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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1649 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taurianova, alla via II Circonvallazione n. 49, presso lo studio dell'Avv. Diana
Gerace, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a Cosenza il 24.11.1972, residente a [...]
Umile n. 14;
, nata a Cosenza il 26.10.1977, residente a [...], alla Controparte_2
via Cappuccini snc;
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: accertamento intervenuta usucapione.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio le convenute per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare il possesso pacifico ed esclusivo da oltre venti anni sull'intero bene di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare il Sig. esclusivo proprietario per intervenuta usucapione dell'intera Parte_1
particella n. 421 di cui al Catasto Terreni del Comune di Locri, al foglio 4 terreno nonché dell'unità immobiliare sita nel comune di Locri, Catasto Fabbricati, foglio 24, particella 1038; autorizzare gli uffici competenti a provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi".
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che: - è nel possesso pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto, di un terreno sito in Locri, località Riposo snc riportato nel Catasto Terreni al foglio 24, particella 421 (oggi 1038) limitante con altra particella di sua proprietà; - è stato immesso pacificamente nel possesso del suddetto terreno destinato a coltivazione dai proprietari e Parte_2 Pt_3
e successivamente al pagamento, a titolo di caparra, della
[...] CP_3
somma di £ 19.0000 effettuata con assegno del 26.4.2000 e £ 8.500,000 con assegno del 13.08.2001; - in data 17.10.2008, ha formalizzato il possesso del Parte_1
terreno giusto contratto di compravendita, a seguito di procure speciali a vendere rilasciate allo stesso e da e proprio a Parte_2 CP_3 Parte_3
seguito del pagamento del saldo del prezzo;
- che successivamente, dalla consultazione della visura catastale, ha appreso che il terreno acquistato risultava per la quota di 1/6 in proprietà a deceduto in data 06.9.2017, lasciando quali eredi le Persona_1
figlie, odierne convenute;
- è stato esperito il tentativo di mediazione ma con esito negativo, a causa dell'assenza delle convenute.
Non si sono costituite in giudizio e , alle quali Controparte_1 Controparte_2
l'atto di citazione è stato ritualmente notificato.
All'udienza del 05.06.2023, parte attrice è stata onerato a depositare il certificato storico di famiglia relativo a , con fissazione della nuova udienza di Persona_1
- 2 - comparizione delle parti per il 25.09.2023. Dopo ulteriori rinvii volti a verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti citati e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con rinvio all'udienza del 12.02.2024.
Disattese le richieste istruttorie per le motivazioni indicate nell'ordinanza del
12.03.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13.01.2025 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
§ 2. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'attore ha prospettato, così come precisato nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. che lo stesso “risiede nella propria abitazione proprio nel terreno antistante
a quello oggetto di parziale usucapione per cui è causa. L'attore ha sempre provveduto (almeno dal 1998) a propria cura e spese a ripulire il terreno eliminando erbacce ed evitando che diventasse ricovero di animali randagi e topi proprio al fine di tutelare la sua proprietà.
Sennonché nel gennaio del 2000, con il consenso degli allora proprietari, CP_3
e , ed in considerazione della manifestata volontà di Parte_2 Parte_3
compravenderne il diritto di proprietà, il Sig. inizia a coltivare il terreno e, dopo la Pt_1
sottoscrizione di una scrittura privata denominata “precontratto di compravendita” del
26.04.2000 e del versamento di un acconto (cfr. doc.2 atto di citazione) provvedeva alla sua recinzione” (cfr. pag. 1 della memoria citata).
Come indicato nell'atto di citazione e documentato con l'allegato n. 3 allo stesso,
l'attore ha acquistato in data 17.10.2008 la porzione immobiliare, di cui oggi chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione della quota di 1/6, dai sig.ri CP_3
e per la quota di 5/6 (sebbene lo stesso alleghi
[...] Parte_2 Parte_3
di aver avuto cognizione del mancato acquisto dell'ulteriore quota di 1/6 solo nel
2009 dopo aver chiesto una visura catastale), mentre negli anni precedenti ha avuto il possesso della stessa in forza del “precontratto di compravendita” stipulato il
26.04.2000 (non presente in atti).
- 3 - Il possesso esercitato dal 2000 al 2008 (quando è intervenuto il contratto definitivo) deve essere ricondotto alla figura della detenzione qualificata, che non rileva ai dell'usucapione (cfr. in tal senso Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 7930 del
27/03/2008, per cui: «Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile
"ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.»).
Ne consegue che, esclusa la rilevanza del periodo antecedente alla stipula del contratto di compravendita, alla data di instaurazione del giudizio, non può dirsi decorso il termine ventennale utile a usucapire il bene.
Del resto, non può nemmeno essere invocata la disciplina di cui all'art. 1159 c.c., atteso che nell'atto di compravendita del 2008 è stato indicato espressamente che oggetto del trasferimento immobiliare erano i 5/6 del bene immobile oggetto di causa, sicché il contratto in questione non risulta essere titolo astrattamente idoneo al trasferimento della quota di 1/6 del bene immobile oggetto di causa.
§ 3. Nulla per le spese di giudizio, attesa la contumacia dei convenuti (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 4 - - Rigetta la domanda di parte attrice;
- Nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Locri, il 12 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1649 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taurianova, alla via II Circonvallazione n. 49, presso lo studio dell'Avv. Diana
Gerace, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, nata a Cosenza il 24.11.1972, residente a [...]
Umile n. 14;
, nata a Cosenza il 26.10.1977, residente a [...], alla Controparte_2
via Cappuccini snc;
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: accertamento intervenuta usucapione.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio le convenute per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare il possesso pacifico ed esclusivo da oltre venti anni sull'intero bene di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare il Sig. esclusivo proprietario per intervenuta usucapione dell'intera Parte_1
particella n. 421 di cui al Catasto Terreni del Comune di Locri, al foglio 4 terreno nonché dell'unità immobiliare sita nel comune di Locri, Catasto Fabbricati, foglio 24, particella 1038; autorizzare gli uffici competenti a provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi".
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato che: - è nel possesso pieno, pubblico, pacifico e ininterrotto, di un terreno sito in Locri, località Riposo snc riportato nel Catasto Terreni al foglio 24, particella 421 (oggi 1038) limitante con altra particella di sua proprietà; - è stato immesso pacificamente nel possesso del suddetto terreno destinato a coltivazione dai proprietari e Parte_2 Pt_3
e successivamente al pagamento, a titolo di caparra, della
[...] CP_3
somma di £ 19.0000 effettuata con assegno del 26.4.2000 e £ 8.500,000 con assegno del 13.08.2001; - in data 17.10.2008, ha formalizzato il possesso del Parte_1
terreno giusto contratto di compravendita, a seguito di procure speciali a vendere rilasciate allo stesso e da e proprio a Parte_2 CP_3 Parte_3
seguito del pagamento del saldo del prezzo;
- che successivamente, dalla consultazione della visura catastale, ha appreso che il terreno acquistato risultava per la quota di 1/6 in proprietà a deceduto in data 06.9.2017, lasciando quali eredi le Persona_1
figlie, odierne convenute;
- è stato esperito il tentativo di mediazione ma con esito negativo, a causa dell'assenza delle convenute.
Non si sono costituite in giudizio e , alle quali Controparte_1 Controparte_2
l'atto di citazione è stato ritualmente notificato.
All'udienza del 05.06.2023, parte attrice è stata onerato a depositare il certificato storico di famiglia relativo a , con fissazione della nuova udienza di Persona_1
- 2 - comparizione delle parti per il 25.09.2023. Dopo ulteriori rinvii volti a verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti citati e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con rinvio all'udienza del 12.02.2024.
Disattese le richieste istruttorie per le motivazioni indicate nell'ordinanza del
12.03.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13.01.2025 il presente giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
§ 2. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'attore ha prospettato, così come precisato nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. che lo stesso “risiede nella propria abitazione proprio nel terreno antistante
a quello oggetto di parziale usucapione per cui è causa. L'attore ha sempre provveduto (almeno dal 1998) a propria cura e spese a ripulire il terreno eliminando erbacce ed evitando che diventasse ricovero di animali randagi e topi proprio al fine di tutelare la sua proprietà.
Sennonché nel gennaio del 2000, con il consenso degli allora proprietari, CP_3
e , ed in considerazione della manifestata volontà di Parte_2 Parte_3
compravenderne il diritto di proprietà, il Sig. inizia a coltivare il terreno e, dopo la Pt_1
sottoscrizione di una scrittura privata denominata “precontratto di compravendita” del
26.04.2000 e del versamento di un acconto (cfr. doc.2 atto di citazione) provvedeva alla sua recinzione” (cfr. pag. 1 della memoria citata).
Come indicato nell'atto di citazione e documentato con l'allegato n. 3 allo stesso,
l'attore ha acquistato in data 17.10.2008 la porzione immobiliare, di cui oggi chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione della quota di 1/6, dai sig.ri CP_3
e per la quota di 5/6 (sebbene lo stesso alleghi
[...] Parte_2 Parte_3
di aver avuto cognizione del mancato acquisto dell'ulteriore quota di 1/6 solo nel
2009 dopo aver chiesto una visura catastale), mentre negli anni precedenti ha avuto il possesso della stessa in forza del “precontratto di compravendita” stipulato il
26.04.2000 (non presente in atti).
- 3 - Il possesso esercitato dal 2000 al 2008 (quando è intervenuto il contratto definitivo) deve essere ricondotto alla figura della detenzione qualificata, che non rileva ai dell'usucapione (cfr. in tal senso Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 7930 del
27/03/2008, per cui: «Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile
"ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.»).
Ne consegue che, esclusa la rilevanza del periodo antecedente alla stipula del contratto di compravendita, alla data di instaurazione del giudizio, non può dirsi decorso il termine ventennale utile a usucapire il bene.
Del resto, non può nemmeno essere invocata la disciplina di cui all'art. 1159 c.c., atteso che nell'atto di compravendita del 2008 è stato indicato espressamente che oggetto del trasferimento immobiliare erano i 5/6 del bene immobile oggetto di causa, sicché il contratto in questione non risulta essere titolo astrattamente idoneo al trasferimento della quota di 1/6 del bene immobile oggetto di causa.
§ 3. Nulla per le spese di giudizio, attesa la contumacia dei convenuti (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 4 - - Rigetta la domanda di parte attrice;
- Nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Locri, il 12 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 5 -