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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2121/2021 R.G. Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Roberto Coppola con cui elettivamente domicilia in Avellino al C.so Vittorio
Emanuele n.8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), ( e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
( ), tutti in persona del Controparte_3 P.IVA_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
Napoli, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Armando Diaz n.11, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, Maresciallo in servizio per il
[...]
sin dal 1994, conviene in giudizio le Controparte_5
Amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere per le patologie asseritamente contratte durante lo svolgimento di missioni in Bosnia-Herzegovina (1996-1997) ed in Afghanistan (2012-2013); la competente CMO di Napoli in data 02.03.2021 riconosceva le patologie neoplastiche sofferte dal ricorrente come dipendenti da causa di servizio, giudicando le complessive infermità ascrivibili alla Tabella A, mentre il
[...]
[..
[...] con Decreto del 24.05.2021 rigettava la domanda di riconoscimento CP_6
dello status di vittime del dovere. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite.
La domanda va accolta nei limiti precisati.
Il ricorrente espone di aver preso parte alla missione di pace in Bosnia-
Herzegovina nell'ambito dell'Operazione “Joint Endeavour” dal 14.06.1996 al
25.10.1996 e dal 14.01.1997 al 18.03.1997 quale sergente di complemento- addetto ai comandi, partecipando anche ad attività di bonifica di esplosivi con il nucleo artificieri della Brigata Folgore come conduttore automezzi.
Afferma, poi, di essere stato impegnato dal 23.08.2012 allo 07.03.2013 in
Afghanistan nell'ambito dell'Operazione “Isaf” con incarico di Operatore
Comunicazioni Classificate.
Sostiene, dunque, di essere stato esposto durante le citate missioni a particolari fattori chimici, tossici e radiologici (uranio impoverito ed altri metalli pesanti) dall'effetto patogeno.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda per il riconoscimento dei benefici previsti a mente della Legge
266/2005 per le vittime del dovere.
Sul punto, la Suprema Corte con Ordinanza n.21606/2019 ha statuito che: “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione
è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale» (Cass.
Sez.Un. 16/11/2016, n. 23300, seguito da Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982).
Va, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice amministrativo con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
2 Il Tribunale ritiene di condividere e di far proprio l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, a Sezioni Unite, con Sentenza
n.9666/2014 ha statuito che appartiene alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo l'azione con cui un militare chiede la condanna del ministero della difesa al risarcimento dei danni derivanti dalla malattia asseritamente contratta in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive durante il servizio prestato nelle missioni internazionali di pace.
Nello stesso senso, dando continuità ai principi espressi da Cass. S.U. n.
9666/2014, il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7560/2020 ha affermato che
“appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta da un militare italiano nei confronti del per il risarcimento dei Controparte_1
danni alla salute subiti in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito
«essendo stata dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'averlo fatto operare in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un “teatro operativo”, senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni”.
Pertanto, in tale parte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice amministrativo.
Va, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Sul punto, già Cass. 17440/2022 ha affermato che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (nello stesso senso Cass.
3868/2023).
Nel merito, parte ricorrente agisce per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e per i benefici connessi.
La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563 prevede che: “ Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
3 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiamo subito un'invalidità permanente in attività di servizio nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; al successivo comma 564 viene esplicato che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con D.P.R. 07 luglio 2006, n. 243, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, all'art.1 prevede che "Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
La Suprema Corte, da ultimo con Sentenza n.9641/2024 ha affermato che: “la domanda volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della L. n. 266 del 2005, è ancorata a presupposti costitutivi diversi rispetto a quelli richiesti per l'accertamento della causa di servizio (che richiede l'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ambientale e malattia), che sono, invece, rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie
4 modalità di svolgimento dei compiti di istituto: vi è, conseguenzialmente, nella specie, una presunzione della sussistenza del nesso eziologico, quando viene accertata l'esposizione all'uranio impoverito (Cass. n. 28696-20, cfr. Cass. n.
32464-21, in motivazione, v. anche Cass. n. 7409-23, secondo cui, l'esposizione a fattori di rischio, in particolari condizioni ambientali e operative, fa presumere il nesso di causalità ed incombe sull'Amministrazione di provare l'estraneità alla contaminazione, cioè, il percorso eziologico alternativo della patologia denunciata)”.
Con specifico riferimento alla esposizione all'uranio impoverito è ormai consolidato l'approdo giurisprudenziale per cui il militare non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico diretto tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgenza della patologia, con un grado di certezza assoluta (non attingibile allo stato delle attuali conoscenze), ma è sufficiente che dimostri di aver svolto attività lavorativa in contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e di aver contratto una patologia tumorale (si veda, ex plurimis, Cons.
Stato, Sez. IV, 26.2.2021, n. 1661; Id., 30.11.2020, n. 7560), in quanto "la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici" (v. Cons. Stato, Sez. I consultiva, parere n. 210 del
16.2.2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.11.2020, n. 7557).
La giurisprudenza ha, quindi, affermato che "l'assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico- statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed
5 esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Proprio
l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità..." (Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2022, n.
6977; sul punto, anche Cons. Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5816; Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7496 e 7499).
Il suddetto indirizzo è rafforzato anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato con Sentenza n. 7409/2023 che i militari interessati "devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria".
Ne consegue, pertanto, che, una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, è l'Amministrazione che deve dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l'insorgere della riscontrata patologia, e che essa dipenda invece da altri fattori esogeni, concretamente riscontrabili nella storia clinica, personale o familiare del militare, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.
Nel caso di specie, il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio ai sensi dell'art.203 c.p.c.
, Capitano della Brigata Folgore, ha confermato le circostanze Persona_1 dedotte in ricorso precisando che “il ricorrente non indossava il corredo NBC, il quale, pur essendo sempre a disposizione, doveva essere indossato solo in caso di attacco, cioè di necessità, perché era ingombrante e pesante. Fortunatamente
6 attacchi non ce ne sono stati. Guidare l'automezzo con la maschera in dotazione era complicato.”
ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto sono un Testimone_1
Generale di brigata dell'Esercito Italiano e svolto il mio incarico in Bosnia negli anni ottobre 1996 – marzo 1997 e poi dal marzo 1999 – ottobre 199, mi pare. Non ricordo fisicamente. Se era applicato nella altra compagnia (cd. Pt_1 Pt_1
Comando), diversa dalla mia, posso dire che il capitolo 2 – se riferito alla
Compagnia Comando - è vero. Sugli altri capitoli afferenti al lavoro di non Pt_1
può rispondere perché non ha elementi informativi a proposito. La mia compagnia era provvista di maschera anti NBC (nucleare batteriologico e chimico). Sul capitolo 10: è vero;
sul capitolo 11: non ricordo ma ricordo solo che finestre non c'erano ma solo telai in legno con nylon;
sul capitolo 12: in comune ma non ricordo in pessime condizioni.”
L'istruttoria espletata ha confermato che il ricorrente è stato impiegato in missioni all'estero, negli scenari indicati, ove pacificamente è stato fatto utilizzo di ordigni e strumenti inquinanti, con dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico;
tanto fa di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, essendo stata accertata la presenza nell'organismo del dei materiali in Pt_1
questione.
L'assenza di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente consentono al Tribunale di ritenere irrilevanti le perplessità mosse dal Consulente in relazione alle metodiche ed alle analisi che hanno portato all'accertamento della presenza di nanoparticelle riconducibili ai materiali indicati e descritti in ricorso.
Il fatto che, allo stato delle conoscenze scientifiche, non sia acclarata la sussistenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che spetta alla P.A. dimostrare che detta esposizione non abbia determinato l'insorgere della patologia e che essa dipende invece da altri fattori dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica.
Tali considerazioni e l'assenza di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente consentono al Tribunale di ritenere irrilevanti le perplessità mosse dal Consulente in relazione alle metodiche ed alle analisi che
7 hanno portato all'accertamento della presenza di nanoparticelle riconducibili ai materiali indicati e descritti in ricorso,
Quanto alle conseguenze in termini di invalidità, il CTU designato in corso di causa ha individuato le patologie di cui è portatore il ricorrente, a seguito delle patologie sofferte, ascrivibili complessivamente ad un grado di invalidità pari al
#27#% (ventisette per cento).
La Corte di Cassazione, in merito, ai criteri di quantificazione delle vittime del dovere ha statuito che: “L'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. n.
181/2009. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole –
n. 2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale
(anche da qui la successiva genesi del d.P.R. n. 181/2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla L. n.
206/2004, art. 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal d.P.R. n. 243/2006, art. 5…. All'art. 6, comma 1, della I. n.
206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo- regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge…I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009” (cfr. Cass. n.6215/2022; Cass. n.6216/2022; Cass.
n.6217/2022). Deve quindi confermarsi che, ai fini della quantificazione dell'invalidità dello status di Vittima del Dovere, l'accertamento dell'invalidità debba tenere conto del danno morale ed avvenire secondo i criteri di cui agli artt.
3 e 4 del D.P.R n.181/2009.
La consulenza sul punto risulta pienamente attendibile, avendo il Ctu operato la quantificazione della percentuale di invalidità complessiva ai sensi del citato
D.P.R n.181/2009, e può essere posta a fondamento della decisione a cui si è chiamati, riconoscendo che, per effetto delle patologie di cui è portatore e,
8 pacificamente riconducibili a causa di servizio, il ricorrente sia portatore di invalidità nella misura del#27#% (ventisette per cento).
Pertanto, in accoglimento della domanda, va riconosciuto a lo Parte_1 status di Vittima del Dovere, e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento dell'elenco di cui all'art.3 co.3 del D.P.R 243/06, con conseguente riconoscimento dei benefici previsti in favore delle “vittime del dovere” in ragione dell'accertata infermità del #27#% (ventisette per cento) nella misura di €#54.000# (cinquantaquattromila) complessivi, con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In particolare, vanno riconosciuti: la speciale elargizione ex art. 5 co. 1 e 5 legge
206/2004 da commisurarsi alla invalidità complessiva accertata del #27#%
(ventisette per cento); la declaratoria del diritto alla assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 legge 204/04 ed ex art. 4 co. 1 lett. C Dpr 243/06; il beneficio di cui all'art. 1 della legge 203/2000 quanto al diritto ai medicinali di fascia C gratuiti ed alla esenzione ticket, benefici sanciti dall'art. 9 legge 204/04.
Al ricorrente spetta poi, con la medesima decorrenza, lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503, ex articolo 5 comma 3 legge
206/04; spetta ancora l'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98; in entrambi i casi con decorrenza dalla domanda, e con maggiorazione, per i ratei maturati e non corrisposti, di interessi legali dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Spetta infine il diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ai fini della pensione, sia per quanto al conseguimento del diritto che alla misura del trattamento pensionistico, e della liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominato, ex art. 3 della Legge
206/2004:
Quanto alle spese di lite, ne appare corretta la compensazione per la metà in quanto il beneficio è concesso per entità inferiore a quella richiesta.
Il va condannato al pagamento della restante metà che, in Controparte_1 base ai criteri di cui DM 147/2022, va liquidata nella somma di €#3.000#
(tremila), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore che ne hanno fatto anticipo.
Spese compensate nei restanti rapporti.
9 Le spese di Ctu, separatamente liquidate, sono poste in definitiva a carico delle
. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2121/2021 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1 confronti del , e Controparte_2 Controparte_1 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_3
respinta così decide, pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo quanto alla domanda di risarcimento del danno;
2) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Pt_1
ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere in
[...]
relazione, con invalidità complessiva pari a #27#% (ventisette per cento);
3) Accerta e dichiara l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente di inserire nell'elenco ex art. 3 co. 3 DPR 243/06 ai fini della concessione Parte_1
al medesimo dei benefici assistenziali di legge;
Parte_1
4) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 e 5 legge 206/2004 da commisurarsi alla invalidità complessiva accertata pari a #27#% (ventisette per cento) e pari ad €#54.000# (cinquantaquattromila), con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
5) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dello speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503, ex articolo 5 comma 3 legge 206/04, e dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98; in entrambi i casi con decorrenza dalla domanda, e con maggiorazione, per i ratei maturati e non corrisposti, di interessi legali dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo
6) Accerta e dichiara che ha diritto alla assistenza psicologica ex Parte_1
art. 6 co. 2 legge 204/04 ed ex art. 4 co. 1 lett. C Dpr 243/06 ed al beneficio di cui all'art. 1 della legge 203/2000 quanto al diritto ai medicinali di fascia C gratuiti ed alla esenzione ticket, benefici sanciti dall'art. 9 legge 204/04;
7) Dichiara il diritto in capo a ad ottenere l'aumento figurativo di Parte_1
dieci anni di versamenti contributivi utili ai fini della pensione, sia per quanto
10 al conseguimento del diritto che alla misura del trattamento pensionistico, e della liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominato, ex art. 3 della Legge 206/2004:
8) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà e condanna le Controparte_1
al pagamento della restante metà che liquida nella somma di €#3.000#
[...]
(tremila), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore che ne hanno fatto anticipo;
9) Compensa le spese di lite negli altri rapporti;
10) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico del Controparte_1
[...]
Avellino, udienza del 16 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2121/2021 R.G. Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Roberto Coppola con cui elettivamente domicilia in Avellino al C.so Vittorio
Emanuele n.8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), ( e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
( ), tutti in persona del Controparte_3 P.IVA_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_4
Napoli, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Armando Diaz n.11, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, Maresciallo in servizio per il
[...]
sin dal 1994, conviene in giudizio le Controparte_5
Amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere per le patologie asseritamente contratte durante lo svolgimento di missioni in Bosnia-Herzegovina (1996-1997) ed in Afghanistan (2012-2013); la competente CMO di Napoli in data 02.03.2021 riconosceva le patologie neoplastiche sofferte dal ricorrente come dipendenti da causa di servizio, giudicando le complessive infermità ascrivibili alla Tabella A, mentre il
[...]
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[...] con Decreto del 24.05.2021 rigettava la domanda di riconoscimento CP_6
dello status di vittime del dovere. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite.
La domanda va accolta nei limiti precisati.
Il ricorrente espone di aver preso parte alla missione di pace in Bosnia-
Herzegovina nell'ambito dell'Operazione “Joint Endeavour” dal 14.06.1996 al
25.10.1996 e dal 14.01.1997 al 18.03.1997 quale sergente di complemento- addetto ai comandi, partecipando anche ad attività di bonifica di esplosivi con il nucleo artificieri della Brigata Folgore come conduttore automezzi.
Afferma, poi, di essere stato impegnato dal 23.08.2012 allo 07.03.2013 in
Afghanistan nell'ambito dell'Operazione “Isaf” con incarico di Operatore
Comunicazioni Classificate.
Sostiene, dunque, di essere stato esposto durante le citate missioni a particolari fattori chimici, tossici e radiologici (uranio impoverito ed altri metalli pesanti) dall'effetto patogeno.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda per il riconoscimento dei benefici previsti a mente della Legge
266/2005 per le vittime del dovere.
Sul punto, la Suprema Corte con Ordinanza n.21606/2019 ha statuito che: “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione
è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale» (Cass.
Sez.Un. 16/11/2016, n. 23300, seguito da Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982).
