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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 711 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRUNO CRISTIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
03/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAPONARA il 10/09/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (Messina, 6/3/2013), (Lorrach - Per_1 Per_2
Germania, 31/12/2016) e (Lorrach -Germania, 9/10/2018); Per_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, ciascuno è libero di scegliere la propria dimora ove ritenga, con obbligo di tempestiva comunicazione all'altro genitore del relativo indirizzo. 2) La IG.ra continuerà ad abitare (unitamente ai tre figli) nella ex casa Pt_2
coniugale, situata all''interno dell'Hotel Zum Goldenen Wagen sito in Maulburg, gestito dalla società del di lei padre;
il IG. si è già trasferito, col consenso della IG.ra in Pt_1 Pt_2
un appartamento nella stessa cittadina. 3) Entrambi i coniugi possiedono adeguati mezzi per procurarsi reddito, per cui non vi sono i presupposti per il mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro. 4) I tre figli minorenni sono affidati ad entrambi i genitori in modo
“condiviso” -come da Legge n. 54/2006- ed avranno domiciliazione privilegiata presso la madre. 5) Tempi di permanenza padre-figli: il padre li terrà con sé: -infrasettimanalmente ogni martedì e giovedì dalle 15:00 alle 20:00; -nel primo e terzo fine-settimana del mese dalle
15:00 del venerdì alle 08:00 del lunedì (porterà i figli a scuola); -mezza giornata (un anno dalle 10:00 alle 18:00, l'altro dalle 16:00 alle 22:00, e così via) del 25 dicembre e della
Domenica di Pasqua;
-durante le vacanze estive in giorni ed orari che i coniugi concorderanno di anno in anno, sempre nel preminente interesse dei minori al mantenimento di significativi e costanti rapporti con entrambi i rami genitoriali. I coniugi organizzeranno, ove possibile, congiuntamente le feste di compleanno dei bambini e, comunque, faranno in modo che entrambi possano, anche separatamente, condividere parte della giornata dei tre compleanni insieme ad essi. 6) Visti i parametri di cui all'art. 337-ter co. IV codice civile, il IG. Pt_1
verserà alla IG.ra mediante bonifico bancario alle coordinate ad egli note, entro il Pt_2
giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, complessivi €
500,00 (cinquecento/zero) da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat per Famiglie di
Operai ed Impiegati. 7) Le spese straordinarie in favore dei figli saranno ripartite a metà tra i coniugi, i quali convengono, al riguardo, di adottare i criteri delle Linee Guida 29/11/2017 del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero di Giustizia, secondo la seguente tripartizione ivi contenuta: -Le spese ordinarie, in favore dei figli, sono comprese nell'assegno di mantenimento mensile e comprendono, a titolo esemplificativo: vitto;
abbigliamento; tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie); acquisto di medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano;
telefoniche; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
parrucchiere o estetista;
-Sono spese straordinarie da sostenersi sull'accordo dei coniugi, a titolo esemplificativo: quelle relative a iscrizioni e rette di scuole private;
alloggiative e rette di eventuali università pubbliche o private, ove fuori sede;
per corsi di ripetizione;
per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
per baby-sitter; per natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua, musica, informatica;
per la frequenza di centri estivi;
per viaggi di istruzione senza la presenza di genitori;
per acquisto e manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto;
per svolgimento di attività sportiva;
per prestazioni medico sanitarie non coperte dal SSN;
per cure ortodontiche e odontoiatriche;
in relazione a tali spese straordinarie da concordare, il genitore -a fronte di una formale richiesta da parte dell'altro (a mezzo - dovrà manifestare, sempre Email_1
per iscritto, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
-Sono spese straordinarie da sostenersi indipendentemente dal preventivo accordo con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, a titolo esemplificativo: le spese di inizio anno scolastico per l'acquisto di libri scolastici e materiale di cancelleria;
per prestazioni medico sanitarie coperte dal SSN;
per prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili;
per l'acquisto di farmaci prescritti;
mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, per bollo e assicurazione di mezzi di trasporto dei figli.
7-bis) Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie di cui al punto precedente è dovuto entro venti giorni dalla loro idonea documentazione. 8) La detrazione fiscale delle spese straordinarie di cui al punto
7) sarà operata nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse, nel senso che -qualora una o più spese straordinarie fossero sopportate (per scelta o per mancato rimborso da parte dell'altro della quotaparte) da uno solo dei due genitori- questi ne fruirà per intero. 9) I coniugi dichiarano, a questo punto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per altre causali, avendo già provveduto a definire ogni loro rapporto economico. 10) I coniugi suddividono a metà spese e compensi del procedimento”. All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
IN il 04/02/1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAPONARA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/09/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 711 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BRUNO CRISTIANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
03/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAPONARA il 10/09/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (Messina, 6/3/2013), (Lorrach - Per_1 Per_2
Germania, 31/12/2016) e (Lorrach -Germania, 9/10/2018); Per_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, ciascuno è libero di scegliere la propria dimora ove ritenga, con obbligo di tempestiva comunicazione all'altro genitore del relativo indirizzo. 2) La IG.ra continuerà ad abitare (unitamente ai tre figli) nella ex casa Pt_2
coniugale, situata all''interno dell'Hotel Zum Goldenen Wagen sito in Maulburg, gestito dalla società del di lei padre;
il IG. si è già trasferito, col consenso della IG.ra in Pt_1 Pt_2
un appartamento nella stessa cittadina. 3) Entrambi i coniugi possiedono adeguati mezzi per procurarsi reddito, per cui non vi sono i presupposti per il mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro. 4) I tre figli minorenni sono affidati ad entrambi i genitori in modo
“condiviso” -come da Legge n. 54/2006- ed avranno domiciliazione privilegiata presso la madre. 5) Tempi di permanenza padre-figli: il padre li terrà con sé: -infrasettimanalmente ogni martedì e giovedì dalle 15:00 alle 20:00; -nel primo e terzo fine-settimana del mese dalle
15:00 del venerdì alle 08:00 del lunedì (porterà i figli a scuola); -mezza giornata (un anno dalle 10:00 alle 18:00, l'altro dalle 16:00 alle 22:00, e così via) del 25 dicembre e della
Domenica di Pasqua;
-durante le vacanze estive in giorni ed orari che i coniugi concorderanno di anno in anno, sempre nel preminente interesse dei minori al mantenimento di significativi e costanti rapporti con entrambi i rami genitoriali. I coniugi organizzeranno, ove possibile, congiuntamente le feste di compleanno dei bambini e, comunque, faranno in modo che entrambi possano, anche separatamente, condividere parte della giornata dei tre compleanni insieme ad essi. 6) Visti i parametri di cui all'art. 337-ter co. IV codice civile, il IG. Pt_1
verserà alla IG.ra mediante bonifico bancario alle coordinate ad egli note, entro il Pt_2
giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, complessivi €
500,00 (cinquecento/zero) da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat per Famiglie di
Operai ed Impiegati. 7) Le spese straordinarie in favore dei figli saranno ripartite a metà tra i coniugi, i quali convengono, al riguardo, di adottare i criteri delle Linee Guida 29/11/2017 del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero di Giustizia, secondo la seguente tripartizione ivi contenuta: -Le spese ordinarie, in favore dei figli, sono comprese nell'assegno di mantenimento mensile e comprendono, a titolo esemplificativo: vitto;
abbigliamento; tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie); acquisto di medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano;
telefoniche; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
parrucchiere o estetista;
-Sono spese straordinarie da sostenersi sull'accordo dei coniugi, a titolo esemplificativo: quelle relative a iscrizioni e rette di scuole private;
alloggiative e rette di eventuali università pubbliche o private, ove fuori sede;
per corsi di ripetizione;
per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
per baby-sitter; per natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua, musica, informatica;
per la frequenza di centri estivi;
per viaggi di istruzione senza la presenza di genitori;
per acquisto e manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto;
per svolgimento di attività sportiva;
per prestazioni medico sanitarie non coperte dal SSN;
per cure ortodontiche e odontoiatriche;
in relazione a tali spese straordinarie da concordare, il genitore -a fronte di una formale richiesta da parte dell'altro (a mezzo - dovrà manifestare, sempre Email_1
per iscritto, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
-Sono spese straordinarie da sostenersi indipendentemente dal preventivo accordo con l'altro genitore, ma previa tempestiva comunicazione, a titolo esemplificativo: le spese di inizio anno scolastico per l'acquisto di libri scolastici e materiale di cancelleria;
per prestazioni medico sanitarie coperte dal SSN;
per prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili;
per l'acquisto di farmaci prescritti;
mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, per bollo e assicurazione di mezzi di trasporto dei figli.
7-bis) Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie di cui al punto precedente è dovuto entro venti giorni dalla loro idonea documentazione. 8) La detrazione fiscale delle spese straordinarie di cui al punto
7) sarà operata nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse, nel senso che -qualora una o più spese straordinarie fossero sopportate (per scelta o per mancato rimborso da parte dell'altro della quotaparte) da uno solo dei due genitori- questi ne fruirà per intero. 9) I coniugi dichiarano, a questo punto, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per altre causali, avendo già provveduto a definire ogni loro rapporto economico. 10) I coniugi suddividono a metà spese e compensi del procedimento”. All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 03/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
IN il 04/02/1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAPONARA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 10/09/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 17, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.