Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, così composta
AN MA AR Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel.
Monica Micheli Consigliere on.
Sandro Montanari Consigliere on. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. V.G. 50685 dell'anno 2023, vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
ASmassima e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via di Valle Aurelia n. 73, per procura allegata al reclamo appellante e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Giffoni e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale n. 21, per procura allegata in atti appellata e
AVV. n.q. di curatore speciale dei minori CP_2 [...]
, nato a [...] il [...], Persona_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_3
[...
[...]
[...] ex art. 86 c.p.c. appellato
, n.q. di tutore dei minori Controparte_3 [...]
, nato a [...] il [...], Persona_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_3
nato a [...] il [...]
[...]
appellato contumace con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: appello avverso la sentenza n. 68/2023 emessa dal Tribunale per i minorenni di
Roma in data 16.2.2023, pubblicata il 1.3.2023
Con sentenza del 1° marzo 2023 il tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità dei tre figli minori della signora Controparte_1
e del marito
[...] Persona_1
nata a [...] l 1.2014. Pt_2 Pt_3
Ha confermato la no le tutore provvisorio del Sind empore del Comune di Roma; ha vietato “ogni contatto tra i parenti ed i minori” ad eccezione della possibilità “…di “mantenere un rapporto con la madre… solo in una cornice terapeutica all'interno di un progetto elaborato dal Pt_4 che seguirà i minori e solo fino a quando ciò verrà ritenuto utile per la finalità clinica e ter minori allo stato gravemente compromessi”. Il tribunale ha altresì rimesso al TSMREE, al tutore, al servizio sociale congiuntamente, di “valutare l'opportunità la frequenza e la necessità dell'eventuale interruzione degli incontri nel momento in cui gli stessi non fossero più ritenuti utili dal punto di vista terapeutico per i minori”. Ha disposto, al contempo, il collocamento, ai sensi dell'articolo 10, comma terzo della legge 184 del 1983 dei minori presso una famiglia, disponendo la formazione di un fascicolo mab. Il procedimento per la dichiarazione di adottabilità ha preso le mosse da un procedimento di volontaria giurisdizione promosso dal p.m.m. con ricorso del 14.1.2019 ex artt. 330, 333 e 336 c.c., a seguito della denuncia presentata dalla madre dei ragazzi nei confronti del marito (v. verbale di sommarie informazioni rese il 10 dicembre 2018 dalla signora avanti polizia di Stato). La signora , assistita in quella sede da un interprete di lingua CP_1 araba, aveva dichiarato di ta per procura il 13 Febbraio del 2010 con il mentre lei si trovava in Egitto e lui si trovava a Roma. Di averlo poi raggiunto R_ con il ricongiungimento familiare a Roma e di avere coabitato per qualche anno nel Comune di Rocca di Papa. Durante tale permanenza erano nati i primi due figli, mentre, successivamente al trasferimento a ZA, era nata la terza figlia. A causa di difficoltà nel reperimento del lavoro da parte del marito, si erano nuovamente trasferiti in Egitto 2 dove erano rimasti per due anni, vivendo a casa dei genitori di lei. Tuttavia, l'8 giugno del 2017 era accaduto un episodio che aveva cambiato completamente la loro vita. Il marito, infatti, senza dirle nulla si era allontanato con il figlio recandosi in Germania, circostanza che la signora aveva appreso solo quand mo, fermato all'aeroporto CP_1 di Berlino con il bambino, chiamata telefonicamente dicendole che avrebbe dovuto mandargli un'autorizzazione a portare con sé , altrimenti non l'avrebbero fatto soggiornare in Germania. Lei si era infuriata, e arito si era giustificato per la sua iniziativa unilaterale semplicemente dicendole che si era stufato delle sue lamentele e che era andato in Germania per trovarsi un lavoro. Comunque, dopo qualche tempo la famiglia si era riunita in Germania, dove, tuttavia, per le difficoltà di inserimento lavorativo del marito, erano cominciate nella coppia forti tensioni che erano culminate nell'episodio che aveva poi determinato la sua decisione di rientrare in Italia con i figli. Un giorno, infatti, il che per un certo periodo aveva cominciato a somministrarle dei tranquillanti che R_ le facevano fare “delle cose inusuali come trovarsi per strada in maniera incosciente”, era entrato in bagno mentre lei si stava facendo la doccia armato di coltello e l'aveva costretta a fare un video a sfondo pornografico, minacciandola che se non l'avesse fatto avrebbe fatto vedere tutto ai figli. Lei lo aveva implorato di smettere, dicendogli che era vergognoso che la riprendesse nuda e lui le aveva fatto credere di avere cancellato il video. Tuttavia, rientrati in Egitto, aveva mostrato il video ai suoi familiari, dicendo che era stata la moglie a metterlo in circolazione e che per questo avrebbe chiesto il divorzio. La signora chiariva che per la religione musulmana un fatto del genere provocava una grande vergogna nella donna ed era un elemento utile per l'uomo per poter chiedere il divorzio ed ottenere l'affidamento dei figli. Pertanto, profondamente addolorata per la condotta del marito, aveva maturato la decisione di tornare in Italia per dare un futuro ai ragazzi. Così, grazie all'aiuto economico dei suoi genitori, il 12 novembre 2018, avevano preso un volo dall'Egitto per Roma. Atterrati a Fiumicino, e giunti con il treno a Termini, avevano fermato due agenti in divisa e, spiegata loro la sua situazione, era stata accolta insieme ai bambini in un centro antiviolenza per donne in difficoltà, “AS EL”, sita in Morlupo. Nel frattempo, il marito si era reso irreperibile.
-Il tribunale per i minorenni era intervenuto con un primo decreto del 3.6.2019 con il quale aveva confermato “il collocamento della madre con i minori presso la comunità, ed, affidati i minori al Servizio sociale”, aveva disposto che, “nel caso in cui il padre fosse stato reperito e desiderasse vedere i figli, i loro incontri dovessero essere monitorati dal servizio sociale”. Aveva disposto, inoltre, un accertamento sulla situazione psico-diagnostica dei minori da parte del e richiesto una Pt_4 valutazione da parte del centro di salute mentale della Asl della madre, dei adre, qualora lo stesso si fosse reso disponibile, incaricando al contempo il servizio sociale ed il Tsmree di effettuare tutti gli interventi di loro competenza. Successivamente, nelle relazioni dei responsabili della “AS EL” di Morlupo (v. nota del 17.11.2020) e nelle relazioni dei Servizi, in particolare, da quella del Municipio VII del 5.8.2021, venivano segnalate diverse criticità nei comportamenti della signora, delle quali, a detta dei Servizi, i bambini cominciavano a risentire, quali l'inottemperanza alle regole della Comunità (anche durante il periodo di restrizioni dovuto al Covid 19) gli allontanamenti frequenti dalla casa-famiglia, “puntualmente ogni giorno, anche senza autorizzazione”, motivati con la necessità di ricercare un lavoro e la conseguente delega
3 della cura dei figli agli operatori, rispetto ai quali spesso aveva un atteggiamento ostile come, peraltro, anche rispetto agli altri ospiti della casa -famiglia. Inoltre, la signora CP_1 aveva interrotto il suo percorso di studio della lingua italiana. Tali condotte sec Servizio davano prova di “incapacità e di irresponsabilità genitoriale” che la signora tuttavia “non riconosceva… tentando di giustificarle con la sua appartenenza religiosa, per lei di primaria importanza”. Riferivano inoltre i Servizi che “nella signora Pt_5 musulmana, l'elemento religioso appariva predominante e condizionante, ince peraltro da nuove amicizie integraliste”. In relazione alla sua crescente ostilità nei confronti degli operatori, riferivano che la signora appariva “incapace di sostenere un dialogo aderente ad un piano di realtà”, limitandosi a rispondere “ci pensa Allah, quello che vuole Allah”. Si evidenziava nella relazione 20.7.2021 come tali condotte fossero pregiudizievoli nei confronti dei figli nei confronti dei quali la madre “attuava comportamenti di violenza psicologica legati all'assillo della religione che talvolta sfociavano anche in atteggiamenti di violenza fisica. I più piccoli infatti, in assenza della madre, esprimevano richieste di aiuto nei confronti degli educatori, mentre il più grande, , aveva accessi di rabbia incontrollata. Inoltre, la signora era stata sottoposta a visi uropsichiatrica da parte del prof. che aveva posto in evidenza come ella tendesse a giustificare le sue Per_2 inadempienze per l'appartenenza alla religione islamica, mostrandosi priva di qualsiasi progettualità rispetto ai figli, anaffettiva e concentrata su sè stessa con introflessione dell'io evidentemente patologica, mostrando evidenti segni di nervosismo e tendenza all'ira verso gli altri.”