Va, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice amministrativo con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
2 Il Tribunale ritiene di condividere e di far proprio l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, a Sezioni Unite, con Sentenza
n.9666/2014 ha statuito che appartiene alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo l'azione con cui un militare chiede la condanna del ministero della difesa al risarcimento dei danni derivanti dalla malattia asseritamente contratta in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive durante il servizio prestato nelle missioni internazionali di pace.
Nello stesso senso, dando continuità ai principi espressi da Cass. S.U. n.
9666/2014, il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7560/2020 ha affermato che
“appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta da un militare italiano nei confronti del per il risarcimento dei Controparte_1
danni alla salute subiti in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito
«essendo stata dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'averlo fatto operare in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un “teatro operativo”, senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni”.
Pertanto, in tale parte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione, sussistendo quella del giudice amministrativo.
Va, poi, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Sul punto, già Cass. 17440/2022 ha affermato che “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (nello stesso senso Cass.
3868/2023).
Nel merito, parte ricorrente agisce per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e per i benefici connessi.
La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563 prevede che: “ Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
3 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiamo subito un'invalidità permanente in attività di servizio nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; al successivo comma 564 viene esplicato che: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con D.P.R. 07 luglio 2006, n. 243, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, all'art.1 prevede che "Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n.
466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
La Suprema Corte, da ultimo con Sentenza n.9641/2024 ha affermato che: “la domanda volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della L. n. 266 del 2005, è ancorata a presupposti costitutivi diversi rispetto a quelli richiesti per l'accertamento della causa di servizio (che richiede l'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ambientale e malattia), che sono, invece, rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie
4 modalità di svolgimento dei compiti di istituto: vi è, conseguenzialmente, nella specie, una presunzione della sussistenza del nesso eziologico, quando viene accertata l'esposizione all'uranio impoverito (Cass. n. 28696-20, cfr. Cass. n.
32464-21, in motivazione, v. anche Cass. n. 7409-23, secondo cui, l'esposizione a fattori di rischio, in particolari condizioni ambientali e operative, fa presumere il nesso di causalità ed incombe sull'Amministrazione di provare l'estraneità alla contaminazione, cioè, il percorso eziologico alternativo della patologia denunciata)”.
Con specifico riferimento alla esposizione all'uranio impoverito è ormai consolidato l'approdo giurisprudenziale per cui il militare non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico diretto tra l'esposizione all'uranio impoverito e l'insorgenza della patologia, con un grado di certezza assoluta (non attingibile allo stato delle attuali conoscenze), ma è sufficiente che dimostri di aver svolto attività lavorativa in contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e di aver contratto una patologia tumorale (si veda, ex plurimis, Cons.
Stato, Sez. IV, 26.2.2021, n. 1661; Id., 30.11.2020, n. 7560), in quanto "la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici" (v. Cons. Stato, Sez. I consultiva, parere n. 210 del
16.2.2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.11.2020, n. 7557).
La giurisprudenza ha, quindi, affermato che "l'assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico- statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed
5 esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Proprio
l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità..." (Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2022, n.
6977; sul punto, anche Cons. Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5816; Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7496 e 7499).
Il suddetto indirizzo è rafforzato anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato con Sentenza n. 7409/2023 che i militari interessati "devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria".
Ne consegue, pertanto, che, una volta accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, è l'Amministrazione che deve dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l'insorgere della riscontrata patologia, e che essa dipenda invece da altri fattori esogeni, concretamente riscontrabili nella storia clinica, personale o familiare del militare, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.
Nel caso di specie, il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio ai sensi dell'art.203 c.p.c.
