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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
AC all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 316/2022 R.G. vertente
fra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Parte_1 C.F._1
Carretta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al Largo Pignatari 3, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C.F. in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Ippolito Arabia, giusta procura generale ad lites a mezzo del notaio elettivamente Persona_1
domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 1.2.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1
lavoro ed esponeva di essere professore presso il Liceo Federico II di Svevia di Melfi di aver contratto il virus COVID-19 nei primi giorni di febbraio del 2021 dopo essersi recato a scuola per svolgere l'attività lavorativa in presenza degli alunni in una classe e a distanza con altre classi;
in specie, i primi sintomi li aveva avvertiti dal 13 febbraio e il successivo 17 febbraio aveva effettuato un tampone rapido antigenico presso laboratorio privato con esito positivo, sicché sino al 22.3.2021 ne risultava affetto;
che, aperta la pratica di infortunio aveva avuto modo di verificare che nei giorin del verosimile contagio un collaboratore scolastico era risultato affetto dal virus. In data 17.3.2021 l' di Potenza CP_1
rigettava la domanda in quanto “non esiste un nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata”. L'opposizione amministrativa proposta non sortiva alcun effetto.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i presupposti CP_2
di legge, in quanto il contagio da COVID-19 avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è equiparato all'infortunio sul lavoro dall'art. 42 del D.L. n.
18/2020, con la conseguenza, che il lavoratore che abbia contratto la malattia in occasione di lavoro, può beneficiare della copertura assicurativa , il ricorrente adiva il Tribunale per accertare e CP_1
dichiarare di essere incorso in infortunio professionale, e il diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta dal 15.02.2021 al 22.03.2021 e pertanto condannare l al pagamento CP_1
della somma di € 3.500,00 (€ 100 x 35 gg secondo le Tabelle del Tribunale di Milano), oltre al risarcimento del somma di € 1.166,66, a titolo di danno morale, pari ad 1/3 un terzo del danno biologico sofferto, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituendosi ritualmente in giudizio l' ha chiesto il rigetto di ogni avversa pretesa, con vittoria CP_1
di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa, rigettata la prova testimoniale perché generica e non rilevante, veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle onte scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Va premesso che in caso di contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro, la giurisprudenza recente davanti al problema se oltre al rimborso dell' sussista un obbligo al risarcimento danni da parte CP_1
del datore di lavoro, è orientata nel ritenere necessaria la prova da parte del lavoratore della violazione, per dolo o colpa, da parte del datore di lavoro dell'obbligo di adozione di misure idonee per la tutela della salute dei lavoratori. Ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge del 17 marzo 2020,
“nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi delle CP_1 vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di CP_1
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.
L'indennità al lavoratore viene erogata dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio.
In particolare poi l' riconosce l'indennità del 60% della retribuzione media giornaliera fino al CP_2
novantesimo giorno e al 75% della retribuzione media giornaliera dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica. Mentre il datore di lavoro è tenuto a erogare l'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio e il 60% nei successivi 3 giorni, salvo migliori condizioni contrattuali.
Altro è evidentemente il risarcimento del danno a seguito di responsabilità civile o penale del datore di lavoro, che in base all'articolo 2.087 c.c., richiede la prova che questi abbia violato, con dolo o colpa, le misure di contenimento del rischio di contagio, elencate nei protocolli e nelle linee guida regionali e nazionali, per cui il dipendente che ha contratto il Covid-19 può agire legalmente contro il proprio datore di lavoro per il risarcimento del cosiddetto “danno differenziale” (dato appunto dalla differenza tra quanto versato dall' a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro e quanto dovuto CP_1
a titolo di risarcimento del pregiudizio subìto per effetto della responsabilità del datore di lavoro), risarcimento non automatico, occorre sempre la prova del danno biologico e, dunque, che il datore di lavoro non abbia, per colpa o dolo, adempiuto all'obbligo di adozione di misure idonee per la tutela della salute dei lavoratori.
Questo è il quadro generale normativo di riferimento;
venendo al caso di specie, va rilevato che il personale della scuola, in caso di infortuni non ha diritto ad alcuna indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell' in caso di assenza da lavoro percepisce per intero tutta la retribuzione CP_1
dallo AT (sul punto vds Cass. Sez. lav. numero 11737/2016). Inoltre, difetta del tutto la prova del nesso causale tra il contagio e l'attività lavorativa, per mancanza di allegazione in tal senso da pate del ricorrente, oltre che dalla documentazione in atti è dato evincersi che nei giorni di presenza del docente in istituto sono stati riscontrati solo due casi di positività, e per di più tra il solo personale
Part che ha dichiarato di non aver avuto contatti diretti con il professore Pt_1
Nessun caso positivo è stato registrato tra docenti e alunni con cui l'assicurato ha lavorato.
Tanto premesso non è stato possibile riconoscere un nesso di causalità tra il contagio da Covid-19 e la mansione lavorativa svolta dall'assicurato.
D'altro canto, nessuna normativa diversa da quella sopra richiamata né elementi decisivi sono stati dedotti in causa dalla parte ricorrente che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37/2018 e DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 1.2.2022, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1030,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, se dovuti;
Potenza, 13 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio AC