Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 12.6.2025 dal deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11128/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
c.f. , in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1
p.iva , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Esposito Gennaro;
Ricorrente P.IVA_1
CONTRO CP_
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_ ingiunzione n.OI-001953939, notificata il 13.11.2024 dalla sede territoriale dell' di Catania per il pagamento della somma di € 646,83 per sanzioni conseguenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2017.
Parte ricorrente, rilevando la mancata notifica della contestazione dell'addebito e la decadenza ex art. 14 l.n. 689/1981 ha formulato le seguenti conclusioni: “- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 6 della L. 689/1981; - nel merito, previa fissazione d'udienza, all'esito delle risultanze istruttorie, annullare l'ordinanza impugnata in quanto illegittima per i motivi esposti;
- con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ne ha fatto anticipazione. Si dichiara, ai fini del calcolo del contributo unificato, che il valore del presente procedimento è pari a €.646,83 e che, vertendosi in materia di previdenza e assistenza, il contributo unificato è versato in misura fissa”.
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La cessazione della materia del contendere, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione,
“si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Cass. n. 10553/2009; Cass. n. 22650/2008).
Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di annullamento, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, implicando la sopravvenuta carenza, in capo al ricorrente, di interesse ad agire per l'annullamento giudiziale di un provvedimento già annullato in autotutela dall'ente previdenziale e residuando soltanto la necessità di statuire sulle spese processuali.
Con riguardo alle spese di lite, infatti, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (Cass. n. 2937/1999).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte opponente in ordine all'illegittimità del provvedimento opposto, come implicitamente riconosciuto dall'ente previdenziale, e, dall'altro, la condotta processuale dello stesso ente previdenziale, di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza (virtuale) ex art 91 c.p.c.
e va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ condanna l' a pagare alla parte ricorrente la metà delle spese processuali, che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa tra le parti, per la restante metà del suddetto importo, le spese di lite.
Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali liquidate.
Catania, 12/06/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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