Decreto cautelare 30 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Ordinanza collegiale 28 novembre 2024
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2021, proposto da
IA EL TO, NN AR NC, NA RÀ, NA BO, HE UO, RA AG TT YE ED, TA DA, AN NO, AN RI Rao, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Carnevale, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Commissione Giudicatrice e Sottocommissioni, in persona dei Presidenti pro tempore , non costituite;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore , non costituita;
nei confronti
TO AS, NA AG, AR EL La ORtta, non costituiti;
per l'annullamento
1) della Deliberazione del DG dell'ASST Gaetano Pini CTO n. 357, del 08.07.2021, avente ad oggetto l’“esito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario cat. B liv. BS a tempo pieno e indeterminato e assunzione della Sig.ra AR EL La RE, recante la graduatoria di merito della procedura concorsuale e l'assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra AR EL La OR (prima classificata);
2) dei quesiti posti durante la prova orale dei giorni 7,8,9 e 10 giugno 2021, nonché di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti di cui si compone la prova orale;
3) delle deliberazioni della Commissione giudicatrice di approvazione dei quesiti della prova, di produzione dei questionari della prova orale, di formulazione delle domande, sebbene, allo stato, non conosciuti;
4) del Piano Triennale dei fabbisogni anno 2021, approvato con DGR n. XI/5003 del 05.07.2021, in parte qua, ovverosia nella parte in cui prevede l'assunzione a tempo indeterminato della Sig.ra AR EL La OR (prima classificata in graduatoria), sebbene allo stato non conosciuto;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il contratto di lavoro della Sig.ra AR EL La OR, nonché ogni altra convocazione e/o contratto stipulato in ragione della detta graduatoria; b) la Delibera di nomina della Commissione giudicatrice n. 209 del 15.04.2021 e ogni atto ad essa collegato; c) il Diario delle prove orali del 27.04.2021, nella parte in cui si fa riferimento ad una quinta sotto-commissione; d) il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;
e, in via subordinata, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inclusi in graduatoria;
o, in alternativa, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a ripetere la prova orale dinanzi ad una nuova e diversa Commissione giudicatrice e/o alla riedizione dell'intera procedura concorsuale.
Con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad inserire di diritto i ricorrenti tra gli idonei della graduatoria di merito; in alternativa, a ripetere/rinnovare la prova orale dinnanzi ad una nuova Commissione giudicatrice o a rinnovare la procedura concorsuale; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.
In via subordinata, con risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASST Gaetano Pini CTO;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini C.T.O. n. 747 del 23 dicembre 2020, l’Azienda indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario cat. B liv. BS. Gli odierni ricorrenti presentavano domanda di partecipazione e venivano ammessi a sostenere le prove della procedura concorsuale.
1.1. Con deliberazione n. 209 del 15 aprile 2021 veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso e le relative sottocommissioni.
1.2. Espletate le prove scritte, i ricorrenti venivano ammessi a sostenere la prova orale nei giorni 7, 8, 9 e 10 giugno 2021.
1.3. Con deliberazione del Direttore generale n. 357 dell’8 luglio 2021 veniva approvata la graduatoria di merito e, nel contempo, veniva disposta l’assunzione della sig.ra AR EL La ORtta, prima classificata.
Tuttavia, nella graduatoria non figuravano i nominativi dei ricorrenti, non avendo raggiunto il punteggio minimo (21/30) previsto dall’art. 9 del bando per potersi considerare superata la prova orale.
2. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale indicati in epigrafe nonché il contratto di lavoro della Sig.ra AR EL La OR, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
2.1. Si è costituita in giudizio l’Azienda socio sanitaria, resistendo al ricorso, di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
2.2. Con ordinanza n. 929 del 10 settembre 2021 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare e, contestualmente, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della vincitrice e degli altri candidati risultati idonei, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.
2.3. All’adempimento ordinato dal Tribunale la parte ricorrente ha dato tempestivamente seguito, come da atti depositati in data 30 settembre 2021.
2.4. Successivamente, il 6 novembre 2024, in relazione a quattro ricorrenti (IA TO EL, TA DA, NN AR NC e HE UO) il legale di parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso.
2.5. In vista della trattazione nel merito l’Azienda socio sanitaria ha depositato scritti difensivi, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del gravame, di cui ha comunque ribadito l’infondatezza.
2.6. All’udienza pubblica del 7 novembre 2024 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
2.7. Con ordinanza n. 3398 del 28 novembre 2024 il Collegio ha rilevato, ex art. 73 c.p.a., la sussistenza di dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso quanto alla domanda di annullamento del contratto di lavoro stipulato dalla prima classificata, assegnando alle parti il termine di trenta giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
2.8. Con memoria depositata in data 23 dicembre 2024 l’Azienda socio sanitaria ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione del contratto di lavoro.
2.9. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025 il ricorso è stato deciso.
3. In via preliminare il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso in relazione alle ricorrenti IA TO EL, TA DA, NN AR NC e HE UO. Con memoria non notificata e depositata il 6 novembre 2024 il legale di parte ricorrente ha dato atto della rinuncia al ricorso delle predette.
Tale dichiarazione non può essere considerata rinuncia formale ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ma ben può essere valutata ai fini della improcedibilità del ricorso, avendo peraltro lo stesso legale dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte delle ricorrenti sopra indicate.
4. Sempre in via preliminare il Collegio deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso in relazione all’impugnazione del contratto di lavoro sottoscritto dalla sig.ra AR EL La OR, prima classificata nella graduatoria della procedura di cui si discute.
Come rilevato dal Tribunale con l’ordinanza ex art. 73 c.p.a., in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono attribuite alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti della pubbliche amministrazioni, per tali intendendosi le controversie attinenti alla fase del concorso, dall'adozione del bando fino all'approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni concorsuali.
La domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato, non inerendo alla fase della procedura concorsuale ma a quella, successiva, è quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, nella cui cognizione rientrano tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto a seguito di concorso pubblico, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l'accesso agli impieghi presso un'amministrazione pubblica (cfr. Cass. SS.UU. 14 luglio 2015, n. 14690; TAR Reggio Calabria, 7 novembre 2022, n. 721).
Va, dunque, declinata la giurisdizione del giudice amministrativo, a favore di quella del giudice ordinario, avanti al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
5. Venendo al merito della controversia, va dato atto che la graduatoria impugnata, approvata con delibera n. 357 dell’8 luglio 2021, è scaduta l’8 luglio 2023, per effetto del disposto di cui all’art. 35, comma 5 ter del D.lgs. n. 165/2001. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, non determina tuttavia l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, avendo la parte ricorrente proposto, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno per equivalente. Sicchè il ricorso deve essere scrutinato quanto meno al fine di verificare se possa dirsi integrata la fattispecie illecita di cui all’art. 2043 c.c.
6. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I. Illegittima composizione della Commissione giudicatrice: I.1.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e ss. del DPR 220/2001; I.2.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del DPR 487/1994; I.3.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del TUPI; I.4.Violazione del principio di parità di genere; I.5.Violazione del principio del legittimo affidamento; II. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis ; III. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità amministrativa; IV. Violazione del principio del buon andamento amministrativo; V. Violazione dei principi di ragionevolezza e logicità; VI. Violazione del principio della par condicio concorsorum :
la Commissione esaminatrice, nominata con Delibera n. 209/2021, risulterebbe formata tutta da membri interni dell’ASST Gaetano Pini nonché contrasterebbe con il principio di parità di genere imposto dal DPR 220/2001, dal DPR 487/1994 e dalla lex specialis stessa, risultando la Commissione formata esclusivamente da donne (sia titolari che supplenti), la Sottocommissione n. 1 esclusivamente da uomini e la Sottocommissione n. 4 esclusivamente da donne.
Inoltre, in violazione degli artt. 37 del D.lgs. 165/2001 e 9 del DPR 487/1994, mancherebbero i componenti aggiunti esperti di informatica e di lingua straniera ma, ciononostante, agli odierni ricorrenti sarebbero state poste domande afferenti le dette materie.
