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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 72917/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 72917/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 9/10/2024 e promosso da:
, (C.F. – P.IVA ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, corrente in Segusino (TV), Corte Finadri 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonello Martinez, (C.F. ) del Foro di Milano ed Enrico Vallarolo del C.F._1
Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Milano, via
Archimede al n. 56, giusta delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, capitale Controparte_1 sociale € 10.075.576.485,00 sottoscritto e versato, c.f. e Reg. TO , P.Iva CP_2 P.IVA_3
) in persona della Procuratrice Speciale dott.ssa nata a [...] il P.IVA_4 CP_3
1°/12/1972, munita degli occorrenti poteri di firma in virtù di procura speciale del 14.04.2021, rep. 6.745, racc.
4.737 a rogito Notaio di Milano, rappresentata, Persona_1
e difesa –anche disgiuntamente tra loro, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Renzo Ristuccia, (C.F. ) ed Angelo C.F._2
Petrone, (C.F. e presso il loro studio domiciliata in Roma, Piazza C.F._3
Cavour, 17
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
1 CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previe le declaratorie del caso;
previo ordine alla convenuta di esibire in giudizio, ex art 210 cpc, tutta la documentazione relativa agli intercorsi rapporti contrattuali di mutuo oggetto del presente giudizio;
previa ammissione delle prove come dedotte;
previa ammissione di CTU contabile in relazione al rapporto contrattuale di mutuo oggetto di causa finalizzata a rideterminare il suo corretto saldo, secondo i criteri indicati in atti;
1) accertata e dichiarata, per le ragioni tutte esposte in atti, la non corretta applicazione da parte della convenuta del tasso di interesse convenuto e la illegittima applicazione, nel piano di CP_4 amm to, del regime di capitalizzazione composto stante la sua mancata espressa pattuizione in contratto;
accertata e dichiarata altresì la mancata indicazione del tasso effettivo, con conseguente sua indeterminatezza e/o indeterminabilità, nonché l'applicazione illegittima di interessi anatocistici:
1.a) in applicazione del disposto di cui all'art. 117 TUB, rideterminare il saldo contrattuale a debito della conchiudente e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso delle somme indebitamente percepite come risultanti dalladifferenza fra il saldo contrattuale ed il saldo così ricalcolato, tenuto conto del piano di ammortamento allegato;
1.b) ovvero e in via di subordine, in applicazione del disposto di cui all'art. 1284 terzo comma c.c., rideterminare il saldo contrattuale a debito della conchiudente e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso delle somme indebitamente percepite come risultanti dalla differenza fra il saldo contrattuale ed il saldo così ricalcolato, tenuto conto del piano di ammortamento allegato;
conseguentemente, sul saldo debitore residuo come ricalcolato, sostituire il tasso contrattuale con il tasso legale vigente, tenuto conto delle sue eventuali variazioni ed in ogni caso, occorrendo, entro il limite percentuale del tasso indicato in contratto;
2) accertata e dichiarata, per le ragioni in atti, l'applicazione al contratto di interessi oltre la soglia prevista ai fini dell'usura, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. dichiarare che nulla è dovuto dalla conchiudente a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento avuto riguardo alla sola sorte capitale, con condanna della convenuta alla restituzione in favore della conchiudente delle somme tutte ad oggi indebitamente percepite a titolo di interessi oltre a quelle eventualmente a tale titolo corrisposte nelle more del giudizio, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3) in via di ulteriore subordine ed in ogni caso, accertare e per l'effetto dichiarare l'eventuale compensazione tra credito oggi vantato dall'attore e l'eventuale contrapposto credito vantato dalla convenuta. Con vittoria di competenze e spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura pari al 15%”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- in via preliminare: accertata e dichiarata la nullità insanabile della citazione per i motivi dedotti nel paragrafo 1) del presente atto, dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande svolte nei confronti della convenuta, anche per violazione dell'onere di cui all'art. 2697, comma 1 c.c.;
- in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice siccome inammissibili, improvate e comunque infondate, sia in fatto sia in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata e salvo gravame: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una qualche domanda attorea, e previa eventuale riconduzione degli interessi entro il tasso ritenuto applicabile, disporre le dovute compensazioni accertando il credito della Banca;
- in via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU e di ordine di esibizione siccome palesemente esplorative, irrilevanti ed inammissibili;
2 - in ogni caso: condannare parte attrice al pagamento dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, oltre i compensi per il procedimento di mediazione”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 il , in persona del Parte_1 sindaco pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna alla
[...]
