Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 31.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 351 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con l'Avv. Giulietta Catalano
appellante e appellata incidentale
E
, con l'Avv. Stefano Cavalcanti Controparte_1
appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 31.5.19 l' esponeva: Parte_1
a) di aver assunto alle sue dipendenze sin dal 20.4.11 con contratto a tempo Controparte_1 pieno e indeterminato con mansioni di funzionario amministrativo;
b) che il aveva svolto le mansioni di responsabile della sede zonale di NA del Patronato CP_1
al cui interno erano espletate le attività sia di patronato, sia di Caf;
CP_2
c) che il 31.12.13 la sede zonale di NA veniva chiusa e il rapporto di lavoro del , intanto CP_1 trasferito presso la sede provinciale di veniva “risolto” il 28.1.14; Pt_1
d) che nel corso del rapporto di lavoro il si era reso inadempiente agli obblighi assunti nei CP_1 confronti della parte datoriale in violazione dell'art. 2104 c.c., dell'art. 7 del contratto aziendale e dei doveri degli operatori di patronato di cui al DM 193/08.
3) Addebitava al che, quale responsabile della sede zonale di NA, aveva omesso di curare CP_1 la regolare tenuta degli appositi registri di apertura e chiusura pratiche, che risultavano incompleti
e non riportavano le attività espletate e la relativa documentazione, con la conseguenza che all'esito dell'ispezione svolta nel 2014, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza non convalidava l'attività della sede zonale di NA ed era risultato impossibile trasmettere le tabelle di riepilogo dei dati statistici afferenti le pratiche trattate.
4) L'ulteriore conseguenza era stata che l'associazione aveva dovuto chiudere la sede zonale di NA per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 250 punti e che quindi ne era derivato un danno patrimoniale di euro 11.3300,00, pari alle somme che la associazione ricorrente aveva dovuto restituire al Ministero, nonché un danno all'immagine, da liquidare in via equitativa, integrato dalla lesione della affidabilità attribuita alla persona giuridica dai soggetti con i quali interagiva.
5) Nella resistenza del , il tribunale di Cosenza, espletata la prova orale, ha respinto il ricorso CP_1 con le seguenti motivazioni:
5.1) ha dichiarato infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto, posto che l' , indipendentemente dalla sua natura di associazione Parte_1 senza scopo di lucro, agisce in giudizio assumendo che dal comportamento del lavoratore sia derivato un danno, patrimoniale e di immagine, all'associazione stessa e che tale danno sia una conseguenza di inadempienze di doveri scaturenti dal contratto di lavoro stipulato tra le parti;
5.2) ha ritenuto sussistente l'inadempimento addebitato al in quanto dalla prova per testi ed in CP_1 particolare dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte ricorrente ( e Parte_2
, collaboratori dell'associazione) sono emersi riscontri all'assunto di parte Testimone_1 attrice, avendo i testimoni confermato che nello svolgimento delle proprie prestazioni lavorative il
ha commesso una serie di inadempienze, dovute ad una gestione Controparte_1 negligente dell'attività del E' emerso in particolare che il convenuto ha omesso di CP_3 CP_2 trasmettere all' i dati necessari per la lavorazione delle pratiche relative all'anno 2013 e che CP_4 ha effettivamente gestito i registri di apertura e di chiusura delle pratiche in modo del tutto irregolare, tant'è che a seguito della visita ispettiva da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e di una ispezione interna disposta dall'associazione è stata accertata la dedotta mancanza di documentazione con riferimento agli anni dal 2009 al 2013 (fatture, scontrini, documenti di riconoscimento degli utenti, tessere sanitarie, certificazioni relative allo stato di famiglia degli assistiti, autocertificazioni, firme, tessere sanitarie). Si tratta di dichiarazioni credibili, perché promananti da collaboratori dell'associazione che non avevano alcun interesse a riferire circostanze non corrispondenti al vero. Tali dichiarazioni non possono, inoltre, ritenersi smentite dal narrato dei testi indicati dal resistente ( e ) sia per i rapporti di affinità e di Testimone_2 Parte_3 parentela con il convenuto, sia perché la teste è stata una informale collaboratrice del Pt_3 CP_1
e non dell'associazione, mentre il teste ha collaborato con la , anch'egli in modo Tes_2 Pt_1 informale, prestando la propria opera “sulla base di una promessa di assunzione mai avvenuta”. Vi sono, pertanto, sufficienti ragioni per ritenere che entrambi i testi avessero un interesse a favorire la posizione del convenuto, anche in ragione di un verosimile rancore nei confronti dei responsabili dell'associazione;
5.3) ha tuttavia rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova dei danni patrimoniali e non dedotti in giudizio. In particolare, perché la parte ricorrente non ha offerto riscontri sufficienti dei pregiudizi che assume siano derivati dalla condotta del lavoratore. Nell'atto introduttivo del giudizio tali danni (patrimoniali) sono indicati nella misura di euro 11.330,00, che l'associazione deduce di aver restituito al Ministero del Lavoro (euro 9.830,00 per il mancato riconoscimento del punteggio caricato, pari a 245,75 punti moltiplicato per euro 40,00 corrispondente alla quota riconosciuta per ciascun anno dal Ministero, ed euro 1.500,00 per il mancato riconoscimento della quota sede).
Ebbene, posto che i danni dedotti sono consistiti nella restituzione di somme già percepite dal Ministero del Lavoro, di tale restituzione non è possibile non sia rimasta traccia documentale. Nessun documento comprovante tale pregiudizio è stato, tuttavia, prodotto dall' Parte_1
né all'atto della costituzione in giudizio né in corso di causa, pur essendo stata autorizzata
[...] alla relativa produzione. I documenti in atti, invero, nulla riscontrano in ordine alla perdita patrimoniale subita quale conseguenza del comportamento del lavoratore, trattandosi di documenti formati dalla stessa parte su cui incombeva l'onere della prova. Insufficienti, pertanto, devono ritenersi le dichiarazioni rese sulla specifica questione dai testi indicati dalla parte attrice, dichiarazioni che avrebbero richiesto, appunto, anche quanto alla dedotta mancata riconsegna di beni strumentali da parte del convenuto, un riscontro documentale. Da qui il rigetto della richiesta di una consulenza tecnico contabile, il cui esperimento sarebbe stato del tutto inutile in mancanza di prove certe dei danni patrimoniali lamentati. Quanto al danno all'immagine, è da escludere che possa ritenersi “in re ipsa” (“Il danno all'immagine …inteso come " danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé…”; Cass. n. 4005/2020). Ebbene, la parte ricorrente ha solo genericamente dedotto che dalla complessiva vicenda di causa sia derivata una ridotta affidabilità in termini di “una diminuzione della considerazione da parte di settori e categorie con la quale la persona giuridica o l'ente interagisce”, ma non ha in alcun modo provato né chiesto di provare, al di là, appunto, “del fatto in sé”, una concreta perdita di credibilità nel contesto territoriale di riferimento.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello l' e appello incidentale Parte_1 condizionato il . CP_1
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Con l'appello principale l' addebita al tribunale di aver errato Parte_1 nel ravvisare il difetto di prova dei danni patrimoniali in quanto la ricorrente non aveva fornito prova, pur essendo stata a tanto invitata in corso di causa, delle restituzioni delle somme che il Ministero del
Lavoro le aveva versato e che aveva dovuto restituire a causa degli inadempimenti del . CP_1
8.1) L'appellante ha nuovamente ripercorso la normativa relativa al funzionamento e al controllo degli istituti di patronato (Legge 152 del 2001 e dal DM n° 193 del 2008), affermando che il denunciato comportamento del non determina la restituzione di importi già percepiti, quanto, CP_1 piuttosto, preclude al patronato la possibilità di ottenere la corresponsione delle somme per l'attività svolta, determinando un mancato introito economico. Era quindi evidente che il danno patrimoniale dedotto in giudizio, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non era costituito da somme da restituire al Ministero del Lavoro, ma da somme mai incassate in ragione delle illegittime condotte tenute dal quale responsabile della sede zonale di NA. Tanto era stato confermato anche CP_1 dalla teste che aveva riferito: “noi ricevevamo dalla sede centrale del Patronato Testimone_1 gli importi anticipati dal Ministero e, quindi, quello che è stato restituito è, appunto, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, quello corrispondente a quello anticipato dal Ministero.