Ancora, in violazione dell’art. 6, co. 3, del DPR 220/2001 - che prevede che “ …ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso… ”, le sottocommissioni sarebbero state composte da due titolari e due supplenti, mentre la Commissione generale da tre titolari e tre supplenti, essendo quindi evidente la difforme composizione delle commissioni.
Peraltro la Commissione esaminatrice annovererebbe tra i suoi componenti il Dirigente generale dell’ASST, in violazione dell’art. 9 co.2 del DPR 487/1994 a mente del quale “ ..non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata… ”.
Inoltre, benché la deliberazione di nomina prevedesse soltanto quattro sottocommissioni, alla data delle prove orali, in realtà, sarebbero state presenti cinque sottocommissioni. La nomina di tale quinta sottocommissione non risulterebbe da nessuno degli atti pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione sanitaria resistente.
Infine i candidati non sarebbero stati assegnati alle sottocommissioni secondo l’ordine prestabilito dal Diario delle prove orali pubblicate sul sito, ma alla rinfusa;
VII. Violazione del principio del giusto procedimento e del principio di imparzialità amministrativa:
la prova orale sarebbe stata caratterizzata da una serie di anomalie in relazione ai quesiti posti agli odierni ricorrenti, in quanto non sarebbe stato loro concesso di acquisire certezza sulla genuinità della domanda posta, in quanto gli stessi avrebbero estratto a sorte un bigliettino contenente non direttamente la domanda ma un numero abbinato ad una delle domande contenute in un foglio separato mai reso noto;
VIII. Violazione degli artt. 7 e 16 del DPR 220/2001: l’aula ove si sono tenute le prove orali avrebbe avuto le porte chiuse e quindi non sarebbe stata aperta al pubblico in contrasto con quanto previsto dall’art. 7 e dall’art. 16 del DPR n. 220/2001;
IX. Difetto assoluto di motivazione; X. Violazione dell’art. 9 co. 3 del DPR 483/1997; XI. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; XII. Ingiustizia grave e manifesta: la graduatoria non recherebbe l’indicazione del punteggio assegnato ai ricorrenti, lasciando gli stessi nell’incertezza sui motivi che ne hanno determinato l’esclusione dagli idonei, benché gli stessi abbiano ottenuto risultati eccellenti nelle prove scritte.
XIII. Illegittimità derivata:
La nomina della Commissione giudicatrice renderebbe illegittimi in via derivata anche i provvedimenti successivi, e quindi la prova orale, la graduatoria e gli eventuali contratti sottoscritti nelle more del presente giudizio.
7. Il ricorso proposto non è meritevole di accoglimento.
8. I primi sei mezzi di gravame attengono, sotto vari profili, alla composizione della Commissione e delle sottocommissioni e all’attività dalle stesse svolta non tanto sul piano valutativo, quanto di ripartizione dei candidati tra le stesse.
8.1. Va premesso che l’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”) dispone, per quanto qui rileva, che:
- le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici siano composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime (comma 1);
- non possano essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (comma 3);
- in relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possano essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto (comma 8);
- alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni (comma 11).
8.2. A fronte della disciplina generale sopra ricordata in relazione a tutti i concorsi per l’assunzione di pubblici impiegati va ricordata la specifica disciplina recata dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 per l’assunzione del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale (“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”) che, all’art. 6 detta disposizioni per la nomina della Commissione.
Per quanto qui rileva la norma prevede che:
- almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (comma 2);
- ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale (comma 3);
- le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera (comma 11).
8.3. In relazione al concorso per l’assunzione di categoria B – rilevante per la selezione oggetto del presente giudizio – l’art. 28 del D.P.R. n. 220/2001 prevede che le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, siano composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla «B» - livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto.
9. Alla luce della normativa di riferimento non risultano fondati i motivi di gravame dedotti dai ricorrenti in relazione alla composizione delle commissioni e alle relative attività.
9.1. Diversamente da quanto opposto nell’atto introduttivo del giudizio la normativa di riferimento non esclude affatto la possibilità che i componenti della Commissione siano tutti interni all’Amministrazione procedente, limitandosi la legge (cfr. art. 9 comma 1 D.P.R. n. 487/1994) ad indicare le categorie di soggetti astrattamente nominabili, ma non imponendo di individuare un componente per ciascuna delle categorie indicate. D’altro canto sarebbe irragionevole sostenere tale obbligo in relazione a tutte le tipologie di concorsi pubblici, a prescindere dal profilo professionale oggetto della selezione.
Detto diversamente, la norma impone certamente che le commissioni giudicatrici siano composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, individuando le categorie da cui “attingere” tali esperti, tenuto conto delle figure professionali da selezionare e da assumere, senza vincolare l’Amministrazione a scegliere tra tutte le predette categorie.
Sotto il profilo esaminato la composizione della Commissione non si presta quindi ad essere censurata, ben potendo le commissioni essere formate soltanto da membri interni all’Amministrazione procedente.
In ogni caso va osservato che la censura non è neppure totalmente rispondente alla realtà fattuale, posto che nel caso di specie vi era anche un componete esterno e precisamente la dott.ssa Silvia Pazzaglia Dirigente SITRA IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, quale supplente della Commissione esaminatrice.
9.2. Parimenti infondata è l’ulteriore doglianza circa la composizione omogenea per genere della Commissione e delle sottocommissioni.
L’art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 220/2001 richiede che almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sia riservato alle donne.
Nel caso di specie la Commissione esaminatrice è composta da tre donne mentre le quattro sottocommissioni sono composte da cinque donne e tre uomini; in sostanza, complessivamente undici titolari di cui otto donne e tre uomini.
La previsione di cui alla disposizione richiamata è stata pertanto pienamente rispettata.
Peraltro va rilevato che la censura è formulata in termini astratti, comunque non rispondenti al dato letterale della norma di riferimento, senza che sia stato dedotto come la (erroneamente) ritenuta difformità abbia inciso sulla valutazione dei ricorrenti, presentandosi così anche affetta da inammissibilità per carenza di interesse.
9.3. Quanto all’assenza di componenti aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la disposizione di cui all’art. 6 comma 11 del D.P.R. n. 220/2001 prevede l’integrazione delle commissioni giudicatrici “ ove necessario ”. La norma quindi lascia facoltà all’Amministrazione procedente circa la scelta di integrare la commissione laddove ritenga ciò necessario, ovvero qualora i componenti già non abbiano tali competenze.
Anche in relazione alla censura in esame i ricorrenti deducono la violazione della disposizione solo in termini astratti, non fornendo la prova dell’assenza di competenze nella conoscenza dell’informatica e della lingua straniera da parte dei componenti della commissione d'esame. Ed invero le domande di informatica e di inglese sono state somministrate ai candidati durante la prova orale, e i ricorrenti non contestano né la correttezza della domanda né la valutazione effettuata dalla commissione.
9.4. I ricorrenti hanno poi ritenuto che la Commissione generale e le sottocommissioni fossero composte da un numero differente di membri.
Tale censura, prima che infondata, è errata in fatto.
Vanno tenute presenti le disposizioni di cui all’art. 28 e 6 comma 3 del D.P.R. n. 220/2001.
Posto che il presidente delle Commissioni esaminatrici deve essere un dirigente (cfr. art. 28 del D.P.R. citato) e che in caso di costituzione di sottocommissioni il presidente “resta fermo” (cfr. art. 6 comma 3 del medesimo D.P.R.), nel caso di specie la dott.ssa Demarchi, dirigente dell'ASST Gaetano Pini – CTO, risulta essere la presidente della Commissione e delle quattro sottocommissioni individuate, ciascuna delle quali ha un numero identico di componenti (due titolari e due supplenti sia per la Commissione generale sia per le sottocommissioni).
La composizione delle commissioni è quindi stata disposta in piena aderenza con il dettato normativo.
Va ulteriormente rilevato che, come appena esposto, le sottocommissioni sono quattro, oltre alla Commissione generale, per un totale di cinque commissioni che hanno espletato le prove orali. Tale evidente dato spiega la distribuzione dei candidati tra cinque commissioni, come risulta dal diario delle prove orali (doc. 3 di parte ricorrente).
9.5. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 9 comma 3 del D.P.R. n. 487/1994, il Collegio rileva che la censura è destituita di fondamento.
Nessuno dei commissari delle cinque commissioni esaminatrici è componente dell'organo di direzione politica né ricopre cariche politiche.
Ed invero non riveste nessuno dei ruoli indicati la Presidente delle commissioni, dott.ssa Demarchi, che, come detto, è una dirigente dell'ASST Gaetano Pini – CTO, responsabile del SITRA (Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo Aziendale), come tale pienamente legittimata ad assumere la presidenza delle commissioni, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 220/2001.
9.6. Infine, quanto all’affermazione secondo cui non sarebbe stata rispettata l’indicazione fornita dal calendario delle prove orali circa l’assegnazione dei candidati alle diverse commissioni, il Collegio rileva che la deduzione non trova conferma nella documentazione versata in atti né è dimostrata dalle allegazioni di parte ricorrente. Proprio la candidata citata nell’atto introduttivo del giudizio a titolo di esempio (RÀ NA) è stata esaminata dalla seconda commissione (cfr. doc. 10 del fascicolo dell’Azienda resistente), come indicato nel calendario delle prove orali (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
10. Pertanto i motivi dal I al VI sono infondati e vanno rigettati.
11. Dalla loro reiezione consegue altresì il rigetto della censura di invalidità derivata degli atti assunti dalle commissioni, dedotta con il motivo XIII.
12. Parimenti infondato è il VII motivo di gravame.
12.1. Dalla documentazione depositata nel presente giudizio si evince che le domande da sottoporre ai candidati sono state previamente individuate secondo un ordine progressivo. Il “numero” corrispondente alla domanda è stato fatto sorteggiare ai candidati, secondo una prassi generalmente praticata durante le prove orali dei concorsi che appare del tutto ragionevole nell’ottica di una maggiore speditezza della prova orale.
13. L’affermazione secondo cui la prova orale si sarebbe tenuta a porte chiuse – di cui all’VIII mezzo di gravame – si presenta non dimostrata, non avendo i ricorrenti fornito neppure un principio di prova. La censura è pertanto inammissibile.
14. Con i motivi dal IX al XII i ricorrenti hanno dedotto il difetto di motivazione della graduatoria, non riportando la stessa il punteggio conseguito dai ricorrenti nella prova orale.
Ai sensi dell’art. 9 del bando il superamento della prova orale era subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
I ricorrenti non contestano il punteggio insufficiente conseguito, ma lamentano il fatto di non aver conosciuto dalla graduatoria il “livello” dell’insufficienza.
Va innanzi tutto rilevato che dai verbali delle prove orali – pacificamente accessibili da parte dei candidati – è possibile evincere il punteggio conseguito da ciascun candidato per ogni domanda posta dalla commissione.
L’indicazione di non idoneità riportata nella graduatoria, in presenza di un punteggio inferiore a 21/30, è coerente con la previsione del bando e risponde ad un principio di sinteticità della rappresentazione dell’esito della prova, essendo del tutto irrilevante indicare il punteggio effettivamente conseguito, laddove lo stesso non raggiunga quello minimo.
15. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
15.1. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo integrata la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. sotto il profilo dell’antigiuridicità del fatto.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- lo dichiara improcedibile in relazione alle ricorrenti IA TO EL, TA DA, NN AR NC e HE UO;
- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione del contratto di lavoro sottoscritto dalla sig.ra AR EL La OR;
- lo rigetta nel merito.
Condanna tutte le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, a favore dell’ASST Gaetano Pini CTO, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 7 novembre 2024 e 9 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO