Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 6 marzo 2025
Ordinanza cautelare 19 maggio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 6405 del 2024, proposto da IA De SA, SAria DO, VI De LI e AR AR, rappresentate e difese dall’Avv. Riccardo Marone e dall’Avv. Giuseppe RI Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, dall’Avv. Antonio Andreottola, dall’Avv. Bruno Crimaldi, dall’Avv. Annalisa Cuomo, dall’Avv. Giacomo Pizza, dall’Avv. Bruno Ricci, dall’Avv. Eleonora Carpentieri, dall’Avv. Anna Ivana Furnari e dall’Avv. Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
nei confronti
AC RA, EL SAria, RI UD, LL IA, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento in data 4.10.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, bandito dal Comune di Napoli, con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per
quanto interessa, n. 72 unità con il profilo di funzionario socio educativo (Codice EDU/D), nella parte in cui, tra i soggetti idonei, non sono previste anche le ricorrenti;
b) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione della prova scritta delle ricorrenti, nella parte in cui si valutano come errate due risposte fornite dalle ricorrenti e conseguentemente non si riconosce loro il relativo punteggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le ordinanze n. 239 del 10 gennaio 2025, n. 1823 del 6 marzo 2025 e n. 1065 del 19 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa LE TA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 novembre 2024 e depositato il 13 dicembre 2024, le ricorrenti, candidate nell’ambito della procedura concorsuale indetta dal Comune di Napoli per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 72 unità da inquadrare nel profilo di funzionario socioeducativo (Codice EDU/D), deducevano che:
- la prova scritta era consistita in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti ed un minimo di 21/30;
- tali quesiti erano suddivisi, a loro volta, in: i) n. 25 quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle materie di concorso, con attribuzione di 0,75 punti per ogni risposta esatta, di 0 punti per la mancata risposta, e meno 0,25 punti per ogni risposta errata; ii) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico verbale; ii) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo;
- all’esito dell’espletamento delle prove, non avevano ottenuto un punteggio sufficiente a superare la soglia minima di 21/30 prevista dall’art. 7, comma 2 del bando (in particolare, le ricorrenti De SA, DO e De LI avevano conseguito il punteggio di 20,125, mentre la ricorrente AR aveva conseguito il punteggio di 20,25).
2. - Tanto premesso in fatto, le ricorrenti impugnavano gli atti della procedura, nella parte in cui erano state valutate come errate, con conseguente esclusione dalla graduatoria per mancato raggiungimento della soglia prevista (21,00 punti), le risposte (identiche) da loro fornite a due quesiti, di cui al gruppo indicato supra , sub i) e meglio specificati a p.3 del gravame, lettere a) e b). Chiedevano, per l’effetto, l’incremento, per ciascun quesito, degli 0,25 punti decurtati (per la risposta ritenuta errata) e l’attribuzione del maggior punteggio di 0,75 (per la riposta ritenuta coretta), sì da ottenere, complessivamente, ulteriori 2 punti ciascuna, superare la soglia di sbarramento ed essere inserite in graduatoria.
3. – Si costituivano in giudizio la Commissione RIPAM e la Presidenza del Consiglio di Ministri, a mezzo della Difesa erariale (17 dicembre 2024), successivamente depositando memoria (18 dicembre 2024). La Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva: 1) la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo la propria estromissione dal giudizio: 2) l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati; 3) l’inammissibilità del ricorso collettivo, difettando, in capo alle ricorrenti l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitto di interessi, posto che, l’attribuzione a ciascuna ricorrente degli ulteriori 2 punti rivendicati “non [avrebbe portato] a un punteggio uniforme”; 4) la carenza della cd. “prova di resistenza”.
4. – Si costituiva in giudizio anche il Comune di Napoli (19 dicembre 2024).
5. – Il 2 gennaio 2025 parte ricorrente depositava memoria; il 3 gennaio 2025 il Comune di Napoli depositava documenti e memoria formulando le medesime eccezioni poste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di cui supra , par. 3, nn. 2, 3 e 4.
6. – Con ordinanza n. 239 del 10 gennaio 2025 “Premesso che il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato, stante il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla richiesta (“interpello”) appositamente inoltrata il 15 novembre 2024 e depositata in atti allegata al ricorso (all. 5 e 6), con cui le ricorrenti chiedevano: “di voler indicare il nome, cognome e l’indirizzo di residenza, ovvero la p.e.c., se presente su pubblici registri, dei quattro candidati collocati, quali idonei, in coda alla graduatoria di merito del concorso sopra indicato […]” ordinava l’integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41 c.p.a., onerando l’Amministrazione al riscontro dell’istanza del 15 novembre 2024, “fornendo gli estremi identificativi dei candidati ivi indicati (nome, cognome e indirizzo di residenza ovvero la PEC), all’indirizzo PEC del difensore depositato in atti, dandone contestuale notizia, con lo stesso mezzo, a questo T.A.R.” e rinviando alla camera di consiglio del 5 marzo 2025; con successiva ordinanza n. 1823 del 6 marzo 2025, questo Tribunale, “Rilevato che: - sia l’Amministrazione resistente che le ricorrenti hanno adempiuto i rispettivi incombenti; - le ricorrenti, in particolare, hanno notificato il ricorso agli indirizzi PEC forniti dall’Amministrazione (24 gennaio 2025) ai seguenti controinteressati: RI UD, EL SAria, LL IA e AC RA (vd. dep. 31 gennaio 2025); Ritenuto che: - è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura selettiva in oggetto” ordinava l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti gli altri partecipanti alla procedura, contestualmente rinviando alla camera di consiglio del 30 aprile 2025. Indi, con un’ultima ordinanza n. 1065 del 19 maggio 2025, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare, fissando l’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
7. – All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, il ricorso, previa discussione, era quindi trattenuto in decisione.
8.- Vengono all’esame del Collegio i due quesiti a risposta multipla di cui al gruppo indicato in narrativa al par. 2 sub i) e meglio specificati a p.3 del gravame, lettere a) e b) e che di seguito si riportano con le relative risposte alternative: a) “Nel metodo montessoriano, la prima funzione dell'educatore è quella: [1] - Di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetti di suo interesse (risposta fornita dalle ricorrenti). [2] Di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l'uso possibile (risposta ritenuta esatta dalla Commissione). [3] Di far esercitare il bambino nell'uso di un oggetto, finché non è psicologicamente sazio”; b) “La progettazione di attività di tipo simbolico al nido è finalizzata: [1] Al consolidamento delle capacità di ascolto. [2] Al superamento dell’egocentrismo con la scoperta di realtà diverse (risposta ritenuta esatta dalla Commissione). – [3] Al consolidamento delle capacità di relazione (risposta fornita dalle ricorrenti)”. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, supportata da appositi pareri pro veritate depositati in giudizio, le risposte da loro fornite ad entrambi i quesiti, (la prima al quesito a) e la terza al quesito b)), avrebbero dovuto, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, essere ritenute corrette, con conseguente incremento del punteggio (0,75 per ciascuna risposta) e disapplicazione della decurtazione per le risposte errate (0,25 per ciascuna risposta), e superamento, per tutte, della soglia di sbarramento (21/30).
8.1. - Orbene, in questi termini sinteticamente ripreso il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi anzitutto accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla Presidenza del Consiglio nella memoria del 18 dicembre 2024: è sufficiente, in tal senso, il richiamo ex art. 88 c.p.a. alla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. IV Ter, 21 novembre 2024, n. 20742 secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri è “soggetto del tutto estraneo all’iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio”. La Presidenza del Consiglio dei Ministri va quindi estromessa dal presente giudizio.
8.1.1. – Già superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso a mezzo dell’integrazione disposta con le ordinanze n. 239 del 10 gennaio 2025, n. 1823 del 6 marzo 2025, alle cui motivazioni, per brevità, si rinvia, ritiene a questo punto il Collegio doversi invero respingere le residue eccezioni, proposte (anche) dal Comune resistente nella memoria del 3 gennaio 2025. Quanto all’inammissibilità del ricorso collettivo, va infatti osservato che – diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione locale – le posizioni delle ricorrenti non possono non ritenersi strettamente omogenee per oggetto, titolo ed effetto dell’atto impugnato poiché tutte lamentano l’illegittimità dei medesimi quesiti a risposta multipla (cui hanno fornito le medesime risposte) in ragione della loro ambiguità e quindi contestano, di fatto, un vizio oggettivo della procedura, che si riflette uniformemente sulla posizione di tutti i candidati esclusi. Ne deriva che non si verte in ipotesi di situazioni differenziate, ma di un’unica questione di legittimità oggettiva, idonea a produrre effetti identici nei confronti di tutte le ricorrenti. Quanto alla prova di resistenza, va invece detto che le ricorrenti hanno tutte conseguito un punteggio tale che la rettifica della valutazione, anche solo di uno dei quesiti controversi, mediante l’attribuzione del punteggio pieno per la risposta corretta e l’eliminazione della decurtazione per la risposta errata, comporterebbe il superamento della soglia minima di idoneità prevista dal bando (21/30). Risulta pienamente assolto l’onere della prova di resistenza. Conclusivamente sul punto, vanno respinte tutte le eccezioni preliminari proposte dalle Amministrazioni resistenti.
8.2. – Passando al merito del ricorso, ritiene il Collegio di non discostarsi dalle conclusioni raggiunte in sede di cognizione sommaria (ordinanza n. 1065 del 19 maggio 2025) dovendosi confermare l’ambiguità dei quesiti oggetto di giudizio e, per l’effetto, la fondatezza del gravame. In proposito, va anzitutto ricordato che la giurisprudenza amministrativa da tempo sottolinea “come nelle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente ed incontrovertibilmente corretta, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158) (…) se certamente compete all’Amministrazione la formulazione dei quesiti, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’Ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve per contro potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 febbraio 2019 n. 842). In sostanza, ferma la discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile dal Giudice Amministrativo l’eventuale evidente erroneità o ambiguità di quelli per cui non sia chiaramente individuabile un’unica risposta corretta (cfr. TAR Lazio, sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346) o ancor più, come nella fattispecie, alcuna risposta corretta. A ciò si aggiunga che perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa, occorre che le medesime - in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione - siano formulate in modo chiaro, non incompleto, ed atto a consentire l'univocità della risposta, impedita nella fattispecie dall’ambigua formulazione del quesito in parola, da cui non sono immediatamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; TAR Lazio, sez. III quater, 4 luglio 2018, n. 7392; TAR Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n. 1040” (T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, 17 aprile 2025, n. 7666). I principi ora esposti sono stati di recente anche richiamati nei giudizi, relativi al medesimo concorso (seppur relativamente ad altri e diversi quesiti) conclusisi con le sentenze di questa Sezione n. 7357 e 7369 dell’ 11 novembre 2025 e 7395 del 12 novembre 2025, con rinvio ad ulteriori precedenti giurisprudenziali: “le prove concorsuali sono attuazione del canone d’imparzialità di cui all’art. 97, comma 2, Cost., del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dall’art. 97 Cost., comma 4, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione. Nella specie questi canoni sono stati violati. Affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n. 1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l’eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta. Le conclusioni esposte sono coerenti con l’orientamento del Consiglio di Stato che, in relazione alle prove di un pubblico concorso, afferma che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, è l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1.8.2022, n. 6756). Ed ancora, si è deciso che la Commissione «non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’ “approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (Cons. Stato, n. 756/2022, cit.). Di recente tali principi sono stati ribaditi, in fattispecie identica, dal Consiglio di Stato, con sentenza 5840 del luglio 2024, IV sezione”.
8.2.3. - Nel caso di specie, la semplice lettura dei quesiti controversi, anche soltanto sul piano logico, pone delle evidenti perplessità, legate al complessivo quadro in cui si inseriscono (il complesso delle posizioni dogmatiche e metodologiche legate al pensiero della pedagogista RI Montessori) ed alla difficoltà di estrapolare l’unica risposta (tra tre) con esso sicuramente coerente ed escludere le altre. Detto più chiaramente e volendo semplificare, la risposta data dalle ricorrenti al primo quesito (“Nel metodo montessoriano, la prima funzione dell'educatore è quella: […] di lasciare il bambino assolutamente libero di scegliere quanti più oggetti di suo interesse”) risponde senz’altro all’alto coefficiente di autonomia del bambino del cd. Metodo montessoriano (diffusamente argomentata nei pareri pro veritate depositati in giudizio e non smentito dall’Amministrazione), sì da non potersi escludere del tutto il valore di tale alternativa al fine dell’individuazione della risposta giusta e l’esclusione della risposta ritenuta corretta (“Di presentare l'oggetto al bambino e di indicarne l’uso possibile”) che presenta un minino approccio, quantomeno di “indirizzo”, da parte dell’adulto, nei confronti del bambino. Va aggiunto che la stessa Amministrazione, per argomentare in ordine alla scelta dell’alternativa ritenuta corretta parte dal presupposto, piuttosto articolato e, soprattutto, non specificato nel quesito, del “materiale didattico, chiamato anche di sviluppo perché destinato appunto a sviluppare e affinare i sensi”, e che concorrerebbe – a fronte di determinate e specifiche caratteristiche - allo svolgimento del compito dell’educatore (vd. rapporto informativo del Formez, in atti). E tale spiegazione, di fatto integrativa del quiz, palesa il “salto logico” di un quesito poco chiaro, che, seppur confezionato nell’esercizio di discrezionalità tecnica, non consente di individuare l’univocità della risposta. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo quesito oggetto di scrutinio (“La progettazione di attività di tipo simbolico al nido è finalizzata”), dovendosi in questo caso vieppiù rilevare una sostanziale equivalenza del “superamento dell’egocentrismo con la scoperta di realtà diverse” con il “consolidamento delle capacità di relazione” (che presuppone il superamento dell’egocentrismo e l’uscita del bambino, in senso tecnico dal “suo mondo” verso l’esterno, vd. rapporto informativo del Formez, in atti). Anche in questo caso, la spiegazione dell’Amministrazione, che sottolinea l’importanza dell’ “altro” nel superamento dell’ egocentrismo del bambino (“A causa dell’egocentrismo il bambino non comunica spontaneamente il proprio pensiero all’adulto, non rivela facilmente le proprie convinzioni, per il semplice fatto che le ritiene ovvie, che gli sembrano le più naturali, se non addirittura le sole possibili. Il pensiero del bambino è egocentrico e precausale dai 2 ai 6 anni circa. Il bambino non riesce a immaginare che la realtà possa apparire diversa agli altri, ciò implica percepire e pensare il mondo solo con la propria prospettiva”), palesa la scarsa chiarezza ed univocità del quesito, secondo i canoni giurisprudenziali in precedenza riassunti. Conclusivamente, va ritenuta l’ambiguità di fondo dei quesiti esaminati che ammettono più di una risposta logicamente sostenibile.
8.3. – In definitiva:
- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, per l’effetto, va estromessa dal giudizio;
- va accolto il ricorso, con conseguente raggiungimento, da parte delle ricorrenti, del punteggio corrispondente alla qualificazione delle risposte fornite come corrette.
8.4. - Le spese di lite seguono la soccombenza del Formez P.A., e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario; le stesse possono compensarsi, per giusti motivi, rispetto al Comune di Napoli ed ai controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’effetto estromettendola dal presente giudizio;
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere in ricorso, gli atti impugnati disponendo che le ricorrenti siano inserite nella graduatoria degli idonei del concorso in oggetto;
- condanna il Formez P.A. al pagamento, in favore delle ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato ove versato, con attribuzione al difensore delle medesime ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
- compensa le spese, nei rapporti tra le ricorrenti, il Comune di Napoli e le controinteressate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
Rita Luce, Consigliere
LE TA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TA IN | LO SE |
IL SEGRETARIO