-Pertanto il T.M. con decreto pronunciato in via provvisoria ed urgente, del 21.9. 2021 sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominava tutore il Sindaco di Roma, curatore speciale dei minori l'avvocato e disponeva l'allontanamento della madre CP_2 dalla comunità per donne in difficoltà ove er figli ( AS EL ), incaricando il servizio sociale del Municipio VII di Roma di collocare i minori in un'idonea casa - famiglia senza la madre, stabilendo che potesse incontrarli soltanto in forma protetta alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto e con facoltà per il servizio sociale di interrompere gli incontri qualora ravvedesse che questi erano contrari al benessere dei minori oppure, nel caso in cui la madre si fosse presentata in condizioni psicofisiche non adatte a sostenere l'incontro stesso. Aveva inoltre sollecitato il centro di salute mentale dell'asl RM 4 di effettuare una valutazione sulla personalità della madre dei minori, già disposta con decreto in data 27.05.2019 e mai pervenuta per indisponibilità della signora a sottoporsi all'accertamento. Aveva inoltre prescritto alla madre di prendere contatti immediatamente con i servizi territoriali indicati per consentire lo svolgimento degli accertamenti nei tempi indicati dal tribunale.
-I tre minori venivano pertanto collocati, senza la madre, nella struttura “L'Albero delle Mele” a Mentana il 13.12.2021. Espletata istruttoria da parte del T.m. e fissata udienza per l'audizione di entrambi i genitori, la madre non si presentava, mentre il padre era ancora irreperibile. All'esito su ricorso del P.m.m. con decreto del 21.12.2021 il T.M. disponeva la chiusura del procedimento di volontaria giurisdizione e l'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, dichiarando non luogo a provvedere sulla procedura per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale instaurata dal p.m.m. disponendo l'allegazione degli atti di quel procedimento alla procedura di abbandono. In tale procedimento si costituivano entrambi i genitori dei minori e veniva
4 espletata istruttoria. La madre dei minori, sentita, confermava i fatti come riferiti in sede di s.i.t. e sopra riassunti. Affermava di vivere presso un'amica e di avere reperito un lavoro in un albergo. Precisava che le continue uscite da “AS EL” erano motivate dalla necessità di cercare un lavoro per sè, e che lei pregava in camera dei bambini per far sentire loro le preghiere e trasmettergli la loro cultura. Comunque, ora i ragazzi frequentavano la scuola e seguivano la religione cattolica. Il padre dichiarava di vivere a Roma e di lavorare in una pizzeria con un contratto a tempo indeterminato per il quale percepiva 1400 -1500 euro al mese. Aggiungeva di avere provato a cercare la moglie ed i figli in Egitto giacchè non immaginava che si fossero trasferiti in Italia. Negava che i fatti riferiti dalla moglie fossero veri e precisava che i tranquillanti li aveva prescritti il medico per il mal di testa. Quanto al video che ritraeva nuda la moglie, precisava che era stata lei a farselo da sola e poi a metterlo sul computer dove lui l'aveva visto. Esprimeva la volontà di voler rivedere i figli e di voler riunire la famiglia se i figli e la moglie lo desideravano. Venivano sentiti anche i tre minori all'udienza del 16 maggio 2022 che dichiaravano quanto segue. che all'epoca aveva 12 anni, e frequentava la prima media, Adr: “sento mamma tutti i dì, vorrei vederla, non la vedo da dicembre. Mamma è una che si arrabbia facilmente ma non ci ha mai picchiato, ho sentito dire che ci menava, ma non era vero. Ha litigato con le educatrici nell'altra casa-famiglia ma io non so chi aveva ragione perché me ne andavo quando c'erano le liti. Mamma e PA quando stavano a casa litigavano. Mamma ci insegnava a leggere l'arabo per leggere il Corano ma non ci ha mai obbligato. Seguo la religione musulmana, non mangio la carne di maiale, prego 5 volte al giorno a volte mi sveglio alle quattro per pregare poi alle 12 poi alle 15 e alle 17.adr non voglio vedere PA perché ci maltrattava, ci picchiava tutti e tre picchiava anche mia madre. ADR ci picchiava quando non ascoltavamo per esempio ad aiutarli a cucinare o pulire non so perché picchiava mia madre. Quando litigavano mia madre e mio padre io mi allontanavo per non vedere. Mia madre si è sempre comportata bene con noi, ma veniva minacciata dagli educatori perché era musulmana e teneva il velo. Io vorrei rimanere in casa-famiglia e poter vedere ogni tanto mamma. AP non lo voglio vedere”. nata nel 2014, otto anni all'epoca dell'audizione, ha dichiarato: “mi trovo bene in casa Pt_3
sento mamma alcuni giorni. Vorrei vedere mamma, non so dove sta. Quando la sento mi dice se voglio un gioco o qualcosa. Mi ha detto che un giorno mi porterà un panda. A me mamma non ha insegnato le preghiere perché ero troppo piccola. Non sento e vedo PA da tanto tempo. Non me lo ricordo, però mi manca più mamma. Non vorrei vedere PA, non mi ricordo nemmeno il nome. Mamma mi manca. Alcune volte mamma urlava perché non voleva che facessimo delle cose per esempio se andavamo al parco con gli educatori voleva che lo chiedevano anche a lei. Vorrei tornare a casa con lei e con i miei fratelli”.
nata nel 2012, 11 anni al momento dell'audizione, frequentava la quarta elementare Pt_2 iarato: “mamma mi manca, non so perché non c'è in questa casa-famiglia. Se ci sono state discussioni non le ricordo. AP me lo ricordo poco. Avevo cinque o sei anni l'ultima volta che l'ho visto. Non mi ricordo cosa succedeva a casa. Non vorrei vederlo. Non so se vorrei vedere mamma. La sento ogni mercoledì ma se chiama oppure no per me è la stessa cosa. Quando la sento mi dice come stiamo e che vogliamo. Rispetto ad andare in una famiglia affidataria ci penserei, potrei valutarla come una possibilità insieme ai miei fratelli non so se vorrei tornare a vivere con mamma. Veniva disposta anche una c.t.u. sulle capacità genitoriali degli appellanti. La consulente, dott.ssa concludeva, quanto ai genitori, per una incapacità di entrambi di Persona_3 accudim zione dei minori: il padre presentando una “strutturazione disarmonica
5 della personalità in senso psicopatologico che implicava una condizione di difficoltà strutturale che influenza il suo adattamento, avendo disequilibrio in tutte le aree della valutazione globale essendo privo di capacità di insight riflessive, introspettive ed empatiche”. Oltre a ciò rilevava “impulsività su base aggressiva”. Quanto alla madre, osserva il c.t.u. “che dall'osservazione clinica e dell'approfondimento psico- diagnostico è emerso che ella non è in grado di percepire i bisogni evolutivi dei figli e di poterli soddisfare. La sua progettualità è improntata agli aspetti meramente concreti dell'esistenza. Inoltre, ella presenta
“una severa compromissione della personalità... che “interferisce significativamente sulle capacità genitoriali quali la mancanza di abilità, di insight, introspettive, riflessive, empatiche;
oltre che compromissione nella gestione delle emozioni, mancanza di stabilità dell'umore e di controllo. Per entrambi i genitori la c.t.u. escludeva la possibilità di un recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi dei minori. Quanto alle condizioni psicologico - cliniche dei minori, la dott.ssa rilevava in tutti e Per_3 tre un quadro clinico orientato in senso fortemente depressivo. Qu “a fronte di un livello intellettivo molto buono sussiste una organizzazione psicologica disarmonica nel senso che gli aspetti cognitivi non sono integrati con quelli emotivi fortemente ritirati e coartati gli aspetti di angoscia, impotenza, frustrazione che albergano nel suo mondo interno sono espressi attraverso comportamenti oppositivi provocatori ed isolamento di sé. presenta un quadro clinico orientato in senso fortemente Pt_2 depressivo ma con una migliore integrazione rispetto al fratello. Ella sembra mantenere una migliore coerenza tra ciò che esprime e ciò con cui il suo funzionamento si sta organizzando. Gli aspetti cognitivi e di consapevolezza di sé sono più integrati rispetto ai fratelli. La sfera emotivo -affettiva ed il livello intellettivo sono nella media”. La figlia più piccola resenta un “funzionamento psicologico Pt_3 in senso ansioso-depressivo, con una significativa devitalizzazione e una importante incapacità a regolare la propria pulsionalità che può essere dirompente in lei. Sono evidenti difficoltà di integrazione intrapsichica che depongono per un processo di formazione della sua personalità disarmonica e disregolata su base ansioso-depressiva. In tutti e tre le vicende della loro storia familiare - istituzionale sono apparse poco elaborate. Conclude il c.t.u. affermando che i minori hanno bisogno di un contesto familiare stabile. Sulla base di tutte le emergenze istruttorie sopra riportate e delle conclusioni del c.t.u , che ha condiviso, il tribunale per i minorenni ha pronunciato la sentenza oggi impugnata.
-Avverso tale sentenza con ricorso del 7.4.2023, proponeva appello il padre dei minori. Esponeva che solo a seguito della notifica del reclamo proposto dalla moglie avverso il decreto del tribunale per i minorenni del 21.9.2021 che sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi, era venuto a conoscenza della collocazione dei figli presso la casa protetta e dei provvedimenti assunti dal tribunale. Negava di essersi disinteressato della propria famiglia, avendo perso le tracce della moglie e dei figli da quando questi avevano fatto ingresso in Italia, rendendosi a lui irreperibili, malgrado i suoi tentativi di rintracciarli in Egitto, anche interessando i familiari della moglie. Si dichiarava disposto a ricomporre il nucleo familiare e superare i dissidi che vi erano stati con la moglie. Lamentava che la disposizione che, prima della sentenza impugnata, aveva previsto incontri protetti tra lui ed i figli era stata del tutto disattesa, nonostante le sue sollecitazioni tramite avvocato. Il che dimostrava un evidente pregiudizio nei suoi confronti, non essendo mai stata effettivamente valutata la possibilità di recuperare anche gradualmente, un rapporto genitoriale con i figli.
6 Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, la sua riforma con la revoca della dichiarazione di adottabilità dei minori oltre che del divieto di contatti tra lui ed i figli. In via istruttoria, disporsi una nuova c.t.u. finalizzata all'analisi ed alla valutazione dello stato attuale del suo rapporto genitoriale con i figli, anche mediante l'esame di incontri protetti.
-Con atto d'appello separatamente iscritto nel procedimento n. 50688/2023, successivamente riunito al presente procedimento n. 50685/2023, anche la madre dei minori, , impugnava Controparte_1 la sentenza lamentando : 1) la mancanza di una adeguata istruttoria, in particolare, l'inaffidabilità delle osservazioni dei Servizi sociali e dei responsabili della casa che l'aveva ospitata con i bambini, poiché falsate dalla mancata conoscenza della lingua italiana da parte sua, che aveva compromesso i suoi rapporti con gli operatori, facendo loro fraintederne gli agiti. In punto di fatto, rilevava come dal mese di giugno 2021 ella avesse trovato un lavoro a tempo indeterminato presso la Quick service soc. coop, senza l'aiuto dei Servizi, con qualifica di operaia e che, per arrivare al posto di lavoro usciva dalla Comunità alle 6,30 facendo ritorno a Morlupo alle 18,30. Negava di avere esercitato qualunque violenza nei confronti dei suoi figli, rilevando che se così effettivamente fosse stato, non si comprendeva perché i Servizi non avessero doverosamente sporto denuncia nei suoi confronti. Rigettava altresì l'accusa non larvata di fanatismo religioso, non avendo mai imposto ai figli il suo credo religioso, sottolineando altresì che i ragazzi parlavano solo l'italiano e non conoscevano la lingua araba. Sottolineava, inoltre, che l'istruttoria compiuta dai servizi sociali nel periodo successivo al ricovero dei ragazzi nella casa- famiglia senza la madre era stata lacunosa, evidenziando come alcuni approfondimenti richiesti dal tribunale al Csm della Asl RM 4, da effettuarsi entro il 31.12.2021, prima della dichiarazione di stato di abbandono, non fossero in realtà mai stati svolti. Poneva in evidenza, inoltre, come, contrariamente a quanto disposto dai decreti del tribunale per i minorenni dopo il trasferimento dei bambini nella casa -famiglia “Il tempo delle mele” , gli incontri con i bambini non fossero mai stati organizzati, essendosi il loro rapporto limitato soltanto a colloqui telefonici. Tale mancanza l'aveva privata della possibilità non solo di abbracciare i propri figli ma aveva privato anche il tribunale della possibilità di ricevere un contributo informativo da parte di persone qualificate in relazione al suo rapporto con loro. Quanto alla c.t.u., sottolineava come questa dovesse considerarsi carente proprio sotto tale punto di vista, non avendo la consulente osservato i bambini in interazione con lei, nonostante l'espressa autorizzazione in tal senso da parte del tribunale. Ha concluso, pertanto, chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e la revoca dell'adottabilità. In via istruttoria, il rinnovo della c.t.u.
-Con memoria del 13 ottobre 2023 si costituiva il curatore speciale, avvocato
[...] il quale chiedeva la conferma della sentenza appellata, ivi compresa la pos CP_2 enimento dei rapporti tra la madre ed i ragazzi. Entrambi i genitori, infatti, per ragioni diverse, erano privi di capacità genitoriale. Il padre si era reso completamente irreperibile durante tutto il procedimento di volontaria giurisdizione, non assumendo mai un ruolo di responsabilità nei confronti della propria famiglia, come dimostrato anche dalle condotte pregiudizievoli che in passato egli aveva posto in essere, poi denunciate
7 dalla moglie. Quanto a quest'ultima, ella era risultata essere una donna con molteplici criticità e fragilità. Nell'ambito comunitario si era mostrata incapace di ricoprire adeguatamente il proprio ruolo genitoriale ed aveva posto in essere condotte aggressive e maltrattanti sia nei confronti dei figli che degli operatori, delegando totalmente a questi ultimi l'accudimento dei minori, subordinando le necessità dei figli alle proprie, condizionata dal preminente fattore religioso. In tale situazione i minori, come posto in rilievo dalla c.t.u., presentavano un quadro psicologico di grande sofferenza che ciascuno esprimeva in modo diverso. Talvolta emulavano i comportamenti materni ed assimilando gli insegnamenti ricevuti, manifestavano nel contesto comunitario notevoli problematiche comportamentali. In sostanza, apparivano bisognosi di trovare nel miglior tempo possibile un nucleo familiare che fosse in grado di dar loro l'affetto di cui avevano bisogno ed una stabilizzazione. Chiedeva, pertanto, la conferma della sentenza impugnata. Nel corso di questo giudizio è pervenuta su richiesta dei Servizi sociali una prima relazione del Municipio VII del 30.10.2023 nella quale si legge che la signora che Pt_5 dichiarava di non avere avuto alcun contatto con il marito, si era trasferita dall del mese di settembre in un appartamento ad Acilia per il quale pagava un canone di locazione di 500 euro mensili, lavorando come cameriera presso l'hotel Cristoforo Colombo con contratto a tempo indeterminato per 8 ore al giorno con due riposi settimanali. La signora considerava il suo ambiente di lavoro piacevole ed aveva instaurato buoni rapporti con le colleghe. Era inoltre in attesa di iniziare un corso di italiano per tre ore alla settimana e, nel frattempo, guardava dei video in lingua per esprimersi meglio e correggere alcuni errori. Sebbene la signora si esprimesse con qualche difficoltà, attestano i Servizi che comunque, era stato possibile instaurare un dialogo fluente con lei. Nel mese di Aprile 2023 aveva intrapreso un percorso di supporto psicologico presso l'ospedale San CA al quale aveva fatto accesso spontaneamente. Sentita telefonicamente, la professionista che aveva preso in carico la madre dei minori aveva riferito quanto segue: “la signora aveva fatto un primo accesso il 4 Aprile. Durante i primi incontri era un “fiume di lacrime” per la separazione dei suoi figli. Da un lato prevaleva in lei un grande senso di colpa nel pensare di averli abbandonati, dall'altro si sentiva ferita e spodestata dal suo ruolo di madre. Ci erano voluti all'incirca quattro incontri per far sì che ella acquisisse la fiducia necessaria per la ricostruzione di un buon lavoro terapeutico. Inizialmente era molto rigida e chiusa, con una grande paura di essere fraintesa, via via era divenuta più morbida, ed aveva cominciato a porsi con un atteggiamento autocritico e maggiormente consapevole, riuscendo a mettersi in discussione. In particolare, dal mese di agosto era stato osservato un cambiamento positivo, orientato ad una maggiore elasticità. L'obiettivo della terapia, sottolineava la professionista, era quello di “trasformare il dolore in energia positiva da investire nelle telefonate con i tre figli”. Le sedute si tenevano all'incirca ogni 10 giorni nell'ambito di una cornice temporale non definita poiché la signora aveva ancora molto bisogno di questo spazio. Sottolineava la terapeuta che un ruolo fondamentale era stato ricoperto dalla mediatrice culturale che si poneva quasi come una co-terapeuta, grazie al suo intervento la donna si sentiva accolta e capita. Il Servizio, inoltre, aveva effettuato una visita domiciliare presso la casa della signora ad Acilia presso il suo appartamento che si trovava in una zona residenziale. L'immobile era composto da un grande salone, cucina, camera matrimoniale, cameretta, bagno, gli spazi
8 erano tutti già arredati e si presentavano ordinati e curati. La signora immaginava di destinare l'intera cameretta a ed il salone arredato per e Durante Pt_2 Pt_3
l'intervento era squillato il tele della signora per indicare il iu ell'orario pomeridiano dedicato alla sua preghiera. La donna, scusandosi, aveva interrotto la suoneria ed aveva riferito che avrebbe recuperato la preghiera al termine dell'incontro. La madre dei minori aveva riferito di essersi informata sui servizi presenti nella zona e di aver fatto la conoscenza di una vicina che avrebbe potuto, un domani, sostenerla nell'accudimento dei minori mentre lei era al lavoro. I Servizi riferivano anche di un colloquio con il padre dei minori, che si era svolto senza l'intervento del mediatore culturale, non disponibile in quel momento. Nonostante le difficoltà di espressione e la preoccupazione di essere frainteso, il signor si R_ esprimeva in lingua italiana ed aveva riferito di abitare in affitto nel territorio d io VII in zona Porta Furba insieme ad un'amica che poi, nel corso del colloquio era stato possibile identificare come sua attuale compagna. La descriveva come una donna dal cuore buono conosciuta tramite amici. Riferiva di avere appena aperto la partita iva per lavorare come traslocatore, provvedendo all'acquisto di un furgone. Parte della sua famiglia era in Egitto, mentre suo fratello vive con la moglie in località ZA. Aveva raccontato la sua storia familiare, precisando di aver trovato le foto della moglie sul suo computer quando si trovava in Germania, e che, richieste spiegazioni, la donna gli aveva detto di avere intenzione di intraprendere una relazione con un altro uomo e che da quel momento in poi la relazione si era interrotta. Dopo la sparizione della moglie con i figli egli aveva cercato di rintracciarli, ma il cellulare della moglie era sempre bloccato, mentre i familiari di lei non avevano collaborato, anzi il fratello che faceva parte della polizia, gliene aveva impedito il rintraccio. Affermava di essere disposto a partecipare a qualsiasi tipo di percorso di supporto per poter essere aiutato nella ricostruzione di un rapporto con i suoi figli. Il 26 ottobre si era svolta la visita domiciliare presso l'abitazione del alla quale era R_ presente anche la sua compagna, donna di origine marocchina c dichiarato di amare i bambini. L'abitazione si trova all'interno di un condominio ed era composta da cucina, due camere da letto, una per il pernottamento del padre dei minori e della compagna mentre l'altra vuota con due soli letti singoli ed un bagno. L'abitazione era regolarmente locata per 600 € al mese. Il signor aveva specificato di essere R_ consapevole del poco spazio per accogliere i tre mi d'accordo con un amico dal mese successivo si sarebbe trasferito presso un altro appartamento stipulando un nuovo contratto di affitto per il costo di 1.100 € mensili sito su via Tuscolana. Per quanto riguarda i minori, la relazione riferisce che , e rano ancora Pt_2 Pt_3 ospitati presso la casa-famiglia “Albero delle mel a ordi con la responsabile della struttura si evince che la condizione dei minori era migliorata. Tutti e tre seguivano dei percorsi terapeutici. , in particolare, era stato da poco preso in carico da un nuovo professionista poiché c precedente non era riuscito ad instaurare una relazione funzionale. Il 24 ottobre era stata svolta una riunione di rete alla presenza delle psicoterapeute di e all'esito della quale era emerso che per le bambine la Pt_2 Pt_3 figura del padre e pl te assente, non veniva mai menzionata quasi come se non fosse mai esistita. Quanto alla madre, in particolare, ne parlava solo su Pt_2
9 richiesta, raccontando qualcosa delle telefonate poiché sentiva molta responsabilità nello svolgimento delle stesse, ma non faceva alcuna richiesta in particolare nè chiedeva di tornare a casa. La minore aveva dei ricordi molto belli della nonna materna e spesso portava in terapia il tema della cucina della nonna. Lo stesso valeva per la più piccola dei tre. HL era più chiusa rispetto alla sorella dal punto di vista emotivo ed anche lei non affrontava il tema della separazione dalla figura materna nel complesso. I contatti telefonici che i tre minori intrattenevano con la madre duravano una decina di minuti ciascuno in modo tale che ognuno potesse rapportarsi singolarmente con lei, tuttavia, per quanto osservato dall'equipe del gruppo appartamento, erano spesso faticosi e di difficile gestione. Valutato il materiale probatorio dinanzi esposto, la Corte ha ritenuto di dover disporre un accertamento peritale attualizzato alla luce delle modificazioni della situazione personale della signora sopra illustrate oltre che degli sviluppi della situazione psicologica dei CP_1 minori, all'e lla separazione dalla madre, nominando c.t.u. il prof. Per_4
. Inoltre, preso atto che il Tutore aveva ritenuto di sostituire gli incontri tra la
[...]
i figli con delle videochiamate, e che i minori non avevano più visto la madre dal momento in cui erano stati accolti presso la Comunità educativa “ L'albero delle mele”, aveva chiesto al c.t.u., tra l'altro, di valutare, nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, riferendone subito al Collegio, se la ripresa degli incontri dei minori con la madre potesse contrastare il loro interesse, eventualmente valutando la relazione tra la madre ed figli anche all'esito di tali incontri. Il c.t.u., non riteneva che il ripristino degli incontri tra la madre ed i figli potesse compromettere il loro sviluppo psico-emotivo, e, pertanto, pertanto ha svolto la c.t.u. attraverso molteplici colloqui con i minori, congiuntamente (15.5.24 e 21.5.24) e separatamente (4.7.24,16.9.24, 27.11.24) con la signora CP_1
(31.5.24, 14.6.24, 23.9.24,11.1.24), espletando una consulenza tecnica, come da lui definita, “trasformativa”, “sollecitando le capacità collaborative delle parti, le quali sono state rese partecipi delle ipotesi del c.t.u. man mano che venivano elaborate” ed ha tenuto conto nel raggiungere le conclusioni, “dei cambiamenti che le parti sono state in grado di realizzare nel corso delle operazioni su sua sollecitazione”. All'esito del lungo ed articolato percorso, il c.t.u. ha escluso l'incapacità genitoriale della signora subordinando CP_1 comunque, la ripresa libera dei rapporti tra la stessa ed i figli nonché la possibilità di una convivenza tra loro ad uno specifico percorso del quale si darà conto nella parte motiva della sentenza. Infine, è pervenuta alla Corte il 15.1.2025 l'ultima relazione dei responsabili della Struttura educativa “l'Albero delle Mele”, presso la quale sono inseriti i minori che conferma le trasformazioni ed i notevoli miglioramenti verificatisi nei ragazzi (ciascuno dei quali seguito in un percorso individuale di psicoterapia) a seguito della ripresa degli incontri con la madre, sia pure segnalando il persistere di alcune criticità, diverse per ciascuno di loro: l'episodica difficoltà di gestione della rabbia per e per d il Pt_3 persistere di un rapporto molto conflittuale tra loro, una maggiore urezz Pt_2 che, tuttavia, appare essere più defilata rispetto alle dinamiche conflittuali tra gli al fratelli. Si segnala nella relazione che attualmente, e chiedono di tornare a Pt_2 Pt_3 vivere con la madre, mentre , sia pure desiderando di continuare a vederla, chiede di restare nella comunità educ sino alla maggiore età.
10 All'esito dell'istruttoria il e la si sono riportati alle conclusioni contenute R_ CP_1 nei propri scritti difensivi. Il curatore speciale ha concluso chiedendo la revoca della dichiarazione di adottabilità, la conferma, allo stato, delle statuizioni sulla responsabilità genitoriale con conseguente conferma della nomina del tutore, la conferma dell'attuale collocamento dei minori, disponendone la presa in carico da parte dei Servizi sociali competenti territorialmente, predisponendo l'attivazione di un progetto finalizzato al graduale ricongiungimento dei minori con la madre, con le modalità ritenute più opportune dalla Corte con conferimento dell'incarico ai Servizi sociali ed al tutore di dare tempestiva esecuzione ai necessari adempimenti. Il p.m. concludeva chiedendo la conferma della revoca della responsabilità genitoriale per il padre, con divieto di incontri con i figli, la permanenza della sospensione della responsabilità genitoriale della madre ed il rispetto della volontà espressa dal figlio maggiore.
Motivazione
Ritiene la Corte che debba essere revocata la dichiarazione dello stato di abbandono dei tre minori, , Persona_1 Parte_2
e
[...] Persona_1 Parte_3 in alcuni fatti accaduti all'epoca dell'instaurazione del procedimento di volontaria giurisdizione e di quello per la dichiarazione di stato di abbandono possano oggi, alla luce degli accadimenti successivi, essere riletti diversamente e come il percorso trasformativo delle relazioni tra madre e figli in atto, se sostenuto dalla perdurante volontà della signora e dal convinto CP_1 appoggio dei Servizi sociali, potrà portare alla deistituzionalizzazione dei minori, ed alla ripresa della convivenza con la madre (quantomeno, con le figlie più piccole, ove le resistenze del figlio maggiore persistessero). Infatti, l'istruttoria compiuta consente di ritenere che la condotta della signora così ostile nei confronti degli operatori della CP_1 comunità nella quale era stata ospitata inizialmente assieme ai figli al loro arrivo in Italia, sia stata fortemente condizionata da un lato dalle ragioni che ne avevano determinato la decisione di lasciare l'Egitto, legate alla relazione con il marito, e, dall'altro, dalle sue serie difficoltà nella comprensione della lingua italiana (persistenti anche nel presente grado di giudizio, tanto da aver reso necessaria la nomina di un interprete per l'udienza e l'assistenza di un mediatore culturale per lo svolgimento delle operazioni peritali). Tali circostanze unite alle significative diversità culturali dovute alle sue origini egiziane, hanno costituito il punto di partenza di incomprensioni reciproche con il personale della Comunità e con i Servizi e di un sostanziale rifiuto da parte della delle regole della Comunità prima e, CP_1 successivamente, della casa -famiglia presso la no poi stati ospitati i figli. La CP_1 si è così chiusa in una sorta di arroccamento culturale, aprioristicamente osti proposte che le venivano dai Servizi, valutate pregiudizialmente in modo negativo, probabilmente per l'impossibilità di comprenderne il senso. Il che, certamente, non giustifica in alcun modo gli agiti più violenti ed oppositivi della signora diretti verso alcuni operatori, altri ospiti della comunità ed i maltrattamenti nei confronti dei figli, ma consente
11 di spiegare perché ella, una volta uscita dal contesto comunitario, certamente mossa anche dal trauma per l'allontanamento dalla prole, sia stata in grado di chiedere spontaneamente un aiuto psicologico presso l'ospedale San CA ( sempre attivato con l'ausilio di un mediatore culturale), riuscendo ad usare quello spazio in modo positivo, riacquistando quell'equilibrio che le ha consentito di riconsiderare i propri comportamenti nell'ottica del benessere dei figli e di muoversi fattivamente per la creazione dei presupposti concreti per poter ripristinare la convivenza con loro, avendo ella reperito un lavoro stabile ed un'abitazione idonea ad ospitarli. Tali profondi mutamenti sono testimoniati dalla relazione di consulenza redatta dal prof. all'esito di un rigoroso ed approfondito Per_4 percorso che non si è limitato a fotografare in un'“istantanea” la situazione psicologica della madre e dei ragazzi, ma l'ha esaminata “in divenire” attraverso molteplici incontri. All'esito di tale percorso il c.t.u., premesso che si era “proceduto ad analizzare gli aspetti personologici della signora attraverso il colloquio clinico e la somministrazione di CP_1 una batteria di test psicodiagnostici da parte del professor in riferimento al primo Per_5 dei quesiti formulati, relativo alla personalità dell'appellant on riferimento ad eventuali patologie psichiatriche in atto, alla valutazione del suo legame affettivo con i figli ed alla sua capacità di percepire e rispondere ai loro bisogni evolutivi, anche accettando l'eventuale assistenza dei Servizi eventualmente incaricati del sostegno alla funzione genitoriale”, ha escluso “la presenza di alcuna patologia psichiatrica” precisando che “fatta la tara delle differenze culturali e un atteggiamento di fondo difeso rispetto alla valutazione… era emersa una personalità sufficientemente adattata e priva di aspetti che potessero essere visti come criticità di interesse clinico”. Nel corso della c.t.u. la signora aveva mostrato “una preoccupazione elevata, che potremmo considerare causata dal contesto;
tale preoccupazione era inoltre legata alla salute dei suoi figli, sia fisica che emotiva. La signora si affidava a chi le sta intorno ed affermava di credere ancora nei Servizi Sociali italiani, nonostante la sua storia personale;
seguiva le indicazioni che le venivano date e mostrava di comprendere gli errori che attuava. Appariva in grado di avvalersi adeguatamente del sostegno e degli ausili messile a disposizione dai servizi a ciò preposti”. Quanto al secondo quesito, ha precisato il c.t.u. che “la valutazione del legame affettivo della signora con i suoi figli e le sue capacità di accudimento e protezione erano state analizzate attraverso sette incontri madre - bambini in spazio neutro, con osservatore, rilevando che il legame affettivo era “positivo e stabile, come la forte volontà di prendersi cura di loro. Gli incontri tra i minori e la madre erano apparsi produrre effetti positivi sullo sviluppo dei bambini e sulla loro relazione con la madre”. A tale riguardo il c.t.u., rispondendo al quesito con il quale si chiedeva di valutare la condizione dei minori, anche nell'interazione con la madre, ha affermato che ha Pt_2 mostrato di avere una scarsa autostima e sembra ritenere che ciò che afferm vo di importanza. La dott.ssa , che l'ha esaminata, descrive una ragazza con una scarsa Per_6 autostima, una percezione neg sé, una sfiducia nelle proprie capacità relazionali, cognitive ed emotive, una difficoltà ad affidarsi alle figure adulte percepite come disinteressate, una incapacità a proiettarsi nel futuro in termini proattivi. Durante gli incontri sembra evidente che Pt_2 necessiti di essere vista e che per questo cerchi attenzioni dalla madre.
è il primogenito e colui che porta alla luce i bisogni della fratria. Si fa carico perciò di comunicare ciò che lo infastidisce durante gli incontri e ciò che vorrebbe fosse
12 cambiato. Al contrario di mostra di affidarsi all'adulto e di possedere Pt_2 un'assertività comunicativa che lo aiuta a far valere le proprie idee. Mostra un alto livello di frustrazione, dovuto all'insicurezza di ciò che avverrà “dopo” e alle modalità degli incontri, che lo fanno sentire controllato. Il dottor suo terapeuta, a tale CP_4 proposito afferma “emerge un vissuto di vuoto e difficolt el distacco, segno di una frustrazione legata alla separazione. Questa sensazione non svanisce immediatamente, lasciando il ragazzo in uno stato di irritabilità che può dar luogo a conflitti con gli educatori e con gli altri ragazzi della casa-famiglia”. è in una età di transizione, nella quale è alla ricerca di una identità più adulta e appar gnoso in ciò di un riferimento maschile che è assente in famiglia e non appare al momento disponibile nel suo contesto di vita, per cui i suoi riferimenti sono i coetanei, che assumono un'importanza crescente e ai quali si lega con forza, determinando ciò parte delle sue scelte. ostra una iniziale difficoltà di apertura con l'altro, con un mutismo che tende a Pt_3 ere fino a quando, con molti sforzi, si riesce ad entrare in relazione con lei. Gli educatori e la sua terapeuta riferiscono di scoppi di rabbia che prendono il posto del suo sentire emotivo, di cui sembra essere non del tutto consapevole. Sia lei che di frequente esperiscono agiti etero-aggressivi nei confronti dell'altro:
utiliz modo preponderante l'ironia e la presa in giro, scelta come valvola di sfogo nei momenti in cui la rabbia sembra prendere il sopravvento;
più piccola Pt_3
e meno capace di autoregolarsi, agisce la rabbia fisicamente sia nei co dei pari che degli adulti significativi. Nel corso della c.t.u. stata sottoposta ad E.E.G. dopo deprivazione del sonno, Pt_3
a causa di enuresi notturna da cui emergono “discrete anomalie lente ed epilettiformi intercritiche sulle sedi fronto-centro-parietali bilaterali con incostante prevalenza destra, tendenti alla diffusione”. Le è stata quindi prescritta una terapia farmacologica.” Afferma il c.t.u. che “gli incontri con la madre, che diventano via via sempre più organizzati, sembrano dar modo ai minori di riprendere contatto e confrontarsi con il loro passato, elaborandolo. Infatti, i minori hanno mostrato cambiamenti nel comportamento, riscontrati anche dalla Comunità educativa e dai loro terapeuti. Pt_3 appare più serena e aperta al confronto con l'altro; la dottoressa che la se CP_5 psicoterapia, afferma che “Gli agiti si sono ridotti e mostra una maggiore apertura verso l'esterno. In psicoterapia ciò si è palesato con la possibilità di racconti dei suoi vissuti traumatici passati, cosa mai accaduta in precedenza. […] gli incontri con la madre hanno riportato in superficie i vissuti traumatici e stanno dando la possibilità di elaborazione psicologica al fine di lavorare su una costruzione adeguata di Sé. Inoltre, si rileva una maggiore vicinanza, dai racconti, nella fratria e in modo peculiare con il fratello maggiore”. Anche in seguito agli incontri con la madre, mostra dei miglioramenti significativi: Pt_2 sembr “maggiormente conscia di poter manifestare le proprie idee ed emozioni e di poter essere ascoltata”. Per quanto concerne la capacità della signora di percepire e soddisfare i bisogni dei figli, ha aggiunto il c.t.u. che “pur essendo sostanzialmente abbastanza adeguata, essa appariva ancora parzialmente legata a riferimenti culturali estranei all'ambiente in cui oggi vivono i minori, con una sottostima delle loro reali potenzialità e una progettualità eminentemente
13 concreta e mirata al tempo attuale, che tende ad abbassare le loro fantasie e le loro aspirazioni per il futuro (aprire insieme una pizzeria anziché diventare una veterinaria -
-, o puntare a un successo sociale maggiore ). Tale atteggiamento è con Pt_3
e probabilità responsabile della richiesta di manere in casa-famiglia fino al completamento degli studi (e in parte anche del ivalenza di Esso richiede Pt_3 dunque, ancora per un certo tempo, non inferiore a un anno, un lavoro di sostegno alla genitorialità della signora, al fine di migliorare le sue capacità di percezione delle aspirazioni dei figli e la possibilità di rispondervi adeguatamente”. Per quanto concerne il quesito, relativo specificamente alle capacità genitoriali della signora ed ai tempi eventualmente necessari per recuperarle pienamente così si legge nella c.t.u.: “si ritiene che la signora abbia sufficienti risorse per poter recuperare, se adeguatamente sostenuta, le proprie capacità genitoriali…… durante la c.t.u. la signora ha mostrato una capacità trasformativa che consente di fare ipotesi prognostiche favorevoli rispetto ad una ripresa dei rapporti con i minori. In tale percorso riveste un ruolo fondamentale la prosecuzione della terapia individuale della signora integrato con un sostegno alla sua genitorialità, che l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ha dato disponibilità ad effettuare e del quale la signora CP_1 si è detta disponibile ad usufruire. D'altronde, appare evidente l'ambivalenza dei minori rispetto all'ipotesi di poter tornare a stare insieme in questo momento così come è la situazione. Si evince infatti una progressiva espressione della rabbia, soprattutto da parte di e nel ricordare l'inadeguatezza passata e i maltrattamenti subiti da parte Pt_3 della figura materna. Tale espressione, che ha comunque un risvolto positivo potendosi esprimere invece di rimanere bloccata internamente, si unisce al timore che essa possa non sostenere le loro aspirazioni personali e sociali ed esita, tra l'altro, nella richiesta da parte di di rimanere presso la comunità educativa fino al compimento dei diciotto anni, proseguendo gli incontri con la madre, e dal mutismo messo in atto da lla Pt_3 proposta di poter lentamente riavvicinarsi a sua madre. sembra in ere Pt_2 maggiormente elaborato ciò che è avvenuto in passato io disposta verso un prossimo riavvicinamento”. Conclude pertanto il c.t.u. affermando che “appare dunque possibile, secondo la richiesta della Corte, formulare un progetto di un possibile percorso di progressivo riavvicinamento, che, pur muovendosi contemporaneamente per tutti e tre, potrà essere realizzato in modo in parte differenziato per ogni minore, brevemente descritto di seguito. Si ipotizza dunque un periodo iniziale di prosecuzione degli incontri con la modalità già attuata durante la c.t.u. ovvero un incontro di circa 2 ore ogni 15 giorni in uno spazio neutro senza videoregistrazioni o controlli con la sola presenza nella fase iniziale di un osservatore, che può poi non essere ulteriormente necessario;
quest'ultimo dovrebbe avere un ruolo di facilitatore all'interno del sistema familiare, piuttosto che di controllore. Per rendere il contesto neutro e creare un distacco netto rispetto alle esperienze passate, fondamentale per il benessere dei minori, si evidenzia l'opportunità che l'osservatore non faccia parte del personale afferente alla cooperativa che gestisce la casa-famiglia, con il quale permangono a volte dei conflitti. A partire dal mese di aprile, si organizzerà una visita diurna ogni quindici giorni presso l'abitazione materna, per favorire ulteriormente la ripresa di una funzione genitoriale da parte della signora e l'ambientamento dei figli nel suo spazio di vita quotidiana. CP_1
14 In questo periodo il monitoraggio dei cambiamenti positivi e/o negativi di questo cambiamento di setting avverrà, oltre che attraverso il tutore e i servizi sociali, tramite i terapeuti dei minori e della signora e le educatrici della comunità educativa. A questa fase seguirà, al momento ritenuto opportuno, il pernottamento dei minori nel fine- settimana presso l'abitazione materna una volta ogni quindici giorni e, dopo un periodo di monitoraggio, tutti i fine settimana. Nel caso in cui tutto proceda favorevolmente, sarà opportuno sperimentare una breve vacanza di una settimana durante il periodo estivo, per aumentare i momenti di qualità che la famiglia passa insieme e creare una maggiore unione;
questa settimana servirà inoltre alla madre per potersi sperimentare nel suo ruolo genitoriale. Se tale riavvicinamento proseguirà positivamente, si potrà procedere verso il rientro per e (anche con tempi sfalsati se necessario) Pt_2 Pt_3 presso la casa materna entro l l , che sta per compiere i 14 anni, con una più ampia potenzialità decisionale, pot anere nella comunità educativa in modalità semiresidenziale, ampliando progressivamente, con libertà flessibile, i tempi di permanenza presso la madre. Gradualmente, in caso positivo, potrà essere reintegrata la piena responsabilità genitoriale materna. Condizione fondamentale in questo periodo di profondi cambiamenti, come già evidenziato precedentemente, è la prosecuzione della terapia dei minori e della signora e il supporto genitoriale di quest'ultima; si ritiene inoltre opportuno che venga CP_1
il servizio Tsmree per seguire i minori in questo passaggio. Altrettanto importante è che i minori vengano messi in condizione di proseguire il loro percorso scolastico e lo sport, utile per il loro benessere psicofisico e come “valvola di sfogo” per i grandi cambiamenti che si troverebbero ad affrontare. I servizi sociali del Comune di Fonte Nuova, contattati dal c.t.u., hanno dato la loro disponibilità a sostenere (anche con un piccolo contributo economico) e verificare il su esposto progetto, a condizione che i minori siano residenti nel territorio del Comune. Ove il servizio preposto alla supervisione dell'andamento del progetto, unitamente al tutore dei minori (fino al reintegro materno) dovesse verificare l'esistenza di problemi, potrà graduare diversamente la sua realizzazione.” A fronte delle argomentate ragioni che sostengono le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici e scientifici e che si condividono totalmente, la Corte ritiene necessaria la revoca della dichiarazione dello stato di abbandono dei minori. Tuttavia, a fronte della necessità che il progetto disegnato dal c.t.u. per la prosecuzione e l'incremento degli incontri tra madre e figli, nell'auspicabile prospettiva della ripresa della convivenza dei figli con la madre, possa esplicarsi pienamente con la gradualità necessaria e con il sostegno individuale per ciascuno di loro ed anche con il sostegno alla genitorialità per la madre, è necessario che permanga al momento la sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla CP_1 il Tutore insieme ai Servizi ed agli operatori della casa -famiglia, dando seguito al Per_7 percorso già intrapreso nel corso di questo giudizio, nel solco programmatico delineato dal c.t.u., a decidere le specifiche modalità ed i tempi di realizzazione del progetto, avendo cura di non interrompere le forme di sostegno individuale di cui già beneficiano i minori
15 e la madre di attivare in favore di quest'ultima un percorso di sostegno alla genitorialità, attivando nuove forme di sostegno ove necessarie, anche in collaborazione con altri Servizi nel caso di trasferimento del nucleo in altra residenza. I Servizi, inoltre, nella realizzazione del progetto dovranno valutare e tenere in considerazione la volontà espressa dai minori, in particolare quella espressa dal figlio maggiore . Deve essere confermata anche la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre. Infatti, la versione dei fatti fornita dalla signora quanto alle ragioni che l'hanno CP_1 determinata a trovare rifugio in Italia insieme ai fig re del tutto coerente e verosimile, suffragata, peraltro, dalle dichiarazioni rese dal figlio maggiore all'udienza del 22 maggio 2022 ove egli ha fatto riferimento esplicito ai maltrattamenti che il padre infliggeva tanto alla madre quanto ai tre figli. Né rileva il fatto che la denuncia presentata dalla CP_1 contro il marito sia stata archiviata dal gip, atteso che le ragioni dell'archiviazione no legate all'infondatezza della “notitia criminis”, ma a ragioni meramente processuali, avendo il gip rilevato il difetto di giurisdizione dell'autorità italiana. Peraltro, tra i diversi fatti narrati dalla e negati dal non vi è quello relativo alla partenza del padre CP_1 R_ con il figlio mag enza il con madre verso la Germania, fatto che denota una concezione proprietaria della paternità, del tutto avulsa dal concreto rispetto dell'interesse dei minori. Così come resta solo parzialmente smentita la circostanza riferita dalla DE della somministrazione a sua insaputa da parte del marito di psicofarmaci (circostanza riferita anche dal figlio), essendosi il limitato a replicare che si R_ trattava di medicinali per il mal di testa, senza avere ente smentito di averglieli somministrati a sua insaputa. Assume inoltre rilievo, come posto in evidenza dal tribunale, il sostanziale disinteresse mostrato dal padre sulla sorte dei figli almeno fino all'apertura del procedimento per la dichiarazione di abbandono dei minori. Sul punto non appaiono credibili le giustificazioni dell'appellante che peraltro ha fornito su tale punto versioni sempre differenti nelle diverse sedi in cui è stato sentito. D'altra parte, nessuno dei tre figli ha dichiarato di avere un legame affettivo con il padre: non , che ne ha riferito anche i comportamenti violenti verso di loro e verso la madre, ma che le due sorelle, che lo ricordano a malapena. In questo quadro il parere della consulente tecnica nominata nel giudizio di primo grado, dott.ssa non fa che confermare, all'esito della Persona_3 somministrazione di test psicodi ll'osservazione clinica, quanto appena affermato. Riferisce infatti la c.t.u. che il “è privo di capacità introspettive, R_ riflessive o empatiche” oltre che di qualunq nel mentalizzare le esperienze”. Più nello specifico, ha rilevato la mancanza di consapevolezza del proprio funzionamento psicologico e del proprio contributo psico-relazionale alla vicenda che vede coinvolti i figli, vicenda rispetto alla quale non si riconosce alcuna responsabilità psicologica”. Egli non presenta alcuna capacità di mentalizzare i bisogni evolutivi dei figli”, dei quali ha una
“rappresentazione superficiale e generica”. Inoltre, all'esito dell'approfondimento psicodiagnostico, è emerso che “la sua iniziale capacità percettiva è inficiata da un'emotività instabile ed impulsiva, che ne diminuisce il potere rendendola quasi inefficace. Nel controllo del comportamento… presenta inoltre immaturità, insicurezza ed elevato malessere interiore su base ansiosa che tende a coprire. Quindi la volubilità affettiva è costituita da elementi di insicurezza e di instabilità personale che possono sfociare in comportamenti aggressivi.” In conclusione afferma la c.t.u. il padre presenta
16 una “strutturazione disarmonica della personalità in senso psicopatologico che implica una condizione di difficoltà strutturale che influenza il suo adattamento, avendo disequilibrio in tutte le aree della valutazione globale”, essendo privo di “capacità di insight riflessive, introspettive ed empatiche”. Oltre a ciò si è rilevata “impulsività su base aggressiva”. Alla luce di tali emergenze e rilevato che il nel corso dei due gradi di giudizio, R_ contrariamente a quanto fatto dalla non ha inteso mettersi in discussione né sotto CP_1 il profilo genitoriale né per quan arda il rapporto con la moglie, limitandosi genericamente a dichiararsi disposto ad una riconciliazione con lei pur di riavere i figli, senza avere intrapreso un qualunque percorso in tal senso, la Corte ha valutato inutile disporre una nuova consulenza sulle sue capacità genitoriali, tenuto conto del fatto che la nuova c.t.u. sulla signora è stata disposta non perché quella svolta in primo grado CP_1 non fosse convincente, q iuttosto perché si è ritenuto necessario valutare il nuovo approccio al tema della genitorialità da lei manifestato con comportamenti concludenti, nuovo approccio che è invece mancato nel marito. Tali circostanze rendono necessaria la conferma del divieto per il padre di incontrare i figli, incontri che al momento, alla luce dell'istruttoria compiuta, tenuto conto delle dichiarazioni dei minori, sarebbero per loro solo destabilizzanti in una fase così delicata della loro esistenza nella quale sono già enormemente impegnati nell'elaborazione dei loro dolorosi vissuti passati e nella gestione delle emozioni conseguenti alla ripresa delle relazioni con la madre, in vista di un nuovo cambiamento nella loro vita. In considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza del tribunale per i minorenni di Roma, n. 68 del 1° marzo 2023, così dispone :
-Revoca la dichiarazione di adottabilità dei minori Persona_1
e
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
[...] ma, allo stato, la sospensione della responsabilità genitoriale della madre dei minori, e del padre Controparte_1 [...]
Sindaco del Persona_1 iale nella persona dell'avv. CP_2
-Dispone il divieto per il padre di incontrare i figli;
-Manda al Tutore, di concerto con gli operatori di riferimento della casa - famiglia che ospita i minori e con i Servizi sociali, di dare seguito al programma di incontri tra la madre ed i figli già intrapreso nel corso di questo giudizio, nel solco programmatico delineato dal c.t.u., rimettendo a loro ogni decisione relativa alle specifiche modalità ed ai tempi di realizzazione del progetto di ripristino della convivenza dei minori con la madre, nel rispetto della volontà degli stessi e, in particolare, di quella del figlio maggiore , avendo cura di non interrompere le forme di sostegno individuale di cui già godon nori e la
17 madre, attivando in favore di quest'ultima un percorso di sostegno alla genitorialità e comunque tutti i percorsi che saranno ritenuti necessari anche in collaborazione con altri Servizi nel caso di trasferimento del nucleo in altra residenza;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza disponendo la restituzione del fascicolo al giudice di primo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco AN MA AR
18