Ordinanza cautelare 26 ottobre 2017
Sentenza 4 luglio 2022
Improcedibile
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/07/2022, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 01140/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2017, proposto da
CO ZI, RA OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Mazzia, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Suriano in Lecce, via Rudiae n. 16;
contro
Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
per l'annullamento
dell'atto in data 30-5-2017, prot. 7659, con il quale il Responsabile Servizio Settore Urbanistica del Comune di Mottola, Ing. Paolo Magrini, rigettate le osservazioni degli istanti ha provveduto al rigetto della domanda di sanatoria relativamente ad alcuni lavori eseguiti e da portare a compimento nell'edificio sito in Mottola, Via Palagianello 66-68-70, ad angolo con la Via Buonarroti, e alla irrogazione della sanzione pecuniaria pari ad € 7.236,22 (come da comunicazione del 25-10-2011, prot. 14880), già incassata in esecuzione di precedente sentenza del Tar di Lecce n. 1694/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mottola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. 7659/17, con cui il Comune di Mottola ha rigettato la domanda di sanatoria da loro proposta, in relazione ad alcuni lavori eseguiti e da portare a compimento nell'edificio sito in Mottola, Via Palagianello 66- 68-70, e alla irrogazione della sanzione pecuniaria pari ad € 7.236,22.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione degli artt. 9-37 d.P.R. n. 380/01 (TU); eccesso di potere; 2) Violazione degli artt. 32 e 34 comma 2 ter TU; violazione del d.m. Sanità 5-7-1975, dell'art. 67, undicesimo comma, e dell'art. 92 del Regolamento Edilizio del Comune di Mottola; eccesso di potere; 3) Violazione dell'art. 2.16, lett. d), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Mottola; eccesso di potere; 4) Violazione dell'art. 2.16 delle NTA del PRG del Comune di Mottola; contraddittorietà manifesta; eccesso di potere; 5) Violazione dell’art. 37 TU; eccesso di potere.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Mottola ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 26.10.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’atto impugnato, per avere esso erroneamente considerato quello in esame quale intervento di ristrutturazione edilizia, in luogo di intervento di manutenzione straordinaria dell’immobile, come tale sanabile, ai sensi dell’art. 37 TU.
Inoltre, il Comune avrebbe commesso un errore nel considerare la misura massima consentita ex art. 34 co. 2-ter TU (2%), errando altresì in relazione all’altezza dei due locali a deposito, erroneamente non qualificati come ripostigli, rispetto ai quali il d.m. 5.7.1975 prevede un’altezza minima di mt. 2.40.
Le censure sono infondate.
2.1. Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) TU, nel testo vigente ratione temporis : “ nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente ”.
2.2. Tanto premesso, la circostanza che trattasi di intervento non sanabile ex art. 37 TU emerge dai seguenti rilievi:
- la relazione di accertamento dà atto dell’insistenza di una sagoma e copertura diversa da quella originaria;
- nella stessa relazione di parte ricorrente del 23.5.2015 si legge della realizzazione di: “ una nuova copertura stabile, in latero – cemento, al di sopra del lastrico solare; in particolare, tale nuova copertura risulta realizzata alla quota di 265 cm dall’originario lastrico solare, risultando, così, più alta di 60 cm dalla sommità della originaria volta a botte: il tutto per una estensione pari a circa 45 mq”. Vi si dà atto, poi, della: “chiusura perimetrale della copertura di cui al precedente punto, dando così vita a dei nuovi vani e, dunque, ad ulteriore volumetria ”;
- la pronuncia del Consiglio di Stato n. 475/16 – di riforma di quella di questo TAR n. 1694/11 – non ha confutato l’assunto contenuto nella pronuncia impugnata, in relazione all’ “ aumento delle altezze in specie dei vani al secondo piano del fabbricato ”.
2.3. Per tali ragioni, reputa il Collegio corretta l’affermazione contenuta nell’atto impugnato, secondo cui trattasi, nella specie, di intervento di ristrutturazione edilizia determinante aumento di sagoma e volumetria, come tale non sanabile ai sensi dell’art. 37 TU.
2.4. Alla stessa stregua, trattasi di intervento che, per caratteristiche e dimensioni, supera la soglia minima ammessa dall’art. 34 co. 2-ter TU (nella versione applicabile ratione temporis ), talchè, anche per tale ragione, non può essere assentito.
