è riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 882/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Ernestina Portelli del Foro di Roma all'indirizzo Pec
Email_1
ATTORE contro in proprio e quale titolare della FARMACIA SETTIMI DI SETTIMI Parte_1
DR. NE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVITABILE C.F._1
pagina 1 di 9 ALBERTO, elettivamente domiciliata in Ancona, Viale della Vittoria n. 7 presso il difensore avv.
Avitabile Alberto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice/opponente: “precisa le conclusioni come segue:
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 5324/2021 precisa nel merito come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- nel giudizio R.G. n. 882/2022, riunito al R.G. n. 5324/2021 precisa, nel merito, le conclusioni come da comparsa di risposta.
Per entrambi i giudizi R.G. n. 5324/2021 e 882/2022, in via istruttoria, nel reiterare l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal Geom. per le motivazioni già evidenziate Testimone_1 all'udienza del 12.12.2023 e per violazione dell'art. 246 c.p.c., si insiste per l'accoglimento delle istanze a prova diretta e a riprova come articolate nella memoria istruttoria riepilogativa”.
Parte convenuta/opposta: “Nel riportarsi agli atti redatti in favore della e alle Controparte_1
conclusioni in esse precisate ai verbali di udienza e alle osservazioni critiche del proprio CTP considerato lo stesso CTU alla pagina della propria perizia riferisce che tutta la documentazione di entrambi i fascicoli <<si presenta a tratti confusa frammentaria e lacunosa>> tenuto conto di quanto emerso dalle prove testimoniali circa l'approvazione delle modifiche e lo stato dei luoghi si insiste per il rigetto dell'opposizione a D.I. con vittoria di spese competenze ed onorari e in subordine nel caso in cui venga accertato un credito di entità minore rispetto all'importo del D.I. opposto condannare
l'opponente al pagamento di tale ammontare ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
Si chiede altresì che venga disposta nuova CTU per la determinazione del mancato guadagno e dunque
l'accoglimento delle conclusioni di cui al RGN 882/2022 e riunito al procedimento RGN 5234/2021”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la sig.ra in proprio e quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Farmacia Dorica di ON ET, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1436/2021 emesso dal Tribunale di Ancona il 13/10/2021 ad epilogo del giudizio monitorio contraddistinto al r.g.n. 4628/2021, per il pagamento dell'importo di € 48.984,74 (al netto degli acconti ricevuti) in virtù della fattura n. 52 del 16/09/2021 di € 18.712,88 e fattura n. 53 del
16/09/2021 di € 30.271,86 emesse in relazione al contratto di appalto per opere edili n. 10/2021 e quello per la fornitura di materiale n. 11/2021.
pagina 2 di 9 A motivi di opposizione la riferiva che sul finire dell'anno 2019 si decideva ad apportare alcune Pt_1 modifiche all'immobile adiacente alla propria farmacia, sita in Ancona, Via dell'Industria n. 4, per ampliare i servizi da offrire alla propria clientela, entrando a tal fine in contatto con la società
[...]
con la quale concludeva il contratto di appalto per opere edili n. 10/2021 e quello per Controparte_1
la fornitura di materiale n. 11/2021, versando la somma di € 4.000 a titolo di caparra, € 17.990 a titolo di acconto sul primo contratto (opere edili) ed € 6.966,20 a titolo di acconto sul secondo (forniture).
Sosteneva, inoltre, che l'esecuzione del contratto di appalto subiva ritardi e veniva fatto oggetto di alcune successive variazioni mai autorizzate dalla che comportavano notevoli discrasie rispetto Pt_1
al progetto di cui alla CILA n. 72462, senza che fossero presentate varianti e/o richieste di sanatoria, e che il ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni aveva causato notevoli danni economici all'attività imprenditoriale esercitata dall'opponente, raffigurati dai costi da sostenere per abbattere e demolire le pareti realizzate in modo difforme dal progetto autorizzato e di quelle realizzate in modo erroneo e dai danni patrimoniali dovuto alla impossibilità di eseguire il servizio di vaccinazione covid-19 per il quale la
Regione Marche aveva concluso con le farmacie una convenzione, oltre che disagi allo svolgimento dell'attività.
