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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza e previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesco Ricci
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Bauer e Andiulli
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO ASSISTENZIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 giugno 2023 il ricorrente in epigrafe ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione dell'importo di €2.751,44 chiesto dall' CP_1
con nota datata 15.3.2022 con la quale l'Istituto aveva comunicato l'accertamento di somme percepite indebitamente sulla prestazione cat.AS n°04034076, intestata alla dante causa Per_1
, per il periodo dal 1.1.2007 al 31.8.2012 con la seguente motivazione: "comunicazione redditi
[...]
dal 2007-2011 ".
L' si costituiva contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
1
Invero, va detto che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n.
18046/2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro,
nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto
percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un
titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché
egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
E tuttavia, il suddetto principio può trovare applicazione se nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato,
presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (cfr. Cass. sez. lav. n.
198/2011).
Nella specie le ragioni della pretesa restitutoria non appaiono pienamente comprensibili in quanto l' , nelle comunicazioni prodotte ha giustificato l'asserito indebito con la “comunicazione dei CP_1
redditi 2007-2011” (comunicazione avvenuta nel 2012 ad opera della stessa defunta , Per_1
mentre nella memoria di costituzione ha affermato che la revoca delle prestazioni fosse legata alla mancata comunicazione dello stato civile e del reddito. Ebbene, in entrambi i casi non è stato chiarito in che modo l'omessa comunicazione abbia inciso sul diritto e sulla misura della prestazione in godimento alla Per_1
La motivazione addotta dall' appare del tutto insufficiente, in quanto non consente -alla parte CP_1
e al giudice- di comprendere la sussistenza o meno dei requisiti legittimanti l'erogazione della prestazione;
ciò impedisce di ritenere la fondatezza della richiesta di restituzione delle somme da parte dell' , per come effettuata nella nota del 15.06.2023. CP_1
Il ricorso pertanto deve essere accolto e deve ritenersi la irripetibilità delle somme richieste.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2
- dichiara l'irripetibilità delle somme, chieste in restituzione al ricorrente con la nota del
15.06.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate, CP_1
ai sensi del D.M. 55/2014, in € 800,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 13.05.2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza e previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Francesco Ricci
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Bauer e Andiulli
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO ASSISTENZIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 giugno 2023 il ricorrente in epigrafe ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione dell'importo di €2.751,44 chiesto dall' CP_1
con nota datata 15.3.2022 con la quale l'Istituto aveva comunicato l'accertamento di somme percepite indebitamente sulla prestazione cat.AS n°04034076, intestata alla dante causa Per_1
, per il periodo dal 1.1.2007 al 31.8.2012 con la seguente motivazione: "comunicazione redditi
[...]
dal 2007-2011 ".
L' si costituiva contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
1
Invero, va detto che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n.
18046/2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro,
nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto
percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un
titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché
egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
E tuttavia, il suddetto principio può trovare applicazione se nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato,
presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (cfr. Cass. sez. lav. n.
198/2011).
Nella specie le ragioni della pretesa restitutoria non appaiono pienamente comprensibili in quanto l' , nelle comunicazioni prodotte ha giustificato l'asserito indebito con la “comunicazione dei CP_1
redditi 2007-2011” (comunicazione avvenuta nel 2012 ad opera della stessa defunta , Per_1
mentre nella memoria di costituzione ha affermato che la revoca delle prestazioni fosse legata alla mancata comunicazione dello stato civile e del reddito. Ebbene, in entrambi i casi non è stato chiarito in che modo l'omessa comunicazione abbia inciso sul diritto e sulla misura della prestazione in godimento alla Per_1
La motivazione addotta dall' appare del tutto insufficiente, in quanto non consente -alla parte CP_1
e al giudice- di comprendere la sussistenza o meno dei requisiti legittimanti l'erogazione della prestazione;
ciò impedisce di ritenere la fondatezza della richiesta di restituzione delle somme da parte dell' , per come effettuata nella nota del 15.06.2023. CP_1
Il ricorso pertanto deve essere accolto e deve ritenersi la irripetibilità delle somme richieste.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
2
- dichiara l'irripetibilità delle somme, chieste in restituzione al ricorrente con la nota del
15.06.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate, CP_1
ai sensi del D.M. 55/2014, in € 800,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 13.05.2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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