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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/09/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 62/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Rita Carosella Presidente
2) Dott. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 62/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 299/2021 del
Tribunale di IS, resa il dì 21/07/2021 e pubblicata il 22/07/2021, nella causa n. 25/2016
R.G.A.C., avente per oggetto: “Responsabilità extracontrattuale – solo danni a cose”;
T R A
- , in persona del liquidatore e Parte_1
legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ); Parte_2 P.IVA_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.IVA: ): Parte_2 P.IVA_2
entrambe correnti in IS al Viale 3 Marzo 1970 n. 57 ed entrambe ivi elettivamente domiciliate alla Via Umbria (Centro Comm. e Aff.) Int. b/24 presso lo studio dell'Avv. Stefano Cappellu, che le rappresenta e difende in virtù di procure stese in calce all'atto di appello del 16/02/2022;
- APPELLANTI –
C O N T R O
- – CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del Direttore Generale Avv. Massimiliano Matino (C.F.:
[...]
), corrente in alla Via Petrella n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata alla P.IVA_3 CP_3
causa n. 62/2022 R.G. 1 Via Zurlo n. 30 presso lo studio dell'Avv. Fabio Baranello, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del dì
03/05/2022;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
- , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Ing. Controparte_4 [...]
(C.F.: ), corrente in IS alla Piazza Marconi n. 1 ed elettivamente CP_5 P.IVA_4 domiciliato in alla Via Principe di Piemonte n. 29 presso lo studio dell'Avv. Tommaso CP_3
Bucci, rappresentato e difeso dall'Avv. Alda Colesanti del foro di IS;
- APPELLATO –
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/09/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, avanzata dalle società appellanti, tesa a ottenere dalla il risarcimento dei danni dei danni patrimoniali (e non), che avevano subìto in CP_2
conseguenza della errata rilevazione delle concentrazioni di “gas radon” in seguito alla inopinata diffusione dei relativi dati, peraltro provvisori, che erano stati raccolti presso l'edificio scolastico
San GI OS, di proprietà delle società appellanti e concesso, da ciascuna di esse, in locazione al NE di IS a uso di scuola pubblica con due distinti contratti ma con la medesima finalità.
In particolare, le società attrici hanno lamentato che, nell'ambito di un progetto sperimentale di rilevazione di eventuali concentrazioni di “gas radon” presso tali edifici scolastici, cui aveva aderito il Dirigente scolastico della scuola materna “San GI OS”, che era stata allocata dal
NE di IS proprio presso l'edificio di proprietà delle odierne appellanti, l' CP_2
aveva erroneamente rilevato e validato, in riferimento al predetto edificio, un dato superiore ai limiti di cui al D.lgs. n. 241/00.
Le appellanti hanno inoltre precisato che tale dato veniva poi diffuso, con un impatto mediatico devastante a carico delle società attrici, tanto che il , proprio in diretta CP_4 CP_4
conseguenza delle predette rilevazioni, inizialmente ha sospeso il pagamento dei canoni e, quindi,
causa n. 62/2022 R.G. 2 si è determinato, dopo un contenzioso giudiziario e lo svolgimento di trattative finalizzate alla composizione transattiva della vicenda, tutte fallite, alla risoluzione contrattuale.
Le società appellanti hanno dedotto in prime cure la colpa dell' , anche per imperizia, e hanno CP_2
conseguentemente domandato il ristoro dei pregiudizi subìti, con particolare riferimento al danno emergente e al lucro cessante in conseguenza della risoluzione dei contratti di locazione di cui innanzi e al danno non patrimoniale, con specifico riferimento all'immagine, oltre che per la svalutazione dell'immobile, da determinarsi in via equitativa.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando la domanda attrice, come proposta, e in CP_2
particolare le relazioni tecniche del Dott. consulente di parte attrice, che, Persona_1 invece, aveva dedotto l'assoluta erroneità della tecnica di rilevazione dei dati anche in riferimento al non corretto posizionamento dei dosimetri da parte del personale dell' CP_3
In ogni caso, la convenuta ha richiesto e ottenuto la chiamata in causa del CP_2 CP_4
, ai fini di manleva in caso di accoglimento della spiegata domanda.
[...]
Costituitosi il nei cui confronti le società attrici hanno esteso la domanda, l'Ente ha CP_4
richiesto il rigetto di qualsivoglia pretesa nei propri confronti siccome inammissibile e infondata.
Con motivata ordinanza del 21/06/2017, il primo giudice non ha ammesso le prove richieste da parte attrice, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni la causa che, all'udienza del
30/03/2021, è stata trattenuta in decisione e così poi, all'esito del deposito delle finali difese, testualmente decisa come di seguito con la gravata sentenza:
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da e Parte_3
Controparte_1
- condanna e in solido, a Parte_3 Controparte_1
rimborsare le spese di lite ad Controparte_6
e al , che si liquidano in complessivi euro
[...] Controparte_4
4.015,00, in favore di ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, le società appellanti hanno proposto gravame intermedio, domandando testualmente, in accoglimento dello spiegato appello, così riproponendo in sostanza le conclusioni di prime cure, con il favore delle spese di lite del doppio grado:
di riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza n. 299/2021 emessa dal Tribunale di
IS - Giudice Dott.ssa Costanza Cappelli– nel procedimento RG 25/2016, pubblicata in data
22/07/2021, non notificata, perché erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte, alle relative conseguenze di legge;
causa n. 62/2022 R.G. 3 previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in atti, e previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o da contatto sociale dell'
[...]
[... nonché del Parte_4 CP_4
cui viene estesa la domanda, secondo quanto in narrativa esposto, condannare gli enti CP_4
convenuti, anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali (nella misura non inferiore a euro 120.000,00), sub specie di danno emergente e lucro cessante, e non patrimoniali, per l'effetto subìti dalle società attrici, come in narrativa specificati, tutti da liquidare, secondo quanto esposto in atti, nonché anche in via equitativa o nella misura che verrà determinata in corso di causa anche all'esito della ammissione delle richieste istruttorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria ad ogni conseguenza di legge;
affidandosi a quattro mezzi con insegne.
In questo giudizio di gravame si sono costituiti entrambi gli enti appellati.