Riferiva, inoltre, della mancata fornitura della merce e contestava l'esecuzione delle lavorazioni indicate nelle fatture azionate, sostenendo di aver risolto il contratto di appalto per le reiterate inadempienze poste in essere dall'opposta, la quale, dopo una breve ed infruttuosa trattativa stragiudiziale per la definizione della controversia, provvedeva a notificarle il decreto ingiuntivo n.
1436/2021 del Tribunale di Ancona, che veniva opposto dalla chiedendo l'accoglimento delle Pt_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare, respingere ogni richiesta in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la dedotta insussistenza dei relativi presupposti e, comunque, per le causali di cui in narrativa;
in via principale nel merito, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa, tenuto conto di quanto già versato dalla dr.ssa che nulla è dovuto ad per le Parte_1 Controparte_1 fatture azionate in via monitoria e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale statuizione;
sempre in via principale nel merito, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa
l'inadempimento di al contratto di appalto e la difforme realizzazione del Controparte_1
progetto di cui alla CILA n. 72462 presentata al Comune di Ancona da parte di Controparte_1 accertando e dichiarando conseguentemente la fondatezza e legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. spiegata dalla dr.ssa nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 3 di 9 per le fatture azionate in via monitoria;
conseguentemente, previo accertamento e CP_1
quantificazione delle effettive lavorazioni eseguite da in conformità del progetto Controparte_1
di cui alla CILA n. 72462 presentata al Comune di Ancona e dei costi sostenuti da Controparte_1 necessari all'esecuzione del contratto di appalto, ed aventi con questo un nesso di causa
[...]
immediato e diretto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertare e quantificare il costo che la dr.ssa dovrà sostenere per demolire le lavorazioni difformi al progetto Parte_1
e non autorizzate dalla stessa, nonché i danni subiti dalla dr.ssa dall'inadempimento Parte_1
di per le causali di cui in narrativa, disponendo che, tenuto conto di quanto già Controparte_1
corrisposto dalla dr.ssa ad nulla è a questa più dovuto, Parte_1 Controparte_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 1436/2021 emesso dal Tribunale di Ancona, ovvero dichiararlo nullo e/o inefficace e privarlo comunque di ogni effetto;
in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa non dovuto l'importo monitoriamente azionato nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, se del caso accertando e dichiarando le residue somme dovute ad al netto di quanto già da questa percepito. Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite”.
Nel contempo, la radicava il procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. avanti il Parte_1
Tribunale di Ancona rubricato al R.G. n. 5282/2021, che veniva poi riunito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio resisteva all'opposizione sostenendo che l'importo di € Controparte_1
48.984,74 rappresentava, al netto degli acconti ricevuti, la somma dovuta dall'odierna opponente per le prestazioni effettuate dalla convenuta in esecuzione dei contratti di appalto n. 10/2021 e n. 11/2021 sottoscritti in data 09/04/2021, rispettivamente per lavori edilizi e forniture di arredi, e di essersi sempre uniformata alle esigenze via via manifestate dalla cliente, adeguando l'iniziale progetto alle successive modifiche richieste.
Sosteneva, inoltre, che la committente esercitando il recesso aveva di fatto impedito di terminare i lavori, dunque anche la realizzazione dell'area Covid in relazione alla quale pretendeva, a titolo di lucro cessante, il rimborso per ogni tampone non eseguito oltre al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto delle relative attrezzature esterne, e di essere in possesso di fatturazioni da parte dei propri fornitori con dettaglio di acquisto in favore del destinatario finale che aveva invece Parte_2
rifiutato la consegna della merce, opponendo contestazioni infondate e dilatorie al solo fine di sottrarsi al pagamento del dovuto. Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito rigettare la spiegata opposizione
pagina 4 di 9 per tutti i motivi spiegati in narrativa e nella parte motiva del presente atto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertato un credito di entità minore rispetto all'importo del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento di siffatto ammontare, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Parallelamente a questo giudizio sostenendo l'illegittimità del recesso Controparte_1
comunicato dalla e l'esistenza di un danno da mancato guadagno per non aver avuto la Pt_1 possibilità di completare l'appalto, instaurarava il procedimento per il pagamento dell'importo di €
7.567,97 a titolo di indennità per mancato guadagno, che veniva rubricato al R.G. n. 882/2022 del
Tribunale di Ancona.
Il predetto giudizio, in cui la convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda e la sua inammissibilità sotto il profilo processuale - veniva riunito al giudizio R.G. n. 5321/2021 per ragioni di connessione.
Le causa veniva istruita mediante produzione documentale, c.t.u., ed espletamento delle prove orali per come ammesse. All'udienza del 11/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il contenzioso ruota attorno a due contratti, uno di appalto ed uno di fornitura, a fronte dei quali la
Farmacia Dorica di ON ET contesta alla la corretta esecuzione dei Controparte_1
lavori e l'omessa consegna dei beni di cui al contratto di fornitura, mentre sostiene di Controparte_1
aver correttamente eseguito i lavori e ne chiede il pagamento oltre al risarcimento del danno da mancato guadagno.
Dalla CTU redatta dall'Ing. emerge che le lavorazioni complessivamente eseguite, ed alla Per_1
tabella riassuntiva predisposta a pagina 24 dell'elaborato peritale (a prescindere che essi siano conformi o difformi al progetto depositato in CILA) sono:
1 Allestimento cantiere 100% - € 1.500,00
2 Demolizioni 100% - € 3.150,00
3.3 Pareti di cartongesso - € 4.702,50
3.3 Controsoffitto - € 4.455,00
3.4 Velette di cartongesso - 712,50
3.7 Varco di collegamento non realizzato
4 Controtelai porte scorrevoli - € 1.400,00
5.1 Impianti elettrico+allarme e videosorveglianza 50% - 6.180,00
pagina 5 di 9 7 Impianto condizionamento con sostituzione del recuperatore di calore - € 8.470,00
e così complessivamente € 30.570,00.
Sempre dalla CTU emerge che “la distribuzione delle divisioni interne è differente rispetto a quella prevista nella CILA e non compaiono, nei documenti prodotti dalle parti, elementi che attestino che la
Dott.ssa abbia espressamente approvato tale diverso assetto” e l'importo dei lavori necessari Pt_1
per eliminare le predette difformità è stimato in € 5.087,50.
Ne deriva che per i lavori correttamente eseguiti (ossia in conformità del progetto depositato in CILA) avrebbe diritto ad un importo pari ad € 25.482,50 (ossia € 30.570,00-5.087,50). Controparte_1
Pertanto, considerato che la ha già corrisposto ad complessivamente Pt_1 Controparte_1
l'importo di € 24.956,20 (circostanza pacifica tra le parti) la somma residua dovuta ammonta ad €
526,30.
L'opponente sostiene che i lavori disposti in difformità della sono stati eseguiti su iniziativa Pt_3
unilaterale di . CP_1 CP_1
Dalla documentazione in atti si evince che in data 29 giugno 2021 la Ditta Arca Real Estate S.r.l. inviava alla Farmacia ET una mail con allegato un nuovo contratto con prezzi e/o quantità aggiornati, contratto di cui si chiedeva la sottoscrizione “prima di procedere alla loro realizzazione”
(doc. 12 fascicolo Arca), preventivo che tuttavia non risulta sottoscritto.
Il teste ha confermato che pur essendo sempre presente in farmacia (avendo un contratto di Tes_2
40 ore settimanali) e pur essendo presente alle discussioni della dott.ssa quest'ultima non ha Pt_1
mai chiesto modifiche o varianti al progetto.
Quanto agli ulteriori testi escussi e all'eccezione di incapacità a testimoniare reiterata dalla difesa dell'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civile 30/03/2010 n. 7763).
Tanto premesso, il teste ha dichiarato di essere il “progettista e direttore dei lavori Testimone_1 eseguiti presso la farmacia Dorica di cui è causa”, sicchè - considerato che secondo la Cassazione “tra le
pagina 6 di 9 obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (Cass. n. 9572/2024) - la dichiarazione testimoniale deve ritenersi nulla ex art. 246 c.p.c. in virtù di quanto indicato dalla giurisprudenza sul punto, secondo cui “È legittima l'eccezione di incompatibilità di un teste, e di conseguenza la sua incapacità a testimoniare, sollevata nel giudizio di primo grado e rigettata dal giudice che ne ha utilizzato la deposizione in sentenza, quando trattasi di progettista e direttore dei lavori di manufatti affetti da vizi e il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni per tali difformità poiché il teste predetto avrebbe potuto assumere la veste di legittimato passivo nella controversia dato che il provvedimento ex art. 246
c.p.c. va assunto con valutazione ex ante e non ex post.” (Tribunale di Grosseto n. 859/2015).
