Sentenza 4 febbraio 1999
Massime • 1
L' "institutio ex re certa" non determina necessariamente la successione al testatore a titolo di legato, dovendo il giudice del merito accertare se in tal modo il "de cuius" ha inteso attribuire una quota del suo patrimonio unitariamente considerato, sì che la successione in esso è a titolo universale, o se invece l' individuazione di singoli beni, pesi ed oneri, esclude l' istituzione nell' "universum ius".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Rafaele CORONA Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OZ LA, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Belmonte giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OZ IA, elettivamente domiciliata in Roma, via Del Sabotino, 46 presso l'avv. Patrizia Properzi, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Catanzaro giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
nonché
contro
D'NZ IN, OZ SA, OZ UN;
- intimate -
e sul ricorso proposto da:
OZ IA, rappresentata e difesa come sopra;
- ricorrente incidentale -
contro
OZ LA, D'NZ IN, OZ SA, OZ UN;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 809/96 del 9.02.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/10/98 dal Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SO IA, premesso che il proprio padre, SO RO, aveva disposto dei suoi beni, con testamento olografo, in favore proprio e dei fratelli, così da ledere la propria quota di riserva, conveniva, avanti al tribunale di Napoli, SO LA, D'VA IN, SO SA e SO UN chiedendo fosse accertata la lesione addotta, formata la massa dei beni lasciati dal defunto e disposto un progetto di divisione.
Si costituiva il solo SO LA eccependo l'accettazione, da parte dell'attrice, delle disposizioni testamentarie. Con sentenza non definitiva 6.04.1988, il tribunale, accertata la successione a SO RO, a titolo di eredi, di tutti i figli, dichiarava ammissibile la proposta azione di riduzione e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione della causa.
La sentenza, impugnata da SO LA sull'assunto della propria esclusiva qualità di erede per essere i debiti ereditari posti soltanto a proprio carico, veniva confermata dalla corte d'appello di Napoli con sentenza 9.02.1996. La corte del merito desumeva la qualità di eredi di tutti gli istituiti dalla volontà del testatore emergente dal contenuto del testamento e riteneva l'assunto dell'appellante superato dal rilievo che "pesi ed oneri" posti a carico dello stesso non esaurivano tutte le passività ereditarie.
Contro la sentenza ricorre per cassazione SO LA con un unico motivo.
SO IA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione degli artt. 1362/1371 c.c., 2697 c.c., omessa e insufficiente motivazione, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere desunto dal testamento "la volontà del testatore di procedere alla divisione dei beni tra i figli, attribuendo si a ciascuno singoli beni, ma considerati quali quote del patrimonio", mentre dall'interpretazione del testamento nel suo complesso sarebbe emersa la qualità di erede soltanto di esso ricorrente e di legatari degli altri;
deduce inoltre che doveva essere disatteso l'assunto di SO IA (avere contribuito al pagamento dei debiti ereditari) in quanto non provato. Non è fondato.
L'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell'attribuzione poiché, per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare, occorre valutare se la disposizione sia stata fatta dal testatore in relazione al complesso del suo patrimonio, all' 'universum ius', oppure secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito, in sè considerato, senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso ( v., fra altre, sentenze nn. 4582/80, 6190/84, 6516/86). La interpretazione del testamento, al fine anzidetto, deve poi essere volta ad accertare la effettiva volontà del 'de cuius' e si risolve in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità qualora da vizi logici ed errori (cfr. nn. 5278/86, 7025/86, 2556/89, 2107/90). Orbene, la corte d'appello ha individuato, alla stregua dell'art. 1362 c.c., sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, la volontà del testatore di attribuire ai soggetti istituiti beni bensì singolarmente determinati, intesi però come quota della universalità del patrimonio dello stesso disponente ed ha conseguentemente ritenuto attributive della qualità di erede le disposizioni testamentarie considerate, senza che a ciò ostasse la elencazione nella scheda testamentaria di "pesi ed oneri" posti a carico di un solo istituito, non essendo gli stessi esaustivi delle passività inerenti al patrimonio ereditario.
La sentenza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione dei principi in premessa enunciati e si regge su motivazione adeguata, esente da vizi logici ed errori giuridici così da sottrarsi alle censure del ricorrente.
Resta così assorbito il ricorso incidentale condizionato. In virtù del criterio della soccombenza, il ricorrente principale deve rifondere le spese di questo procedimento alla resistente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente SO a rifondere alla resistente SO IA le spese di questo procedimento che liquida, quanto alle spese vive in lire 511.100, oltre lire 2.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 6.10.1998
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 1999