ripetizione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali afferenti ai tassi d'interesse in quanto nulle per violazione della disciplina in materia di usura ed indeterminate per effetto dell'applicazione della capitalizzazione composta in mancanza di valida pattuizione e di un tasso d'interesse difforme da quello pattuito e pubblicizzato, con vittoria delle spese di lite
La parte attrice deduceva:
- che, con determinazione del responsabile del Servizio Ufficio Ragioneria n. 1 del 2/5/2007,
l'attore aveva approvato la stipulazione con la di un Controparte_5 contratto di mutuo di complessivi € 598.000,00, da destinare al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico, di cui € 40.000,00 per l'edificio sito in piazza Roma,
Palazzo Finadri, II Stralcio, € 524.000,00 per i lavori necessari al collegamento viario alla S.P. n.
28 “di ”, con allargamento di via Codalunga ed € 34.000,00 per l'acquisto di immobili Pt_1
in località Stramare;
- che in data 22/5/2007 l'ente locale aveva stipulato con la predetta il contratto di mutuo CP_4 repertorio n. 9502428/O.P., regolato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 385/1993 e dagli artt. 199 e ss. del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalle norme vigenti in materia di credito alle opere pubbliche e di finanza locale e territoriale;
- che la somma mutuata doveva essere restituita in trent'anni, escluso il periodo di ammortamento, mediante il pagamento di n. 60 rate semestrali posticipate a far tempo dall'1/1/2009, con la pattuizione del TAN del 4,895% (2,4475% semestrale), del tasso di mora del 8,55% annuo, da adeguarsi trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, da 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre) aumentando del 50% ed arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” e con ISC pari al 4,955%.
3 Tanto premesso, l'attrice deduceva:
- l'illegittima applicazione, da parte della mutuante, della capitalizzazione composta degli interessi nel piano di ammortamento, in mancanza di valida pattuizione, senza la previa comunicazione del tasso d'interesse effettivo;
- l'usurarietà del contratto e l'illegittima applicazione dell'anatocismo nel piano di ammortamento;
- la necessità di sostituire i tassi d'interesse previsti dal contratto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.
n. 385/1993 o ex art. 1284, co. III c.c..
2. Con comparsa del 4/3/2022 si costituiva in giudizio l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree. In subordine, in caso di accoglimento – anche parziale – delle avverse domande, la banca eccepiva in compensazione il proprio credito derivante dal mutuo controverso.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co.
VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
4. E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164, co. IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del
22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).
4 La suddetta ipotesi è da escludere nella fattispecie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto di citazione.
5. Nel merito, le domande proposte dal avverso l' Parte_1 Controparte_1
sono infondate.
Il rapporto controverso traeva origine dal mutuo fondiario repertorio n. 9502428/O.P. stipulato dall'attore, in esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio Ufficio Ragioneria dell'attore n. 1 del 2/5/2007, con l' per la somma di € 598.000,00, da Controparte_1 restituire in trent'anni mediante il pagamento di n. 60 rate semestrali posticipate di pari importo, con ammortamento alla francese e con la previsione del TAN fisso del 4,895%, del tasso di mora pari, alla data della stipulazione del contratto, all'8,55%, da determinarsi trimestralmente in misura pari al TEGM aumentato del 50% e con ISC del 4,955%.
Il contratto è, dunque, determinato nel suo oggetto, poiché prevede l'indicazione specifica delle condizioni economiche ed il piano di ammortamento, allegato al contratto, è stato sottoscritto dal mutuatario e risulta, dunque, legittimamente pattuito.
6. E' destituita di fondamento l'addotta usurarietà del tasso di interesse moratorio.
Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio e al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n.
5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
5 Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini
6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata
1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi:
a) lettera delle norme: l'art. 1815, comma II, c.c. si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al primo comma della disposizione;
l'art. 644, comma I, c.p. incrimina chi si fa «dare o promettere» interessi usurari «in corrispettivo di una prestazione di denaro»; del pari, l'inciso «a qualunque titolo», contenuto nell'art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole «promessi o convenuti», non immediatamente dopo il termine «interessi», dovendosi quindi riferire ai costi accessori del credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica;
ancora, il D.L. n.