Quanto al teste lo stesso risulta aver emesso una ricevuta fiscale per prestazione occasionale Tes_3 per “consulenza tecnico commerciale in riferimento al cantiere ” per € 5.000,00 di cui Parte_2 viene richiesto il pagamento nella fattura n. 53/2021 di sotto la voce “consulenze Controparte_1 tecnico commerciali a corpo”, pertanto non appare immune dal sospetto di avere interesse a che la presente causa venga decisa in un certo modo.
Venendo al contratto di fornitura il CTU ha evidenziato che “Per quanto riguarda la fattura n. 3/2021 vanno letti in modo combinato la mail del 23 giugno 2021 (doc. 23 fascicolo Farmacia) inviata dalla
Farmacia alla ditta e il verbale, datato 3 settembre 2021, di ritiro materiali da Controparte_1
parte della ditta stessa, dopo il recesso esercitato dalla Farmacia. Da tali documenti si può concludere che, con riferimento alla fattura n. 53/2021, si potrebbero considerare come scelti, e solo in parte consegnati e poi ritirati, i seguenti beni: mod. 5,5 mm e rivestimento pareti ditta mod. Cool Controparte_2 Controparte_3 CP_2
Oak Gold Dry Back spess. 2,5 mm euro 2.838,10
Parete vetrata con passaggio porta vetrata euro 915,00
Plenum isolato DN 400x320 (verbale 03/09/2021) euro 242,40
Plenum isolato DN 500x320 (verbale 03/09/2021) euro 299,50
Diffusori DN 400 RAL 9010 (verbale 03/09/2021) euro 193,80
Diffusori DN 500 RAL 9010 (verbale 03/09/2021) euro 309,00
Griglia DN 500 RAL 9010 (verbale 03/09/2021) euro 111,65
Unità esterna condizionamento ditta Daikin mod. SkyAirAdvance art. RZASG140MY1 (verbale
03/09/2021) euro 1.251,32
Si ribadisce che nessuno di tali beni si trova ad oggi in cantiere.
pagina 7 di 9 Gli altri beni riportati nella fattura n. 53/2021 non possono essere considerati, in base alla documentazione disponibile, né scelti dalla committenza né consegnati in cantiere, benché poi ritirati”.
In sostanza, del materiale indicato nella fattura n. 53/2021, solo quanto sopra elencato dal CTU può ritenersi “scelto” dalla dott.ssa anche se poi inspiegabilmente ritirato dalla stessa Pt_1 CP_1 [...]
CP_1
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta del minor importo di € 526,30, oltre interessi come da domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1436/2021.
Venendo alla domanda di di condanna della all'indennizzo per Controparte_1 Parte_1
mancato guadagno ex art. 1671 c.c. derivante dal recesso rispetto ai contratti di appalto, la stessa va rigettata per mancanza di prova.
Sullo specifico quesito il CTU ha evidenziato che: “La documentazione allegata agli atti di causa non consente in alcun modo di rispondere a questo quesito. Solo a titolo di esempio, per poter dare tale risposta bisognerebbe conoscere esattamente tutti i materiali e beni che la ditta avrebbe posto in opera
e/o consegnato, i costi vivi che la ditta ha sostenuto e/o dovrebbe sostenere per l'acquisto di tale materiali e beni, per l'ammortamento di attrezzature, per il pagamento di dipendenti e/o artigiani, per tasse e oneri. Ovviamente le voci suddette dipendono da aspetti noti soltanto alla ditta, riferibili all'organizzazione della stessa, ai rapporti con i propri fornitori, e in ogni caso tali aspetti non sono documentati negli atti della causa”.
Gli esiti del giudizio, con la reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1436/2021;
2. condanna in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Farmacia Parte_1
Dorica di ON ET” al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di € 526,30 oltre interessi come da domanda;
3. rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti;
4. dichiara le spese di lite e di Ctu integralmente compensate tra le parti.
pagina 8 di 9 Ancona, 27 dicembre 2024
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5324/2021 (alla quale è riunito il procedimento rubricato al nr. 5282/2021) promossa da: in proprio e quale titolare della Parte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
AVITABILE ALBERTO, elettivamente domiciliata in Ancona, Viale della Vittoria n. 7 presso il difensore avv. Avitabile Alberto
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PORTELLI ERNESTINA, elettivamente domiciliata presso l'avv. Ernestina
Portelli del Foro di Roma all'indirizzo Pec Email_1
CONVENUTO/OPPOSTO
alla quale è riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 882/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Ernestina Portelli del Foro di Roma all'indirizzo Pec
Email_1
ATTORE contro in proprio e quale titolare della FARMACIA SETTIMI DI SETTIMI Parte_1
DR. NE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVITABILE C.F._1
pagina 1 di 9 ALBERTO, elettivamente domiciliata in Ancona, Viale della Vittoria n. 7 presso il difensore avv.
