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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10332/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VINCENZI ROBERTO e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TRENTINI LUCA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 14/05/2025, con cui e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Gardone Riviera-BS in data 9.5.1998 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gardone Riviera al numero 5, parte II, serie A, dell'anno 1998), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 19.5.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 8.6.16;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig.
[...]
e la sig.ra in data 09.05.1998 a Gardone Riviera (BS) e trascritto nei Registri dello stato Parte_1 CP_1
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civile del Comune di Gardone Riviera al n. 5, parte 2, serie A – anno 1998, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Per_ 2) Affidamento della figlia minore e modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Per_
- La figlia minore sarà affidata, com'è attualmente, in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre in Salò (BS), Via Divisione Tridentina n. 13 e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità in atto concordate in sede di separazione, vale a dire: il padre potrà vedere la minore ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e potrà tenerla con sé a fine settimana alterni dal sabato alle ore 14:00 sino alla domenica alle ore 21:00, nonché due giorni a settimana dalle ore 14:00 sino alle ore 21:00. La figlia durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrerà con ciascun genitore lo stesso numero di giorni, alternando di anno in anno i giorni delle principali festività; durante le vacanze estive il padre terrà la figlia per quindici giorni consecutivi da concordarsi con la madre entro la fine di maggio di ogni anno;
sono salvi diversi e ulteriori accordi tra i genitori.
- Gli impegni e le attività quotidiane della figlia minore relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute sono disciplinati nell'apposito Piano Genitoriale che si allega (cfr. doc. 13), come previsto dall'art. 473 bis.12, ultimo comma c.p.c.
3) Mantenimento ordinario e straordinario delle figlie.
- Il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 18 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia e la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al Per_2 Per_ mantenimento ordinario della figlia , con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna;
- nel momento in cui la figlia diverrà economicamente autosufficiente e cesserà dunque l'obbligo del padre a Per_2 versare il contributo di mantenimento a favore di , il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 18 Per_2 Parte_1 CP_1 Per_ di ogni mese, la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , con Per_ rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di;
- i suddetti pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra alle seguenti CP_1 coordinate bancarie IBAN BANCA INTESA: [...];
- concorso dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie per e nell'interesse delle figlie fino a che non diverranno economicamente autosufficienti, in conformità al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia del 14/07/2016, che le parti accettano e che deve intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.
4) Concorso al mantenimento dei coniugi.
Il sig. e la sig.ra dichiarano di disporre entrambi di adeguati mezzi economici propri, reciprocamente Parte_1 CP_1 rinunziando a qualsiasi assegno di divorzio o altro contributo economico.
5) Altre questioni di natura patrimoniale.
Il sig. si impegna – con ciò senza nulla riconoscere – a corrispondere, entro 15 giorni dalla pubblicazione della Parte_1 sentenza di divorzio, a mezzo bonifico bancario alle coordinate della sig.ra di cui al punto 3), che accetta, la CP_1 somma di euro 8.000,00 (ottomila/00), a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa per assegni arretrati e non corrisposti per il mantenimento della moglie e delle figlie.
Salvo quanto sopra, i ricorrenti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione e/o causa, comunque rinunciandovi.
6) I coniugi concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio di carta di identità valida per l'espatrio e di passaporto per la
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figlia minore e si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali variazioni di indirizzo di residenza e/o dimora abituale e i rispettivi recapiti telefonici.
7) Spese legali interamente compensate tra le parti.
8) I ricorrenti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che confermi le condizioni sovrascritte.
9) I ricorrenti dichiarano espressamente, e anche a tal fine sottoscrivono, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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