La ha concluso come qui di seguito testualmente, spiegando anche appello CP_2
incidentale:
-/ dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare la istanza inibitoria formulata dalle società appellanti nell'atto di gravame (da trattarsi all'udienza del 25/5/2022);
-/ dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste istruttorie formulate dalle appellanti nell'atto di gravame;
1) in accoglimento delle eccezioni e delle domande formulate dall' nel giudizio di Controparte_2
1° grado (e qui riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.,
e, comunque, rigettare, per infondatezza, tutte le domande, le censure, e le richieste, avanzate dalle
Società attrici/appellanti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
anche sul pacifico presupposto che le medesime Società non hanno fornito la benché minima prova della sussistenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale (da contatto?) e/o extra-contrattuale (art. 2043 c.c.) della deducente in relazione ai fatti di causa (sia per l'an e sia per il quantum); CP_2
2) confermare l'accertamento fattuale - giuridico operato nella sentenza di 1° grado circa la condotta legittima/lecita, e anche doverosa perché sottesa a interessi pubblici alla salute di alunni in tenera età, tenuta dall' nelle attività di indagine/verifica effettuate presso la sede (di CP_2
proprietà delle società appellanti) dell'istituto scolastico concesso in locazione al NE di
IS;
3) In via subordinata, e in denegata ipotesi, accertare che la risoluzione contrattuale (contratto di locazione) operata dal conduttore NE di IS in data 6/5/2014, e a cui hanno prestato acquiescenza le Società attrici (mai contestando e impugnando detta risoluzione, e anzi addivenendo ad una transazione), è dipesa esclusivamente dal reiterato e grave inadempimento delle causa n. 62/2022 R.G. 4 Società locatrici rispetto alle prescrizioni impartite dall' di IS (e non dall' CP_7 [...]
, e fatte proprie dal conduttore NE;
CP_2 CP_4
4) sempre in via subordinata, e in denegata ipotesi, accertare che la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le Società appellanti ed il NE di IS, si era già verificata ipso iure per il mancato pagamento da parte del conduttore (NE di IS) dei canoni di locazione relativamente al primo trimestre 2014, inadempimento a cui hanno fatto seguito due D.I. chiesti e ottenuti dalle Società locatrici;
4) per l'effetto, sempre in denegata ipotesi ed in estremo subordine, con assolvimento dell'onere di
(ri)proposizione gravante sulla deducente, accogliere la domanda di manleva e di garanzia formulata dall' nei confronti del , in persona del legale CP_2 Controparte_4
rappresentante p.t., in relazione alla quale la predetta Amministrazione comunale dovrà tenere indenne l'Agenzia deducente da qualsiasi pretesa ed onere pregiudizievole dipendente, e conseguente, comunque, all'iniziativa giudiziaria promossa dalle Società attrici appellanti;
5) in accoglimento dell'appello incidentale (non condizionato), riformare parzialmente la sentenza di 1° grado in relazione alla erronea (e mortificante) liquidazione dei compensi del giudizio di 1° grado a carico delle Società attrici (in solido tra loro), siccome disposta in palese violazione di legge e dell'asserita applicazione da parte dello stesso giudice (concretamente disattesa), dei valori medi di cui al D.M. 55/14 e smi (DM 37/18), e con la maggiorazione prevista per la presenza di due parti
(Società attrici/appellanti) aventi la stessa posizione processuale;
per un totale di compensi imponibili, quale sommatoria delle n. 4 fasi difensive espletate, pari ad euro 17.459,00 oltre accessori di legge (15% rimb. forf.; CPA 4% ed IVA 22% se dovuta);
6) sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale (non condizionato), riformare parzialmente la sentenza di 1° grado in relazione alla mancata condanna, a carico delle Società attrici-appellanti, alla rifusione degli esborsi sostenuti dall' -/ C.U. EURO 518,00 CP_2
(cfr. modello F24 depositato in giudizio con “nota di deposito trasmessa per via telematica in data
8/4/2016 -All. 1 cit. e costo notifica atto di citazione per chiamata in causa EURO 4,98 cfr. copia notificata depositata in giudizio con “nota di deposito” trasmessa per via telematica il31/5/2016 –
All. 2 cit.);
7) spese e compensi del giudizio di 2° grado integralmente rifusi (e da liquidarsi secondo i valori medi), e da porsi a carico delle due società appellanti, in solido tra di loro.
L'appellato ha invece concluso come qui di seguito, testualmente: Controparte_4
1) Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
causa n. 62/2022 R.G. 5 2) In via subordinata, dichiarare l'inammissibilità e/o comunque infondatezza della richiesta di manleva da parte dell' per i motivi già espressi in primo grado e riassunti con la CP_2
presente costituzione in appello;
3) Condannare in ogni caso la parte soccombente alla refusione delle spese di giu dizio.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, avanzata dall'appellata , CP_2
d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, come insegnato ripetutamente dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile – 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535 - Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020,
n.13293 ).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha dettagliatamente indicato quali siano, a loro parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in tre distinti mezzi, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza, peraltro non richiesto.
PRIMO - SECONDO - TERZO MEZZO
Con questi tre mezzi, che devono essere qui trattati congiuntamente, stante la evidente connessione ontologica e giuridica, le società appellanti si dolgono:
della violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 1218 c.c. e 112 – 115 – 116 c.p.c., oltre che del travisamento della prova documentale, posto che il presupposto costitutivo della domanda attorea non si fonda sulla mera contestazione dell'esercizio dell'attività rimessa all'ente ma piuttosto sulle errate modalità con le quali ha proceduto alla rilevazione dei livelli di CP_2
“gas radon” nell'edificio concesso in locazione dalle società appellanti al , Controparte_4
facendone discendere un risultato non corretto;
della violazione di legge in ordine alla qualificazione e quantificazione della responsabilità risarcitoria di CP_2
Nello specifico, nel libello di gravame, le società appellanti hanno evidenziato che il primo giudice ha quindi errato sia in relazione alla esclusione del nesso di causalità tra tale errore di rilevazione e l'evento di danno, costituito dall'iniziativa del dapprima di sospendere il pagamento dei CP_4
causa n. 62/2022 R.G. 6 canoni di locazione e quindi di seguito di invocare la risoluzione contrattuale, oltre che dalla ridondante ripercussione mediatica della questione in ambito cittadino.
Le appellanti hanno inoltre precisato che, come risulta anche dalle allegazioni di parte appellata, la responsabilità civile di nella vicenda in esame si fonda su un titolo contrattuale o da CP_2
contatto sociale, stante l'adesione delle istituzioni scolastiche al programma di monitoraggio dei valori di “gas radon” nei rispettivi edifici e, quindi, anche in quello di proprietà delle società appellanti ove era allocata in IS la Scuola materna “San GI OS”.
Le società hanno quindi ribadito che è innegabile che, da un lato, proprio in ragione di tale adesione anche del Dirigente scolastico dell' , sussisteva l'obbligo dell'ente Parte_5
pubblico di fornire dati e certificazioni veritieri mentre, dall'altro lato, era apprezzabile il legittimo affidamento del privato, nel caso specifico, delle società appellanti, alla correttezza del metodo di rilevazione sotto il profilo tecnico e della comunicazione e, soprattutto, diffusione dei dati.
Nondimeno, in ordine alle erronee modalità di rilevazione dei valori di “gas radon”, le appellanti hanno dedotto che, nella specie, vi sono dei fatti e circostanze oggetto di puntuale riscontro documentale e/o comunque non contestati dalla parte convenuta ovvero che: CP_2
a) effettivamente, il dato asseritamente superiore ai valori normativi era erroneo, tanto che lo stesso ente nel mese di ottobre 2014 smentiva il proprio precedente risultato e anzi si allineava a quelli contenuti nella relazione del Dott. Tecnico incaricato dalle società attrici, al fine di Per_1
dimostrare il dato contrario inerente la salubrità degli ambienti;
b) nonostante la dedotta provvisorietà del predetto dato (intermedio, appunto provvisorio e, per giunta, erroneo), l' aveva provveduto a diffonderlo, non solo presso gli enti istituzionalmente CP_2
coinvolti nella attività di monitoraggio, ma anche a livello mediatico, ingenerando clamore civico e determinando poi il che cedeva anche alla pressione della agguerrita opinione pubblica, CP_4
alla risoluzione contrattuale;
circostanza che era del pari incontestata, da parte di entrambi gli enti appellati.
A titolo di primo profilo, le appellanti hanno anche evidenziato altresì che:
laddove pure non si voglia considerare la responsabilità dell'Ente quantomeno a titolo di contatto sociale qualificato, sussiste, in ogni caso, anche in termini di responsabilità extracontrattuale, la relativa colpa consistente nella imperizia manifestata, in particolare, nella attività tecnica di collocazione dei dosimetri (soprattutto di quello ubicato nel corridoio centrale dell'edificio scolastico locato dalle società appellanti);
parte convenuta non ha dimostrato (e peraltro men che meno allegato), come sarebbe stato suo onere in virtù del principio di vicinanza della prova, che il posizionamento del dosimetro in questione era corretto ovvero conforme alla relativa tecnica di rilevamento.
causa n. 62/2022 R.G. 7 Di contro, con la produzione della relazione tecnica del Dott. che ha condotto analoga Per_1
attività di monitoraggio presso i locali “de quibus”, le società appellanti hanno dimostrato che l'attività di rilevazione eseguita dall' è stata imperita sotto molteplici profili, restituendo CP_2
quindi un dato fallace.
In ogni caso, risulta pacifico che tale dato fosse comunque erroneo, tanto che, come evidenziato, il medesimo è stato smentito dalla stessa nelle successive relazioni ove si è anche certificata la CP_2
salubrità degli ambienti, oltre che comunque provvisorio e che ciononostante è stato diffuso dall'Ente, in termini tali da determinare un grave allarme sociale nei genitori dei piccoli alunni della scuola San GI OS (e, conseguentemente, il NE alla risoluzione contrattuale), di tal che è acclarata nella specie la sussistenza del nesso causale in relazione ai danni evento e conseguenza qui agitati.
In relazione al secondo profilo di gravame, le appellanti hanno inoltre dedotto che:
si è in ogni caso verificata una lesione del proprio diritto di credito in seguito alla errata condotta dell'ente convenuto, stante le effettuate puntuali contestazioni delle erronee rilevazioni del
“gas radon” nei locali di loro proprietà, di tal che alcun rilievo assume il rilievo alla presunta (per definizione) condotta lecita e istituzionale dell'ente, posto che sono qui in contestazione le modalità di esercizio che sono state assunte per imperite e imprudenti;
il primo giudice ha obliterato il “dictum” delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 615/2021 per cui la responsabilità della p.a. per il danno prodotto al privato quale conseguenza dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la p.a. e il privato che con questa sia entrata in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e ciò non solo nel caso il danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.
Con il terzo connesso e consequenziale motivo di doglianza, le società appellanti si dolgono altresì della circostanza per cui il Tribunale di IS ha altresì errato, così incorrendo certamente nel vizio di omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., nel dichiarare assorbita, senza pronunciarsi, ogni ulteriore questione inerente la inopinata diffusione pubblica, da parte di , di dati intermedi, CP_2
provvisori e comunque erronei, tanto da determinare un imponente clamore civico che ha esposto le appellanti a un serio danno di immagine e commerciale, peraltro rafforzando la determinazione del alla risoluzione contrattuale. Controparte_4
I mezzi, come proposti, sono infondati.
causa n. 62/2022 R.G. 8 In via immediata, questo giudice osserva che i motivi di gravame si appalesano quale semplice riproposizione delle ragioni esposte in prime cure senza che sia stato sollevato dalle società appellanti, come invero dovevano, specifico riscontro di censura alla ragione sostanziale della decisione presa dal primo giudice, che è allocata al punto 4) di pag. 4 della gravata sentenza.
Difatti, la gravata decisione si fonda in buona sostanza sulla dichiarata mancanza del rapporto di causalità tra il fatto generatore del presunto illecito, e cioè la presunta erronea rilevazione dei valori radiogeni di “gas radon” da parte di e la spiegata domanda risarcitoria che attiene in CP_2 via principale alle sorti del rapporto contrattuale, in essere all'epoca dei fatti, che è afferente alla locazione stipulata tra il IS e le società attrici, in riferimento all'immobile di loro CP_4 proprietà, ove, come precisato, l'ente comunale aveva allocato l'Istituto “San GI OS”.
Orbene, anche a integrazione della resa sentenza, questo giudice osserva che non appare invero risolutivo il richiamo alla decisione n. 615/2021 delle Sezioni Unite, alla cui stregua le appellanti hanno anche in questa sede ribadito, per il vero senza rilievo di novità, di volere fondare l'agitata responsabilità risarcitoria.
Difatti, nello specifico, la responsabilità di tipo contrattuale, anche secondo lo schema della responsabilità relazionale e da “contatto sociale qualificato”, che la Suprema Corte ha individuato nella lesione dell'affidamento riposto dal privato nella condotta della pubblica amministrazione pure allorquando nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, non può però prescindere, come del pari è stato precisato e insegnato, con ampia motivazione, nella richiamata decisione n. 615/2021, dai “canoni di correttezza e buona fede”.
Orbene, questo giudice osserva che:
come noto, la correttezza e la buona fede della pubblica amministrazione impone all'ente di agire con lealtà, trasparenza e diligenza nel rapporto con i cittadini, i privati e le imprese, nel rispetto dell'affidamento legittimo che la parte privata ripone nell'azione amministrativa;
questo principio, di derivazione prettamente civilistica, si applica non solo nei rapporti contrattuali, ma anche nel procedimento amministrativo e nell'attività autoritativa, garantendo la tutela degli interessi sia pubblici che privati;
pur tuttavia, nella specie, non v'è nelle tavole processuali alcuna tranquillante, certa e comunque incontrovertibile prova, il cui onere processuale era a carico delle appellanti, che peraltro hanno domandato “in prima battuta” il risarcimento dei danni direttamente ad , che CP_2
tale ente abbia violato le regole amministrative di condotta imposte dalla legge, deviando dalle attività e dai compiti istituzionali fissati per legge;
anzi, al contrario, con circostanza giammai qui contestata dalle appellanti, il primo giudice ha ribadito testualmente, a pag. 5 della impugnata sentenza, che “emerge dagli atti prodotti in causa n. 62/2022 R.G. 9 giudizio che il abbia ritenuto opportuno di avvalersi della clausola risolutiva espressa CP_4
convenuta, ritenendo sussistente il vizio della cosa locata, soltanto all'esito di un monitoraggio che si è esteso dal giugno 2013 al gennaio 2014 e a seguito del mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni imposte da , cui pure le società attrici si erano impegnate a ottemperare (cfr. CP_7
nota 22085 del 22/08/2013)”;
inoltre, le richieste istruttorie avanzate, tutte non ammesse con dettagliata e motivata ordinanza di rigetto resa il dì 21/06/2017 dal primo giudice, sono state in questa sede dalle appellanti inammissibilmente reiterate in quanto meramente riproposte “sic et simpliciter”, senza alcuna censura al predetto provvedimento di rigetto del Tribunale, così non consentendo a questa
Corte sul punto alcun sindacato di gravame;
per completezza, che in ogni caso tali richieste istruttorie non appaiono utili ai fini delle prospettazioni di gravame delle società appellanti, posto che le circostanze, così come articolate con la prova dichiarativa, sono inammissibili in quanto per parte generiche (“notizia diveniva di pubblico dominio”), per l'altra, valutativa (“il dott. in sede di sopralluogo, rilevava errori Per_1 procedurali in cui era incorsa l' , senza altra indicazione) e, per altra parte infine, sono invero CP_2
superate dalla copiosa documentazione in atti, che attesta comunque per iscritto tutti i passaggi in sede precontenziosa della vicenda qui in esame tra gli antagonisti coinvolti.
Rigettati i primi tre motivi dell'appello principale, il quarto mezzo, che concerne il derivato profilo della asserita errata di attività di rilevazione dei valori del “gas radon” da parte di , CP_2 tanto da ingenerare, secondo quanto dedotto dalle appellanti, “diffuso e detonante clamore civico”, resta assorbito dalle innanzi esposte preliminari argomentazioni sulla dichiarata inesistenza del rapporto di causalità diretta, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra attività di CP_2
(e/o del e la domanda risarcitoria, così come agitata in prime cure dalla due società. CP_4
APPELLO INCIDENTALE
Con l'appello incidentale, che deve essere invece accolto, concernente la disposta liquidazione delle spese di lite di prime cure, si duole testualmente: Parte_6
della motivazione apparente e/o del difetto di motivazione in relazione alla liquidazione omnicomprensiva di euro 4.050,00 dei compensi in favore dell' in asserita (ma poi CP_2
completamente disattesa) applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 smi e D.M. 37/2018;
0dfella violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 4 comma 2; ed all'art. 4 comma 5 comma 5 lett. a) – b) – c) – d) del D.M. 55/14 smi e del D.M. 37/2018;
dell'omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di 1° grado disatteso, immotivatamente, l'effettivo espletamento di attività defensionali previste dal D.M. 55/14 smi (artt.
causa n. 62/2022 R.G. 10 da 1 a 11) e D.M. 37/18, da parte del difensore dell' con riferimento a tutte e quattro CP_2
le fasi processuali;
dell'omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di 1° grado disatteso, immotivatamente, di procedere alla liquidazione in favore dell' della maggiorazione CP_2 dei compensi (in applicazione dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/14 smi e D.M. 37/18), in relazione alla oggettiva presenza di due parti processuali (società attrici-appellanti), aventi stessa posizione processuale.
Cosicché, ha dedotto l'ente appellante incidentale, sulla base di tale criterio di liquidazione (valori medi), asseritamente adottato dal giudice di prime cure (ancorché poi concretamente disatteso dal medesimo giudice), e sulla base dello scaglione di valore della causa (da euro 52.000 a euro
260.000), i valori medi a cui il giudice di prime cure fa espresso richiamo sono i seguenti (artt. 1 –
11 D.M. 55/14 e smi):
1^ fase: studio della controversia euro 2.430,00-.
2^ fase: introduttiva del giudizio euro 1.550,00-.
3^ fase: istruttoria e/o di trattazione euro 5.400,00-.
4^ fase: decisionale) euro 4.050,00; oltre all'aumento sino al 30% per presenza di più parti (2) aventi stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/14 smi): euro 4.029,00.
Pertanto, ha dedotto infine , stando alla lettera della normativa cui ha fatto richiamo lo stesso CP_2 giudice di primo grado, i compensi liquidabili (valori medi) a favore dell'appellante incidentale risultano pari a €. 17.459/00, oltre accessori di legge, a fronte di compensi liquidati dal Tribunale in complessivi e omnicomprensivi €. 4.015/00, e quindi non sono stati applicati nei fatti i valori medi, come invece aveva asserito “apertis verbis” il Tribunale.
L'appellante incidentale ha poi dedotto che il primo giudice ha omesso di liquidare in CP_2 proprio favore gli esborsi (id est: “spese vive”) che erano stati sostenuti in relazione alla chiamata di terzo in causa, così come documentati agli atti del processo e qui di seguito specificati:
-/ C.U. €. 518,00 (cfr. modello F23 depositato in giudizio con “nota di deposito trasmessa per via telematica in data 8/4/2016” -All. 1);
-/ Costo notifica atto di citazione per chiamata in causa €. 4/98 (cfr. copia notificata depositata in giudizio con “nota di deposito” trasmessa per via telematica il 31/5/2016 – All. 2); per un totale complessivo di €. 522/98, che devono essere posti a carico delle due società attrici, oggi appellanti, per il principio di soccombenza e di causalità.
In definitiva, stante la correttezza del calcolo esposto e il rispetto della normativa di cui al D.M. n.
55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18, a titolo di spese di lite di prime cure, le società
causa n. 62/2022 R.G. 11 attrici/appellanti devono essere condannate, con vincolo solidale, a corrispondere all'appellante incidentale l'importo di €. 17.459/00 per compenso professionale, secondo i CP_2 criteri innanzi indicati in dettaglio, che si condividono in quanto conformi a legge, oltre a €. 522/98 per documentati esborsi sopportati, nonché rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, con vincolo solidale, le appellanti devono rifonderle in favore di ciascuna parte appellata, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
16/02/2022, spiegato dalle s.r.l. appellanti, avverso la sentenza del Tribunale di IS n. 299/2021 dei dì 21-22/07/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in riforma per quanto di ragione della gravata sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale spiegato da e, per l'effetto, condanna le CP_2
società appellanti, in solido tra loro, a titolo di spese di lite di prime cure, a corrispondere a tale ente
( l'importo di €. 17.459/00 per compenso professionale, oltre €. 522/98 per esborsi, CP_2
nonché rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
3) ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la soccombenza, condanna altresì le società appellanti, con vincolo di solidarietà, alla rifusione delle spese di lite del gravame in favore degli enti appellati, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, in €.
12.088/30 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per le soccombenti società appellanti, di versare un ulteriore importo, con vincolo di solidarietà, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n.
115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Rita Carosella
causa n. 62/2022 R.G. 12
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Rita Carosella Presidente
2) Dott. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 62/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 299/2021 del
Tribunale di IS, resa il dì 21/07/2021 e pubblicata il 22/07/2021, nella causa n. 25/2016
R.G.A.C., avente per oggetto: “Responsabilità extracontrattuale – solo danni a cose”;
T R A
- , in persona del liquidatore e Parte_1
legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ); Parte_2 P.IVA_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.IVA: ): Parte_2 P.IVA_2
entrambe correnti in IS al Viale 3 Marzo 1970 n. 57 ed entrambe ivi elettivamente domiciliate alla Via Umbria (Centro Comm. e Aff.) Int. b/24 presso lo studio dell'Avv. Stefano Cappellu, che le rappresenta e difende in virtù di procure stese in calce all'atto di appello del 16/02/2022;
- APPELLANTI –
C O N T R O
- – CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del Direttore Generale Avv. Massimiliano Matino (C.F.:
[...]
), corrente in alla Via Petrella n. 1 ed ivi elettivamente domiciliata alla P.IVA_3 CP_3
causa n. 62/2022 R.G. 1 Via Zurlo n. 30 presso lo studio dell'Avv. Fabio Baranello, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del dì
03/05/2022;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
- , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Ing. Controparte_4 [...]
(C.F.: ), corrente in IS alla Piazza Marconi n. 1 ed elettivamente CP_5 P.IVA_4 domiciliato in alla Via Principe di Piemonte n. 29 presso lo studio dell'Avv. Tommaso CP_3
Bucci, rappresentato e difeso dall'Avv. Alda Colesanti del foro di IS;
- APPELLATO –
Conclusioni: all'udienza cartolare del 18/09/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui al verbale, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, avanzata dalle società appellanti, tesa a ottenere dalla il risarcimento dei danni dei danni patrimoniali (e non), che avevano subìto in CP_2
conseguenza della errata rilevazione delle concentrazioni di “gas radon” in seguito alla inopinata diffusione dei relativi dati, peraltro provvisori, che erano stati raccolti presso l'edificio scolastico
San GI OS, di proprietà delle società appellanti e concesso, da ciascuna di esse, in locazione al NE di IS a uso di scuola pubblica con due distinti contratti ma con la medesima finalità.
In particolare, le società attrici hanno lamentato che, nell'ambito di un progetto sperimentale di rilevazione di eventuali concentrazioni di “gas radon” presso tali edifici scolastici, cui aveva aderito il Dirigente scolastico della scuola materna “San GI OS”, che era stata allocata dal
NE di IS proprio presso l'edificio di proprietà delle odierne appellanti, l' CP_2
aveva erroneamente rilevato e validato, in riferimento al predetto edificio, un dato superiore ai limiti di cui al D.lgs. n. 241/00.
Le appellanti hanno inoltre precisato che tale dato veniva poi diffuso, con un impatto mediatico devastante a carico delle società attrici, tanto che il , proprio in diretta CP_4 CP_4
conseguenza delle predette rilevazioni, inizialmente ha sospeso il pagamento dei canoni e, quindi,
causa n. 62/2022 R.G. 2 si è determinato, dopo un contenzioso giudiziario e lo svolgimento di trattative finalizzate alla composizione transattiva della vicenda, tutte fallite, alla risoluzione contrattuale.
Le società appellanti hanno dedotto in prime cure la colpa dell' , anche per imperizia, e hanno CP_2
conseguentemente domandato il ristoro dei pregiudizi subìti, con particolare riferimento al danno emergente e al lucro cessante in conseguenza della risoluzione dei contratti di locazione di cui innanzi e al danno non patrimoniale, con specifico riferimento all'immagine, oltre che per la svalutazione dell'immobile, da determinarsi in via equitativa.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando la domanda attrice, come proposta, e in CP_2
particolare le relazioni tecniche del Dott. consulente di parte attrice, che, Persona_1 invece, aveva dedotto l'assoluta erroneità della tecnica di rilevazione dei dati anche in riferimento al non corretto posizionamento dei dosimetri da parte del personale dell' CP_3
In ogni caso, la convenuta ha richiesto e ottenuto la chiamata in causa del CP_2 CP_4
, ai fini di manleva in caso di accoglimento della spiegata domanda.
[...]
Costituitosi il nei cui confronti le società attrici hanno esteso la domanda, l'Ente ha CP_4
richiesto il rigetto di qualsivoglia pretesa nei propri confronti siccome inammissibile e infondata.
Con motivata ordinanza del 21/06/2017, il primo giudice non ha ammesso le prove richieste da parte attrice, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni la causa che, all'udienza del
30/03/2021, è stata trattenuta in decisione e così poi, all'esito del deposito delle finali difese, testualmente decisa come di seguito con la gravata sentenza:
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da e Parte_3
Controparte_1
- condanna e in solido, a Parte_3 Controparte_1
rimborsare le spese di lite ad Controparte_6
e al , che si liquidano in complessivi euro
[...] Controparte_4
4.015,00, in favore di ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, le società appellanti hanno proposto gravame intermedio, domandando testualmente, in accoglimento dello spiegato appello, così riproponendo in sostanza le conclusioni di prime cure, con il favore delle spese di lite del doppio grado:
di riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza n. 299/2021 emessa dal Tribunale di
IS - Giudice Dott.ssa Costanza Cappelli– nel procedimento RG 25/2016, pubblicata in data
22/07/2021, non notificata, perché erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte, alle relative conseguenze di legge;
causa n. 62/2022 R.G. 3 previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in atti, e previo accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o da contatto sociale dell'
[...]
[... nonché del Parte_4 CP_4
cui viene estesa la domanda, secondo quanto in narrativa esposto, condannare gli enti CP_4
convenuti, anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali (nella misura non inferiore a euro 120.000,00), sub specie di danno emergente e lucro cessante, e non patrimoniali, per l'effetto subìti dalle società attrici, come in narrativa specificati, tutti da liquidare, secondo quanto esposto in atti, nonché anche in via equitativa o nella misura che verrà determinata in corso di causa anche all'esito della ammissione delle richieste istruttorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria ad ogni conseguenza di legge;
affidandosi a quattro mezzi con insegne.
In questo giudizio di gravame si sono costituiti entrambi gli enti appellati.