185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, nel dettare disposizioni sulla C.M.S., all'art.
2-bis, comma II, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano solo «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi;
b) legislatore storico del 2001: i lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;
c) funzione degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria;
vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi.
6 Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell'art. 1224 cod. civ., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.
Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi;
d) ratio della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla legge n.
108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il mercato del credito, nel senso di tenere basso il "costo del denaro" o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il "rischio bancario": è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale;
il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all'autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell'interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema;
e) evoluzione storica: rileva l'attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione;
f) previsione dell'art. 1284, comma IV, cod. civ.: secondo la norma, se «le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell'usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una
"usura legale";
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - T.E.G. del singolo rapporto e T.E.G.M. determinante il tasso soglia - devono essere omogenei: onde nel T.E.G. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere
7 conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d'Italia del 3/7/2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria) discende dall'esigenza di non considerare nella media «operazioni con andamento anomalo», le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., «determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela». Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.
Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l'interesse di mora - quale sanzione per l'inadempimento - è inquadrabile nell'art. 1382 cod. civ. e può, quindi, essere ridotto d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815, comma II, c.c..
L'opposta la tesi estensiva (cfr. Cass. civ. n. 26286 del 17/10/2019; Cass. civ. n. 22890 del
13/9/2019; Cass. civ. n. 27442 del 30/10/2018; Cass. civ. n. 5598 del 6/3/2017; Cass. civ. n.
5324 del 4/4/2003) oppone:
a) lettera delle norme: la legge - art. 1815, comma II, c.c., art. 644, comma IV, c.p., art. 2, comma IV, L. n. 108/1996 e art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, conv. dalla L. n. 24/2001 - non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni articoli si parla espressamente di pattuizione «a qualsiasi titolo»; mentre la stessa apertura espressamente apportata dall'art.
2-bis, comma II,
D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, alle voci confluenti nel T.E.G. dovrebbe indurre a ricomprendervi oggi anche gli interessi di mora;
b) legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della legge n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio»;
c) funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;
8 d) ratio della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla L. n.
108/1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;
e) evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale;
l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi;
la presenza della duplicazione normativa ex artt. 1224 e 1282 c.c. dipende dall'unificazione dei codici civile e commerciale;
f) previsione dell'art. 1284, comma IV, c.c.: non rileva quanto stabilito da tale norma - secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali - perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora;
dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori;
ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un'inammissibile inversione metodologica.
In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del T.E.G.M., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico.
Anzi, secondo alcuni, l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n. 108/1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un
9 unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.E.G.M. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe contra legem.
Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno spread tra e tasso-soglia, CP_6
tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte aderiscono all'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché
Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è
l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge”, indi la conclusione che l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017;
Cass. civ. 23192/2017).
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma II, c.c., pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
10 l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020).
L'adito giudicante condivide l'orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte e i principi su cui si fonda, evidenziando che la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
Si evidenzia al riguardo la differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass. n. 09237 del 20/05/2020, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996,
11 e per i secondi comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. civ. n. 31615 del 04/11/2021).
Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass. civ. n. 8109 del 14/3/2022).
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015;
App. Milano, 20 gennaio 2015).
Nella specie, i tassi di interesse corrispettivo e moratorio, erano, alla data della stipulazione del contratto, inferiori alla soglia d'usura vigente ratione temporis.
7. Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento.
La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere
12 gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Trib. Roma ord. del
20/4/2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota
13 capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ritenuto esente da censure la motivazione della Corte d'Appello, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n. 1830 del
24/4/2019).
Non rileva la mancata specificazione, nel testo contrattuale, dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
Invero, il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata mensile, l'importo della quota capitale crescente nel tempo e quella per capitale residuo.
Ebbene, una volta stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. civ. n. 5703 del
19/04/2002; Cass. civ. n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né può assumere rilevanza giuridica la convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio di matematica finanziaria.
