Articolo 241 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 240Articolo 242
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19 aprile 1942
Art. 241.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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