Preciso che non si tratta di vera e propria restituzione, ma la sede centrale li decurta dalle quote erogate per i periodi successivi”. L'appellante ha quindi ribadito che Una corretta ricostruzione dei fatti afferenti il capo di motivazione impugnata, avrebbe dovuto condurre il Giudicante a ritenere provato il pregiudizio economico subito dalla ricorrente in conseguenza della condotta inadempiente del , risultando dagli atti , dal quadro normativo di riferimento, dai documenti di causa e dalla CP_1 prova testimoniale che le somme pretese non erano state oggetto di restituzione al Ministero e per tale ragione non ve n'era traccia in atti e che risultavano indicati gli elementi per l'accertamento e la quantificazione delle stesse.
8.2) ha denunciato anche l'errore del tribunale per non aver ritenuto provato il danno Pt_1 all'immagine patito dall'associazione , dal momento che già di per sè, la chiusura delle Pt_1 sede zonale di NA , all'esito dell'accesso ispettivo, così come la mancata attribuzione dei punteggi ed il mancato introito delle somme che ne è conseguito, circostanze non solo dedotte ma provate in atti, hanno avuto delle ricadute pregiudizievoli sull'immagine dell' , sia nei Parte_1 confronti del Ministero del Lavoro, con il quale si interfaccia, sia in relazione al contesto territoriale nel quale operava. L'associazione ha richiamato il principio secondo cui il danno non patrimoniale può essere provato anche in via presuntiva, ribadendo che essendo stata costretta a chiudere la sede zonale di NA ed a non potere incassare gli importi finanziati dal Ministero ha, infatti, subito una lesione alla propria reputazione ed immagine, beni immateriali di per sé suscettibili di apprezzamento, indipendentemente dalla loro valutazione in termini patrimoniali, essendo la liquidazione di tale nocumento autonoma rispetto alla verificazione delle conseguenze finanziarie negative e tali da determinare in re ipsa l'esistenza di un danno risarcibile, da rinvenirsi principalmente nel caso de quo nella ridotta affidabilità attribuita alla persona giuridica dai soggetti con i quali interagisce.
9) Il ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'appello , atteso che la CP_1 Pt_1 domanda risarcitoria era stata proposta, per la parte patrimoniale, come danno emergente, ovvero per aver dovuto l'associazione restituire al Ministero le somme percepite per l'attività di patronato svolta, mentre solo in appello si era introdotta la diversa domanda di risarcimento da lucro cessante, ovvero per non avere l'associazione percepito somme dal Ministero a causa degli inadempimenti del convenuto.
10) Il , inoltre, ha impugnato in via incidentale condizionata la sentenza nella parte in cui è stata CP_1 respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della e nella parte in cui è stato Pt_1 accertato il suo inadempimento all'obbligo di diligenza.
10.1) Sotto il primo profilo il ha sostenuto, oltre al fatto che l'associazione ricorrente non aveva CP_1 scopo di lucro, la circostanza che essa e il patronato erano e sono persone giuridiche Pt_1 CP_2 del tutto distinte e che eventuali danni derivanti dalle asserite inadempienze del convenuto erano da imputarsi esclusivamente al patronato, non all'associazione. I contributi ministeriali, ai sensi del DM
193/08, sono erogati esclusivamente in favore dei patronati, non delle associazioni che li istituiscono,
e tanto era stato confermato nello stesso ricorso introduttivo, laddove l'associazione ricorrente aveva affermato che gli istituti di patronato si avvalgono di fondi del Ministero del Lavoro. L'acquisizione e l'elaborazione delle pratiche sono sempre riferite al patronato unico soggetto che, quindi, CP_2 avrebbe potuto in astratto avere legittimazione attiva, sia in senso sostanziale che processuale, in relazione alle pretese (legittime o meno!), direttamente o indirettamente collegabili al contributo per cui è causa. Ed ancora il contributo viene erogato in relazione al disbrigo pratiche assistenza e sulla base di un mandato conferito dall'assistito, sempre e solo al Patronato ex art. 3 DM 152/2001. A riprova di quanto detto, era pacifico tra le parti che il , pur formalmente assunto dall' CP_1 Parte_1
, era stato da questa comandato a svolgere la sua attività presso la sede zonale del patronato
[...] di NA, il che confermava, oltre al fatto che l'associazione e il patronato sono soggetti CP_2 giuridici del tutto distinti, la circostanza che della eventuale esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali poteva dolersi solo il patronato non certo l' ; CP_2 Parte_1
10.2) Sotto il secondo profilo ha sostenuto di aver sempre correttamente eseguito le sue prestazioni sino agli inizi del mese di dicembre 2013, allorquando si assentava per malattia, mentre nel mese di gennaio 2014 era stato licenziato, con la conseguenza che nessun inadempimento poteva essere ravvisato per l'anno 2013 in relazione al quale i danni erano stati dedotti in giudizio. Ciò tanto più che la scadenza della lavorazione delle pratiche era fissata, come confermato dal teste nel Pt_3 mese di aprile di ciascun anno in relazione all'anno precedente, sicché il si era trovato CP_1 nell'impossibilità di portare a compimento l'istruttoria delle pratiche anno 2013, in ragione sia dell'assenza per malattia dal mese di dicembre di quell'anno, sia in ragione del licenziamento del gennaio 2014. I testi e inoltre, avevano confermato che i dati delle pratiche della Pt_3 Tes_2 sede zonale di NA venivano immessi nel software informatico denominato Giso, con conseguente disponibilità delle pratiche per la sede di che avrebbe potuto gestirle Pt_1 telematicamente e direttamente.
11) L'appello principale deve essere respinto e la sentenza impugnata, nel respingere la domanda per difetto di prova dei danni dedotti in giudizio, merita in ogni caso conferma per le ragioni di seguito esposte relative al primo motivo di appello incidentale proposto dal . CP_1
12) Quanto all'appello principale, si rileva che in plurimi passaggi del ricorso introduttivo il danno patrimoniale veniva identificato nelle somme che l'associazione ricorrente aveva dovuto restituire al
Ministero del Lavoro a seguito della mancata approvazione dell'attività svolta dal patronato CP_2 presso la sede zonale di NA nel 2013 e nella obbligatoria chiusura di tale sede zonale;
il tutto per il comportamento negligente del che di quella sede zonale era responsabile. CP_1
13) Nel ricorso introduttivo, infatti, si faceva espresso riferimento a fondi concessi anticipatamente dal Ministero del Lavoro (pag. 2), nonché alle somme di 9.830,00 euro, per mancato riconoscimento del punteggio caricato di 245,75 punti, e di 1.500,00 euro, per il mancato riconoscimento della quota sede, per un complessivo danno di euro 11.330,00, che il Patronato ha dovuto restituire al Ministero in quanto, per espressa previsione normativa, da quest'ultimo solo anticipate all'associazione attrice
(così a pag. 10).
14) Ora, l'associazione appellante non nega che, come rilevato in sentenza, nessuna prova è stata data della preventiva erogazione delle somme da parte del Ministero del Lavoro e della successiva restituzione degli stessi importi al citato Ministero da parte di . Pt_1
15) Solo in questo grado di giudizio sostiene che, in sostanza, il tribunale non avrebbe ben compreso la domanda, essendo chiaro che quelle somme non erano mai state anticipate dal Ministero del Lavoro, bensì che dal complessivo meccanismo normativo di cui alla Legge 152/01 e al DM 193/08 si ricavava che i fondi non erano mai stati erogati all'associazione e ciò per esclusiva colpa del . CP_1 16) Premesso che le chiare e reiterate allegazioni di cui al ricorso introduttivo rendono evidente che il giudice di primo grado non ha commesso alcun errore, anche a voler ritenere, come pure denunciato dall'appellato, che il motivo di appello non integri una inammissibile modifica della originaria domanda, rimane il fatto che questa non può comunque essere accolta per insussistenza di danni, anche non patrimoniali, in capo all'associazione ricorrente.
17) Deve convenirsi con l'associazione appellante quando, con le memorie depositate il 9.1.25, fa presente che il primo motivo di appello incidentale non attiene alla legittimazione attiva di , Pt_1 ma in ogni caso al merito della vicenda. Senonché, quando si tratta di replicare alla censura sollevata dal alla sentenza impugnata, secondo cui i danni dedotti in giudizio, ove sussistenti, non sono CP_1 stati patiti dall'associazione , ma al più dal patronato l'associazione non va oltre Pt_1 CP_2
l'affermazione secondo cui la circostanza che i finanziamenti fossero destinati al Patronato non ha alcuna rilevanza.
18) Al contrario, la circostanza ha decisiva rilevanza perché essa, nell'attenere al merito della domanda, finisce per impattare comunque sul profilo dei danni azionati in giudizio, che il tribunale ha correttamente escluso, sia pure sotto il diverso profilo dell'assenza di prova.
19) È pacifico tra le parti, ma la circostanza è anche documentale, che l'associazione e il Pt_1
Patronato sono persone giuridiche del tutto distinte. Tanto è stato dimostrato dal convenuto, CP_2 che sin dal primo grado ha dedotto e documentato il diverso codice fiscale del patronato rispetto a quello dell'associazione appellante.
20) Ed è anche rimasta incontestata la circostanza secondo cui il , pur dipendente CP_1 dell' , è stato da questa comandato a svolgere le sue mansioni presso Parte_1 la sede zonale del Patronato di NA. E che la sede zonale di NA fosse del Patronato CP_2
è stata esplicitamente ammesso dalla Confeuro nello stesso ricorso introduttivo (pag. 1). CP_2
Inoltre, che i dipendenti della provinciale venivano comandati presso il patronato è Pt_1 CP_2 confermato dal codice etico di prodotto dalla stessa associazione ricorrente (pag. 2). Pt_1
21) Ma soprattutto, dalla documentazione in atti si evince chiaramente che l'associazione Confeuro
è quella che ha provveduto a costituire il Patronato ai sensi dell'art. 1 Legge 152/01 che, in CP_2 fatti, qualifica espressamente come persone giuridiche di diritto privato gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
22) Che il patronato sia stato costituito da si evince: CP_2 Pt_1
a) dal contratto aziendale/regolamento del personale del Patronato prodotto dalla stessa CP_2
(all. 1), ove si legge che è “Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale della Pt_1 CP_2
Confeuro Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori Europei”; b) dallo statuto di , prodotto da entrambe le parti, dal cui articolo 5, Parte_1 rubricato “Rapporti con gli enti di assistenza, consulenza e tutela”, emerge che “riconosce Pt_1 il valore sociale, professionale e culturale delle attività svolte dal patronato e degli enti e CP_2 associazioni promosse o costituite da .”. Parte_4
23) L' e il Patronato che la prima ha evidentemente costituito sono, Parte_1 CP_2 come detto, persone giuridiche del tutto distinte, come emerge chiaramente dalla Legge 152 del 2011 e dal Dm 193/08, dovendosi anche rilevare che ai sensi dell'art. 6 della Legge 152/01 gli istituti di
Patronato, per lo svolgimento delle loro attività, possono avvalersi o di dipendenti dei patronati stessi o da dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari
e diplomatiche.
24) Tanto chiarito, è la stessa che ha posto a base dei danni patrimoniali da Parte_1 essa patiti, le disposizioni relative al finanziamento e al controllo dettate dalla Legge 152/01 e dal
DM 193/08.
25) Ma tali disposizioni sono appunto riferite esclusivamente ai finanziamenti dei patronati e al loro controllo, non certo alle associazioni che i patronati abbiano costituito ai sensi dell'art. 1 Legge
152/01.
26) È allora evidente che, pur volendo ritenere corretti i calcoli effettuati in ricorso circa le somme non percepite dal Ministero a titolo di mancata approvazione dell'attività svolta nel 2013 e di necessitata chiusura della sede zonale di NA, rimane il fatto che quelle somme, non percepite o restituite che dir si voglia, possono al più costituire un danno patrimoniale subito dal Patronato
non certo dall'associazione Confeuro. CP_2
27) E tanto vale anche per l'asserito danno all'immagine “da rinvenirsi nella ridotta affidabilità attribuita alla persona giuridica dai soggetti con i quali interagisce”.
28) La persona giuridica non è e non può essere l' , bensì il Patronato Parte_1 Pt_1 CP_2 tanto più che la sede zonale di NA, di cui si rese necessaria la chiusura era la sede zonale del Patronato non di , come nello stesso ricorso introduttivo ammesso. CP_2 Pt_1
29) La conseguenza è che, come correttamente denunciato con il primo motivo di appello incidentale, con argomentazione dedotta sin dal primo grado di giudizio, nessun danno l'associazione appellante ha patito, sicché la sentenza impugnata, che i danni ha escluso per insussistenza di prova, deve essere comunque confermata sulla base di quanto evidenziato dall'appellante incidentale, ovvero sulla base di una questione riferita al merito della pretesa risarcitoria, come pure ammesso dall'associazione appellante.
30) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia dichiarato dalla stessa e della complessità delle questioni trattate, seguono la Pt_1 soccombenza, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di Pt_1 ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1582/22, così provvede:
1) con assorbimento dell'appello incidentale, rigetta l'appello principale;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell' Parte_1 i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il
[...] versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 10.2.25. Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale