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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8064 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41019/2024 promossa da:
avv. (C.F. ), che si difende in proprio ex art. Parte_1 C.F._1 86 c.p.c. ed è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Benvenuto Cellini. 1
ATTORE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cervi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso XXII Marzo n. 25
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: sospendere ex art. 615 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo in considerazione della indubbia sussistenza dei gravi motivi quali quelli in atti narrati che rendono quanto mai evidente come la somma così come intimata sia del tutto errata ed indebita e, in ogni caso, il precetto notificato fondantesi su mere argomentazioni dell'istante puntualmente confutate anche con prova scritta. In via principale nel merito:
1) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, nullo/invalido/inefficace l'atto di precetto notificato con le conseguenti declaratorie del caso;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma intimata dal con il Controparte_1 CP_1 precetto qui opposto è errata ed ingiusta e, quindi, illegittima per le ragioni espresse nel presente atto e in quelli di opposizione al d.i. e che, perciò, nessuna o eventualmente assai minor somma, i signori
e devono al con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto Parte_1 Pt_2 CP_1 notificato in data 25 ottobre 2024. In via istruttoria: a) ammettere prova per interrogatorio e testi sui fatti di cui in premessa, preceduti dalla locuzione "vero che" e che meglio verranno formulati in capitoli di prova;
Con ogni espressa riserva di indicare i testi e ulteriormente dedurre e produrre. pagina 1 di 5 Con rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge”. Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta, IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3147/2024 (R.g. 4733/2024) in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
NEL MERITO In principalità: Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione a precetto avversaria per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, articolare istanze istruttorie, formulare capitoli di prova e indicare testi anche in forza delle difese di controparte in sede di memorie integrative di rito. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, nonché della fase cautelare, con distrazione a favore dello scrivente legale il quale si dichiara anticipatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto a Parte_1 lui notificato in data 15.10.2024 dal , con il quale gli è stato Controparte_1 intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.949,97 in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3147/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.2.2024.
1.1. A sostegno dell'opposizione, ha contestato il diritto del a procedere esecutivamente CP_1 sulla base del decreto ingiuntivo, in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge e per un importo ingiustificato, alla luce delle gravi irregolarità nella gestione contabile del (esistenza di CP_1 numerosi conti correnti condominiali ed esborsi per “spese legali” in assenza di svolgimento di attività), protrattesi per anni e in corso di approfondimento da parte dell'opponente. Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e, nel merito,
l'accertamento della nullità/inefficacia dell'atto di precetto, stante l'insussistenza del credito.
2. Si è costituito in giudizio il Milano, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione. In particolare, ha evidenziato l'inammissibilità delle doglianze, in quanto relative a fatti già dedotti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha rilevato, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla base di delibere assembleari di approvazione dei bilanci (preventivi e consuntivi) e dei relativi riparti, mai impugnate dall'opponente.
3. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha differito la prima udienza al 13.5.2025, sottoponendo alle parti la questione dell'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
pagina 2 di 5 3.1. Depositate le memorie integrative, all'udienza del 13.5.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
3.2. All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
4.1. Dal complesso degli atti e delle memorie depositate emerge che l'opponente, al fine di contestare la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo azionato, non ha dedotto la sussistenza di alcun fatto estintivo, modificativo ovvero impeditivo sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo esecutivo.
Difatti, le allegate irregolarità nella gestione dei conti correnti e la dedotta mala gestio addebitata all'amministrazione sono tutte circostanze dirette a contestare la legittimità del decreto CP_3 ingiuntivo emesso e si riferiscono a fatti antecedenti alla formulazione del titolo - facendosi riferimento ad una gestione contabile irregolare degli ultimi dieci anni - ed in parte già formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio avente R.G. 22972/2024), quali ad esempio quelle relative alle spese di riscaldamento addebitate all'attore.
4.2. Tali doglianze, tutte formulate in modo generico, sono, quindi, inammissibili, poiché da proporre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e, ad ogni modo, inidonee ad escludere la sussistenza della pretesa creditoria azionata.
4.2.1. Sotto il profilo dell'inammissibilità, in sede di opposizione all'esecuzione, di fatti antecedenti alla formulazione del titolo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.”
(Cass. 3667/2013) sicché “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione pagina 3 di 5 di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto
(o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015).
Al riguardo si osserva che, con la proposta opposizione, l'attore non allega fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi sopravvenuti idonei a incidere sulla pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo azionato.
