Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di conIGlio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Pietro Giorgio Cicerone.
e
(C.F.: ), nato ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Giorgio Cicerone.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. I coniugi, separati di fatto ormai da oltre un anno, continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Ciascuno dei coniugi sarà libero di stabilire la residenza ove ritenga, con il solo obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio in relazione al minore
2. Dichiara la separazione dei coniugi (matrimonio contratto con rito civile in data 11/10/2010 a Canale Monterano (RM), con atto trascritto al N. 6 parte 2 serie C dell'anno 2010 del Comune di Canale Monterano).
3. Affida il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio stesso, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami IGnificativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore , che Per_1 attualmente vive con la madre ed il nonno paterno in Bracciano alla Via delle Rose n. 38/A serà
4. La regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio prevede che le relative modalità siano libere e che dunque, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici per attività ludico-sportive o problemi di salute del minore nonché con le eIGenze lavorative dei genitori stessi, il padre potrà vedere il bambino quando lo desidera, dandone preavviso telefonico alla madre, nonché, comunque, in caso di disaccordo, quanto meno tenerlo con sè a fine settimana alternati dal venerdì a pranzo prelevandolo da scuola nel periodo scolastico o dal luogo di residenza alle 14,00 nel periodo extrascolastico, sino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola nel periodo scolastico e sino al pranzo del lunedì nel periodo extrascolastico. Sempre in caso di disaccordo, nell'arco della settimana, il padre potrà tenere il figlio con sè tutti i mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina riaccompagnandolo a scuola nel periodo scolastico e sempre tutti i mercoledì dalla mattina alle 09,00 al pranzo del giovedì nei periodi extrascolastici, prelevandolo e riaccompagnandolo dal luogo di residenza. Il coniuge che non possa tenere con sè il figlio il fine settimana prestabilito, dovrà darne avviso telefonico all'altro. Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse con entrambi i genitori e solo in caso di disaccordo o impedimento alternativamente con ciascun genitore con le modalità che verranno definite di volta in volta ed in base alle ferie di ciascun genitore, tenendo sempre presente l'alternativa anno per anno. Salvo diverso accordo nel precipuo interesse del minore e salvo quanto dirà di seguito in ordine alla possibilità di un più lungo periodo in caso di partenza per le vacanze, il coniuge che avrà trascorso il Natale con il figlio non trascorrerà con lo stesso la vigilia e Santo Stefano;
chi avrà trascorso la vigilia di Capodanno con il figlio non trascorrerà il primo dell'anno; analogamente a Pasqua il figlio potrà trascorrere con i genitori alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. I compleanni e gli onomastici del figlio saranno festeggiati con feste e/o eventi che lo stesso desidererà organizzare con i propri amichetti coetanei, previo accordo tra i genitori. Eventuali feste non espressamente considerate, come i compleanni e gli onomastici dei coniugi verranno festeggiati dal bambino insieme al festeggiato. Ove il minore lo desideri, la stessa cosa avverrà per le ricorrenze relative agli altri parenti, per conservazione degli affetti parentali. Per consentire al bambino di godere del maggior periodo di vacanza senza interruzioni fastidiose o dispersive, entrambi i genitori potranno recare con sè il figlio per almeno 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive e 7 giorni durante le vacanze invernali, dandosi reciprocamente comunicazione del periodo esatto con almeno un congruo anticipo, potendolo portare anche all'estero, se trattasi di Paesi Europei, e comunicandosi previamente la destinazione e il recapito. Inoltre, e salvo accordo preventivo tra i genitori il bambino potrà viaggiare e soggiornare anche in Paesi extraeuropei.
5. Dispone che il IG. provveda al mantenimento del figlio , in via indiretta, Controparte_1 Per_1 mediante versamento alla IG.ra , al domicilio dell'avente diritto o mezzo bonifico bancario Parte_1 sulle coordinate bancarie della all'obbligato, dell'importo di Euro 350,00 (diconsi, euro trecentocinquanta/00) mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di febbraio 2025 è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: febbraio 2026), purché l'indice sia positivo.
6. Dispone che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte Controparte_1 dal SNN, dentistiche, scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza). Per la individuazione delle spese ordinarie e straordinarie si richiama il protocollo del Tribunale di Civitavecchia- ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati.
7. Nulla per il mantenimento reciproco, in quanto le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. Il IG. continuerà, sino alla totale estinzione, a provvedere al pagamento, mediante trattenuta CP_1 sullo sti elle rate di cui ai finanziamenti contratti con Prexta Spa.
9. I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi oper l'espatrio e per quelli del figlio minore Per_1
10. Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Manziana, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
11. Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone