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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/10/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1361/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]N. 10/1 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. D'ACUNZO OLGA (C.F. , che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]15 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. D'ACUNZO OLGA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 23/06/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale.
Le figlie rimangono affidato, in via condivisa, a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle stesse, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente
3. Tempi di permanenza.
Le figlie resteranno collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la casa coniugale sita in
AL (GE), in via Bosena n. 10/1.
Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio delle stesse. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà dei minori.
I genitori concordano – come già stanno effettuando- un collocamento paritario delle minori. I genitori sono concordi nell'optare per la convivenza del minore con entrambi con un collocamento paritario alternato al fine di consentire alle figlie “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi” così come il Legislatore ha previsto nel primo comma dell'art. 337-ter c.c.
Considerata l'età delle bambine, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle stesse e gli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà tenerle con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita indicato a settimane alterne.
1 settimana: Il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
Venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica sera, dopo cena.
2 settimana: Il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
Il giovedì dall'uscita da scuola fino al sabato dopo pranzo, quando le riaccompagnerà a casa della madre.
3 settimana: Il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
Venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica sera, dopo cena.
4 settimana: Il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
Il giovedì dall'uscita da scuola fino al sabato dopo pranzo, quando le riaccompagnerà a casa della madre.
Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: si alterneranno i giorni di festività e le figlie trascorreranno periodi alternati paritari sia con il padre che con la madre.
Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, fermo restando il regime di visita paritario concordato, le figlie trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre ed altrettanto periodo con la madre.
Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il regime di visita seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: il regime di visita seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
I genitori concordano la possibilità di trascorrere con le figlie, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, una settimana di ferie anche durante il periodo invernale e/o diverso termine concesso dall'istituto frequentato dalle minori. In tal caso, seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Queste condizioni fanno salvo il diverso e migliore accordo tra i genitori nell'interesse delle figlie, anche in considerazione del fatto che dalla separazione di fatto ad oggi la regolamentazione è sempre stata serena e con reciproca collaborazione nella gestione delle minori.
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in AL (GE), via Bosena n. 10/1, così censita al NCEU del Comune di
AL è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario prevalente dei figli minori.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di e Per_1 Per_2
Il sig. contribuirà al mantenimento di e di : Parte_2 Per_1 Per_2
a) versando alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via Parte_1 anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 100,00 per le figlie e corrispondendo il 100% della rata di mutuo dell'immobile coniugale sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna di essi e con decorrenza dal mese di dicembre 2024; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di dicembre , anno 2025;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla sig.ra per il caso di anticipazione, Parte_1 il 70% delle spese straordinarie relative alle figlie per la cui individuazione le parti rinviano al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD del 15.9.2016 della IV Sezione del Tribunale di Genova, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo. Il 30% di tali spese verrà sostenuto dalla madre.
c) Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere e trattenere Parte_2 Parte_1 integralmente l'assegno per il nucleo famigliare ed altri eventuali contributi che potranno disporsi a favore delle figlie.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge (eventuale).
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale. I coniugi dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale dei beni:
Immobile sito in AL (GE), Frazione Santa Maria del Campo, facente parte della casa distinta con il numero dieci di Via Privata Bosena (già edificio B) e precisamente: appartamento posto al piano seminterrato segnato con il numero interno uno (al catasto 1B), con annessi guardino e cantina segnata con il numero uni B, allo stesso piano, della complessiva consistenza di vani catastali sei e mezzo;
a confini – intercapedine, cantina infra descritta, corridoio condominiale, vano scale, appartamento interno due B, mappale 1736 del Foglio 21 del Catasto Terreni e giardino annesso all'appartamento
2A; box pertinenziale posto al piano seminterrato, segnato con il numero uno B, della superficie di metri quadrati diciassette circa;
a confini: box catastalmente numero 8B, area di manovra ed intercapedine ai due lati. Quanto sopra inscritto presso il Catasto dei Fabbricati di AL al foglio
21, numero di mappa 1740: - subalterno 25, Via Bosena n. 10/1, zona censuaria: 1, categoria A/3,
CLASSE 5, vani 6,5, mq 104, rendita catastale € 1040,66 (l'appartamento e la 6 cantina); subalterno
9, Via Bosena n. 10/1, zona censuaria 1, categoria C/&, classe 6, metri quadri 17, rendita catastale €
150,13 (box auto) e provvedono alle reciproche attribuzioni come segue:
Il sig. cederà il 50% della sua proprietà dell'immobile – ex casa coniugale – a Parte_2 condizione che lo stesso venga intestato in nuda proprietà al 50% per uno alle figlie ed al 100% in usufrutto alla moglie. Il sig. rimarrà garante del mutuo e continuerà a Parte_2 corrisponderne le spese come concordato in ordine al mantenimento delle figlie. A seguito del trasferimento le spese condominiali straordinarie per l'immobile verranno corrisposte al 50% per uno dai genitori. Tale attribuzione viene effettuata nell'esclusivo interesse delle figlie alle quali è destinato l'immobile.
I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.; c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
Spese della presente procedura a carico del sig. come da accordi tra le parti Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 29, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 3 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]N. 10/1 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. D'ACUNZO OLGA (C.F. , che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]15 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. D'ACUNZO OLGA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 23/06/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale.
Le figlie rimangono affidato, in via condivisa, a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle stesse, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le figlie, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente
3. Tempi di permanenza.
Le figlie resteranno collocate anagraficamente e in via preferenziale presso la casa coniugale sita in
AL (GE), in via Bosena n. 10/1.
Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio delle stesse. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà dei minori.
I genitori concordano – come già stanno effettuando- un collocamento paritario delle minori. I genitori sono concordi nell'optare per la convivenza del minore con entrambi con un collocamento paritario alternato al fine di consentire alle figlie “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi” così come il Legislatore ha previsto nel primo comma dell'art. 337-ter c.c.
Considerata l'età delle bambine, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle stesse e gli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà tenerle con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita indicato a settimane alterne.
1 settimana: Il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
Venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica sera, dopo cena.
2 settimana: Il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
Il giovedì dall'uscita da scuola fino al sabato dopo pranzo, quando le riaccompagnerà a casa della madre.
3 settimana: Il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
Venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica sera, dopo cena.
4 settimana: Il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo;
Il giovedì dall'uscita da scuola fino al sabato dopo pranzo, quando le riaccompagnerà a casa della madre.
Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: si alterneranno i giorni di festività e le figlie trascorreranno periodi alternati paritari sia con il padre che con la madre.
Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, fermo restando il regime di visita paritario concordato, le figlie trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre ed altrettanto periodo con la madre.
Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: il regime di visita seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: il regime di visita seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
I genitori concordano la possibilità di trascorrere con le figlie, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, una settimana di ferie anche durante il periodo invernale e/o diverso termine concesso dall'istituto frequentato dalle minori. In tal caso, seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Queste condizioni fanno salvo il diverso e migliore accordo tra i genitori nell'interesse delle figlie, anche in considerazione del fatto che dalla separazione di fatto ad oggi la regolamentazione è sempre stata serena e con reciproca collaborazione nella gestione delle minori.
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in AL (GE), via Bosena n. 10/1, così censita al NCEU del Comune di
AL è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario prevalente dei figli minori.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento di e Per_1 Per_2
Il sig. contribuirà al mantenimento di e di : Parte_2 Per_1 Per_2
a) versando alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via Parte_1 anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 100,00 per le figlie e corrispondendo il 100% della rata di mutuo dell'immobile coniugale sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna di essi e con decorrenza dal mese di dicembre 2024; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di dicembre , anno 2025;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla sig.ra per il caso di anticipazione, Parte_1 il 70% delle spese straordinarie relative alle figlie per la cui individuazione le parti rinviano al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD del 15.9.2016 della IV Sezione del Tribunale di Genova, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo. Il 30% di tali spese verrà sostenuto dalla madre.
c) Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere e trattenere Parte_2 Parte_1 integralmente l'assegno per il nucleo famigliare ed altri eventuali contributi che potranno disporsi a favore delle figlie.
6. Assegno di mantenimento per il coniuge (eventuale).
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale. I coniugi dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale dei beni:
Immobile sito in AL (GE), Frazione Santa Maria del Campo, facente parte della casa distinta con il numero dieci di Via Privata Bosena (già edificio B) e precisamente: appartamento posto al piano seminterrato segnato con il numero interno uno (al catasto 1B), con annessi guardino e cantina segnata con il numero uni B, allo stesso piano, della complessiva consistenza di vani catastali sei e mezzo;
a confini – intercapedine, cantina infra descritta, corridoio condominiale, vano scale, appartamento interno due B, mappale 1736 del Foglio 21 del Catasto Terreni e giardino annesso all'appartamento
2A; box pertinenziale posto al piano seminterrato, segnato con il numero uno B, della superficie di metri quadrati diciassette circa;
a confini: box catastalmente numero 8B, area di manovra ed intercapedine ai due lati. Quanto sopra inscritto presso il Catasto dei Fabbricati di AL al foglio
21, numero di mappa 1740: - subalterno 25, Via Bosena n. 10/1, zona censuaria: 1, categoria A/3,
CLASSE 5, vani 6,5, mq 104, rendita catastale € 1040,66 (l'appartamento e la 6 cantina); subalterno
9, Via Bosena n. 10/1, zona censuaria 1, categoria C/&, classe 6, metri quadri 17, rendita catastale €
150,13 (box auto) e provvedono alle reciproche attribuzioni come segue:
Il sig. cederà il 50% della sua proprietà dell'immobile – ex casa coniugale – a Parte_2 condizione che lo stesso venga intestato in nuda proprietà al 50% per uno alle figlie ed al 100% in usufrutto alla moglie. Il sig. rimarrà garante del mutuo e continuerà a Parte_2 corrisponderne le spese come concordato in ordine al mantenimento delle figlie. A seguito del trasferimento le spese condominiali straordinarie per l'immobile verranno corrisposte al 50% per uno dai genitori. Tale attribuzione viene effettuata nell'esclusivo interesse delle figlie alle quali è destinato l'immobile.
I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.; c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
Spese della presente procedura a carico del sig. come da accordi tra le parti Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 29, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 3 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba