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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/08/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5224/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LL n. 1723/2021 deliberata il
13.10.2021 e pubblicata il 15.10.2021 (n. 5425/2011 RG); revindica di immobile – usucapione;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giovanni Antonio Cillo (c.f. ), dall'avv. C.F._2
Floriana Taccone (c.f. ) e dall'avv. Nicola Iannarone (c.f. C.F._3
C.F._4 domicilio digitale: Email_1
Email_2
Email_3
APPELLANTE
E
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , Parte_2 C.F._5 difeso dall'avv. Elio Benigni (c.f. ) e dall'avv. Fabio Benigni C.F._6
(c.f. ) C.F._7 domicilio digitale: Email_4
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APPELLATO
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto di citazione conveniva in giudizio esponendo, in sintesi che: Parte_1 con l'atto per notaio di LL del 7.11.1994, repertorio n. 25885, Persona_1 registrato in LL il 21.11.1994, trascritto il 15.11.1994 ai numeri 14835/12533, e successivo atto identificativo ed integrativo, acquistava dal precedente proprietario e possessore, la consistenza immobiliare descritta nell'atto Parte_3
(conformemente all'atto di acquisto di esso venditore dal precedente proprietario, per notaio del 23.4.1966) quale fabbricato di antichissima costruzione ed in Per_2 pessime condizioni statiche e di manutenzione, composto nel suo insieme da quattro vani terranei, di cui uno avente ingresso dalla Via Pianodardine, 11, e gli altri tre con accesso da uno spiazzo interno cui si perviene dall'androne segnato con il n. 13 di detta via, e da due vani a primo piano a cui si accede dal vano terraneo civico n. 11 indicato della via Pianodardine;
che negli atti di acquisto, in particolare, era ulteriormente specificato che “dei tre vani terranei con accesso dallo spiazzo interno all'androne n.c.
13, due sono retrostanti al vano terraneo n.c. 11 e comunicanti con lo stesso, mentre l'altro è posto di fronte agli stessi due vani a confine con la proprietà di CP_1 fu di ed , tale altro unico e
[...] Pt_2 CP_2 Per_3 Persona_4 distinto vano era inserito nel cassone dell'immobile di proprietà – tra gli altri – dei sigg. ed altri, e distinto, anche materialmente, da tale cassone, ed era accessibile Parte_2 dall'indicato spiazzo interno, cui si giunge dal civico n. 13, in fondo allo stesso a destra per chi entrava;
che la consistenza immobiliare era descritta – negli atti di acquisto - come confinante con la Via Pianodardine, proprietà fu eredi Per_5 Per_6 Per_4 eredi fu e spiazzo;
che la stessa era stata oggetto di due Persona_7 Per_8
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile separate procedure di ricostruzione a seguito del sisma del 1980; che, a seguito della ricostruzione, la consistenza maggiore della proprietà (avente accesso dal n. Parte_1
11 di via Pianodardine, vani sovrastanti e vani piano terra aventi accesso dallo spiazzo interno al civico n. 13) era individuata catastalmente al Foglio 17, p.lla 82/6 al momento dell'acquisto ( s.e.o.o.), mentre il vano cui si accedeva dallo spiazzo interno al civico n. 13, a destra per chi entrava, era individuato in catasto al Foglio 17, p.lla attuale n. 422 sub 2 ( già infra maggiore consistenza della p.lla 82/6); che la consistenza così acquistata in proprietà, unitamente al possesso, con l'indicato atto per notaio del 7.11.1994, era stata precedentemente acquistata, insieme al possesso, Persona_1 dall'indicato venditore, , in virtù dell'indicato atto per notaio Parte_3 di LL, del 23.4.1966, trascritto il 23.4.1966 ai numeri 6976/6541, dal Per_2 precedente proprietario e possessore , il quale, sua volta, aveva acquistato Persona_9 la proprietà esclusiva di tali beni, precisamente ed analiticamente individuati e descritti, ed il loro possesso in virtù dei seguenti atti: a) atto notaio del 10.6.1920, Per_10 trascritto il 17.6.1920 al n. 10967/9184; b) atto notaio del 15.2.1922; c) atto Per_11 notaio del 17.8.1929, trascritto il 7.9.1929, al n. 13174/10840; d) atto per Per_2 notaio del 30.4.1951, trascritto il 29.5.51 al n. 6973/6601; che tali beni erano Per_12 sempre stati nella propria titolarità e possesso assoluto e, precedentemente, dei suoi danti causa;
che era sempre stato in propria titolarità e possesso anche l'indicato vano terraneo di circa 15 metri quadrati, posto nel cassone ricostruito dell'immobile appartenente per il residuo agli eredi ed altri, e dallo stesso separato e Parte_2 distinto, avente accesso dallo spazio interno cui si accede dal civico n. 13, individuato in catasto al foglio 17, p.lla 422 sub 2; che ella era venuta a conoscenza dell'esistenza dell'atto per notaio di LL del 28.6.2005, rep. N. 1.466, raccolta n. Persona_13
812, con il quale i coniugi e tra gli altri, donavano la Controparte_3 CP_4 nuda proprietà, riservando a se stessi l'usufrutto, senza diritto di accrescimento, al figlio del “locale ad uso deposito al pianterreno, della Parte_2 superficie di circa metri quadrati 15, confinante con proprietà vano Controparte_3 scala, proprietà e cortile di accesso, riportato nel N.C.E.U. al foglio 17, p.lla 422 Per_7 sub 2…”e le parti specificavano che il vano in oggetto – insieme ad altri – era stato attribuito a seguito di ricostruzione ai sensi della L. 219/81 e successiva assegnazione
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IV sezione civile con atto autenticato nelle firme dal notaio Benigni in data 15.7.2003, rep. n. 539, racc.
n. 299, reg.to in Sant'Angelo dei Lombardi il 31.7.2003 al n.ro 76.
L'attrice lamentava quindi che tale disposizione fosse del tutto illegittima ed assolutamente in malafede, poiché posta in essere chiaramente in violazione del proprio diritto di proprietà.
L'attrice concludeva “" Voglia l'ecc.mo Tribunale adito: I. Nel merito:
1. Accertare i fatti esposti in narrativa, nonché i presupposti in fatto e in diritto pure esposti, nonché le posizioni legittimanti pure indicate.
2. Accertare e dichiarare l'avvenuto spoglio ad opera dei convenuti ai danni dell'istante e con riferimento al vano terraneo indicato, individuato in catasto attualmente al foglio 17, p.lla 422 sub 2, posto entrando dall'androne recante il numero civico 13 di Via Pianodardine, giungendo allo spiazzo interno, in fondo a destra.
3. In conseguenza, sussistendone le condizioni ed i presupposti di legge, reintegrare e comunque reimmettere l'istante nel pieno possesso descritto, ordinando ai convenuti ed a chiunque dagli stessi eventualmente immesso l'immediata eliminazione delle opere che violano il possesso, nonché l'integrale ripristino.
4. In subordine, qualora si dovesse ritenere ricorrente la sola ipotesi della turbativa, ordinare la cessazione degli atti di turbativa, ordinando gli interventi necessari per il libero e non limitato esercizio della posizione di possesso e del diritto. 5.
Nel prosieguo, fissare il termine per il giudizio di merito, accertando la violazione della posizione possessoria ed ordinare il ripristino in via definitiva, o, in subordine, la cessazione delle turbative, con la eliminazione delle opere impedienti. 219/81, autenticato nelle firme dal notaio in data 15.7.2003, rep. n. 539, racc. Persona_13
n. 299, reg.to in Sant'Angelo dei Lombardi il 31.7.2003, in ordine alle disposizioni ivi contenute, ed in particolare anche di divisione, attribuzione e donazione del vano terraneo indicato in narrativa, individuato in catasto attualmente al foglio 17, p.lla 422 sub 2, posto entrando dall'androne recante il numero civico 13 di Via Pianodardine, giungendo allo spiazzo interno, in fondo a destra, di proprietà dell'attrice.
7. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la intestazione legittima, e comunque la proprietà del vano terraneo indicato in narrativa, individuato in catasto attualmente al foglio 17, p.lla 422 sub 2, posto entrando dall'androne recante il numero civico 13 di Via Pianodardine, giungendo allo spiazzo interno, in fondo a destra, a favore di essa attrice, e, comunque, procedere alla intestazione di tale vano ad essa attrice, riconoscendone la proprietà.
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IV sezione civile nonché – occorrendo e secondo lo stato al momento della decisione – condannare i convenuti al rilascio dell'immobile.
6. Accertare e dichiarare la illegittimità, l'invalidità
e comunque l'inefficacia dell'atto per notaio di LL del 28.6.2005, Persona_13 rep. N. 1.466, raccolta n. 812, e del presupposto atto di divisione ed assegnazione a seguito di ricostruzione ai sensi della L. 219/81, autenticato nelle firme dal notaio in data 15.7.2003, rep. n. 539, racc. n. 299, reg.to in Sant'Angelo dei Persona_13
Lombardi il 31.7.2003, in ordine alle disposizioni ivi contenute, ed in particolare anche di divisione, attribuzione e donazione del vano terraneo indicato in narrativa, individuato in catasto attualmente al foglio 17, p.lla 422 sub 2, posto entrando dall'androne recante il numero civico 13 di Via Pianodardine, giungendo allo spiazzo interno, in fondo a destra, di proprietà dell'attrice.
7. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la intestazione legittima, e comunque la proprietà del vano terraneo indicato in narrativa, individuato in catasto attualmente al foglio 17, p.lla 422 sub 2, posto entrando dall'androne recante il numero civico 13 di Via Pianodardine, giungendo allo spiazzo interno, in fondo a destra, a favore di essa attrice, e, comunque, procedere alla intestazione di tale vano ad essa attrice, riconoscendone la proprietà. nonché – occorrendo e secondo lo stato al momento della decisione – condannare i convenuti al rilascio dell'immobile.
8. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari le conseguenti trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità.
9. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni. 10. In ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. II. In via di procedimento possessorio sommario, provvisoria e cautelare 1. Ai sensi dell'art. 703 -
669 bis e s.s. c.p.c., con decreto inaudita altera parte, ovvero, in subordine, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, ed assunte le necessarie informazioni, anche presso Enti Locali ed a mezzo degli Organi di Polizia, accertare i fatti esposti in narrativa, nonché i presupposti in fatto e in diritto pure esposti, nonché le posizioni legittimanti pure indicate.
2. Accertare e dichiarare l'avvenuto spoglio ad opera dei convenuti ai danni dell' istante e con riferimento al vano terraneo indicato, individuato in catasto attualmente al foglio 17, p.lla 422 sub 2, posto entrando dall'androne recante il numero civico 13 di Via Pianodardine, giungendo allo spiazzo interno, in fondo a destra.
3. Sussistendone le condizioni ed i presupposti di legge, reintegrare e comunque reimmettere l'istante nel pieno possesso descritto, ordinando ai
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IV sezione civile convenuti ed a chiunque dagli stessi eventualmente immesso l'immediata eliminazione delle opere che violano il possesso, nonché l'integrale ripristino.
4. In subordine, qualora si dovesse ritenere ricorrente la sola ipotesi della turbativa, ordinare la cessazione degli atti di turbativa, ordinando gli interventi necessari per il libero e non limitato esercizio della posizione di possesso e del diritto.
5. Nel prosieguo, fissare il termine per il giudizio di merito, accertando la violazione della posizione possessoria ed ordinare il ripristino in via definitiva, o, in subordine, la cessazione delle turbative, con la eliminazione delle opere impedienti.”.
Si costituivano i convenuti e Parte_2 CP_4 eccependo l'improcedibilità della tutela possessoria richiesta, in quanto esperita attraverso uno strumento inidoneo ai sensi della normativa codicistica nonché per la compresenza di una pluralità di richieste di natura diversa e tra loro incompatibili, avendo l'attrice agito al fine di ottenere simultaneamente una tutela possessoria e petitoria;
l'inammissibilità della tutela possessoria per essere stato il vano terraneo di causa sempre nel possesso di essi da oltre 25 anni, non avendo mai avuto la Parte_2 il possesso;
evidenziando che dalla lettura dell'atto per Notar del T_ Per_1
07/11/1994, in base al quale la controparte assumeva di aver acquistato da Parte_3
la proprietà dell'immobile di causa, si evinceva, invece, che la acquistava dal
[...] T_ suddetto un “fabbricato di vecchissima costruzione ed in precarie condizioni Parte_3 statiche…composto nell'insieme da tre vani terranei (e non quattro, come assunto in citazione) con ingresso dalla via Pianodardine sia dal civico n. 11 (uno dei tre vani) sia da uno spiazzo interno cui si accede dall'androne segnato con il civico n. 13 (gli altri due vani), nonché da due vani ubicati al primo piano cui si accede dal vano terraneo distinto col civico n. 11…(individuato) nel N.C.E.U. foglio 17, particella 82/6”; ed inoltre che “la indicata particella 82/6 deriva dalla originaria particella n. 82/3; infatti tale particella originaria 82/3, giusta denuncia di variazione n. 1341/86 di prot. in data
3 luglio 1986, fu frazionata in particella n. 82/6 (individuante il cespite oggetto del presente atto) e particella n. 82/5 (individuante un vano deposito-cantina di circa metri quadrati dodici)”, in altre parole, nel luglio 1986, provvedeva al Parte_3 frazionamento della sua proprietà immobiliare, così distinguendosi al catasto i beni immobili di cui al civico n. 11 (un vano terraneo e due vani al primo piano) e di cui al civico n. 13 (due vani terranei retrostanti quello di cui al civico n.11), che venivano ad
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IV sezione civile individuarsi alla particella n. 82/3, dal piccolo locale (deposito-cantina di metri quadrati dodici circa) che veniva ad essere individuato dalla particella n. 82/5 e solo la prima consistenza immobiliare veniva trasferita alla con il summenzionato atto per Notar T_ del 1994, ma non anche quella relativa al piccolo locale terraneo di cui alla p.lla Per_1
82/5; contestando quindi che l'azione difettasse anche di legittimazione attiva, non essendo la proprietaria del suddetto immobile, né avendone mai esercitato il T_ possesso. Nel merito i convenuti rappresentavano che vano terraneo di causa veniva attribuito ai coniugi e nell'ambito della procedura di Controparte_3 CP_4 ricostruzione, ai sensi della L. 219/81, dell'immobile di proprietà della originaria famiglia che, a seguito di detta ricostruzione, tale locale-deposito rimaneva Parte_2 in via continuativa e incontestata nella piena disponibilità e possesso della famiglia la quale utilizzava lo stesso per svariate funzioni;
che il detto locale, prima Parte_2 della ricostruzione era stato sempre posseduto e da tempo immemorabile, dai Parte_2 che legittimamente in data 28/06/05, i coniugi con atto per Notar Controparte_5 di LL (rep. n. 1466, racc. n. 812), donavano la nuda proprietà di Persona_13 tale vano, riservando a se stessi l'usufrutto, al figlio, Parte_2
Ciò posto, i convenuti concludevano chiedendo “1) rigettare tutte le avverse domande, perché inammissibili, improcedibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi in precedenza indicati;
2) in subordine ed in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi che l'On.le Giudice adito ritenga procedibili le richieste petitorie di controparte, e per la ipotesi che dovesse ritenere che dall'esame delle risultanze ipocatastali non dovesse emergere la sussistenza di un valido titolo di proprietà in testa ai convenuti comparenti e loro danti causa, accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione, da parte dei coniugi e e quindi dell'avente causa attuale convenuto Controparte_3 CP_4 [...] del vano terraneo di cui è causa, per averlo posseduto in via Parte_2 continuativa ed incontestata per oltre un ventennio;
3) condannare la sig.ra al T_ pagamento di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore
4) rigettare ogni altra avversa richiesta.”.