Neppure è possibile sostenere che, attraverso l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese a rata costante, la Banca mutuante abbia effettuato una illegittima capitalizzazione degli interessi, con conseguente maggiorazione degli interessi corrispettivi pattuiti, da cui discenderebbe un illegittimo effetto anatocistico ex art. 1283 c.c., poiché, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, il piano di ammortamento alla francese non determina, di per sé, alcun effetto anatocistico derivante dall'illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
La caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento è quella di essere formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, senza alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo
14 precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono in alcun modo la base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
In realtà, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Nemmeno può sostenersi che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
In conclusione, il piano di ammortamento alla francese risulta rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. dal momento che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale.
Un'indebita capitalizzazione degli interessi non si verifica nemmeno a cagione del fatto che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate e, quindi, anche sulla quota degli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate.
Siffatta clausola anatocistica risulta legittimamente pattuita trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 9/2/2000.
Tale delibera, infatti, prevede espressamente che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali
è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata viene a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori;
unicum rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.
Diversamente, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario o di decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora vanno computati sul solo capitale
15 residuo, al netto degli interessi corrispettivi non ancora maturati a tale data (Cass. civ. 4/1/2022,
n. 96). Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi.
Tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse ai fini della determinazione TEG, restando gli stessi sempre alternativi tra di loro nell'applicazione.
Problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., ma comune sia al piano di ammortamento alla francese che al piano di ammortamento all'italiana, è quello della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata del piano di rimborso.
A tal proposito, parte opponente contesta sotto vari profili l'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese per cui è causa, in particolare la surrettizia applicazione di un costo occulto a carico del soggetto finanziato, con ripercussioni anche sul superamento del tasso soglia usurario.
In generale, si osserva che, quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria,
è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto, tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere.
Ciò posto, qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.
In effetti, il richiamo all'anatocismo bancario trascura il fatto che il dato normativo si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti e non pagati (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo […]”, art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori”).E' evidente infatti che nella applicazione del metodo di matematica finanziaria della capitalizzazione composta manca il presupposto essenziale dell'anatocismo in senso giuridico: ovvero, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi.
Nel caso che ci occupa, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione
16 della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In ordine all'applicazione di un tasso composto nel calcolo del piano di ammortamento (alla francese), si pone innanzitutto il problema di stabilire se sia necessaria un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice, oppure se tale regime possa ritenersi tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto e approvato il piano di ammortamento e l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi.
Ritiene il Giudicante che, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice.
Le informazioni sul tipo di capitalizzazione sono invece chiaramente ricavabili dal piano di ammortamento predisposto con la formula della capitalizzazione composta, per cui deve ritenersi che attraverso il piano di ammortamento allegato al contratto si abbia un'implicita accettazione del regime di capitalizzazione composta, sicché, l'accettazione del piano di ammortamento comprende anche l'accettazione del metodo matematico-finanziario di costruzione del medesimo piano, in cui sono trasfusi i parametri e i risultati di tale metodo. Tale accettazione, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, rispetto ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto (Trib. Roma n. 8544 del
26/5/2022).
La mancata indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del finanziamento non si pone neppure in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria.
Deve, infatti, ritenersi che l'applicazione dell'interesse composto, anziché di quella dell'interesse semplice nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) – circostanza che provoca un innalzamento del tasso di interesse effettivamente applicato – non comporti, in assenza di un'espressa accettazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la
17 prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
La mancata accettazione esplicita, da parte del mutuatario, della sostituzione della formula della capitalizzazione semplice con quella composta neppure comporta la surrettizia applicazione di un tasso nominale di interessi diverso da quello pattuito, dal momento che, per elaborare il piano di ammortamento in regime della capitalizzazione composta, viene utilizzato il tasso netto pattuito per iscritto. E', pertanto, rispettato il disposto dell'art. 1284, co. III c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, co. I c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese in regime finanziario composto implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
Osserva al riguardo il recente arresto della Suprema Corte, intervenuta ex professo a sezioni unite, che, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr.
Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
Sono, dunque, infondate le domande attoree di nullità del contratto controverso, cui consegue il rigetto della consequenziale domanda di ripetizione d'indebito.
8. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 dal , in persona del sindaco pro Parte_1 tempore, avverso l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dal avverso l' Parte_1 Controparte_1
18 CONDANNA il al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 31/12/2024.
Il Giudice
Tommaso Martucci
19
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 72917/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 9/10/2024 e promosso da:
, (C.F. – P.IVA ), in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, corrente in Segusino (TV), Corte Finadri 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Antonello Martinez, (C.F. ) del Foro di Milano ed Enrico Vallarolo del C.F._1
Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Milano, via
Archimede al n. 56, giusta delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTORI contro con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156, capitale Controparte_1 sociale € 10.075.576.485,00 sottoscritto e versato, c.f. e Reg. TO , P.Iva CP_2 P.IVA_3
) in persona della Procuratrice Speciale dott.ssa nata a [...] il P.IVA_4 CP_3
1°/12/1972, munita degli occorrenti poteri di firma in virtù di procura speciale del 14.04.2021, rep. 6.745, racc.
4.737 a rogito Notaio di Milano, rappresentata, Persona_1
e difesa –anche disgiuntamente tra loro, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Renzo Ristuccia, (C.F. ) ed Angelo C.F._2
Petrone, (C.F. e presso il loro studio domiciliata in Roma, Piazza C.F._3
Cavour, 17
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
1 CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previe le declaratorie del caso;
previo ordine alla convenuta di esibire in giudizio, ex art 210 cpc, tutta la documentazione relativa agli intercorsi rapporti contrattuali di mutuo oggetto del presente giudizio;
previa ammissione delle prove come dedotte;
previa ammissione di CTU contabile in relazione al rapporto contrattuale di mutuo oggetto di causa finalizzata a rideterminare il suo corretto saldo, secondo i criteri indicati in atti;
1) accertata e dichiarata, per le ragioni tutte esposte in atti, la non corretta applicazione da parte della convenuta del tasso di interesse convenuto e la illegittima applicazione, nel piano di CP_4 amm to, del regime di capitalizzazione composto stante la sua mancata espressa pattuizione in contratto;
accertata e dichiarata altresì la mancata indicazione del tasso effettivo, con conseguente sua indeterminatezza e/o indeterminabilità, nonché l'applicazione illegittima di interessi anatocistici:
1.a) in applicazione del disposto di cui all'art. 117 TUB, rideterminare il saldo contrattuale a debito della conchiudente e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso delle somme indebitamente percepite come risultanti dalladifferenza fra il saldo contrattuale ed il saldo così ricalcolato, tenuto conto del piano di ammortamento allegato;
1.b) ovvero e in via di subordine, in applicazione del disposto di cui all'art. 1284 terzo comma c.c., rideterminare il saldo contrattuale a debito della conchiudente e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso delle somme indebitamente percepite come risultanti dalla differenza fra il saldo contrattuale ed il saldo così ricalcolato, tenuto conto del piano di ammortamento allegato;
conseguentemente, sul saldo debitore residuo come ricalcolato, sostituire il tasso contrattuale con il tasso legale vigente, tenuto conto delle sue eventuali variazioni ed in ogni caso, occorrendo, entro il limite percentuale del tasso indicato in contratto;
2) accertata e dichiarata, per le ragioni in atti, l'applicazione al contratto di interessi oltre la soglia prevista ai fini dell'usura, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. dichiarare che nulla è dovuto dalla conchiudente a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento avuto riguardo alla sola sorte capitale, con condanna della convenuta alla restituzione in favore della conchiudente delle somme tutte ad oggi indebitamente percepite a titolo di interessi oltre a quelle eventualmente a tale titolo corrisposte nelle more del giudizio, nella misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
3) in via di ulteriore subordine ed in ogni caso, accertare e per l'effetto dichiarare l'eventuale compensazione tra credito oggi vantato dall'attore e l'eventuale contrapposto credito vantato dalla convenuta. Con vittoria di competenze e spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura pari al 15%”
per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- in via preliminare: accertata e dichiarata la nullità insanabile della citazione per i motivi dedotti nel paragrafo 1) del presente atto, dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande svolte nei confronti della convenuta, anche per violazione dell'onere di cui all'art. 2697, comma 1 c.c.;
- in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice siccome inammissibili, improvate e comunque infondate, sia in fatto sia in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata e salvo gravame: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una qualche domanda attorea, e previa eventuale riconduzione degli interessi entro il tasso ritenuto applicabile, disporre le dovute compensazioni accertando il credito della Banca;
- in via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU e di ordine di esibizione siccome palesemente esplorative, irrilevanti ed inammissibili;
2 - in ogni caso: condannare parte attrice al pagamento dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10.03.2014, oltre i compensi per il procedimento di mediazione”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 il , in persona del Parte_1 sindaco pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna alla
[...]