Avitabile Alberto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice/opponente: “precisa le conclusioni come segue:
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 5324/2021 precisa nel merito come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- nel giudizio R.G. n. 882/2022, riunito al R.G. n. 5324/2021 precisa, nel merito, le conclusioni come da comparsa di risposta.
Per entrambi i giudizi R.G. n. 5324/2021 e 882/2022, in via istruttoria, nel reiterare l'eccezione di nullità della testimonianza resa dal Geom. per le motivazioni già evidenziate Testimone_1 all'udienza del 12.12.2023 e per violazione dell'art. 246 c.p.c., si insiste per l'accoglimento delle istanze a prova diretta e a riprova come articolate nella memoria istruttoria riepilogativa”.
Parte convenuta/opposta: “Nel riportarsi agli atti redatti in favore della e alle Controparte_1
conclusioni in esse precisate ai verbali di udienza e alle osservazioni critiche del proprio CTP considerato lo stesso CTU alla pagina della propria perizia riferisce che tutta la documentazione di entrambi i fascicoli <<si presenta a tratti confusa frammentaria e lacunosa>> tenuto conto di quanto emerso dalle prove testimoniali circa l'approvazione delle modifiche e lo stato dei luoghi si insiste per il rigetto dell'opposizione a D.I. con vittoria di spese competenze ed onorari e in subordine nel caso in cui venga accertato un credito di entità minore rispetto all'importo del D.I. opposto condannare
l'opponente al pagamento di tale ammontare ovvero nella misura ritenuta di giustizia.
Si chiede altresì che venga disposta nuova CTU per la determinazione del mancato guadagno e dunque
l'accoglimento delle conclusioni di cui al RGN 882/2022 e riunito al procedimento RGN 5234/2021”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo la sig.ra in proprio e quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Farmacia Dorica di ON ET, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1436/2021 emesso dal Tribunale di Ancona il 13/10/2021 ad epilogo del giudizio monitorio contraddistinto al r.g.n. 4628/2021, per il pagamento dell'importo di € 48.984,74 (al netto degli acconti ricevuti) in virtù della fattura n. 52 del 16/09/2021 di € 18.712,88 e fattura n. 53 del
16/09/2021 di € 30.271,86 emesse in relazione al contratto di appalto per opere edili n. 10/2021 e quello per la fornitura di materiale n. 11/2021.
pagina 2 di 9 A motivi di opposizione la riferiva che sul finire dell'anno 2019 si decideva ad apportare alcune Pt_1 modifiche all'immobile adiacente alla propria farmacia, sita in Ancona, Via dell'Industria n. 4, per ampliare i servizi da offrire alla propria clientela, entrando a tal fine in contatto con la società
[...]
con la quale concludeva il contratto di appalto per opere edili n. 10/2021 e quello per Controparte_1
la fornitura di materiale n. 11/2021, versando la somma di € 4.000 a titolo di caparra, € 17.990 a titolo di acconto sul primo contratto (opere edili) ed € 6.966,20 a titolo di acconto sul secondo (forniture).
Sosteneva, inoltre, che l'esecuzione del contratto di appalto subiva ritardi e veniva fatto oggetto di alcune successive variazioni mai autorizzate dalla che comportavano notevoli discrasie rispetto Pt_1
al progetto di cui alla CILA n. 72462, senza che fossero presentate varianti e/o richieste di sanatoria, e che il ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni aveva causato notevoli danni economici all'attività imprenditoriale esercitata dall'opponente, raffigurati dai costi da sostenere per abbattere e demolire le pareti realizzate in modo difforme dal progetto autorizzato e di quelle realizzate in modo erroneo e dai danni patrimoniali dovuto alla impossibilità di eseguire il servizio di vaccinazione covid-19 per il quale la
Regione Marche aveva concluso con le farmacie una convenzione, oltre che disagi allo svolgimento dell'attività.