La causa veniva istruita a mezzo di espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio e di prove orali.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 febbraio 2017 il processo veniva interrotto per il decesso della convenuta CP_4
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IV sezione civile
Con Ricorso l'attrice riassumeva il processo interrotto insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni.
Con Comparsa del 2.5.2018 si costituiva il convenuto e Parte_2 reiterava le richieste, eccezioni e deduzioni come formulate nella comparsa di costituzione e risposta, impugnando le avverse richieste e difese. (…)”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita:
- In via preliminare
1. Sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione dell'impugnata sentenza in relazione alle argomentazioni, nonché per gravi e fondati motivi ex artt. 283 e 351 c.p.c.
2. Disporre, se del caso, la rinnovazione della CTU.
- Nel merito
1) Accogliere l'appello proposto con il presente atto e per l'effetto riformare la sentenza n. 1723/2021 emessa dal Tribunale di LL, con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado.
2) Condannare controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di procedura, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari.”.
ha resistito all'impugnazione, ha proposto Parte_2
a sua volta appello incidentale subordinato, ed ha concluso:
“… affinchè l'On.le Corte d'Appello adita voglia:
1) Rigettare la preliminare richiesta di sospensione della esecutività della impugnata sentenza ed in ogni caso, confermando l'appellata sentenza, rigettare il proposto gravame perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato per le argomentazioni innanzi esposte;
2) In estremo subordine per la denegata e molto improbabile ipotesi di riforma in tutto od in parte della impugnata statuizione accogliere il proposto appello incidentale e quindi la spiegata domanda riconvenzionale finalizzata ad accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione, da parte dei coniugi e e Controparte_3 CP_4 dunque, dell'attuale avente causa convenuto del vano Parte_2 terraneo di cui è causa, per averlo posseduto in via continuativa ed incontestata per oltre un ventennio;
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IV sezione civile
3) Condannare la sig.ra al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 grado di giudizio e al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
4) In via istruttoria reitera ogni altra richiesta formulata nel corso del giudizio di primo grado.”.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza dell'1.4.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a Parte_2 norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il
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IV sezione civile contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde ai Parte_1 requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro l'ordinanza del Tribunale di LL e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
ha eccepito l'inammissibilità del gravame, Parte_2 sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
LA PROPRIETA' DEL VANO (P.LLA 422 SUB 2)
ha dichiarato di impugnare la sentenza del Tribunale di Parte_1
LL nella parte in cui ha statuito che:
“… A fronte delle contestazioni mosse dalla difesa convenuta circa l'identificabilità anche del vano oggetto di causa tra i beni compravenduti con gli atti menzionati, occorre notare come nemmeno la Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di
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IV sezione civile causa abbia consentito di acquisire riscontri decisivi … A differenza di quanto sostenuto dalla difesa attrice, nemmeno ha contribuito a fare chiarezza sulla riconducibilità del vano per cui è causa agli atti di provenienza da essa indicati la descrizione del locale risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio … e persistendo tale incertezza anche a seguito della richiesta di specifici chiarimenti … stima il Tribunale che la documentazione versata in atti non offra riscontri sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda petitoria della residuando, anche all'esito dell'attività istruttoria, T_ margini di dubbio circa la proprietà del bene di causa in capo all'attrice stessa, che non permettono la formazione di un convincimento del Tribunale dotato di confortanti margini di certezza … La domanda attorea … va allora rigettata perché non adeguatamente provata. Deriva da tanto, conseguentemente, il rigetto della domanda di declaratoria di invalidità dell'atto Notaio Benigni del 28.06.2005 … in quanto strettamente dipendente dal previo accertamento dell'attrice quale proprietaria del bene oggetto di tale atto.”.
Ha dedotto, a sostegno del gravame, che il primo Giudice ha erroneamente considerato carente la prova offerta dall'attrice in ordine alla identificabilità e conseguente titolarità del bene conteso, che – a dire del
Tribunale – non sarebbe stata raggiunta neppure con la CTU, che non avrebbe fornito alcun riscontro decisivo sul punto.