, Capitano della Brigata Folgore, ha confermato le circostanze Persona_1 dedotte in ricorso precisando che “il ricorrente non indossava il corredo NBC, il quale, pur essendo sempre a disposizione, doveva essere indossato solo in caso di attacco, cioè di necessità, perché era ingombrante e pesante. Fortunatamente
6 attacchi non ce ne sono stati. Guidare l'automezzo con la maschera in dotazione era complicato.”
ha dichiarato: “Conosco i fatti di causa in quanto sono un Testimone_1
Generale di brigata dell'Esercito Italiano e svolto il mio incarico in Bosnia negli anni ottobre 1996 – marzo 1997 e poi dal marzo 1999 – ottobre 199, mi pare. Non ricordo fisicamente. Se era applicato nella altra compagnia (cd. Pt_1 Pt_1
Comando), diversa dalla mia, posso dire che il capitolo 2 – se riferito alla
Compagnia Comando - è vero. Sugli altri capitoli afferenti al lavoro di non Pt_1
può rispondere perché non ha elementi informativi a proposito. La mia compagnia era provvista di maschera anti NBC (nucleare batteriologico e chimico). Sul capitolo 10: è vero;
sul capitolo 11: non ricordo ma ricordo solo che finestre non c'erano ma solo telai in legno con nylon;
sul capitolo 12: in comune ma non ricordo in pessime condizioni.”
L'istruttoria espletata ha confermato che il ricorrente è stato impiegato in missioni all'estero, negli scenari indicati, ove pacificamente è stato fatto utilizzo di ordigni e strumenti inquinanti, con dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico;
tanto fa di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, essendo stata accertata la presenza nell'organismo del dei materiali in Pt_1
questione.
L'assenza di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente consentono al Tribunale di ritenere irrilevanti le perplessità mosse dal Consulente in relazione alle metodiche ed alle analisi che hanno portato all'accertamento della presenza di nanoparticelle riconducibili ai materiali indicati e descritti in ricorso.
Il fatto che, allo stato delle conoscenze scientifiche, non sia acclarata la sussistenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che spetta alla P.A. dimostrare che detta esposizione non abbia determinato l'insorgere della patologia e che essa dipende invece da altri fattori dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica.
Tali considerazioni e l'assenza di specifica contestazione da parte dell'Amministrazione resistente consentono al Tribunale di ritenere irrilevanti le perplessità mosse dal Consulente in relazione alle metodiche ed alle analisi che
7 hanno portato all'accertamento della presenza di nanoparticelle riconducibili ai materiali indicati e descritti in ricorso,
Quanto alle conseguenze in termini di invalidità, il CTU designato in corso di causa ha individuato le patologie di cui è portatore il ricorrente, a seguito delle patologie sofferte, ascrivibili complessivamente ad un grado di invalidità pari al
#27#% (ventisette per cento).
La Corte di Cassazione, in merito, ai criteri di quantificazione delle vittime del dovere ha statuito che: “L'accertamento dell'invalidità deve tenere conto del danno morale e deve avvenire secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. n.
181/2009. Si ricorda, del resto, che, come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, il Consiglio di Stato in sede consultiva espresse parere favorevole –
n. 2775 del 2009 all'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare, nella materia di cui si tratta, i criteri medico legali con disposizioni di carattere generale
(anche da qui la successiva genesi del d.P.R. n. 181/2009), sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dalla L. n.
206/2004, art. 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal d.P.R. n. 243/2006, art. 5…. All'art. 6, comma 1, della I. n.
206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo- regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge…I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009” (cfr. Cass. n.6215/2022; Cass. n.6216/2022; Cass.
n.6217/2022). Deve quindi confermarsi che, ai fini della quantificazione dell'invalidità dello status di Vittima del Dovere, l'accertamento dell'invalidità debba tenere conto del danno morale ed avvenire secondo i criteri di cui agli artt.
3 e 4 del D.P.R n.181/2009.
La consulenza sul punto risulta pienamente attendibile, avendo il Ctu operato la quantificazione della percentuale di invalidità complessiva ai sensi del citato
D.P.R n.181/2009, e può essere posta a fondamento della decisione a cui si è chiamati, riconoscendo che, per effetto delle patologie di cui è portatore e,
8 pacificamente riconducibili a causa di servizio, il ricorrente sia portatore di invalidità nella misura del#27#% (ventisette per cento).
Pertanto, in accoglimento della domanda, va riconosciuto a lo Parte_1 status di Vittima del Dovere, e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento dell'elenco di cui all'art.3 co.3 del D.P.R 243/06, con conseguente riconoscimento dei benefici previsti in favore delle “vittime del dovere” in ragione dell'accertata infermità del #27#% (ventisette per cento) nella misura di €#54.000# (cinquantaquattromila) complessivi, con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In particolare, vanno riconosciuti: la speciale elargizione ex art. 5 co. 1 e 5 legge
206/2004 da commisurarsi alla invalidità complessiva accertata del #27#%
(ventisette per cento); la declaratoria del diritto alla assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 legge 204/04 ed ex art. 4 co. 1 lett. C Dpr 243/06; il beneficio di cui all'art. 1 della legge 203/2000 quanto al diritto ai medicinali di fascia C gratuiti ed alla esenzione ticket, benefici sanciti dall'art. 9 legge 204/04.
Al ricorrente spetta poi, con la medesima decorrenza, lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503, ex articolo 5 comma 3 legge
206/04; spetta ancora l'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98; in entrambi i casi con decorrenza dalla domanda, e con maggiorazione, per i ratei maturati e non corrisposti, di interessi legali dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Spetta infine il diritto all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ai fini della pensione, sia per quanto al conseguimento del diritto che alla misura del trattamento pensionistico, e della liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominato, ex art. 3 della Legge
206/2004:
Quanto alle spese di lite, ne appare corretta la compensazione per la metà in quanto il beneficio è concesso per entità inferiore a quella richiesta.
Il va condannato al pagamento della restante metà che, in Controparte_1 base ai criteri di cui DM 147/2022, va liquidata nella somma di €#3.000#
(tremila), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore che ne hanno fatto anticipo.
Spese compensate nei restanti rapporti.
9 Le spese di Ctu, separatamente liquidate, sono poste in definitiva a carico delle
. Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2121/2021 R.G. Lavoro, e vertente tra nei Parte_1 confronti del , e Controparte_2 Controparte_1 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_3
respinta così decide, pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo quanto alla domanda di risarcimento del danno;
2) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che Pt_1
ha diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere in
[...]
relazione, con invalidità complessiva pari a #27#% (ventisette per cento);
3) Accerta e dichiara l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente di inserire nell'elenco ex art. 3 co. 3 DPR 243/06 ai fini della concessione Parte_1
al medesimo dei benefici assistenziali di legge;
Parte_1
4) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 e 5 legge 206/2004 da commisurarsi alla invalidità complessiva accertata pari a #27#% (ventisette per cento) e pari ad €#54.000# (cinquantaquattromila), con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
5) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
dello speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503, ex articolo 5 comma 3 legge 206/04, e dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/98; in entrambi i casi con decorrenza dalla domanda, e con maggiorazione, per i ratei maturati e non corrisposti, di interessi legali dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo
6) Accerta e dichiara che ha diritto alla assistenza psicologica ex Parte_1
art. 6 co. 2 legge 204/04 ed ex art. 4 co. 1 lett. C Dpr 243/06 ed al beneficio di cui all'art. 1 della legge 203/2000 quanto al diritto ai medicinali di fascia C gratuiti ed alla esenzione ticket, benefici sanciti dall'art. 9 legge 204/04;
7) Dichiara il diritto in capo a ad ottenere l'aumento figurativo di Parte_1
dieci anni di versamenti contributivi utili ai fini della pensione, sia per quanto
10 al conseguimento del diritto che alla misura del trattamento pensionistico, e della liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominato, ex art. 3 della Legge 206/2004:
8) Compensa tra le parti le spese di lite per la metà e condanna le Controparte_1
al pagamento della restante metà che liquida nella somma di €#3.000#
[...]
(tremila), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore che ne hanno fatto anticipo;
9) Compensa le spese di lite negli altri rapporti;
10) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico del Controparte_1
[...]
Avellino, udienza del 16 gennaio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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