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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.
Dott. Enrico Astuni Presidente rel.
Dott.sa AU Giusta Giudice
Dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice
Visto il ricorso (R.G. 22608/2023) in opposizione allo stato passivo della Procedura, proposto da
(C.F. ), con il patrocinio per procura Parte_1 C.F._1 unita alla citazione dell'avv. LEONARDO TRENTO del foro di Corigliano – Rossano;
vista la memoria di costituzione del RG 1/2020 IN PERSONA DEI Controparte_1
MI AS - - (C.F. ), con Controparte_2 CP_3 Controparte_4 il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. SIMONA CINERARIO del Foro di
Lecce; udito il giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Sull'opposizione tempestivamente proposta da avverso lo stato passivo Parte_1 dichiarato esecutivo di a seguito di proposta del giudice relatore Controparte_1
(ordinanza 7.8.2025) hanno raggiunto accordo transattivo e precisato congiuntamente le conclusioni, come segue:
“In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Sig.ra come da Parte_1 accordo intercorso tra le parti all'uopo autorizzate, disporre la rettifica dello Stato passivo delle domande tardive di in Amministrazione Straordinaria, reso esecutivo con decreto Controparte_1 del Signor Giudice Delegato Dott. Stefano Miglietta all'udienza del 28.09.2023;
- Per l'effetto ammettere il credito della Sig.ra di cui al cron. 06206 del Parte_1 predetto Stato passivo in relazione alle somme richieste per risarcimento del danno da licenziamento, per l'ulteriore importo di €. 81.174,40 (ottantunomilacentosettantaquattro/40) oltre rivalutazione monetaria (dalla data del licenziamento e sino alla data del decreto di esecutività dello stato passivo in cui tale credito è stato ammesso) ed interessi legali (dalla medesima data e sino alla data del riparto in cui tale credito verrà soddisfatto anche solo parzialmente) sul complessivo importo ammesso per tale titolo, anche nell'iniziale provvedimento di ammissione allo stato passivo, nella categoria privilegiati pagina 1 di 2 generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortunio sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n 1 cc, diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' sono collocati in altre categorie;
Fermo il resto del CP_5 provvedimento di ammissione.
- Compensare integralmente le spese di lite”.
Il Collegio dispone in conformità la modifica dello stato passivo.
PQM
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Sig.ra come da Parte_1 accordo intercorso tra le parti all'uopo autorizzate, dispone la modifica dello Stato passivo delle domande tardive di in Amministrazione Straordinaria, reso esecutivo con decreto del Controparte_1
Signor Giudice Delegato Dott. Stefano Miglietta all'udienza del 28.09.2023, come segue:
- ammette il credito della Sig.ra di cui al cron. 06206 del predetto Stato Parte_1 passivo in relazione alle somme richieste per risarcimento del danno da licenziamento, per l'ulteriore importo di €. 81.174,40 oltre rivalutazione monetaria (dalla data del licenziamento e sino alla data del decreto di esecutività dello stato passivo in cui tale credito è stato ammesso) ed interessi legali (dalla medesima data e sino alla data del riparto in cui tale credito verrà soddisfatto anche solo parzialmente) sul complessivo importo ammesso per tale titolo, anche nell'iniziale provvedimento di ammissione allo stato passivo, nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortunio sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n 1 cc, diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' , sono collocati in altre CP_5 categorie;
Fermo il resto del provvedimento di ammissione.
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente rel.
(dott. Enrico Astuni)
pagina 2 di 2
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.
Dott. Enrico Astuni Presidente rel.
Dott.sa AU Giusta Giudice
Dott.sa Carlotta Pittaluga Giudice
Visto il ricorso (R.G. 22608/2023) in opposizione allo stato passivo della Procedura, proposto da
(C.F. ), con il patrocinio per procura Parte_1 C.F._1 unita alla citazione dell'avv. LEONARDO TRENTO del foro di Corigliano – Rossano;
vista la memoria di costituzione del RG 1/2020 IN PERSONA DEI Controparte_1
MI AS - - (C.F. ), con Controparte_2 CP_3 Controparte_4 il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. SIMONA CINERARIO del Foro di
Lecce; udito il giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Sull'opposizione tempestivamente proposta da avverso lo stato passivo Parte_1 dichiarato esecutivo di a seguito di proposta del giudice relatore Controparte_1
(ordinanza 7.8.2025) hanno raggiunto accordo transattivo e precisato congiuntamente le conclusioni, come segue:
“In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Sig.ra come da Parte_1 accordo intercorso tra le parti all'uopo autorizzate, disporre la rettifica dello Stato passivo delle domande tardive di in Amministrazione Straordinaria, reso esecutivo con decreto Controparte_1 del Signor Giudice Delegato Dott. Stefano Miglietta all'udienza del 28.09.2023;
- Per l'effetto ammettere il credito della Sig.ra di cui al cron. 06206 del Parte_1 predetto Stato passivo in relazione alle somme richieste per risarcimento del danno da licenziamento, per l'ulteriore importo di €. 81.174,40 (ottantunomilacentosettantaquattro/40) oltre rivalutazione monetaria (dalla data del licenziamento e sino alla data del decreto di esecutività dello stato passivo in cui tale credito è stato ammesso) ed interessi legali (dalla medesima data e sino alla data del riparto in cui tale credito verrà soddisfatto anche solo parzialmente) sul complessivo importo ammesso per tale titolo, anche nell'iniziale provvedimento di ammissione allo stato passivo, nella categoria privilegiati pagina 1 di 2 generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortunio sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n 1 cc, diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' sono collocati in altre categorie;
Fermo il resto del CP_5 provvedimento di ammissione.
- Compensare integralmente le spese di lite”.
Il Collegio dispone in conformità la modifica dello stato passivo.
PQM
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Sig.ra come da Parte_1 accordo intercorso tra le parti all'uopo autorizzate, dispone la modifica dello Stato passivo delle domande tardive di in Amministrazione Straordinaria, reso esecutivo con decreto del Controparte_1
Signor Giudice Delegato Dott. Stefano Miglietta all'udienza del 28.09.2023, come segue:
- ammette il credito della Sig.ra di cui al cron. 06206 del predetto Stato Parte_1 passivo in relazione alle somme richieste per risarcimento del danno da licenziamento, per l'ulteriore importo di €. 81.174,40 oltre rivalutazione monetaria (dalla data del licenziamento e sino alla data del decreto di esecutività dello stato passivo in cui tale credito è stato ammesso) ed interessi legali (dalla medesima data e sino alla data del riparto in cui tale credito verrà soddisfatto anche solo parzialmente) sul complessivo importo ammesso per tale titolo, anche nell'iniziale provvedimento di ammissione allo stato passivo, nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortunio sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n 1 cc, diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall' , sono collocati in altre CP_5 categorie;
Fermo il resto del provvedimento di ammissione.
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente rel.
(dott. Enrico Astuni)
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