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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.337/2023 R.G. promosso
DA
( ), avvocato, autodifeso ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Alessia Zarrillo;
Appellata
OGGETTO: appello - opposizione a cartella di pagamento n.
29320220012897980000
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1376/2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione proposta da avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 29320220012897980000 in relazione ai soli importi iscritti a ruolo a
1 titolo di interessi e sanzioni per le annualità 2009 e 2010 – dei quali il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale – dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e rigettava nel merito il Controparte_2
ricorso confermando la cartella di pagamento opposta e l'obbligo di pagamento di tutte le somme ivi portate, comprese quelle richieste a titolo di sanzioni ed interessi.
Compensava tra le parti le spese di lite in ragione della peculiarità delle problematiche affrontate e dei termini prescrizionali applicabili alla fattispecie, alla luce dei mutati orientamenti giurisprudenziali in materia anche in merito alla carenza di legittimazione passiva di . Controparte_2
Nel merito, il giudice di prime cure, premessa la distinzione tra sanzioni irrogate per inosservanza degli obblighi dichiarativi e sanzioni derivanti dal mancato o ritardato versamento della contribuzione dovuta, richiamata la sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5076/2015 sulla natura civile delle seconde e sulla conseguente loro sottoposizione al medesimo regime prescrizionale decennale previsto per l'obbligazione principale contributiva dall'art. 66 L. 247/2012 (che aveva reintrodotto il termine di prescrizione previsto dall'art. 19 L. 576/1980), affermava la natura civile delle sanzioni oggetto della cartella parzialmente impugnata e per tale via concludeva che, alla data di ricezione delle note con protocollo n. 20202242811 del
28.7.2020 e con provvedimento del 31.7.2020 in riferimento agli interessi, i crediti per le sanzioni civili ed interessi non erano prescritti.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello con atto Parte_1
depositato in data 4.5.2023 nei confronti della sola Controparte_1
, dichiarando di prestare acquiescenza alla sentenza nella parte in
[...]
cui aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
.
[...]
La appellata resisteva al gravame. CP_1
La causa era posta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In corso di causa l'appellante, premesso di avere aderito, con istanza del 30/6/2023, alla definizione agevolata - cd. rottamazione quater – anche in relazione alla cartella n.
29320220012897980000 oggetto di causa, con note scritte ex art. 127 ter depositate in data 17.11.2025 per l'udienza del 4.12.2025 ha dichiarato di rinunciare al giudizio.
La nelle note scritte depositate Parte_2
in data 24.11.2025 per la stessa udienza del 4.12.2025, preso atto della rinuncia, si è rimessa alle determinazioni della Corte.
La rinuncia al giudizio dell'appellante espressa nel giudizio di appello va qualificata in termini di rinuncia al gravame.
Alla stregua del condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. sez. I,
05/03/2014, n.5112), la rinuncia all'impugnazione, se interviene dopo il giudizio di primo grado, costituisce rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, facendo venire meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione;
determina quindi la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Poiché la rinunzia proposta in grado di appello, ai fini delle statuizioni sulle spese di lite, equivale ad un rigetto dell'interposto gravame, l'appellante rinunziante va condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (scaglione di valore da € 1100,01 a € 5200,00, in base al valore delle sanzioni e degli interessi oggetto della spiegata opposizione).
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'appellante al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di Parte_2
giudizio, liquidate in complessivi € 1458,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA.
3 Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore la Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carla' Dott.ssa Marcella Celesti
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