Riferiva, inoltre, della mancata fornitura della merce e contestava l'esecuzione delle lavorazioni indicate nelle fatture azionate, sostenendo di aver risolto il contratto di appalto per le reiterate inadempienze poste in essere dall'opposta, la quale, dopo una breve ed infruttuosa trattativa stragiudiziale per la definizione della controversia, provvedeva a notificarle il decreto ingiuntivo n.
1436/2021 del Tribunale di Ancona, che veniva opposto dalla chiedendo l'accoglimento delle Pt_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare, respingere ogni richiesta in ordine alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la dedotta insussistenza dei relativi presupposti e, comunque, per le causali di cui in narrativa;
in via principale nel merito, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa, tenuto conto di quanto già versato dalla dr.ssa che nulla è dovuto ad per le Parte_1 Controparte_1 fatture azionate in via monitoria e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto con ogni consequenziale statuizione;
sempre in via principale nel merito, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa
l'inadempimento di al contratto di appalto e la difforme realizzazione del Controparte_1
progetto di cui alla CILA n. 72462 presentata al Comune di Ancona da parte di Controparte_1 accertando e dichiarando conseguentemente la fondatezza e legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. spiegata dalla dr.ssa nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 3 di 9 per le fatture azionate in via monitoria;
conseguentemente, previo accertamento e CP_1
quantificazione delle effettive lavorazioni eseguite da in conformità del progetto Controparte_1
di cui alla CILA n. 72462 presentata al Comune di Ancona e dei costi sostenuti da Controparte_1 necessari all'esecuzione del contratto di appalto, ed aventi con questo un nesso di causa
[...]
immediato e diretto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertare e quantificare il costo che la dr.ssa dovrà sostenere per demolire le lavorazioni difformi al progetto Parte_1
e non autorizzate dalla stessa, nonché i danni subiti dalla dr.ssa dall'inadempimento Parte_1
di per le causali di cui in narrativa, disponendo che, tenuto conto di quanto già Controparte_1
corrisposto dalla dr.ssa ad nulla è a questa più dovuto, Parte_1 Controparte_1
revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 1436/2021 emesso dal Tribunale di Ancona, ovvero dichiararlo nullo e/o inefficace e privarlo comunque di ogni effetto;
in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa non dovuto l'importo monitoriamente azionato nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, se del caso accertando e dichiarando le residue somme dovute ad al netto di quanto già da questa percepito. Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite”.
Nel contempo, la radicava il procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. avanti il Parte_1
Tribunale di Ancona rubricato al R.G. n. 5282/2021, che veniva poi riunito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio resisteva all'opposizione sostenendo che l'importo di € Controparte_1
48.984,74 rappresentava, al netto degli acconti ricevuti, la somma dovuta dall'odierna opponente per le prestazioni effettuate dalla convenuta in esecuzione dei contratti di appalto n. 10/2021 e n. 11/2021 sottoscritti in data 09/04/2021, rispettivamente per lavori edilizi e forniture di arredi, e di essersi sempre uniformata alle esigenze via via manifestate dalla cliente, adeguando l'iniziale progetto alle successive modifiche richieste.
Sosteneva, inoltre, che la committente esercitando il recesso aveva di fatto impedito di terminare i lavori, dunque anche la realizzazione dell'area Covid in relazione alla quale pretendeva, a titolo di lucro cessante, il rimborso per ogni tampone non eseguito oltre al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto delle relative attrezzature esterne, e di essere in possesso di fatturazioni da parte dei propri fornitori con dettaglio di acquisto in favore del destinatario finale che aveva invece Parte_2
rifiutato la consegna della merce, opponendo contestazioni infondate e dilatorie al solo fine di sottrarsi al pagamento del dovuto. Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito rigettare la spiegata opposizione
pagina 4 di 9 per tutti i motivi spiegati in narrativa e nella parte motiva del presente atto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertato un credito di entità minore rispetto all'importo del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento di siffatto ammontare, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Parallelamente a questo giudizio sostenendo l'illegittimità del recesso Controparte_1
comunicato dalla e l'esistenza di un danno da mancato guadagno per non aver avuto la Pt_1 possibilità di completare l'appalto, instaurarava il procedimento per il pagamento dell'importo di €
7.567,97 a titolo di indennità per mancato guadagno, che veniva rubricato al R.G. n. 882/2022 del
Tribunale di Ancona.
Il predetto giudizio, in cui la convenuta si costituiva contestando la fondatezza della domanda e la sua inammissibilità sotto il profilo processuale - veniva riunito al giudizio R.G. n. 5321/2021 per ragioni di connessione.
Le causa veniva istruita mediante produzione documentale, c.t.u., ed espletamento delle prove orali per come ammesse. All'udienza del 11/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il contenzioso ruota attorno a due contratti, uno di appalto ed uno di fornitura, a fronte dei quali la
Farmacia Dorica di ON ET contesta alla la corretta esecuzione dei Controparte_1
lavori e l'omessa consegna dei beni di cui al contratto di fornitura, mentre sostiene di Controparte_1
aver correttamente eseguito i lavori e ne chiede il pagamento oltre al risarcimento del danno da mancato guadagno.
Dalla CTU redatta dall'Ing. emerge che le lavorazioni complessivamente eseguite, ed alla Per_1
tabella riassuntiva predisposta a pagina 24 dell'elaborato peritale (a prescindere che essi siano conformi o difformi al progetto depositato in CILA) sono:
1 Allestimento cantiere 100% - € 1.500,00
2 Demolizioni 100% - € 3.150,00
3.3 Pareti di cartongesso - € 4.702,50
3.3 Controsoffitto - € 4.455,00
3.4 Velette di cartongesso - 712,50
3.7 Varco di collegamento non realizzato
4 Controtelai porte scorrevoli - € 1.400,00
5.1 Impianti elettrico+allarme e videosorveglianza 50% - 6.180,00
pagina 5 di 9 7 Impianto condizionamento con sostituzione del recuperatore di calore - € 8.470,00
e così complessivamente € 30.570,00.
Sempre dalla CTU emerge che “la distribuzione delle divisioni interne è differente rispetto a quella prevista nella CILA e non compaiono, nei documenti prodotti dalle parti, elementi che attestino che la
Dott.ssa abbia espressamente approvato tale diverso assetto” e l'importo dei lavori necessari Pt_1
per eliminare le predette difformità è stimato in € 5.087,50.
Ne deriva che per i lavori correttamente eseguiti (ossia in conformità del progetto depositato in CILA) avrebbe diritto ad un importo pari ad € 25.482,50 (ossia € 30.570,00-5.087,50). Controparte_1
Pertanto, considerato che la ha già corrisposto ad complessivamente Pt_1 Controparte_1
l'importo di € 24.956,20 (circostanza pacifica tra le parti) la somma residua dovuta ammonta ad €
526,30.
L'opponente sostiene che i lavori disposti in difformità della sono stati eseguiti su iniziativa Pt_3
unilaterale di . CP_1 CP_1
Dalla documentazione in atti si evince che in data 29 giugno 2021 la Ditta Arca Real Estate S.r.l. inviava alla Farmacia ET una mail con allegato un nuovo contratto con prezzi e/o quantità aggiornati, contratto di cui si chiedeva la sottoscrizione “prima di procedere alla loro realizzazione”
(doc. 12 fascicolo Arca), preventivo che tuttavia non risulta sottoscritto.
Il teste ha confermato che pur essendo sempre presente in farmacia (avendo un contratto di Tes_2
40 ore settimanali) e pur essendo presente alle discussioni della dott.ssa quest'ultima non ha Pt_1
mai chiesto modifiche o varianti al progetto.
Quanto agli ulteriori testi escussi e all'eccezione di incapacità a testimoniare reiterata dalla difesa dell'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. Civile 30/03/2010 n. 7763).
Tanto premesso, il teste ha dichiarato di essere il “progettista e direttore dei lavori Testimone_1 eseguiti presso la farmacia Dorica di cui è causa”, sicchè - considerato che secondo la Cassazione “tra le
pagina 6 di 9 obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi” (Cass. n. 9572/2024) - la dichiarazione testimoniale deve ritenersi nulla ex art. 246 c.p.c. in virtù di quanto indicato dalla giurisprudenza sul punto, secondo cui “È legittima l'eccezione di incompatibilità di un teste, e di conseguenza la sua incapacità a testimoniare, sollevata nel giudizio di primo grado e rigettata dal giudice che ne ha utilizzato la deposizione in sentenza, quando trattasi di progettista e direttore dei lavori di manufatti affetti da vizi e il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni per tali difformità poiché il teste predetto avrebbe potuto assumere la veste di legittimato passivo nella controversia dato che il provvedimento ex art. 246
c.p.c. va assunto con valutazione ex ante e non ex post.” (Tribunale di Grosseto n. 859/2015).