Ha rimarcato che l'atto del 23.4.1966 per notaio (che ha Per_2 trasferito la proprietà del vano dal al dante causa dell'attrice, CP_1
) descrive il locale per cui è causa come “posto di fronte agli stessi due Parte_3 vani e confinante con la proprietà di fu di Controparte_1 Persona_14
ed eredi ”. Da tale descrizione si desume che il bene in esame Per_3 Per_4 era distinto dalla proprietà - che successivamente è stata trasferita al Per_4
con l'atto per notaio del 16.5.1978 – e con essa Parte_2 Per_15 confinante. L'importanza del rogito del 23.4.1966, che individua con chiarezza la proprietà dei beni acquistati da (dante causa della ) è data dal Parte_3 T_ fatto che la descrizione dei beni in esso contenuta è richiamata sia nell'atto pubblico del 1994 (che ha trasferito la proprietà dallo alla Parte_3 deducente) sia nell'atto integrativo ed identificativo del 24.10.2011. In particolare, negli atti di acquisto, è reiterata la medesima descrizione ovvero
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IV sezione civile
“dei tre vani terranei con accesso dallo spiazzo interno all'androne n.c. 13, due sono retrostanti al vano terraneo n.c. 11 e comunicanti con lo stesso, mentre l'altro è posto di fronte agli stessi due vani a confine con la proprietà di fu Controparte_1 Pt_2 di ed ”. Invero, tale altro unico e distinto CP_2 Per_3 Persona_4 vano (che rappresenta l'immobile per cui è causa) era ed è inserito nel cassone dell'immobile di proprietà dei ed altri, distinto, anche Parte_2 materialmente, da tale cassone, ed è accessibile dall'indicato spiazzo interno, cui si giunge dal civico n. 13, in fondo allo stesso a destra per chi entra. Dall'atto per notar del 23.4.1966, risulta che il locale in questione, Persona_16 unitamente ad altri tre terranei (per un totale di quattro terranei) e due vani al primo piano, costituiva un unico cespite che fu venduto da a Persona_9
. Il locale di cui è causa viene descritto ed individuato con Parte_3 precisione: “Le parti precisano che dei tre vani terranei con accesso dallo spiazzo interno all'androne n.c.13 due sono retrostanti al vano terraneo n.c.11 e comunicanti con lo stesso, mentre l'altro è posto di fronte agli stessi due vani e confina con la proprietà di fu di ed eredi Controparte_1 Pt_2 CP_2 Per_3
”. Successivamente, acquistò, con atto per notar Per_4 Controparte_3 del 16.5.1978, la proprietà , richiamata nell'atto Persona_17 Per_4
. Nell'atto tra le proprietà confinanti, viene indicata Per_2 Per_15 anche la proprietà , corrispondente al vano in questione. Per cui, il Parte_3 bene conteso è espressamente escluso dall'atto di compravendita del
, per essere lo stesso indicato solo come proprietà confinante. Dal Parte_2 confronto degli atti notarili indicati, si evince che, direttamente ed esplicitamente, viene riconosciuta la proprietà del vano in titolarità dello
. Parte_3
Ha aggiunto che la circostanza per cui il vano in contestazione è nella titolarità di essa per essere stato oggetto della compravendita del Parte_1
1994, si desume anche dalla documentazione inerente la ricostruzione post- terremoto.
Ha precisato che, sebbene dagli atti pubblici depositati in giudizio è indubbia la titolarità del vano in capo alla deducente, essa è venuta a conoscenza dell'esistenza dell'atto per notaio di LL del Persona_13
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
28.6.2005, rep. n. 1.466, raccolta n. 812, con il quale i coniugi e Controparte_3 donarono la nuda proprietà, riservando a sè stessi l'usufrutto, CP_4 senza diritto di accrescimento, al figlio del “locale Parte_2 ad uso deposito al pianterreno, della superficie di circa metri quadrati 15, confinante con proprietà vano scala, proprietà e cortile di accesso, riportato Controparte_3 Per_7 nel N.C.E.U. al foglio 17, p.lla 422 sub 2…”. Ma tale disposizione è del tutto illegittima ed assolutamente in malafede, poiché posta in essere chiaramente in violazione del diritto di proprietà di essa appellante, come anche ricostruito dai precedenti atti indicati in narrativa, e del suo possesso ultraventennale.
Ha ribadito che il CTU ha dato atto che l'unico accesso diretto al vano era ed è quello che, attraverso un cancello pedonale, immette nel cortile. L'accesso indiretto, cui pure fa riferimento il tecnico d'ufficio, in realtà è stato creato dal solo dopo che lo stesso si è impossessato del bene, impedendo alla Parte_2 deducente di entrare nel vano, ovvero alla fine del gennaio 2011. Da tutti gli atti e documenti depositati risulta che non è mai esistita una porta o varco nella muratura che collegava il vano in questione con la confinante proprietà
. Parte_2
Ha rimarcato che, nel corso dei sopralluoghi effettuati in sede di CTU, è emerso che:
a) il vano porta che collegava il locale terraneo di cui è causa con i locali di proprietà , era sicuramente di recente (pochi mesi) costruzione. Parte_2
Esso, infatti, era contornato da chiazze di intonaco del tipo premiscelato di fattura recente, ancora bianco immacolato che contrastava vivamente con le superfici realizzate ed intonacate negli anni precedenti sia dalla parte del locale di cui si tratta che dalla parte del locale di proprietà . Parte_2
b) nel vano porta era murato un telaio metallico per porta di caposcala di tipo blindato, privo di anta, che mostrava i perni delle cerniere perfettamente puliti e brillanti, a testimonianza della sua recente finitura e posa in opera. La presenza del telaio di porta blindata, oltre ad essere un ulteriore elemento che dimostra la sua recente realizzazione, induce una serie di interrogativi sul perché inserire una porta blindata tra due ambienti che, per quanto sostenuto da , sarebbero entrambi di sua proprietà. Parte_2
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IV sezione civile c) l'impianto elettrico del locale terraneo era del tipo a vista con tubazioni in materiale plastico autoestinguente praticamente nuove, così come anche le cassette, le apparecchiature e le placchette, tutte nuovissime, di marche e modelli allora in produzione. Negli ambienti di proprietà l'impianto Parte_2 elettrico era invece realizzato sotto traccia, incassato nella muratura, con cassette, apparecchiature e placchette di tipo diverso.
d) infine, il pavimento era anche esso di recentissima posa in opera ed era costituito da piastrelle quadrate di gres di lato cm. 50 o 60. Il pavimento, sicuramente non idoneo per un locale artigianale, quale una falegnameria o un deposito, era pulitissimo e privo di polvere nelle giunzioni come ci si aspetterebbe per il pavimento di un locale non utilizzato e privo di serramento sulla porta di accesso dall'esterno.
Tutti gli elementi portano alla conclusione che la porta di collegamento tra il vano in questione e la proprietà è stata aperta solo pochi mesi Parte_2 prima del sopralluogo, così come nello stesso periodo sono stati eseguiti i lavori di pavimentazione del locale e di realizzazione dell'impianto elettrico.
Ha poi ulteriormente precisato che, con la proprietà, essa deducente ha acquistato anche il possesso del bene, che ha esercitato in modo pacifico, pubblico ed incontroverso sin dall'atto di acquisto e fino all'atto di violazione del possesso che è stato denunciato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Tutti i beni facenti parte della consistenza immobiliare di cui al rogito del 1994 sono sempre stati in titolarità ed in possesso assoluto di essa T_
, e, precedentemente, dei suoi danti causa, così come indicati e succedutisi.
[...]
In particolare, è sempre stato in titolarità ed in possesso della esponente (e dei suoi danti causa) anche l'indicato vano terraneo di circa 15 metri quadrati, posto nel cassone ricostruito dell'immobile appartenente per il residuo agli eredi . Il possesso è stato confermato dalla prova orale espletata nel Parte_2 primo giudizio. Tutti i testi di parte attrice hanno dichiarato che la deducente aveva la piena disponibilità dell'immobile ed esercitava il possesso, anche per mezzo del marito , sul detto bene. Il possesso è iniziato sin dall'atto di Per_7 acquisto e si è protratto fino agli inizi del 2011, quando il ha Parte_2 installato la porta, impedendo l'ingresso al vano alla legittima proprietaria.
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IV sezione civile
Ha lamentato che la sentenza viola gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in quanto il Tribunale è incorso in un'errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale, ritenendo, infondatamente, che le deposizioni contrastanti si eliminassero a vicenda, senza avvedersi che quelle di parte attrice – tutte concordanti tra di loro, a differenza di quelle di parte convenuta – erano confermate dalla documentazione in atti e dalla stessa CTU. La statuizione del
Giudice di primo grado, pertanto, va censurata poiché la valutazione delle prove orali, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve essere compiuta in considerazione dell'intero contesto di tutti gli elementi acquisiti nel processo e non muovendo da moduli o schemi aprioristicamente precostituiti e fondati su incontrollati indici che limitano alla parte il potere di rappresentare al giudice la realtà dei fatti. Il Giudicante, sulla scorta dei richiamati principi, avrebbe potuto, invece di annullare le deposizioni perché tra loro contrastanti, valutare le prove e/o l'inattendibilità di alcuni testimoni, anche basandosi su presunzioni e/o prove indiziarie rinvenienti dalla documentazione depositata. La sentenza, pertanto, va riformata accogliendo integralmente la domanda possessoria.
I motivi meritano reiezione.
L'azione intrapresa da avanti al Tribunale di LL, Parte_1 presenta una duplice natura: possessoria, nella parte in cui ha chiesto di essere reintegrata nel possesso del vano di circa mq. 15 (indicato al fol 17, p.lla 422 sub
2), nei confronti dell'attuale detentore, ; e petitoria, Parte_2 nella parte in cui ha chiesto accertarsi e dichiararsi il suo diritto di proprietà sul cespite predetto, in virtù dei propri titoli di provenienza e di acquisto.
La Corte ritiene di esaminare, in via principale, questa seconda domanda, anche in considerazione delle conseguenze che si dovranno trarre con riferimento alla prima domanda, quella possessoria.
dunque, ha chiesto affermarsi e dichiararsi, nei confronti del Parte_1 convenuto-appellato, il diritto di proprietà sul vano-deposito, nonché l'abusiva occupazione della controparte e ne ha chiesto la restituzione ed il rilascio, qualificando espressamente la domanda con riferimento all'art. 948 cod. civ.
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IV sezione civile
L'azione riveste, dunque, natura di rei vindicatio ed esige, conseguentemente, che la parte attrice provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore (Cass. n. 33040/2022;
Cass. n. 19653/2014; Cass. n. 1392/2012; Cass. n. 3669/1987; Cass. n. 7557/1986;
Cass. n. 1098/1981). In altri termini, le regole della cd. probatio diabolica prevedono che il diritto di proprietà rimane provato quando l'interessato dimostri che il bene è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo. Con la precisazione che, se il possesso è contestato dal convenuto,
l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo od i titoli risalgono ad oltre un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile (Cass. n. 1925/1997;
Cass. n. 1392/2012).
