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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 2279/22 R.G., avente ad oggetto responsabilita' aquiliana, riservata per la decisione all' odierna udienza x art. 281 sexies cpc, vertente tra:
e , rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe A. Bentivoglio per Parte_1 Parte_2 mandato in atti
ATTORI
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall' Controparte_1 CP_2 avv. Francesco Tanzi per mandato in atti
CONVENUTO
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, i germani e traevano in lite il Parte_1 Parte_2 CP_1
innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentirlo dichiarare tenuto, e, di conseguenza, condannare
[...] alla rifusone dei danni patiti per le causali specificate a carico del convenuto.
A sostegno causale della pretesa, rappresentatisi proprietari di unita' immobiliare sita in via XXIV
Maggio, 8/10, adibito ad autorimessa, confinante con strada pubblica e con proprieta' del CP_1 convenuto, nonche' di altra proprieta', sita la piano terra, assunta come confinante con proprieta' della banca lamentavano che infiltrazioni provenienti dalla contigua porprieta', CP_3 esattamente costituita da un plesso scolastico di pertinenza comunale, determinassero gravi danni alle strutture di loro pertinenza, meglio descritti nella perizia svoltasi in ATP ante causam, che, oltre a rilevare le dinamiche fenomeniche del danno e la sua derivazione eziologica, provvedeva a quantificare i costi necessari per il pristino delle parti ammalorate, individuando anche le opere necessarie per l'eliminazione delle fonti dannose, domandando, quindi, previa declaratoria di responsabilita' esclusiva in capo all' ente civico, la condanna alla relativa rifusione, oltre alla ripetizione delle spese di
ATP, e all' eliminazione delle fonti dannose, vinte le spese di fase e di quelle sostenute in fase preventiva, in favore dell' antistatario procuratore. La domanda veniva contrastata dall' amministrazione convenuta, che ne eccepiva l' infondatezza, evidenziando la relativa difesa come i danni, almeno in parte, fossero eziologicamente ricollegabili alle lacune costruttive dell' immobile, assunto come carente di opere di protezione dai flussi esterni, oltre che alle caratteristiche di porosita' del terreno, e ad altri fattori non imputabili all' ente, secondo dato scaturente anche dalle indagini peritali, impropriamente assunte da parte attrice quale fonte accertativa di esclusiva responsabilita' in capo al conveuto, emergendo dalla stessa elementi chiari per ritenere che le fenomenologie deterministiche della deriva lesiva fossero ascrivibili anche agli stessi attori, oltre che a terzi.
Concludeva quindi per il rigetto dell' infondata pretesa, gradatamente per la declaratoria di responsabilita' concorrente e conseguente riduzione del danno in proporzione alla misura di responsabilita' imputabile agli stessi istanti, vinte le spese.
Istruita come in atti, disposta ed espletata CTU tecnico-estimativa, integrativa degli accertamenti ante causam gia' acquisiti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
La pretesa risarcitoria, inquadrabile chiaramente nella ipotesi di responsabilita' aquiliana, va plausibilmente esaminata alla stregua dei criteri accertativi di cui alla fattispecie aggravata ex art. 2051
c.c., notoriamente comprendente tutte quelle ipotesi in cui il danno ingiusto derivi da cose in custodia, prefigurandosi, nel caso, il rapporto diretta tra cosa e danno, in cui il nesso viene rappresentato in termini di riconducibilita' causale diretta del nocumento al bene custodito, che comporta l' inversione parziale degli oneri probatori a carico dell' assunto danneggiato, il quale, pur gravato della dimostrazione degli elementi che caratterizzano lo schema aquiliano (fatto, danno, nesso causale), e' agevolato nella fase dimostrativa dalla presunzione di responsabilita' in capo al custode, il quale, per vincerne gli effetti, deve dare compiuta dimostrazione del cosiddetto fortuito, tradizionalmente integrato dal fatto proprio dell' istante, dal fatto di terzi, e, infine, dal fattore imprevedibile, irresistibile o inevitabile (accidentale), tutti antefatti idonei a recidere il nesso eziologico tra cosa ed evento, tali da mandarlo esente da ogni addebito, che parte resistente ha prontamente eccepito, almeno, par di capire, in via concorrente.
Va opportunamente premesso che parte attrice ha inteso provare le causali costitutive della pretesa risarcitoria mediante gli accertamenti operati dal consulente affidatario delle operazioni peritali in
ATP, sebbene, in corso di giudizio, si sia resa necessaria una appendice di chiarimento, ed anche di una indagine integrativa, anche dagli stessi attori auspicata ed instata, risultando, in tal modo, unitamente agli elaborati tecnici di parte ed alle produzione documentale, una vasta mole di accertamenti di natura specialistica, le cui risultanze, qui acquisite, compongono il materiale su cui fondare la decisione.
Su tali presupposti, vanno esaminate le emergenze istruttorie, dalle quali pare si possa ragionevolmente cogliere la sussistenza degli elementi che fondano la responsabilita' del convenuto ente civico, nei limiti di giustizia, opportunamente evidenziato che il resistente non ha inteso negare, se non in via generica, il danno ne' l' evento dannoso nella loro dimensione fenomenica, incentrando la propria difesa prettamente sulla negazione dell' imputabilita' del fatto in ragione di una riconducibilita' causale della serie dannosa o allo stesso danneggiato o a terzi, o a fenomenologia naturale, fattori, come accennato, pertinentemente rappresentati quali elementi impeditivi dell' accoglimento della domanda, almeno in parte qua. Rileva, in primis, la CTU dell' ATP definita ante causam (in atti ricorrenti), che, con indagine condotta con metodo e motivata congruamente, sebbene fatta oggetto di ripetute osservazioni da entrambe le parti, previo rilievo visivo delle conseguenze dannose lamentate in atti, riconduceva la serie causale a diversi fattori, esattamente costituiti da carenze strutturali della costruzione, in particolare in relazione alla natura argillosa del terreno, che avrebbe richiesto una progettazione diversa da quella adottata, dal ruscellamento delle acque provenienti dal confinante terreno di pertinenza del plesso scolastico, dal fenomeno di risalita delle acque provenienti dalla rampa carrabile, dal mancato funzionamento della pompa sommersa adibita allo smaltimento delle acque riversatesi nel canale di raccolta, ed infine dal riversamento provocato per gravita' delle acque meteoriche provenienti sempre dal plesso scolastico.
Il CTU incaricato della consulenza espletata in corso di causa, resasi opportuna anche in ragione delle censure di entrambe le parti all' elaborato, stante l' esigenza di acquisire elementi di valutazione in ordine alle esatte misure di incidenza causale non imputabile a parte convenuta (aspetto non sviluppato nella prima perizia), se sussistenti, previa descrizione dello stato di fatto presente in loco ed excursus ricostruttivo della storia urbanistica degli immobili interessati, accertava che gli effetti dannosi riscontrati fossero imputabili “all'infiltrazione, copiosa e reiterata nel tempo, di acqua sia piovana che di risulta del terreno, dal lato del plesso scolastico”.
Secondo il CTU, “l'acqua piovana che non viene correttamente raccolta ed allontanata dalla struttura inumidisce il corpo sul quale precipita, inzuppato a tal punto da arrivare esso stesso a rilasciare liquidi che porteranno con sé le caratteristiche chimiche del corpo finora occupato. Cercando una “via di uscita”, l'acqua tende molecolarmente a cercare nuove vie di diffusione, arrivando dunque alla parete controterra che, di per sé, è costituita da cemento armato. Quest'ultimo, naturalmente composto anche da sali e minerali, verrà privato di quest'ultimi, rivelando così le cosiddette “barbe bianche” ed efflorescenze saline”.
Precisava, tuttavia, il perito, che, “a fronte dei dati finora analizzati, le concause sono tra loro ben salde e influenti e coinvolgono direttamente la responsabilità dell'Ente poiché, appunto, responsabile dell' . Inoltre, l'adiacente edificio ove sorge la proprietà Controparte_4 Pt_1
è così costituito non per volere degli stessi germani, bensì per la progettazione effettuata e permessa dal medesimo Ente. Dunque, a parere della sottoscritta, per quanto al Comune di non sia CP_1 completamente imputabile tutta la percentuale di responsabilità del danno lamentato, rimane ad ogni modo esso stesso individuabile come affidatario della maggior percentuale di causa dei danni poiché, per quanto gli stessi germani avessero potuto intervenire con lavorazioni di manutenzione Pt_1 ordinaria e straordinaria al proprio muro controterra, non avrebbero mai potuto debellare totalmente le cause dei danni manifestatisi proprio in virtù della maggior responsabilità del Comune di e CP_1 delle scelte di costruzione e di permessi rilasciati”.