Quanto al teste lo stesso risulta aver emesso una ricevuta fiscale per prestazione occasionale Tes_3 per “consulenza tecnico commerciale in riferimento al cantiere ” per € 5.000,00 di cui Parte_2 viene richiesto il pagamento nella fattura n. 53/2021 di sotto la voce “consulenze Controparte_1 tecnico commerciali a corpo”, pertanto non appare immune dal sospetto di avere interesse a che la presente causa venga decisa in un certo modo.
Venendo al contratto di fornitura il CTU ha evidenziato che “Per quanto riguarda la fattura n. 3/2021 vanno letti in modo combinato la mail del 23 giugno 2021 (doc. 23 fascicolo Farmacia) inviata dalla
Farmacia alla ditta e il verbale, datato 3 settembre 2021, di ritiro materiali da Controparte_1
parte della ditta stessa, dopo il recesso esercitato dalla Farmacia. Da tali documenti si può concludere che, con riferimento alla fattura n. 53/2021, si potrebbero considerare come scelti, e solo in parte consegnati e poi ritirati, i seguenti beni: mod. 5,5 mm e rivestimento pareti ditta mod. Cool Controparte_2 Controparte_3 CP_2
Oak Gold Dry Back spess. 2,5 mm euro 2.838,10
Parete vetrata con passaggio porta vetrata euro 915,00
Plenum isolato DN 400x320 (verbale 03/09/2021) euro 242,40
Plenum isolato DN 500x320 (verbale 03/09/2021) euro 299,50
Diffusori DN 400 RAL 9010 (verbale 03/09/2021) euro 193,80
Diffusori DN 500 RAL 9010 (verbale 03/09/2021) euro 309,00
Griglia DN 500 RAL 9010 (verbale 03/09/2021) euro 111,65
Unità esterna condizionamento ditta Daikin mod. SkyAirAdvance art. RZASG140MY1 (verbale
03/09/2021) euro 1.251,32
Si ribadisce che nessuno di tali beni si trova ad oggi in cantiere.
pagina 7 di 9 Gli altri beni riportati nella fattura n. 53/2021 non possono essere considerati, in base alla documentazione disponibile, né scelti dalla committenza né consegnati in cantiere, benché poi ritirati”.
In sostanza, del materiale indicato nella fattura n. 53/2021, solo quanto sopra elencato dal CTU può ritenersi “scelto” dalla dott.ssa anche se poi inspiegabilmente ritirato dalla stessa Pt_1 CP_1 [...]
CP_1
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta del minor importo di € 526,30, oltre interessi come da domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1436/2021.
Venendo alla domanda di di condanna della all'indennizzo per Controparte_1 Parte_1
mancato guadagno ex art. 1671 c.c. derivante dal recesso rispetto ai contratti di appalto, la stessa va rigettata per mancanza di prova.
Sullo specifico quesito il CTU ha evidenziato che: “La documentazione allegata agli atti di causa non consente in alcun modo di rispondere a questo quesito. Solo a titolo di esempio, per poter dare tale risposta bisognerebbe conoscere esattamente tutti i materiali e beni che la ditta avrebbe posto in opera
e/o consegnato, i costi vivi che la ditta ha sostenuto e/o dovrebbe sostenere per l'acquisto di tale materiali e beni, per l'ammortamento di attrezzature, per il pagamento di dipendenti e/o artigiani, per tasse e oneri. Ovviamente le voci suddette dipendono da aspetti noti soltanto alla ditta, riferibili all'organizzazione della stessa, ai rapporti con i propri fornitori, e in ogni caso tali aspetti non sono documentati negli atti della causa”.
Gli esiti del giudizio, con la reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1436/2021;
2. condanna in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Farmacia Parte_1
Dorica di ON ET” al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., della somma di € 526,30 oltre interessi come da domanda;
3. rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti;
4. dichiara le spese di lite e di Ctu integralmente compensate tra le parti.
pagina 8 di 9 Ancona, 27 dicembre 2024
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
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