I principi che regolano la materia risultano esaurientemente passati in rassegna da Cass. n. 28865/2021, ove si legge che “L'affermazione di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n.
21940/2018).
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IV sezione civile
Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n.
1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018). (…)
Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possideo. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà,
l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore
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IV sezione civile probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso.”.
Nella fattispecie, si è limitata a produrre i titoli di provenienza Parte_1 dei beni rivendicati ed a riaffermare ed invocare la continuità dei trasferimenti in suo favore, ma – come si è detto – tale prova documentale è insufficiente, perché avrebbe dovuto dimostrare di aver posseduto direttamente il bene medesimo, per il tempo necessario al maturarsi del ventennio, oppure di aver raggiunto tale risultato mediante il ricongiungimento del possesso esercitato dai suoi danti causa al proprio, a norma dell'art. 1146 cod. civ., anche in questo caso, però, fornendone la prova in giudizio: ma tale prova è mancata.
La sequenza dei titoli di provenienza, prodotti dall'appellante, non inizia con un acquisto a titolo originario, ma con un acquisto a titolo derivativo (atto notar del 23.4.1966, rep. 79868, racc. 7510, che attesta la Persona_16 vendita dell'intero compendio immobiliare, nell'ambito del quale è compreso il vano in contestazione, da a . Quest'ultimo ha Persona_9 Parte_3 venduto successivamente ad gli immobili, con l'atto per notar Parte_1 del 7.11.1994, rep. 25885, racc. 8270. Con ulteriore “atto Persona_1 integrativo – rettificativo” per notar del 24.10.2011, rep. 52298, Persona_1 racc. 18807, stipulato tra ed i coniugi ed Parte_3 Controparte_6 T_
in comunione dei beni, è stato precisato che la consistenza immobiliare
[...] venduta con il precedente atto notar del 7.11.1994 è “… la stessa Persona_1 venduta con l'atto per notar , la quale viene descritta ivi come segue: …”. Per_2
Tale sequenza negoziale, contrariamente a quanto assume l'appellante, non soddisfa l'onere della probatio diabolica, secondo i principi enunciati dalla
Corte di legittimità e sopra passati in rassegna, perché non dimostra né
l'acquisto a titolo originario, in favore di o dei successivi aventi Persona_9 causa, né un possesso utile ad usucapionem, da parte di costoro, per un periodo almeno ventennale (art. 1158 cod. civ.), per i motivi di cui di seguito si dirà, in relazione all'esito della prova orale. Sul punto, va ricordato ancora una volta che non è sufficiente ad invocare che il vano-deposito (p.lla 422 sub Parte_1
2) sia riportato nei propri titoli di provenienza, ma appunto avrebbe dovuto
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IV sezione civile risalire sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrare il compimento dell'usucapione in suo favore, il che non è avvenuto.
Infatti, ha negato il possesso di e dei Parte_2 Parte_1 suoi danti causa ed ha sempre affermato quello dei propri danti causa ed il proprio, sicchè costei non può limitarsi a dimostrare che i titoli od i titoli risalgono ad oltre un ventennio, ma deve provare che lei od i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile (Cass. n.
1925/1997; Cass. n. 1392/2012).
A nulla vale la dichiarazione, contenuta nell'atto integrativo e ricognitivo per notar del 24.10.2011, nella parte in cui riporta che l'intera Persona_1 consistenza immobiliare è stata sempre posseduta da fin Parte_3 dall'acquisto da con l'atto notar del Persona_9 Persona_16
23.4.1966, e poi dalla stessa acquirente Infatti, si tratta di Parte_1 dichiarazione proveniente dagli stessi stipulanti e della quale il notaio rogante si limita alla mera annotazione nell'atto, senza ovviamente aver eseguito alcuna verifica del suo contenuto, non essendovi neanche tenuto, ed, inoltre, si tratta di dichiarazione proveniente dalla stessa parte acquirente, che non può avvalersene quale prova a favore di sé stessa in questo giudizio.
Va ribadito, peraltro, che nessuna indagine deve compiere il giudice in relazione al titolo di acquisto del convenuto in azione di revindica che sia nel possesso del bene (nella specie, ), poiché, alla Parte_2 stregua della richiamata giurisprudenza di legittimità, egli “… non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico …”. Con la notazione, tuttavia, che il cespite conteso (vano-deposito in p.lla 422 sub 2) risulta esplicitamente menzionato nell'ambito degli immobili pervenuti ad Pt_2
dai propri genitori, ed , con Parte_2 Controparte_3 CP_4
l'atto di donazione per notar del 28.6.2005, rep. 1466, racc. 812, Persona_13
e nel precedente “atto di riassegnazione delle unità di edificio ricostruito” di cui alla
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IV sezione civile scrittura privata autenticata dal notaio in data 15.7.2003, rep. Persona_13
539, racc. 299.
A tal punto, vanno scrutinate le risultanze della prova testimoniale, in ordine al possesso del vano-deposito in contestazione, sia al fine di valutare se possa ritenersi dimostrato l'acquisto a titolo originario, da parte attrice- appellante, per effetto del possesso che essa assume intrapreso dai suoi danti causa, e , e poi proseguito da essa stessa;
sia al Persona_9 Parte_3 fine di statuire sull'azione possessoria avviata da congiuntamente a Parte_1 quella petitoria (la rei vindicatio). Con la necessaria precisazione che l'onere della prova, in punto di possesso, incombe su la quale, nella veste di Parte_1 parte attrice, è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda di revindica e della domanda possessoria (il possesso), secondo il regime probatorio statuito dall'art. 2697 cod. civ. Ma tale prova si deve ritenere fallita.
L'istruttoria orale si è svolta avanti al Tribunale, mediante l'escussione di numerosi testimoni, che hanno riferito, nel complesso, in maniera tanto contrastante da non consentire a quel giudice di raggiungere alcuna certezza in ordine al possesso del vano in favore dell'una o dell'altra parte (sul punto, il giudice di primo grado si è espresso nei seguenti termini: “Così brevemente compendiati i contenuti delle prove orali, riportati nei passi giudicati salienti, e comunque valutati nella loro interezza, appare evidente l'incertezza del quadro probatorio anche con riguardo al preteso possesso, avendo alcuni testi riferito di un lungo e reiterato nel tempo utilizzo del vano da parte del connesso alla Parte_2 propria attività di falegnameria e del collegamento con questa e da altri un utilizzo da parte della a mezzo del proprio marito, per diverse attività. Non ricorrono, in vero, T_ elementi per stimare come maggiormente attendibile una deposizione piuttosto che un'altra, atteso che tutti i testi hanno riferito per diretta conoscenza dei luoghi e nessuno di essi ha palesato particolari interessi nel giudizio tali da far dubitare della credibilità di quanto narrato.
Non può allora che opinarsi nel senso che la parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di sé gravante, non avendo essa dimostrato la propria qualifica di
“possessore” del vano terraneo …”). Conseguentemente, il Tribunale di LL ha compiuto applicazione del principio statuito dal Supremo Collegio, a tenore
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IV sezione civile del quale “Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.” (Cass. n. 4773/2015; v. anche Cass. n. 3468 del
15/02/2010; Cass. n. 26926 del 21.12.2009; Cass. n. 6760 del 05/05/2003) e tale statuizione dev'essere condivisa da questa Corte di Appello, che, in conformità alla decisione del Tribunale irpino, deve prendere atto dell'insanabile antiteticità delle deposizioni rassegnate dai testimoni dell'una e dell'altra parte e ritenere la fallita la prova.
Gli elementi di incertezza probatoria hanno trovato riscontro anche nella relazione di CTU, ove il perito ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di determinare l'epoca di esecuzione del varco di comunicazione tra il vano conteso ed i limitrofi locali adibiti a falegnameria di Parte_2
, pur avendo riferito della sua “recente realizzazione”. In tal modo, è
[...] rimasto privo di conforto l'assunto di inerente l'arbitraria apertura Parte_1 del varco di passaggio tra il vano in contesa e la limitrofa proprietà , Parte_2 che sarebbe avvenuta nel 2011.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del
Tribunale di LL va confermata nelle parti attinte dall'impugnazione di
Parte_1
L'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO ha proposto appello incidentale Parte_2 condizionato avverso la sentenza n. 1723/2021 del Tribunale di LL, nella parte in cui il giudice di primo grado ha, rigettando la domanda di Parte_1 dichiarato assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di parte convenuta.
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IV sezione civile
Ha chiesto che la Corte adita, nella denegata ipotesi che ritenga l'avverso gravame ammissibile e fondato, voglia accertare l'acquisto per usucapione del vano terraneo in favore dei suoi danti causa, i coniugi ed Controparte_3
, e dunque in proprio favore, in quanto da questi ultimi avente CP_4 causa, per averlo posseduto in via continuativa ed incontestata per oltre un ventennio.
I motivi restano, anche in questo giudizio di secondo grado, assorbiti dal rigetto del gravame proposto da Parte_1
All'impugnazione incidentale, avanzata da , Parte_2
è stata conferita natura “condizionata” all'accoglimento delle pretese dell'appellante principale, che, per quanto sopra argomentato, non hanno trovato alcun fondamento. Ne deriva che è venuta a mancare la condizione per l'esame dell'appello incidentale, proposto in via subordinata.
LE SPESE DI CAUSA
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di T_
, per effetto della rinnovata soccombenza, in favore di
[...] Parte_2
.
[...]
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va determinato a norma dell'art. 15 comma I cod. proc. civ. e, quindi, moltiplicando la rendita catastale del vano in contestazione alla data della proposizione della domanda (€ 23,24) per duecento, trattandosi di causa relativa alla proprietà, per cui si individua un valore di € 4.648,00 (€ 23,24 x
200). Pertanto, deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di T_
di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
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IV sezione civile
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di LL n. 1723/2021 deliberata il
13.10.2021 e pubblicata il 15.10.2021 (n. 5425/2011 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) dichiara assorbito nella pronuncia sub 1) l'appello incidentale condizionato proposto da;
Parte_2
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo Parte_1 grado, in favore di , che liquida in € 98,00 Parte_2 per esborsi ed € 2.915,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 15 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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