Gli accertamenti peritali svolti ante causam nel contraddittorio delle parti, anche validi sotto il profilo rituale, qui acquisibili (ed acquisiti), come approfonditi dalla CTU svolta in corso di giudizio, possono essere, quindi, posti a base della decisione, trattandosi di indagini congruamente condotte con metodo e professionalita', coerenti nelle valutazioni ed ampiamente motivate.
Deve ritenersi dimostrato, in definitiva, che il danno fosse dovuto ad una serie causale ascrivibile al convenuto, nei limiti precisati, con una percentuale di responsabilita' imputabile agli stessi CP_1 attori in relazione alla scarsa manutenzione ed alle deficienze strutturali dell' immobile di proprieta', che, valutando tutte le circostanze concretamente emerse, visti i rapporti peritali, puo' essere equitativamente quantificata in una misura pari al 25%, con conseguente riduzione del risarcimento in proporzione, giusta previsione ex art. 1227 c.c.
Cio' risponde esaustivamente anche alle contestazioni di parte convenuta su eventuali cause esclusive o concause attribuibili agli stessi attori, sicche' devono essere accolte le difese del convenuto in parte qua, mentre alcun elemento deterministico pare accertato in relazione alle opere facenti capo al
, pur paventate nella prima perizia, ma recisamente escluse da quella interinale, mirata CP_5 proprio a chiarire tali aspetti.
Non risulta, quindi, condivibile la difesa del resistente nella parte in cui paventa che la CP_1 produzione dannosa sarebbe derivata da opere appartenenti a terzi, tesi estremamente generica in realta', senza alcun allegato mirato a contestualizzare fattualmente l' assunto, in ogni caso smentito dalle precise indagini del CTU, adottabile anche negli aspetti quantificativi, che risultano di maggior condivisione rispetto a quelli dell' ATP.
Su tali basi, la domanda va accolta, nei termini considerati, con accertamento del danno emergente
(corrispondente ai costi di risanamento e pristino, pari ad € 5793,58 (– il 25%), oltre rivalutazione dalla produzione dannosa (in difetto dalla messa in mora) sino alla presente pubblicazione ed interessi decorrenti dalla medesima data sino a soddisfo, nonche' delle spese sostenute per il giudizio preventivo (incontestatamente rappresentate e documentate in € 1192,65 (- 25%), opinate quale voce dannosa, ma maggiorabili, trattandosi di somme gia' liquide ab origine, dei soli interessi legali dall' esborso sino a soddisfo, per un totale ammontante, quindi, ad € 6986,23, che ridotto del 25% in proporzione alla misura di responsabilita' accertata in capo agli attori, comporta un effettivo risarcibile pari ad € 5239,68, oltre accessori come sopra.
L' accoglimento della causale rifusoria comporta la condivisione anche delle ragioni ablative delle fonti dannose, ovvero della domanda di condanna alla realizzazione delle opere necessarie per eliminare le fonti dannose, che costituisce una appendice in forma specifica del diritto risarcitorio, che integra obbligo di fare da eseguirsi secondo le modalita' tecniche individuate e descritte in atti dal relatore della CTU espletata in corso di causa.
Giusta applicazione del principio di soccombenza, vanno rifuse agli attori le spese di lite, comprese quelle della fase ATP, da rapportarsi allo scaglione includente l' effettivo riconosciuto, come da previsione tariffaria vigente;
le spese della CTU vanno poste definitivamente in capo ad entrambe le parti secondo la misura di responsabilita' accertata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni istanti per quanto di ragione, dichiara la responsabilita' della convenuto per i danni lamentati dalla parte attrice, nei limiti argomentati in motivazione;
Controparte_6
. per l' effetto, condanna la medesima parte convenuta al pagamento di € 5239,68 in favore degli attori, oltre accessori come da parte motiva, a titolo di responsabilita' aquiliana da cose in custodia;
. condanna ancora il convenuto alla realizzazione delle opere di eliminazione delle fonti dannose, come esattamente indicate e descritte nella perizia CTU in risposta ai quesiti n. 2 e 3;
. condanna il medesimo al pagamento delle spese di lite in favore dell' antistatario CP_1 procuratore di parte attrice, che si liquidano, in uno con quelle della fase preventiva, in € 3600,00, oltre € 264,00 per borsuali, ed oltre RSG al 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge . pone definitivamente le spese della CTU a carico di parte attrice per il 25% e della parte convenuta per il 75%.
Cosi' deciso, si da lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione, in Taranto, 28/10/25
IL GO A. IN