La ha concluso come qui di seguito testualmente, spiegando anche appello CP_2
incidentale:
-/ dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare la istanza inibitoria formulata dalle società appellanti nell'atto di gravame (da trattarsi all'udienza del 25/5/2022);
-/ dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste istruttorie formulate dalle appellanti nell'atto di gravame;
1) in accoglimento delle eccezioni e delle domande formulate dall' nel giudizio di Controparte_2
1° grado (e qui riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.,
e, comunque, rigettare, per infondatezza, tutte le domande, le censure, e le richieste, avanzate dalle
Società attrici/appellanti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
anche sul pacifico presupposto che le medesime Società non hanno fornito la benché minima prova della sussistenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale (da contatto?) e/o extra-contrattuale (art. 2043 c.c.) della deducente in relazione ai fatti di causa (sia per l'an e sia per il quantum); CP_2
2) confermare l'accertamento fattuale - giuridico operato nella sentenza di 1° grado circa la condotta legittima/lecita, e anche doverosa perché sottesa a interessi pubblici alla salute di alunni in tenera età, tenuta dall' nelle attività di indagine/verifica effettuate presso la sede (di CP_2
proprietà delle società appellanti) dell'istituto scolastico concesso in locazione al NE di
IS;
3) In via subordinata, e in denegata ipotesi, accertare che la risoluzione contrattuale (contratto di locazione) operata dal conduttore NE di IS in data 6/5/2014, e a cui hanno prestato acquiescenza le Società attrici (mai contestando e impugnando detta risoluzione, e anzi addivenendo ad una transazione), è dipesa esclusivamente dal reiterato e grave inadempimento delle causa n. 62/2022 R.G. 4 Società locatrici rispetto alle prescrizioni impartite dall' di IS (e non dall' CP_7 [...]
, e fatte proprie dal conduttore NE;
CP_2 CP_4
4) sempre in via subordinata, e in denegata ipotesi, accertare che la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le Società appellanti ed il NE di IS, si era già verificata ipso iure per il mancato pagamento da parte del conduttore (NE di IS) dei canoni di locazione relativamente al primo trimestre 2014, inadempimento a cui hanno fatto seguito due D.I. chiesti e ottenuti dalle Società locatrici;
4) per l'effetto, sempre in denegata ipotesi ed in estremo subordine, con assolvimento dell'onere di
(ri)proposizione gravante sulla deducente, accogliere la domanda di manleva e di garanzia formulata dall' nei confronti del , in persona del legale CP_2 Controparte_4
rappresentante p.t., in relazione alla quale la predetta Amministrazione comunale dovrà tenere indenne l'Agenzia deducente da qualsiasi pretesa ed onere pregiudizievole dipendente, e conseguente, comunque, all'iniziativa giudiziaria promossa dalle Società attrici appellanti;
5) in accoglimento dell'appello incidentale (non condizionato), riformare parzialmente la sentenza di 1° grado in relazione alla erronea (e mortificante) liquidazione dei compensi del giudizio di 1° grado a carico delle Società attrici (in solido tra loro), siccome disposta in palese violazione di legge e dell'asserita applicazione da parte dello stesso giudice (concretamente disattesa), dei valori medi di cui al D.M. 55/14 e smi (DM 37/18), e con la maggiorazione prevista per la presenza di due parti
(Società attrici/appellanti) aventi la stessa posizione processuale;
per un totale di compensi imponibili, quale sommatoria delle n. 4 fasi difensive espletate, pari ad euro 17.459,00 oltre accessori di legge (15% rimb. forf.; CPA 4% ed IVA 22% se dovuta);
6) sempre in accoglimento dello spiegato appello incidentale (non condizionato), riformare parzialmente la sentenza di 1° grado in relazione alla mancata condanna, a carico delle Società attrici-appellanti, alla rifusione degli esborsi sostenuti dall' -/ C.U. EURO 518,00 CP_2
(cfr. modello F24 depositato in giudizio con “nota di deposito trasmessa per via telematica in data
8/4/2016 -All. 1 cit. e costo notifica atto di citazione per chiamata in causa EURO 4,98 cfr. copia notificata depositata in giudizio con “nota di deposito” trasmessa per via telematica il31/5/2016 –
All. 2 cit.);
7) spese e compensi del giudizio di 2° grado integralmente rifusi (e da liquidarsi secondo i valori medi), e da porsi a carico delle due società appellanti, in solido tra di loro.
L'appellato ha invece concluso come qui di seguito, testualmente: Controparte_4
1) Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
causa n. 62/2022 R.G. 5 2) In via subordinata, dichiarare l'inammissibilità e/o comunque infondatezza della richiesta di manleva da parte dell' per i motivi già espressi in primo grado e riassunti con la CP_2
presente costituzione in appello;
3) Condannare in ogni caso la parte soccombente alla refusione delle spese di giu dizio.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, avanzata dall'appellata , CP_2
d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che, come insegnato ripetutamente dalla Corte Suprema, l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile sez. VI Civile – 1, 29/01/2020 n.
1935; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535 - Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020,
n.13293 ).
Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha dettagliatamente indicato quali siano, a loro parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in tre distinti mezzi, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza, peraltro non richiesto.
PRIMO - SECONDO - TERZO MEZZO
Con questi tre mezzi, che devono essere qui trattati congiuntamente, stante la evidente connessione ontologica e giuridica, le società appellanti si dolgono:
della violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 1218 c.c. e 112 – 115 – 116 c.p.c., oltre che del travisamento della prova documentale, posto che il presupposto costitutivo della domanda attorea non si fonda sulla mera contestazione dell'esercizio dell'attività rimessa all'ente ma piuttosto sulle errate modalità con le quali ha proceduto alla rilevazione dei livelli di CP_2
“gas radon” nell'edificio concesso in locazione dalle società appellanti al , Controparte_4
facendone discendere un risultato non corretto;
della violazione di legge in ordine alla qualificazione e quantificazione della responsabilità risarcitoria di CP_2
Nello specifico, nel libello di gravame, le società appellanti hanno evidenziato che il primo giudice ha quindi errato sia in relazione alla esclusione del nesso di causalità tra tale errore di rilevazione e l'evento di danno, costituito dall'iniziativa del dapprima di sospendere il pagamento dei CP_4
causa n. 62/2022 R.G. 6 canoni di locazione e quindi di seguito di invocare la risoluzione contrattuale, oltre che dalla ridondante ripercussione mediatica della questione in ambito cittadino.
Le appellanti hanno inoltre precisato che, come risulta anche dalle allegazioni di parte appellata, la responsabilità civile di nella vicenda in esame si fonda su un titolo contrattuale o da CP_2
contatto sociale, stante l'adesione delle istituzioni scolastiche al programma di monitoraggio dei valori di “gas radon” nei rispettivi edifici e, quindi, anche in quello di proprietà delle società appellanti ove era allocata in IS la Scuola materna “San GI OS”.
Le società hanno quindi ribadito che è innegabile che, da un lato, proprio in ragione di tale adesione anche del Dirigente scolastico dell' , sussisteva l'obbligo dell'ente Parte_5
pubblico di fornire dati e certificazioni veritieri mentre, dall'altro lato, era apprezzabile il legittimo affidamento del privato, nel caso specifico, delle società appellanti, alla correttezza del metodo di rilevazione sotto il profilo tecnico e della comunicazione e, soprattutto, diffusione dei dati.
Nondimeno, in ordine alle erronee modalità di rilevazione dei valori di “gas radon”, le appellanti hanno dedotto che, nella specie, vi sono dei fatti e circostanze oggetto di puntuale riscontro documentale e/o comunque non contestati dalla parte convenuta ovvero che: CP_2
a) effettivamente, il dato asseritamente superiore ai valori normativi era erroneo, tanto che lo stesso ente nel mese di ottobre 2014 smentiva il proprio precedente risultato e anzi si allineava a quelli contenuti nella relazione del Dott. Tecnico incaricato dalle società attrici, al fine di Per_1
dimostrare il dato contrario inerente la salubrità degli ambienti;
b) nonostante la dedotta provvisorietà del predetto dato (intermedio, appunto provvisorio e, per giunta, erroneo), l' aveva provveduto a diffonderlo, non solo presso gli enti istituzionalmente CP_2
coinvolti nella attività di monitoraggio, ma anche a livello mediatico, ingenerando clamore civico e determinando poi il che cedeva anche alla pressione della agguerrita opinione pubblica, CP_4
alla risoluzione contrattuale;
circostanza che era del pari incontestata, da parte di entrambi gli enti appellati.
A titolo di primo profilo, le appellanti hanno anche evidenziato altresì che:
laddove pure non si voglia considerare la responsabilità dell'Ente quantomeno a titolo di contatto sociale qualificato, sussiste, in ogni caso, anche in termini di responsabilità extracontrattuale, la relativa colpa consistente nella imperizia manifestata, in particolare, nella attività tecnica di collocazione dei dosimetri (soprattutto di quello ubicato nel corridoio centrale dell'edificio scolastico locato dalle società appellanti);
parte convenuta non ha dimostrato (e peraltro men che meno allegato), come sarebbe stato suo onere in virtù del principio di vicinanza della prova, che il posizionamento del dosimetro in questione era corretto ovvero conforme alla relativa tecnica di rilevamento.
causa n. 62/2022 R.G. 7 Di contro, con la produzione della relazione tecnica del Dott. che ha condotto analoga Per_1
attività di monitoraggio presso i locali “de quibus”, le società appellanti hanno dimostrato che l'attività di rilevazione eseguita dall' è stata imperita sotto molteplici profili, restituendo CP_2
quindi un dato fallace.
In ogni caso, risulta pacifico che tale dato fosse comunque erroneo, tanto che, come evidenziato, il medesimo è stato smentito dalla stessa nelle successive relazioni ove si è anche certificata la CP_2
salubrità degli ambienti, oltre che comunque provvisorio e che ciononostante è stato diffuso dall'Ente, in termini tali da determinare un grave allarme sociale nei genitori dei piccoli alunni della scuola San GI OS (e, conseguentemente, il NE alla risoluzione contrattuale), di tal che è acclarata nella specie la sussistenza del nesso causale in relazione ai danni evento e conseguenza qui agitati.
In relazione al secondo profilo di gravame, le appellanti hanno inoltre dedotto che:
si è in ogni caso verificata una lesione del proprio diritto di credito in seguito alla errata condotta dell'ente convenuto, stante le effettuate puntuali contestazioni delle erronee rilevazioni del
“gas radon” nei locali di loro proprietà, di tal che alcun rilievo assume il rilievo alla presunta (per definizione) condotta lecita e istituzionale dell'ente, posto che sono qui in contestazione le modalità di esercizio che sono state assunte per imperite e imprudenti;
il primo giudice ha obliterato il “dictum” delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 615/2021 per cui la responsabilità della p.a. per il danno prodotto al privato quale conseguenza dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la p.a. e il privato che con questa sia entrata in relazione), inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e ciò non solo nel caso il danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.
Con il terzo connesso e consequenziale motivo di doglianza, le società appellanti si dolgono altresì della circostanza per cui il Tribunale di IS ha altresì errato, così incorrendo certamente nel vizio di omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., nel dichiarare assorbita, senza pronunciarsi, ogni ulteriore questione inerente la inopinata diffusione pubblica, da parte di , di dati intermedi, CP_2
provvisori e comunque erronei, tanto da determinare un imponente clamore civico che ha esposto le appellanti a un serio danno di immagine e commerciale, peraltro rafforzando la determinazione del alla risoluzione contrattuale. Controparte_4
I mezzi, come proposti, sono infondati.
causa n. 62/2022 R.G. 8 In via immediata, questo giudice osserva che i motivi di gravame si appalesano quale semplice riproposizione delle ragioni esposte in prime cure senza che sia stato sollevato dalle società appellanti, come invero dovevano, specifico riscontro di censura alla ragione sostanziale della decisione presa dal primo giudice, che è allocata al punto 4) di pag. 4 della gravata sentenza.
Difatti, la gravata decisione si fonda in buona sostanza sulla dichiarata mancanza del rapporto di causalità tra il fatto generatore del presunto illecito, e cioè la presunta erronea rilevazione dei valori radiogeni di “gas radon” da parte di e la spiegata domanda risarcitoria che attiene in CP_2 via principale alle sorti del rapporto contrattuale, in essere all'epoca dei fatti, che è afferente alla locazione stipulata tra il IS e le società attrici, in riferimento all'immobile di loro CP_4 proprietà, ove, come precisato, l'ente comunale aveva allocato l'Istituto “San GI OS”.
Orbene, anche a integrazione della resa sentenza, questo giudice osserva che non appare invero risolutivo il richiamo alla decisione n. 615/2021 delle Sezioni Unite, alla cui stregua le appellanti hanno anche in questa sede ribadito, per il vero senza rilievo di novità, di volere fondare l'agitata responsabilità risarcitoria.
Difatti, nello specifico, la responsabilità di tipo contrattuale, anche secondo lo schema della responsabilità relazionale e da “contatto sociale qualificato”, che la Suprema Corte ha individuato nella lesione dell'affidamento riposto dal privato nella condotta della pubblica amministrazione pure allorquando nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, non può però prescindere, come del pari è stato precisato e insegnato, con ampia motivazione, nella richiamata decisione n. 615/2021, dai “canoni di correttezza e buona fede”.
Orbene, questo giudice osserva che:
come noto, la correttezza e la buona fede della pubblica amministrazione impone all'ente di agire con lealtà, trasparenza e diligenza nel rapporto con i cittadini, i privati e le imprese, nel rispetto dell'affidamento legittimo che la parte privata ripone nell'azione amministrativa;
questo principio, di derivazione prettamente civilistica, si applica non solo nei rapporti contrattuali, ma anche nel procedimento amministrativo e nell'attività autoritativa, garantendo la tutela degli interessi sia pubblici che privati;
pur tuttavia, nella specie, non v'è nelle tavole processuali alcuna tranquillante, certa e comunque incontrovertibile prova, il cui onere processuale era a carico delle appellanti, che peraltro hanno domandato “in prima battuta” il risarcimento dei danni direttamente ad , che CP_2
tale ente abbia violato le regole amministrative di condotta imposte dalla legge, deviando dalle attività e dai compiti istituzionali fissati per legge;
anzi, al contrario, con circostanza giammai qui contestata dalle appellanti, il primo giudice ha ribadito testualmente, a pag. 5 della impugnata sentenza, che “emerge dagli atti prodotti in causa n. 62/2022 R.G. 9 giudizio che il abbia ritenuto opportuno di avvalersi della clausola risolutiva espressa CP_4
convenuta, ritenendo sussistente il vizio della cosa locata, soltanto all'esito di un monitoraggio che si è esteso dal giugno 2013 al gennaio 2014 e a seguito del mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni imposte da , cui pure le società attrici si erano impegnate a ottemperare (cfr. CP_7
nota 22085 del 22/08/2013)”;
inoltre, le richieste istruttorie avanzate, tutte non ammesse con dettagliata e motivata ordinanza di rigetto resa il dì 21/06/2017 dal primo giudice, sono state in questa sede dalle appellanti inammissibilmente reiterate in quanto meramente riproposte “sic et simpliciter”, senza alcuna censura al predetto provvedimento di rigetto del Tribunale, così non consentendo a questa
Corte sul punto alcun sindacato di gravame;
per completezza, che in ogni caso tali richieste istruttorie non appaiono utili ai fini delle prospettazioni di gravame delle società appellanti, posto che le circostanze, così come articolate con la prova dichiarativa, sono inammissibili in quanto per parte generiche (“notizia diveniva di pubblico dominio”), per l'altra, valutativa (“il dott. in sede di sopralluogo, rilevava errori Per_1 procedurali in cui era incorsa l' , senza altra indicazione) e, per altra parte infine, sono invero CP_2
superate dalla copiosa documentazione in atti, che attesta comunque per iscritto tutti i passaggi in sede precontenziosa della vicenda qui in esame tra gli antagonisti coinvolti.
Rigettati i primi tre motivi dell'appello principale, il quarto mezzo, che concerne il derivato profilo della asserita errata di attività di rilevazione dei valori del “gas radon” da parte di , CP_2 tanto da ingenerare, secondo quanto dedotto dalle appellanti, “diffuso e detonante clamore civico”, resta assorbito dalle innanzi esposte preliminari argomentazioni sulla dichiarata inesistenza del rapporto di causalità diretta, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra attività di CP_2
(e/o del e la domanda risarcitoria, così come agitata in prime cure dalla due società. CP_4
APPELLO INCIDENTALE
Con l'appello incidentale, che deve essere invece accolto, concernente la disposta liquidazione delle spese di lite di prime cure, si duole testualmente: Parte_6
della motivazione apparente e/o del difetto di motivazione in relazione alla liquidazione omnicomprensiva di euro 4.050,00 dei compensi in favore dell' in asserita (ma poi CP_2
completamente disattesa) applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 smi e D.M. 37/2018;
0dfella violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 4 comma 2; ed all'art. 4 comma 5 comma 5 lett. a) – b) – c) – d) del D.M. 55/14 smi e del D.M. 37/2018;
dell'omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di 1° grado disatteso, immotivatamente, l'effettivo espletamento di attività defensionali previste dal D.M. 55/14 smi (artt.
causa n. 62/2022 R.G. 10 da 1 a 11) e D.M. 37/18, da parte del difensore dell' con riferimento a tutte e quattro CP_2
le fasi processuali;
dell'omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di 1° grado disatteso, immotivatamente, di procedere alla liquidazione in favore dell' della maggiorazione CP_2 dei compensi (in applicazione dell'art. 4 comma 2 D.M. 55/14 smi e D.M. 37/18), in relazione alla oggettiva presenza di due parti processuali (società attrici-appellanti), aventi stessa posizione processuale.
Cosicché, ha dedotto l'ente appellante incidentale, sulla base di tale criterio di liquidazione (valori medi), asseritamente adottato dal giudice di prime cure (ancorché poi concretamente disatteso dal medesimo giudice), e sulla base dello scaglione di valore della causa (da euro 52.000 a euro
260.000), i valori medi a cui il giudice di prime cure fa espresso richiamo sono i seguenti (artt. 1 –
11 D.M. 55/14 e smi):
1^ fase: studio della controversia euro 2.430,00-.
2^ fase: introduttiva del giudizio euro 1.550,00-.
3^ fase: istruttoria e/o di trattazione euro 5.400,00-.
4^ fase: decisionale) euro 4.050,00; oltre all'aumento sino al 30% per presenza di più parti (2) aventi stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/14 smi): euro 4.029,00.
Pertanto, ha dedotto infine , stando alla lettera della normativa cui ha fatto richiamo lo stesso CP_2 giudice di primo grado, i compensi liquidabili (valori medi) a favore dell'appellante incidentale risultano pari a €. 17.459/00, oltre accessori di legge, a fronte di compensi liquidati dal Tribunale in complessivi e omnicomprensivi €. 4.015/00, e quindi non sono stati applicati nei fatti i valori medi, come invece aveva asserito “apertis verbis” il Tribunale.
L'appellante incidentale ha poi dedotto che il primo giudice ha omesso di liquidare in CP_2 proprio favore gli esborsi (id est: “spese vive”) che erano stati sostenuti in relazione alla chiamata di terzo in causa, così come documentati agli atti del processo e qui di seguito specificati:
-/ C.U. €. 518,00 (cfr. modello F23 depositato in giudizio con “nota di deposito trasmessa per via telematica in data 8/4/2016” -All. 1);
-/ Costo notifica atto di citazione per chiamata in causa €. 4/98 (cfr. copia notificata depositata in giudizio con “nota di deposito” trasmessa per via telematica il 31/5/2016 – All. 2); per un totale complessivo di €. 522/98, che devono essere posti a carico delle due società attrici, oggi appellanti, per il principio di soccombenza e di causalità.
In definitiva, stante la correttezza del calcolo esposto e il rispetto della normativa di cui al D.M. n.
55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18, a titolo di spese di lite di prime cure, le società
causa n. 62/2022 R.G. 11 attrici/appellanti devono essere condannate, con vincolo solidale, a corrispondere all'appellante incidentale l'importo di €. 17.459/00 per compenso professionale, secondo i CP_2 criteri innanzi indicati in dettaglio, che si condividono in quanto conformi a legge, oltre a €. 522/98 per documentati esborsi sopportati, nonché rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza e, con vincolo solidale, le appellanti devono rifonderle in favore di ciascuna parte appellata, nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
16/02/2022, spiegato dalle s.r.l. appellanti, avverso la sentenza del Tribunale di IS n. 299/2021 dei dì 21-22/07/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in riforma per quanto di ragione della gravata sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale spiegato da e, per l'effetto, condanna le CP_2
società appellanti, in solido tra loro, a titolo di spese di lite di prime cure, a corrispondere a tale ente
( l'importo di €. 17.459/00 per compenso professionale, oltre €. 522/98 per esborsi, CP_2
nonché rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
3) ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la soccombenza, condanna altresì le società appellanti, con vincolo di solidarietà, alla rifusione delle spese di lite del gravame in favore degli enti appellati, che si liquidano, per ciascuna parte appellata, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, in €.
12.088/30 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per le soccombenti società appellanti, di versare un ulteriore importo, con vincolo di solidarietà, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n.
115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Rita Carosella
causa n. 62/2022 R.G. 12