2.5. Ancora, il citato d.m. 5.7.1975 detta una regolamentazione derogatoria per i ripostigli, tra i quali non può in alcun modo essere annoverati i due locali realizzati dai ricorrenti, aventi destinazione d’uso a deposito. Ed è appena il caso di soggiungere che – contrariamente all’assunto di parte ricorrente – il locale deposito differisce dal ripostiglio, in quanto il primo consiste in una unità immobiliare non avente uso abitativo, nel mentre il ripostiglio è un locale che si trova all’interno di un’abitazione, e che mutua dunque da quest’ultima la relativa regolamentazione edilizia.
2.6. Per tali ragioni, i primi due motivi di gravame sono infondati, e devono pertanto essere rigettati.
3. Con il terzo e quarto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2.16 delle NTA del PRG, il quale – in thesi – non vieterebbe la sostituzione delle volte con solai piani.
In secondo luogo, essi si dolgono dell’affermazione, contenuta nell’atto impugnato, secondo cui non avrebbero documentato nella loro istanza che le volte demolite fossero prive di significato storico o di pregio architettonico, circostanza prima mai posta in dubbio dall’Amministrazione.
Al più, si aggiunge, il Comune avrebbe potuto chiedere loro una integrazione documentale; fatto, questo, non verificatosi nel caso di specie.
Le censure sono infondate.
3.1. Ai sensi dell’art. 2.16 lett. d) NTA del PRG, è consentita la: “ sostituzione delle volte prive di significato storico o di particolare pregio architettonico per gravi motivi igienico sanitari non risanabili con gli attuali mezzi ed in caso di precarie condizioni statiche. Tali condizioni devono risultare da appositi accertamenti degli uffici comunali preposti ”.
3.2. Tanto premesso, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere di avere autonomamente provveduto alla demolizione e sostituzione delle preesistenti volte con travi in cemento e pignate, in assenza di alcuna autorizzazione.
Ciò ha impedito al Comune l’esercizio dell’attività di accertamento della sussistenza delle condizioni di cui alla suddetta previsione tecnica; circostanza, quest’ultima, tanto più evidente, in quanto la DIA in sanatoria presentata dai ricorrenti è priva di atti dai quali inferire la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2.16 lett. d) NTA.
3.3. Va da sé, peraltro, che trattandosi di procedimento di sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo, il Comune non avrebbe potuto richiedere alcuna integrazione documentale in relazione ad opere (le suddette coperture a volta) già preventivamente rimosse dai ricorrenti.
3.4. Da ultimo, avuto riguardo alla rimozione delle suddette opere, il Comune non avrebbe potuto compiere alcuna attività accertativa di tipo induttivo, men che meno in relazione a volte presenti all’interno di immobile diverso da quello oggetto dell’odierno giudizio.
3.5. Per tali ragioni, il terzo e quarto motivo di gravame sono infondati, e devono pertanto essere rigettati.
4. Con il quinto motivo di gravame, i ricorrenti si dolgono della violazione del dictum scaturito dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 475/16, che avrebbe ritenuto ammissibile l’intervento di che trattasi.
Il motivo è infondato.
4.1. Si legge nella citata pronuncia del giudice di appello che: “ può prescindersi dall’accertare se l’intervento realizzato dagli appellanti debba inquadrarsi nell’ambito della manutenzione straordinaria, come gli stessi ritengono, ovvero in quello della ristrutturazione edilizia come afferma il comune (che ha confermato la propria tesi nei chiarimenti forniti a seguito dell’ordinanza istruttoria 3831/2015) ”.
Il giudice di appello ha poi aggiunto che: “ Ha, infatti, carattere assorbente la censura con cui la parte appellante deduce che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto l’omessa notifica del ricorso alla Regione Puglia, ostativa ad ogni valutazione sulla conformità del citato art. 2.16 delle NTA del PRG, all’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, il quale, in assenza di piano attuativo, ammette anche interventi di ristrutturazione edilizia ”.
4.2. All’evidenza, il Consiglio di Stato, nella citata pronuncia n. 475/16, non ha affatto inquadrato quello in esame come intervento di manutenzione straordinaria, atteso che, se così fosse, avrebbe accolto espressamente il relativo motivo di appello proposto dai ricorrenti. Motivo invece non esaminato, come risulta dal passo motivazionale testé citato.
4.3. Per tali ragioni, non era inibito al Comune resistente, in sede di riesercizio del potere autoritativo, procedere ad una qualificazione dell’intervento in esame in termini di ristrutturazione edilizia; attività, quest’ultima, non consentita, in quanto determinante un aumento della sagoma e volumetria dell’immobile, in violazione della previsione di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) TU, nel testo vigente ratione temporis .
4.4. Per tali ragioni, il quinto motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
5. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune resistente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO