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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1191/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello promossa avverso la sentenza n. 296/2022 dell'1.2.2022, resa dal Tribunale di Foggia nel giudizio n.r.g. 2668/2014, iscritta al n.r.g. 1191/2022, avente ad oggetto “Fideiussione -
Polizza fideiussoria”, tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Capello e dall'avv. Marcello Capello, elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTE contro in persona del CO
legale rappresentante pro tempore (c.f. , P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: alla udienza del 31 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni della parte costituita, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 1407/2013, emesso su ricorso della Banca RE di
Milano scarl, il Tribunale di Foggia ha ingiunto a e Parte_2 Pt_3
(debitori principali) ed a (garante), il pagamento di
[...] Parte_1
euro 182.698,14, oltre accessori e spese legali.
La pretesa creditoria si fondava sul saldo debitore al 18.2.2013 del c.c. n. 10373 acceso presso la filiale di Foggia della (per € CO
60.772,26 oltre interessi di mora), nonché sul capitale residuo al 31.5.2012 del finanziamento chirografario sottoscritto il 13.3.2012 presso la medesima filiale
(per € 118.069,00, oltre interessi corrispettivi per € 4.628,23 maturati al
18.2.2013 ed interessi di mora).
Avverso il detto decreto ha proposto opposizione la sola Parte_1
lamentando la nullità e/o la decadenza delle fideiussioni, l'irregolarità nella gestione del rapporto, la violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza e buona fede, e deducendo, infine, che la banca aveva stipulato con i debitori principali un mutuo per l'acquisto della prima casa, previo rilascio di una fideiussione da parte sua, salvo poi erogare il finanziamento per estinguere un precedente scoperto di conto corrente.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Si è costituita in giudizio la Banca RE di Milano scarl, la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del processo di primo grado, ha anche eccepito la Parte_1 nullità totale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n.
287/1990, ovvero, in subordine, la loro nullità parziale, con riguardo alle clausole nn. 2, 6 e 8, con la conseguente decadenza della banca dall'azione nei confronti dei debitori nel termine di sei mesi, come stabilito dall'art. 1957 c.c..
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
pag. 2/8 A fondamento della propria decisione, il tribunale ha dapprima affermato la qualificabilità del contratto de quo non come fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia, donde l'impossibilità di dichiararne la nullità totale o parziale per violazione della normativa Antitrust, mentre, con riguardo al contratto di finanziamento per l'acquisito della prima casa (cui si riferiva la fideiussione del 7.3.2012), ha affermato che si è trattato di un ordinario contratto di finanziamento, escludendo la configurabilità di un mutuo di scopo.
Avverso detta decisione, ha proposto appello affidando Parte_1
l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello, viene censurata la sentenza di primo grado per avere erroneamente interpretato e qualificato le garanzie de quibus come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni, con conseguente impossibilità, per il garante, di eccepire i vizi dei rapporti principali. Secondo l'appellante, invece, sia tenendo in considerazione la stessa dizione letterale, sia avendo riguardo alle intenzioni comuni delle parti ed al contegno tenuto dalla stessa banca (che ha fatto applicazione dell'art. 1952, co. 2, c.c.), i contratti vanno qualificati come fideiussioni, con la conseguente applicabilità dell'art. 1945 c.c.
Con il secondo motivo di appello, viene lamentata l'omessa declaratoria della nullità totale delle fideiussioni, per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n.
287/1990, o, in subordine, della loro nullità parziale, con riguardo alle clausole nn. 2, 6 e 8, e la conseguente omessa dichiarazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Con il terzo motivo di appello, viene censurata l'omessa dichiarazione di decadenza della fideiussione del 22.7.2011, per inutile decorso del termine del
30.6.2012, avendo la banca avanzato le prime richieste solo il 22.10.2012 e proposto il ricorso monitorio nell'ottobre 2013. L'appellante ritiene che il primo giudice sia caduto in errore nell'affermare che la data del 30.6.2012 si riferisse alla durata della linea di credito per elasticità di cassa concessa ai debitori pag. 3/8 principali e non invece alla garanzia, ciò evincendosi dal tenore letterale dell'accordo e dal fatto che la banca non aveva dato prova di un contratto di apertura di credito con scadenza al 30.6.2012.
Con il quarto motivo di appello, si censura la mancata qualificazione del contratto di mutuo (al quale si riferiva la fideiussione del 7.3.2012) come mutuo di scopo. Secondo l'appellante, nonostante il finanziamento fosse connesso all'acquisto di una prima casa (tanto evincendosi sia dall'espressa menzione fatta in contratto, sia dalla previsione dell'acquisizione di vari documenti), la banca non ha consegnato l'importo ai mutuatari, ma l'avrebbe utilizzato per ripianare uno scoperto di conto corrente, con la conseguenza che il fideiussore, in violazione dei principi di trasparenza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, non poteva essere chiamato a garantire il prestito e doveva essere ritenuto liberato dall'obbligazione.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, così giudicare: in totale riforma della sentenza n. 296/2022 RG 2668/2014 emessa dal Tribunale di
Tribunale di Foggia in data 28 gennaio 2022 – 1 febbraio 2022 ogni contraria domanda disattesa: Previa le più opportune declaratorie, revocare il decreto ingiuntivo n. 1407 R.G. 5046 emesso dal Tribunale di Foggia il 16-24/12/2013 nei confronti di per i motivi esposti in narrativa Con vittoria Parte_1
di compensi e spese del doppio grado”.
Nonostante la regolarità della notifica, la banca appellata non si è costituita in giudizio.
Dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 31 gennaio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni della parte costituita (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione del solo primo termine ex art. 190 c.p.c.
pag. 4/8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della CO
la quale, ancorché regolarmente citata in appello, non si è
[...]
costituita.
Nel merito, giova prioritariamente affermare il principio per cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), ma assume le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae), cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e, con essa, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame
(Cass. civ., sez. VI, 17.12.2021, n. 40606; Cass. civ., sez. III, 9.6.2016, n. 11797;
Cass. civ., sez. un., 8.2.2013, n. 3033; Cass. civ., sez. un., 23.12.2005, n. 28498).
Ciò perché, nel processo civile, non vige un principio di “immanenza” della prova documentale ed il giudice del gravame è tenuto a decidere la causa iuxta alligata et probata, donde deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo. L'appellante, quindi, subisce le conseguenza del mancato deposito del fascicolo di parte dell'appellato contumace ove esso contenga documenti che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice dell'appello non ha la possibilità di esaminare.
Fatta questa premessa, deve rilevarsi che agli atti mancano tutti i documenti contrattuali su cui si controverte e a cui l'appellante lega le proprie censure
(fideiussione del 22.7.2011; fideiussione del 7.3.2012; mutuo chirografario del
13.3.2012). Tale carenza è determinata dalla circostanza che questi documenti sono stati depositati in primo grado solo dalla banca opposta (contumace in pag. 5/8 appello) e che l'opponente-appellante non si è curata di depositarli previa estrazione di copia (essendone sua facoltà).
I pochi atti presenti nella produzione di non consentono alla Parte_1
Corte di esaminare i motivi di gravame, non potendo sul punto soccorrere le brevissime trascrizioni di taluni documenti contrattuali riportate nella sentenza impugnata, giacché parziali ed incomplete.
Ed infatti, in primo luogo, pur essendo in linea di massima possibile dirimere – positivamente per l'appellante – la questione sottesa al primo motivo, circa la qualificazione delle garanzie prestate da (mentre dal primo Parte_1
giudice esse sono state indicate come contratti autonomi di garanzia, parrebbe più corretto qualificarle come fideiussioni, come del resto fatto dalla medesima banca nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comunicazione del 22.10.2012), non risulta possibile l'esame di nessuno degli altri motivi di gravame, alla cui positiva delibazione sono legati gli effetti sostanziali auspicati dall'appellante.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'assenza dei contratti di fideiussione non consente – a monte – di verificare l'inclusione in essi delle tre clausole ritenute nulle per consolidata applicazione giurisprudenziale ed il loro concreto utilizzo nella vicenda contrattuale dedotta, ed è tale da assorbire il capitale rilievo di difetto di prova, pur operato nella decisione impugnata (le fideiussioni stipulate in epoca successiva al 2005, come quelle in esame, sono, di per sé sole, insensibili alle censure contenute nella delibera della Banca d'Italia n.
55/2005, giacché essa accerta e stigmatizza una prassi negoziale necessariamente antecedente e non può valere per i contratti stipulati in epoche di gran lunga successive – come nel caso di specie, essendo le fideiussioni state stipulate nel
2012 - donde la necessità che la parte deducente dia la prova della perduranza dell'intesa anticoncorrenziale, onere al quale la si è sottratta) 1. Pt_1
pag. 6/8 Non è possibile esaminare il terzo motivo di appello perché, mancando agli atti i contratti di fideiussione, non è possibile individuare le rispettive scadenze.
Infine, non è possibile esaminare il quarto motivo di appello perché, mancando agli atti il contratto di finanziamento, non è possibile definire la questione della sua qualificazione come mutuo di scopo e non è possibile verificare l'insorgenza delle conseguenze prospettate dall'appellante.
L'appello, pertanto, va integralmente rigettato.
In considerazione della mancata costituzione in appello della CO
, non v'è nulla a provvedere sulle spese.
[...]
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte d'appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza n. 296/2022 CO dell'1.2.2022 del Tribunale civile di Foggia, decidendo nel procedimento n.r.g.
1191/2022,
1) dichiara la contumacia di CO
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese;
stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”.
pag. 7/8 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n.
228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 17.1.2025, ord. n. 1170: “(…) occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1191/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello promossa avverso la sentenza n. 296/2022 dell'1.2.2022, resa dal Tribunale di Foggia nel giudizio n.r.g. 2668/2014, iscritta al n.r.g. 1191/2022, avente ad oggetto “Fideiussione -
Polizza fideiussoria”, tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Capello e dall'avv. Marcello Capello, elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTE contro in persona del CO
legale rappresentante pro tempore (c.f. , P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: alla udienza del 31 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni della parte costituita, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 1407/2013, emesso su ricorso della Banca RE di
Milano scarl, il Tribunale di Foggia ha ingiunto a e Parte_2 Pt_3
(debitori principali) ed a (garante), il pagamento di
[...] Parte_1
euro 182.698,14, oltre accessori e spese legali.
La pretesa creditoria si fondava sul saldo debitore al 18.2.2013 del c.c. n. 10373 acceso presso la filiale di Foggia della (per € CO
60.772,26 oltre interessi di mora), nonché sul capitale residuo al 31.5.2012 del finanziamento chirografario sottoscritto il 13.3.2012 presso la medesima filiale
(per € 118.069,00, oltre interessi corrispettivi per € 4.628,23 maturati al
18.2.2013 ed interessi di mora).
Avverso il detto decreto ha proposto opposizione la sola Parte_1
lamentando la nullità e/o la decadenza delle fideiussioni, l'irregolarità nella gestione del rapporto, la violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza e buona fede, e deducendo, infine, che la banca aveva stipulato con i debitori principali un mutuo per l'acquisto della prima casa, previo rilascio di una fideiussione da parte sua, salvo poi erogare il finanziamento per estinguere un precedente scoperto di conto corrente.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Si è costituita in giudizio la Banca RE di Milano scarl, la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del processo di primo grado, ha anche eccepito la Parte_1 nullità totale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n.
287/1990, ovvero, in subordine, la loro nullità parziale, con riguardo alle clausole nn. 2, 6 e 8, con la conseguente decadenza della banca dall'azione nei confronti dei debitori nel termine di sei mesi, come stabilito dall'art. 1957 c.c..
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
pag. 2/8 A fondamento della propria decisione, il tribunale ha dapprima affermato la qualificabilità del contratto de quo non come fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia, donde l'impossibilità di dichiararne la nullità totale o parziale per violazione della normativa Antitrust, mentre, con riguardo al contratto di finanziamento per l'acquisito della prima casa (cui si riferiva la fideiussione del 7.3.2012), ha affermato che si è trattato di un ordinario contratto di finanziamento, escludendo la configurabilità di un mutuo di scopo.
Avverso detta decisione, ha proposto appello affidando Parte_1
l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello, viene censurata la sentenza di primo grado per avere erroneamente interpretato e qualificato le garanzie de quibus come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni, con conseguente impossibilità, per il garante, di eccepire i vizi dei rapporti principali. Secondo l'appellante, invece, sia tenendo in considerazione la stessa dizione letterale, sia avendo riguardo alle intenzioni comuni delle parti ed al contegno tenuto dalla stessa banca (che ha fatto applicazione dell'art. 1952, co. 2, c.c.), i contratti vanno qualificati come fideiussioni, con la conseguente applicabilità dell'art. 1945 c.c.
Con il secondo motivo di appello, viene lamentata l'omessa declaratoria della nullità totale delle fideiussioni, per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n.
287/1990, o, in subordine, della loro nullità parziale, con riguardo alle clausole nn. 2, 6 e 8, e la conseguente omessa dichiarazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Con il terzo motivo di appello, viene censurata l'omessa dichiarazione di decadenza della fideiussione del 22.7.2011, per inutile decorso del termine del
30.6.2012, avendo la banca avanzato le prime richieste solo il 22.10.2012 e proposto il ricorso monitorio nell'ottobre 2013. L'appellante ritiene che il primo giudice sia caduto in errore nell'affermare che la data del 30.6.2012 si riferisse alla durata della linea di credito per elasticità di cassa concessa ai debitori pag. 3/8 principali e non invece alla garanzia, ciò evincendosi dal tenore letterale dell'accordo e dal fatto che la banca non aveva dato prova di un contratto di apertura di credito con scadenza al 30.6.2012.
Con il quarto motivo di appello, si censura la mancata qualificazione del contratto di mutuo (al quale si riferiva la fideiussione del 7.3.2012) come mutuo di scopo. Secondo l'appellante, nonostante il finanziamento fosse connesso all'acquisto di una prima casa (tanto evincendosi sia dall'espressa menzione fatta in contratto, sia dalla previsione dell'acquisizione di vari documenti), la banca non ha consegnato l'importo ai mutuatari, ma l'avrebbe utilizzato per ripianare uno scoperto di conto corrente, con la conseguenza che il fideiussore, in violazione dei principi di trasparenza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, non poteva essere chiamato a garantire il prestito e doveva essere ritenuto liberato dall'obbligazione.
Tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, così giudicare: in totale riforma della sentenza n. 296/2022 RG 2668/2014 emessa dal Tribunale di
Tribunale di Foggia in data 28 gennaio 2022 – 1 febbraio 2022 ogni contraria domanda disattesa: Previa le più opportune declaratorie, revocare il decreto ingiuntivo n. 1407 R.G. 5046 emesso dal Tribunale di Foggia il 16-24/12/2013 nei confronti di per i motivi esposti in narrativa Con vittoria Parte_1
di compensi e spese del doppio grado”.
Nonostante la regolarità della notifica, la banca appellata non si è costituita in giudizio.
Dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 31 gennaio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni della parte costituita (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione del solo primo termine ex art. 190 c.p.c.
pag. 4/8 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della CO
la quale, ancorché regolarmente citata in appello, non si è
[...]
costituita.
Nel merito, giova prioritariamente affermare il principio per cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), ma assume le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae), cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e, con essa, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame
(Cass. civ., sez. VI, 17.12.2021, n. 40606; Cass. civ., sez. III, 9.6.2016, n. 11797;
Cass. civ., sez. un., 8.2.2013, n. 3033; Cass. civ., sez. un., 23.12.2005, n. 28498).
Ciò perché, nel processo civile, non vige un principio di “immanenza” della prova documentale ed il giudice del gravame è tenuto a decidere la causa iuxta alligata et probata, donde deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo. L'appellante, quindi, subisce le conseguenza del mancato deposito del fascicolo di parte dell'appellato contumace ove esso contenga documenti che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice dell'appello non ha la possibilità di esaminare.
Fatta questa premessa, deve rilevarsi che agli atti mancano tutti i documenti contrattuali su cui si controverte e a cui l'appellante lega le proprie censure
(fideiussione del 22.7.2011; fideiussione del 7.3.2012; mutuo chirografario del
13.3.2012). Tale carenza è determinata dalla circostanza che questi documenti sono stati depositati in primo grado solo dalla banca opposta (contumace in pag. 5/8 appello) e che l'opponente-appellante non si è curata di depositarli previa estrazione di copia (essendone sua facoltà).
I pochi atti presenti nella produzione di non consentono alla Parte_1
Corte di esaminare i motivi di gravame, non potendo sul punto soccorrere le brevissime trascrizioni di taluni documenti contrattuali riportate nella sentenza impugnata, giacché parziali ed incomplete.
Ed infatti, in primo luogo, pur essendo in linea di massima possibile dirimere – positivamente per l'appellante – la questione sottesa al primo motivo, circa la qualificazione delle garanzie prestate da (mentre dal primo Parte_1
giudice esse sono state indicate come contratti autonomi di garanzia, parrebbe più corretto qualificarle come fideiussioni, come del resto fatto dalla medesima banca nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comunicazione del 22.10.2012), non risulta possibile l'esame di nessuno degli altri motivi di gravame, alla cui positiva delibazione sono legati gli effetti sostanziali auspicati dall'appellante.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'assenza dei contratti di fideiussione non consente – a monte – di verificare l'inclusione in essi delle tre clausole ritenute nulle per consolidata applicazione giurisprudenziale ed il loro concreto utilizzo nella vicenda contrattuale dedotta, ed è tale da assorbire il capitale rilievo di difetto di prova, pur operato nella decisione impugnata (le fideiussioni stipulate in epoca successiva al 2005, come quelle in esame, sono, di per sé sole, insensibili alle censure contenute nella delibera della Banca d'Italia n.
55/2005, giacché essa accerta e stigmatizza una prassi negoziale necessariamente antecedente e non può valere per i contratti stipulati in epoche di gran lunga successive – come nel caso di specie, essendo le fideiussioni state stipulate nel
2012 - donde la necessità che la parte deducente dia la prova della perduranza dell'intesa anticoncorrenziale, onere al quale la si è sottratta) 1. Pt_1
pag. 6/8 Non è possibile esaminare il terzo motivo di appello perché, mancando agli atti i contratti di fideiussione, non è possibile individuare le rispettive scadenze.
Infine, non è possibile esaminare il quarto motivo di appello perché, mancando agli atti il contratto di finanziamento, non è possibile definire la questione della sua qualificazione come mutuo di scopo e non è possibile verificare l'insorgenza delle conseguenze prospettate dall'appellante.
L'appello, pertanto, va integralmente rigettato.
In considerazione della mancata costituzione in appello della CO
, non v'è nulla a provvedere sulle spese.
[...]
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte d'appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza n. 296/2022 CO dell'1.2.2022 del Tribunale civile di Foggia, decidendo nel procedimento n.r.g.
1191/2022,
1) dichiara la contumacia di CO
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese;
stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”.
pag. 7/8 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n.
228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 17.1.2025, ord. n. 1170: “(…) occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di