La circostanza che l'opponente abbia richiesto e ottenuto, successivamente alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, documentazione che asseritamente dimostrerebbe la mala gestio nei conti e nella gestione condominiale e l'assenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, motivi già dedotti in sede di giudizio di merito, non lo legittima a proporre opposizione a precetto, ma semmai a produrre detti documenti nel giudizio, tutt'ora pendente, relativo al titolo esecutivo azionato e, laddove nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo siano già maturate le preclusioni istruttorie, a chiedere in quella sede di essere rimesso in termini per la produzione delle prove documentali a supporto dei motivi formulati.
4.2.2. Parimenti, va esclusa l'idoneità dei fatti allegati a comportare un accertamento negativo del credito, dal momento che, nel caso di specie, l'opponente si è limitato a dedurre una presunta mala gestio dell'amministrazione condominiale, prospettando genericamente irregolarità gestionali e carenze di trasparenza tali da generare dubbi sull'affidabilità della gestione e del calcolo degli oneri condominiali e sul rischio di non poter conseguire la ripetizione di eventuali somme versate.
Tali fatti non sono, tuttavia, idonei a comportare l'estinzione della pretesa creditoria azionata, bensì a contestare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Va, da ultimo, osservato che anche il documento prodotto dall'opponente sub doc. 25 non fornisce la prova dell'estinzione del credito.
Difatti tale documento costituisce l'accettazione da parte del alla rinuncia agli atti del CP_1 distinto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal coobbligato solidale CP_4 destinatario del medesimo decreto ingiuntivo sotteso al precetto qui opposto.
Dall'esame di siffatto documento non emerge che l'accordo transattivo abbia previsto pagamenti, anche parziali, con conseguente estinzione della pretesa creditoria da parte del debitore coobbligato in solido.
4.3. Pertanto, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, tenuto conto della natura documentale della causa, in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle pagina 4 di 5 somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, in favore del procuratore avv. Roberta Cervi dichiaratosi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa in favore del procuratore avv. Roberta Cervi dichiaratosi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. antistatario.
Milano, 24/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41019/2024 promossa da:
avv. (C.F. ), che si difende in proprio ex art. Parte_1 C.F._1 86 c.p.c. ed è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Benvenuto Cellini. 1
ATTORE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Cervi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso XXII Marzo n. 25
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE CONCLUSIONI Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: sospendere ex art. 615 c.p.c., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo in considerazione della indubbia sussistenza dei gravi motivi quali quelli in atti narrati che rendono quanto mai evidente come la somma così come intimata sia del tutto errata ed indebita e, in ogni caso, il precetto notificato fondantesi su mere argomentazioni dell'istante puntualmente confutate anche con prova scritta. In via principale nel merito:
1) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, nullo/invalido/inefficace l'atto di precetto notificato con le conseguenti declaratorie del caso;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma intimata dal con il Controparte_1 CP_1 precetto qui opposto è errata ed ingiusta e, quindi, illegittima per le ragioni espresse nel presente atto e in quelli di opposizione al d.i. e che, perciò, nessuna o eventualmente assai minor somma, i signori
e devono al con conseguente dichiarazione di inefficacia del precetto Parte_1 Pt_2 CP_1 notificato in data 25 ottobre 2024. In via istruttoria: a) ammettere prova per interrogatorio e testi sui fatti di cui in premessa, preceduti dalla locuzione "vero che" e che meglio verranno formulati in capitoli di prova;
Con ogni espressa riserva di indicare i testi e ulteriormente dedurre e produrre. pagina 1 di 5 Con rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge”. Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta, IN VIA PRELIMINARE Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3147/2024 (R.g. 4733/2024) in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
NEL MERITO In principalità: Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione a precetto avversaria per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, articolare istanze istruttorie, formulare capitoli di prova e indicare testi anche in forza delle difese di controparte in sede di memorie integrative di rito. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, nonché della fase cautelare, con distrazione a favore dello scrivente legale il quale si dichiara anticipatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto a Parte_1 lui notificato in data 15.10.2024 dal , con il quale gli è stato Controparte_1 intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.949,97 in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3147/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 26.2.2024.
1.1. A sostegno dell'opposizione, ha contestato il diritto del a procedere esecutivamente CP_1 sulla base del decreto ingiuntivo, in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge e per un importo ingiustificato, alla luce delle gravi irregolarità nella gestione contabile del (esistenza di CP_1 numerosi conti correnti condominiali ed esborsi per “spese legali” in assenza di svolgimento di attività), protrattesi per anni e in corso di approfondimento da parte dell'opponente. Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e, nel merito,
l'accertamento della nullità/inefficacia dell'atto di precetto, stante l'insussistenza del credito.
2. Si è costituito in giudizio il Milano, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione. In particolare, ha evidenziato l'inammissibilità delle doglianze, in quanto relative a fatti già dedotti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Ha rilevato, inoltre, che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla base di delibere assembleari di approvazione dei bilanci (preventivi e consuntivi) e dei relativi riparti, mai impugnate dall'opponente.
3. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha differito la prima udienza al 13.5.2025, sottoponendo alle parti la questione dell'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo.
pagina 2 di 5 3.1. Depositate le memorie integrative, all'udienza del 13.5.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
3.2. All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Tribunale che l'opposizione non meriti accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
4.1. Dal complesso degli atti e delle memorie depositate emerge che l'opponente, al fine di contestare la pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo azionato, non ha dedotto la sussistenza di alcun fatto estintivo, modificativo ovvero impeditivo sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo esecutivo.
Difatti, le allegate irregolarità nella gestione dei conti correnti e la dedotta mala gestio addebitata all'amministrazione sono tutte circostanze dirette a contestare la legittimità del decreto CP_3 ingiuntivo emesso e si riferiscono a fatti antecedenti alla formulazione del titolo - facendosi riferimento ad una gestione contabile irregolare degli ultimi dieci anni - ed in parte già formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio avente R.G. 22972/2024), quali ad esempio quelle relative alle spese di riscaldamento addebitate all'attore.
4.2. Tali doglianze, tutte formulate in modo generico, sono, quindi, inammissibili, poiché da proporre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e, ad ogni modo, inidonee ad escludere la sussistenza della pretesa creditoria azionata.
4.2.1. Sotto il profilo dell'inammissibilità, in sede di opposizione all'esecuzione, di fatti antecedenti alla formulazione del titolo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.”
(Cass. 3667/2013) sicché “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione pagina 3 di 5 di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto
(o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015).
Al riguardo si osserva che, con la proposta opposizione, l'attore non allega fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi sopravvenuti idonei a incidere sulla pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo azionato.
La circostanza che l'opponente abbia richiesto e ottenuto, successivamente alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, documentazione che asseritamente dimostrerebbe la mala gestio nei conti e nella gestione condominiale e l'assenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, motivi già dedotti in sede di giudizio di merito, non lo legittima a proporre opposizione a precetto, ma semmai a produrre detti documenti nel giudizio, tutt'ora pendente, relativo al titolo esecutivo azionato e, laddove nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo siano già maturate le preclusioni istruttorie, a chiedere in quella sede di essere rimesso in termini per la produzione delle prove documentali a supporto dei motivi formulati.
4.2.2. Parimenti, va esclusa l'idoneità dei fatti allegati a comportare un accertamento negativo del credito, dal momento che, nel caso di specie, l'opponente si è limitato a dedurre una presunta mala gestio dell'amministrazione condominiale, prospettando genericamente irregolarità gestionali e carenze di trasparenza tali da generare dubbi sull'affidabilità della gestione e del calcolo degli oneri condominiali e sul rischio di non poter conseguire la ripetizione di eventuali somme versate.
Tali fatti non sono, tuttavia, idonei a comportare l'estinzione della pretesa creditoria azionata, bensì a contestare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Va, da ultimo, osservato che anche il documento prodotto dall'opponente sub doc. 25 non fornisce la prova dell'estinzione del credito.
Difatti tale documento costituisce l'accettazione da parte del alla rinuncia agli atti del CP_1 distinto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal coobbligato solidale CP_4 destinatario del medesimo decreto ingiuntivo sotteso al precetto qui opposto.
Dall'esame di siffatto documento non emerge che l'accordo transattivo abbia previsto pagamenti, anche parziali, con conseguente estinzione della pretesa creditoria da parte del debitore coobbligato in solido.
4.3. Pertanto, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, tenuto conto della natura documentale della causa, in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle pagina 4 di 5 somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, in favore del procuratore avv. Roberta Cervi dichiaratosi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa in favore del procuratore avv. Roberta Cervi dichiaratosi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. antistatario.
Milano, 24/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
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