ripetizione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali afferenti ai tassi d'interesse in quanto nulle per violazione della disciplina in materia di usura ed indeterminate per effetto dell'applicazione della capitalizzazione composta in mancanza di valida pattuizione e di un tasso d'interesse difforme da quello pattuito e pubblicizzato, con vittoria delle spese di lite
La parte attrice deduceva:
- che, con determinazione del responsabile del Servizio Ufficio Ragioneria n. 1 del 2/5/2007,
l'attore aveva approvato la stipulazione con la di un Controparte_5 contratto di mutuo di complessivi € 598.000,00, da destinare al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico, di cui € 40.000,00 per l'edificio sito in piazza Roma,
Palazzo Finadri, II Stralcio, € 524.000,00 per i lavori necessari al collegamento viario alla S.P. n.
28 “di ”, con allargamento di via Codalunga ed € 34.000,00 per l'acquisto di immobili Pt_1
in località Stramare;
- che in data 22/5/2007 l'ente locale aveva stipulato con la predetta il contratto di mutuo CP_4 repertorio n. 9502428/O.P., regolato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 385/1993 e dagli artt. 199 e ss. del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalle norme vigenti in materia di credito alle opere pubbliche e di finanza locale e territoriale;
- che la somma mutuata doveva essere restituita in trent'anni, escluso il periodo di ammortamento, mediante il pagamento di n. 60 rate semestrali posticipate a far tempo dall'1/1/2009, con la pattuizione del TAN del 4,895% (2,4475% semestrale), del tasso di mora del 8,55% annuo, da adeguarsi trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, da 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre) aumentando del 50% ed arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” e con ISC pari al 4,955%.
3 Tanto premesso, l'attrice deduceva:
- l'illegittima applicazione, da parte della mutuante, della capitalizzazione composta degli interessi nel piano di ammortamento, in mancanza di valida pattuizione, senza la previa comunicazione del tasso d'interesse effettivo;
- l'usurarietà del contratto e l'illegittima applicazione dell'anatocismo nel piano di ammortamento;
- la necessità di sostituire i tassi d'interesse previsti dal contratto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.
n. 385/1993 o ex art. 1284, co. III c.c..
2. Con comparsa del 4/3/2022 si costituiva in giudizio l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree. In subordine, in caso di accoglimento – anche parziale – delle avverse domande, la banca eccepiva in compensazione il proprio credito derivante dal mutuo controverso.
3. Esperiti gli incombenti preliminari ed intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co.
VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
4. E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164, co. IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del
22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).
4 La suddetta ipotesi è da escludere nella fattispecie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto di citazione.
5. Nel merito, le domande proposte dal avverso l' Parte_1 Controparte_1
sono infondate.
Il rapporto controverso traeva origine dal mutuo fondiario repertorio n. 9502428/O.P. stipulato dall'attore, in esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio Ufficio Ragioneria dell'attore n. 1 del 2/5/2007, con l' per la somma di € 598.000,00, da Controparte_1 restituire in trent'anni mediante il pagamento di n. 60 rate semestrali posticipate di pari importo, con ammortamento alla francese e con la previsione del TAN fisso del 4,895%, del tasso di mora pari, alla data della stipulazione del contratto, all'8,55%, da determinarsi trimestralmente in misura pari al TEGM aumentato del 50% e con ISC del 4,955%.
Il contratto è, dunque, determinato nel suo oggetto, poiché prevede l'indicazione specifica delle condizioni economiche ed il piano di ammortamento, allegato al contratto, è stato sottoscritto dal mutuatario e risulta, dunque, legittimamente pattuito.
6. E' destituita di fondamento l'addotta usurarietà del tasso di interesse moratorio.
Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio e al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n.
5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
5 Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini
6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata
1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi:
a) lettera delle norme: l'art. 1815, comma II, c.c. si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al primo comma della disposizione;
l'art. 644, comma I, c.p. incrimina chi si fa «dare o promettere» interessi usurari «in corrispettivo di una prestazione di denaro»; del pari, l'inciso «a qualunque titolo», contenuto nell'art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole «promessi o convenuti», non immediatamente dopo il termine «interessi», dovendosi quindi riferire ai costi accessori del credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica;
ancora, il D.L. n.
185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, nel dettare disposizioni sulla C.M.S., all'art.
2-bis, comma II, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano solo «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi;
b) legislatore storico del 2001: i lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;
c) funzione degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria;
vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi.
6 Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell'art. 1224 cod. civ., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.
Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi;
d) ratio della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla legge n.
108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il mercato del credito, nel senso di tenere basso il "costo del denaro" o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il "rischio bancario": è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale;
il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all'autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell'interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema;
e) evoluzione storica: rileva l'attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione;
f) previsione dell'art. 1284, comma IV, cod. civ.: secondo la norma, se «le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell'usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una
"usura legale";
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - T.E.G. del singolo rapporto e T.E.G.M. determinante il tasso soglia - devono essere omogenei: onde nel T.E.G. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere
7 conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d'Italia del 3/7/2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria) discende dall'esigenza di non considerare nella media «operazioni con andamento anomalo», le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., «determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela». Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.
Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l'interesse di mora - quale sanzione per l'inadempimento - è inquadrabile nell'art. 1382 cod. civ. e può, quindi, essere ridotto d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815, comma II, c.c..
L'opposta la tesi estensiva (cfr. Cass. civ. n. 26286 del 17/10/2019; Cass. civ. n. 22890 del
13/9/2019; Cass. civ. n. 27442 del 30/10/2018; Cass. civ. n. 5598 del 6/3/2017; Cass. civ. n.
5324 del 4/4/2003) oppone:
a) lettera delle norme: la legge - art. 1815, comma II, c.c., art. 644, comma IV, c.p., art. 2, comma IV, L. n. 108/1996 e art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, conv. dalla L. n. 24/2001 - non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni articoli si parla espressamente di pattuizione «a qualsiasi titolo»; mentre la stessa apertura espressamente apportata dall'art.
2-bis, comma II,
D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, alle voci confluenti nel T.E.G. dovrebbe indurre a ricomprendervi oggi anche gli interessi di mora;
b) legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della legge n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio»;
c) funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;
8 d) ratio della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla L. n.
108/1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;
e) evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale;
l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi;
la presenza della duplicazione normativa ex artt. 1224 e 1282 c.c. dipende dall'unificazione dei codici civile e commerciale;
f) previsione dell'art. 1284, comma IV, c.c.: non rileva quanto stabilito da tale norma - secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali - perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora;
dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;
g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori;
ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un'inammissibile inversione metodologica.
In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del T.E.G.M., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico.
Anzi, secondo alcuni, l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n. 108/1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un
9 unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.E.G.M. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe contra legem.
Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno spread tra e tasso-soglia, CP_6
tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte aderiscono all'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché
Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è
l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge”, indi la conclusione che l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017;
Cass. civ. 23192/2017).
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma II, c.c., pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
10 l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020).
L'adito giudicante condivide l'orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte e i principi su cui si fonda, evidenziando che la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996,
l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
Si evidenzia al riguardo la differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass. n. 09237 del 20/05/2020, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996,
11 e per i secondi comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. civ. n. 31615 del 04/11/2021).
Questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. Cass. civ. n. 8109 del 14/3/2022).
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015;
App. Milano, 20 gennaio 2015).
Nella specie, i tassi di interesse corrispettivo e moratorio, erano, alla data della stipulazione del contratto, inferiori alla soglia d'usura vigente ratione temporis.
7. Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento.
La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere
12 gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Trib. Roma ord. del
20/4/2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota
13 capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ritenuto esente da censure la motivazione della Corte d'Appello, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n. 1830 del
24/4/2019).
Non rileva la mancata specificazione, nel testo contrattuale, dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi.
Invero, il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata mensile, l'importo della quota capitale crescente nel tempo e quella per capitale residuo.
Ebbene, una volta stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. civ. n. 5703 del
19/04/2002; Cass. civ. n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né può assumere rilevanza giuridica la convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio di matematica finanziaria.
Neppure è possibile sostenere che, attraverso l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese a rata costante, la Banca mutuante abbia effettuato una illegittima capitalizzazione degli interessi, con conseguente maggiorazione degli interessi corrispettivi pattuiti, da cui discenderebbe un illegittimo effetto anatocistico ex art. 1283 c.c., poiché, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, il piano di ammortamento alla francese non determina, di per sé, alcun effetto anatocistico derivante dall'illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
La caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento è quella di essere formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, senza alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo
14 precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono in alcun modo la base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
In realtà, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Nemmeno può sostenersi che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
In conclusione, il piano di ammortamento alla francese risulta rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. dal momento che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale.
Un'indebita capitalizzazione degli interessi non si verifica nemmeno a cagione del fatto che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate e, quindi, anche sulla quota degli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate.
Siffatta clausola anatocistica risulta legittimamente pattuita trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 9/2/2000.
Tale delibera, infatti, prevede espressamente che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali
è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata viene a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori;
unicum rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.
Diversamente, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario o di decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora vanno computati sul solo capitale
15 residuo, al netto degli interessi corrispettivi non ancora maturati a tale data (Cass. civ. 4/1/2022,
n. 96). Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi.
Tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse ai fini della determinazione TEG, restando gli stessi sempre alternativi tra di loro nell'applicazione.
Problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., ma comune sia al piano di ammortamento alla francese che al piano di ammortamento all'italiana, è quello della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata del piano di rimborso.
A tal proposito, parte opponente contesta sotto vari profili l'utilizzo del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento alla francese per cui è causa, in particolare la surrettizia applicazione di un costo occulto a carico del soggetto finanziato, con ripercussioni anche sul superamento del tasso soglia usurario.
In generale, si osserva che, quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria,
è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto, tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere.
Ciò posto, qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.
In effetti, il richiamo all'anatocismo bancario trascura il fatto che il dato normativo si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti e non pagati (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo […]”, art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori”).E' evidente infatti che nella applicazione del metodo di matematica finanziaria della capitalizzazione composta manca il presupposto essenziale dell'anatocismo in senso giuridico: ovvero, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi.
Nel caso che ci occupa, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione
16 della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In ordine all'applicazione di un tasso composto nel calcolo del piano di ammortamento (alla francese), si pone innanzitutto il problema di stabilire se sia necessaria un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice, oppure se tale regime possa ritenersi tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto e approvato il piano di ammortamento e l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi.
Ritiene il Giudicante che, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice.
Le informazioni sul tipo di capitalizzazione sono invece chiaramente ricavabili dal piano di ammortamento predisposto con la formula della capitalizzazione composta, per cui deve ritenersi che attraverso il piano di ammortamento allegato al contratto si abbia un'implicita accettazione del regime di capitalizzazione composta, sicché, l'accettazione del piano di ammortamento comprende anche l'accettazione del metodo matematico-finanziario di costruzione del medesimo piano, in cui sono trasfusi i parametri e i risultati di tale metodo. Tale accettazione, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, rispetto ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto (Trib. Roma n. 8544 del
26/5/2022).
La mancata indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del finanziamento non si pone neppure in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria.
Deve, infatti, ritenersi che l'applicazione dell'interesse composto, anziché di quella dell'interesse semplice nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) – circostanza che provoca un innalzamento del tasso di interesse effettivamente applicato – non comporti, in assenza di un'espressa accettazione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la
17 prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
La mancata accettazione esplicita, da parte del mutuatario, della sostituzione della formula della capitalizzazione semplice con quella composta neppure comporta la surrettizia applicazione di un tasso nominale di interessi diverso da quello pattuito, dal momento che, per elaborare il piano di ammortamento in regime della capitalizzazione composta, viene utilizzato il tasso netto pattuito per iscritto. E', pertanto, rispettato il disposto dell'art. 1284, co. III c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, co. I c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese in regime finanziario composto implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
Osserva al riguardo il recente arresto della Suprema Corte, intervenuta ex professo a sezioni unite, che, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr.
Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
Sono, dunque, infondate le domande attoree di nullità del contratto controverso, cui consegue il rigetto della consequenziale domanda di ripetizione d'indebito.
8. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 dal , in persona del sindaco pro Parte_1 tempore, avverso l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dal avverso l' Parte_1 Controparte_1
18 CONDANNA il al pagamento in favore della controparte delle spese Parte_1 processuali, che liquida in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 31/12/2024.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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