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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. , con sede in Naso, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Letizia, presso il cui studio in Naso, c/da Cresta
n. 577 ha eletto domicilio
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore (cod. fisc. , rappresentata e difesa ope legis P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via dei Mille is. 221 è per legge domiciliata
Resistente in riassunzione
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 13 Con ricorso in riassunzione, depositato in data 16.10.2020, la
[...]
(d'ora in avanti “ per Parte_1 Parte_1
comodità espositiva) rappresentava di aver notificato alla atto di Controparte_1
citazione chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Rappresentava che la società con richiesta del 28.11.2013 aderiva alla Parte_1
richiesta di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico al fine di finanziare “interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati” di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 datata 20.02.2013 e pubblicata in
G.U. n. 50 in data 28.02.2013.
In data 04.05.2015 veniva pubblicata la graduatoria regionale che inseriva l'istanza della società al primo posto, riconoscendole un contributo pari ad € Parte_1
15.000,00, sicché la società presentava al Comune di Naso, con nota del 29.07.2015, istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia necessaria per eseguire le opere edili finanziate – consistenti nel miglioramento di un edificio gestito dalla società – depositando elaborati progettuali e tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa.
Il , quindi, procedeva a indire una conferenza di servizi per acquisire CP_2 Pt_2
i pareri e gli atti di assenso e/o nulla osta da parte degli enti direttamente interessati e per competenza, ossia la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina,
l'Ufficio del Genio Civile di Messina e il Servizio di edilizia privata del Dipartimento di Protezione Civile Provinciale di Messina.
Il Dipartimento di Protezione Civile Provinciale di Messina – Servizio Edilizia
Privata non partecipava ad alcuna delle quattro conferenze di servizi indette dal né formulava eccezioni all'istanza della società attrice, formalmente Parte_3
e sostanzialmente accogliendo l'istanza della stessa ed alimentandone le aspettative.
E, con nota prot. n. 25972 del 06.05.2016, il Dipartimento di Protezione Civile chiedeva al Comune di Naso di trasmettere “il cronoprogramma della spesa riferita
pagina 2 di 13 ai lavori da eseguire, nonché la richiesta delle somme inerenti l'esercizio finanziario in corso”.
Nelle more, il di Naso rilasciava alla società autorizzazione CP_2 Parte_1
edilizia n. 06/2016 del 06.07.2016 e quest'ultima dapprima, con nota del 25.07.2016, inoltrava al Comune la documentazione richiesta dalla e, Controparte_1
successivamente, con nota del 26.07.2016, comunicava la data di inizio lavori, il nominativo del direttore dei lavori e la ditta costruttrice che si sarebbe occupata delle opere edili;
in pari data, trasmetteva al Servizio Regionale di Protezione Civile per la
Provincia di Messina copia dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Naso nonché il computo estimativo delle opere da realizzare, l'analisi dei prezzi e l'istanza per l'ottenimento della somma di € 15.000,00, quale contributo di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 52/2013.
Con nota del 17.10.2016 il Dipartimento di Protezione Civile invitava il Parte_3
a relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori, a fare richiesta di
[...]
riaccreditamento del contributo di € 15.000,00, comunicando le coordinate bancarie della cassa comunale per consentire il trasferimento della relativa somma;
a tale nota il Comune dava riscontro con nota dell'11.11.2016.
Le opere venivano portate a termine e con nota del 28.11.2016 la società attrice depositava presso il Comune di Naso la comunicazione di fine lavori, unitamente alla copia dello stato finale dei lavori, al certificato di regolare esecuzione delle opere riportate nel computo metrico, le foto dei lavori eseguiti e la copia della fattura emessa dalla ditta esecutrice dei lavori. La comunicazione di fine lavori e la nuova richiesta di accreditamento del contributo in favore della venivano, quindi, Parte_1
trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con nota del 09.12.2016.
Non essendo stato possibile procedere alla liquidazione delle somme nel corso dell'anno 2016, il Comune di Naso, con nota del 14.02.2017, richiedeva al
Dipartimento di Protezione Civile di provvedere all'accreditamento per l'anno 2017, sollecitando anche la società attrice, con nota del 20.03.2017, a integrare la pagina 3 di 13 documentazione necessaria, al fine di trasmetterla alla;
la Controparte_1
documentazione veniva depositata dalla società attrice presso il Comune di Naso in data 05.04.2017 e poi inviata al Dipartimento di Protezione Civile con pec del
05.05.2017.
Il Dipartimento di Protezione Civile, con nota del 19.05.2017, comunicava al
Comune di Naso la scelta di non dare corso alla richiesta di accreditamento in quanto la società attrice non possedeva i requisiti di cui all'art. 2, co. 4 della OCDPC n.
52/2013 “in quanto dallo statuto allegato alla documentazione si evince che l'attività svolta dalla Società Operaia Commerciale di Mutuo Soccorso denominata “
[...]
”, non rientra nella casistica dell'esercizio di arti e professioni aventi Parte_1
caratteristiche di lavoro autonomo o di attività produttive”.
La lamentava di non aver taciuto la propria qualificazione giuridica, Parte_1
avendo inviando alla anche lo statuto che regolamentava il Controparte_1
funzionamento del sodalizio;
che, a causa dell'affidamento riposto nella correttezza della graduatoria, la società aveva eseguito i menzionati lavori edili affrontando costi che non avrebbe sostenuto in assenza del finanziamento richiesto, quantificabili in €
16.823,75, oltre interessi legali.
La società attrice riteneva, pertanto, che l'amministrazione procedente avesse agito con estrema negligenza e imperizia, in quanto dapprima inseriva la al Parte_1
primo posto della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo e, dopo quattro anni, si rendeva conto del vizio relativo alla mancanza dei requisiti previsti dalla OCDPC
n. 52/2013.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che la responsabilità era da imputare esclusivamente a colpa della Regione siciliana – Dipartimento di Protezione Civile, che ingenerava nella società attrice un naturale affidamento nell'erogazione del contributo di € 15.000,00 richiesto;
per l'effetto, condannare la Regione siciliana –
Dipartimento di Protezione Civile al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1
pagina 4 di 13 quantificati in € 16.823,75, pari alle spese sostenute per i lavori di miglioramento dell'immobile di sua proprietà, oltre interessi;
con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio così incoato dinnanzi al Tribunale di Patti veniva definito con ordinanza resa nella causa n. 1630/2017 r.g., con cui veniva dichiarata l'incompetenza del
Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Messina.
La società “ , quindi, riassumeva il giudizio interrotto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Messina, riproponendo le medesime conclusioni già proposte dinnanzi al
Giudice dichiaratosi incompetente.
Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la , Controparte_1
contestando quanto dedotto da parte attrice.
In particolare, parte convenuta asseriva che spettasse ai Comuni interessati il compito di vagliare la documentazione prodotta dai richiedenti il contributo, svolgendo un ruolo attivo nella definizione dell'istruttoria delle istanze di ammissione al contributo, che solo successivamente venivano inviate all'amministrazione regionale. Secondo la convenuta, infatti, l'invio della documentazione alla doveva essere Controparte_1
preceduta dalla verifica, da parte dei Comuni interessati, della veridicità dei dati, della completezza della documentazione richiesta a supporto dell'istanza e della conformità della documentazione alle disposizioni dettate con OCDPC n. 52/2013.
Rilevava la che nella richiesta presentata dal , la Controparte_1 Parte_3 società istante era indicata quale “ente di arte e mestiere” e che nella documentazione prodotta non era neppure incluso lo statuto della società.
Osservava che, in ogni caso, con nota del 06.05.2016 la non aveva Controparte_1
concesso alcun finanziamento, limitandosi a chiedere la trasmissione del cronoprogramma dei lavori e altri adempimenti di carattere preliminare all'erogazione del contributo, e che tale richiesta, attenendo ad una fase antecedente all'approvazione del progetto, non poteva ingenerare in alcun modo in capo al pagina 5 di 13 richiedente il contributo formale e sostanziale conferma di accoglimento dell'istanza di finanziamento.
Riferiva la resistente che solo dopo il rilascio dell'autorizzazione edilizia – requisito essenziale per la liquidazione del contributo richiesto dalla – Parte_1
l'amministrazione procedente si rendeva conto della difformità tra quanto dichiarato dal rappresentante legale della società e quanto riportato nel relativo statuto societario.
Riteneva la che spettasse unicamente al Comune di Naso il Controparte_1 compito di verificare prima facie l'esistenza di cause di esclusione della società
[...]
dal finanziamento e che, negando il finanziamento, la aveva Parte_1 CP_1
correttamente operato, non potendo, tale comportamento, essere fonte di risarcimento danni, in quanto carente del requisito della ingiustizia del danno.
Per tali ragioni chiedeva di rigettare le domande di parte attrice, con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza dell'11.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – con concessione alle parti di termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta risarcitoria per la lesione del legittimo affidamento della società “ in conseguenza del mancato rilascio del Parte_1
finanziamento previsto dall'OCDPC n. 52/2013.
In particolare, la società attrice invoca la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., ritenendo l'amministrazione procedente responsabile per il danno ingiusto scaturito dal comportamento illegittimo della , la quale, dapprima inseriva la Controparte_1
la società in graduatoria e, successivamente, negava il rilascio del contributo.
Secondo la società attrice, la determinazione favorevole del Dipartimento di
Protezione Civile, nonché i successivi provvedimenti che intervenivano nell'arco pagina 6 di 13 temporale 2013 – 2017 avevano determinato l'incolpevole e legittimo affidamento della sulla correttezza della procedura di rilascio dei contributi per il Parte_1
miglioramento sismico di immobili e, quindi, sul rilascio del finanziamento riconosciutole tramite inserimento in graduatoria, pari ad € 15.000,00; affidamento poi leso dalla mancata liquidazione del contributo, causata dall'assenza dei presupposti per il finanziamento, così come delineati dall'art. 2, co. 4 della OCDPC
n. 52/2013.
Nel merito, occorre preliminarmente chiarire una serie di elementi della complessa vicenda che occupa, in quanto punto di partenza per valutare la sussistenza o meno di una responsabilità in capo all'amministrazione resistente.
L'art. 2, co. 4, dell'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n.
52/2013, nel disciplinare i contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, specificava che i finanziamenti per “interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4” potevano essere erogati soltanto per gli immobili nei quali
“alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva” (cfr. pag. 6 all. 1 ricorso).
La procedura per il rilascio del contributo, analiticamente indicata all'art. 14 della
OCDPC, prevedeva che i Comuni interessati – e tra questi vi era anche il Parte_3
per quel che qui rileva – dovessero predisporre e pubblicare il relativo bando e
[...]
che le richieste presentate dai soggetti interessati fossero trasmesse dai Comuni alla la quale avrebbe provveduto a stilare una graduatoria di priorità in cui si CP_1
teneva conto dei seguenti elementi: “tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti un anno dalla data di pubblicazione della
pagina 7 di 13 presente ordinanza”. Una volta pubblicata la graduatoria, i soggetti collocati utilmente nella stessa avrebbero dovuto presentare un progetto di intervento coerente con la richiesta presentata, e ottenere il permesso di costruzione e per il controllo.
Veniva, infine, precisato che le opere edilizie dovessero iniziare “entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo” (cfr. pagg. 14 e 15 all. 1 ricorso).
Ancora, è circostanza provata che nel presentare la domanda per il rilascio del contributo, la società “ chiedeva di accedere agli incentivi previsti Parte_1 dall'OCDPC per un fabbricato ad uso “eserc. arte o professione” (cfr. pag. 3 all. 2 ricorso).
Sono circostanze provate – e non contestate – che la richiesta della società ricorrente veniva inserita in prima posizione nella graduatoria stilata dalla , Controparte_1
con un punteggio di 14167 e un contributo previsto di € 15.000,00 (all. 4 ricorso); che la otteneva l'autorizzazione edilizia n. 06/2016 in data 06.07.2016 (all. 13 Parte_1
ricorso); che i lavori di miglioramento sismico dell'immobile societario avevano inizio in data 28.07.2016 e venivano completati in data 28.11.2016 (all. 15 e 17 ricorso); che il Dipartimento di Protezione Civile, con nota del 19.05.2017, rifiutava l'accreditamento delle somme richieste dalla società ricorrente (all. 25 ricorso).
Tutto ciò premesso, si ritiene che la domanda di risarcimento di parte ricorrente sia infondata.
Al riguardo occorre evidenziare che in tema di risarcimento per lesione dell'affidamento generato dall'attività pubblica, la Suprema Corte ha chiarito come non sia sufficiente provare di essere stati beneficiari di un provvedimento favorevole illegittimo – fonte di incolpevole affidamento – per integrare la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio all'integrità del patrimonio del beneficiario, essendo necessario un quid pluris, di modo che l'emissione del provvedimento illegittimo si configura solo come uno dei fatti integratori della fattispecie (Cass. civ. ord. n. 17586/2015).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, peraltro, giova precisare come il danno lamentato dalla società
[...]
circa il mancato rilascio del finanziamento non fosse, a ben vedere, Parte_1
fondato sull'affidamento conseguente all'emissione da parte della Controparte_1
di un provvedimento favorevole – poi rivelatosi illegittimo – quanto, piuttosto, fosse generato dalla mancata emissione di un provvedimento – quello di approvazione e liquidazione del contributo – che la società si aspettava venisse adottato.
Infatti, l'inserimento nella graduatoria di cui alla determina del Dirigente Generale non aveva comportato un formale e sostanziale accoglimento dell'istanza di finanziamento presentata dalla società (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo). E ciò in quanto la graduatoria stilata dalla era stata realizzata soltanto Controparte_1
tenendo conto di elementi specifici, ossia ai sensi dell'art. 14, co. 4 OCDPC n.
52/2013: “tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza”, al fine di determinare un ordine prioritario delle richieste.
La graduatoria non determinava l'approvazione del contributo, essendo, tale approvazione, condizionata dalla trasmissione di documentazione ulteriore, quale il progetto di intervento e il permesso a costruire ed è riprova di ciò la disposizione di cui all'art. 14, co. 8 dell'OCDPC n. 52/2013 che precisava come i lavori edili dovessero iniziare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto e del relativo contributo.
Nel caso di specie, quindi, è proprio il provvedimento di approvazione del progetto e del relativo contributo ad essere assente, posto che con nota del 19.05.2017, il
Dipartimento della Protezione Civile si determinava in senso opposto all'approvazione, rifiutando espressamente l'accreditamento delle somme richieste dalla società ricorrente pagina 9 di 13 In ogni caso, giova ricordare che i principi enucleati dai giudici di legittimità in tema di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento derivante dall'emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo sono applicabili anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, in quanto in tali casi il privato ha riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione (Cass. n. 8236/2020).
Ciò posto, il privato che agisca allegando di avere subito un pregiudizio per la lesione del proprio legittimo affidamento, chiedendo il risarcimento del danno, deve dimostrare la sussistenza di elementi idonei ad evidenziare la fattispecie determinativa del danno costituito dalla creazione dell'affidamento.
In particolare, parte ricorrente indicava, quali elementi su cui si fondava l'affidamento incolpevole sulla legittimità dell'azione amministrativa e sul risultato vantaggioso che ne sarebbe derivato, l'inserimento della richiesta di finanziamento presentata dalla società nella graduatoria regionale di cui alla determina del Dirigente
Generale n. 415 del 04.05.2015; l'assenza del Dipartimento della Protezione Civile alle conferenze dei servizi indette dal Comune di Naso per il rilascio dell'autorizzazione edilizia necessaria per la realizzazione degli interventi da parte della la nota prot. n. 25972 del 06.05.2016, nella quale la Parte_1 [...]
chiedeva la trasmissione del cronoprogramma dei lavori e della richiesta CP_1
delle somme relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 2016; la nota prot. n.
54479 del 17.10.2016, con cui la chiedeva al di Controparte_1 Parte_3
relazionare sullo stato di avanzamento delle opere, di fare richiesta di riaccreditamento del contributo e di comunicare le coordinate bancarie.
Si ritiene che quanto allegato da parte ricorrente non sia sufficiente a provare che l'affidamento della società circa l'adozione del provvedimento Parte_1
favorevole fosse incolpevole.
La società in realtà, si limitava a presentare alla – per Parte_1 Controparte_1 il tramite del – una richiesta di finanziamento senza Parte_3
pagina 10 di 13 preventivamente curarsi di verificare se sussistessero i presupposti di legge per la sua erogazione e, dunque, senza verificare se l'agire amministrativo che avrebbe potuto condurre all'adozione di un provvedimento a sé favorevole potesse svolgersi in conformità con la legge.
Nel caso di specie, infatti, la società la quale conosceva – o avrebbe Parte_1
dovuto conoscere – i presupposti per il rilascio del contributo, come individuati dall'art. 2, co. 4 dell'OCDPC n. 52/2013, tra cui il requisito che l'immobile fosse destinato “all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva”, presentava, comunque, la propria domanda
Peraltro, non può non osservarsi come nella domanda inoltrata al Comune di Naso e, poi, pervenuta al Dipartimento della Protezione Civile, la stessa riferiva Parte_1
mendacemente che il contributo era domandato per il miglioramento di un immobile utilizzato dalla società per l'esercizio di arte o mestiere, in tal modo inducendo in errore la stessa amministrazione procedente, la quale non avrebbe in alcun modo potuto verificare la veridicità di tale allegazione, tanto più se si considera che lo statuto societario veniva trasmesso alla soltanto anni dopo (né parte Controparte_1
ricorrente è riuscita a fornire prova del contrario).
In questa situazione, quindi, non rileva in alcun modo che il Dipartimento di
Protezione Civile abbia richiesto nel corso degli anni alla società – direttamente o per tramite del Comune di Naso – la presentazione di documentazione relativa alla realizzazione delle opere edili o alla richiesta di accreditamento delle somme, in quanto si tratta di atti emessi dall'amministrazione procedente nella fase istruttoria antecedente all'emanazione del provvedimento finale di approvazione (o rifiuto) del contributo, nella quale alcun affidamento incolpevole poteva essersi ingenerato nella società, stante da un lato la consapevolezza – o conoscibilità – da parte del richiedente della assenza dei presupposti per il rilascio del finanziamento e dall'altro l'avere, l'amministrazione procedente, agito con lealtà e correttezza e secondo i pagina 11 di 13 canoni di buona fede, essendo impossibilitata a verificare, in tale fase, la presenza o meno dei presupposti di cui all'OCDPC per l'approvazione del contributo.
È chiaro, pertanto, che alcuna tutela risarcitoria può essere garantita al privato che ha conseguito o sperava di conseguire una situazione di vantaggio mediante la presentazione di dichiarazioni mendaci, essendo, in ogni caso, necessario che sussistano i requisiti necessari per l'adozione del provvedimento su cui si era fatto affidamento, nel caso di specie, invece, assenti.
D'altra parte, deve osservarsi come nel proporre la domanda di risarcimento dei danni, la società non abbia contestato la mancanza dei requisiti per Parte_1
accedere al finanziamento, richiesto, di fatto riconoscendo di non avere alcun diritto al rilascio del contributo per i miglioramenti sismici, sicché non è dato comprendere quale “legittimo affidamento” ritenga sia stato leso nel caso di specie.
Per tutte queste ragioni, la domanda della ricorrente va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della Società “
[...]
e in favore della Parte_1 Controparte_1
.
[...]
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 4.227,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, importo così determinato: € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4143/2020 R.G. così provvede:
1) Rigetta le domande della società “ ; Parte_1
pagina 12 di 13 2) Condanna la società “ al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 4.227,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il giorno 8 aprile 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4143 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. , con sede in Naso, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Letizia, presso il cui studio in Naso, c/da Cresta
n. 577 ha eletto domicilio
Ricorrente in riassunzione
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore (cod. fisc. , rappresentata e difesa ope legis P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via dei Mille is. 221 è per legge domiciliata
Resistente in riassunzione
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 13 Con ricorso in riassunzione, depositato in data 16.10.2020, la
[...]
(d'ora in avanti “ per Parte_1 Parte_1
comodità espositiva) rappresentava di aver notificato alla atto di Controparte_1
citazione chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Rappresentava che la società con richiesta del 28.11.2013 aderiva alla Parte_1
richiesta di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico al fine di finanziare “interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati” di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 datata 20.02.2013 e pubblicata in
G.U. n. 50 in data 28.02.2013.
In data 04.05.2015 veniva pubblicata la graduatoria regionale che inseriva l'istanza della società al primo posto, riconoscendole un contributo pari ad € Parte_1
15.000,00, sicché la società presentava al Comune di Naso, con nota del 29.07.2015, istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia necessaria per eseguire le opere edili finanziate – consistenti nel miglioramento di un edificio gestito dalla società – depositando elaborati progettuali e tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa.
Il , quindi, procedeva a indire una conferenza di servizi per acquisire CP_2 Pt_2
i pareri e gli atti di assenso e/o nulla osta da parte degli enti direttamente interessati e per competenza, ossia la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina,
l'Ufficio del Genio Civile di Messina e il Servizio di edilizia privata del Dipartimento di Protezione Civile Provinciale di Messina.
Il Dipartimento di Protezione Civile Provinciale di Messina – Servizio Edilizia
Privata non partecipava ad alcuna delle quattro conferenze di servizi indette dal né formulava eccezioni all'istanza della società attrice, formalmente Parte_3
e sostanzialmente accogliendo l'istanza della stessa ed alimentandone le aspettative.
E, con nota prot. n. 25972 del 06.05.2016, il Dipartimento di Protezione Civile chiedeva al Comune di Naso di trasmettere “il cronoprogramma della spesa riferita
pagina 2 di 13 ai lavori da eseguire, nonché la richiesta delle somme inerenti l'esercizio finanziario in corso”.
Nelle more, il di Naso rilasciava alla società autorizzazione CP_2 Parte_1
edilizia n. 06/2016 del 06.07.2016 e quest'ultima dapprima, con nota del 25.07.2016, inoltrava al Comune la documentazione richiesta dalla e, Controparte_1
successivamente, con nota del 26.07.2016, comunicava la data di inizio lavori, il nominativo del direttore dei lavori e la ditta costruttrice che si sarebbe occupata delle opere edili;
in pari data, trasmetteva al Servizio Regionale di Protezione Civile per la
Provincia di Messina copia dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Naso nonché il computo estimativo delle opere da realizzare, l'analisi dei prezzi e l'istanza per l'ottenimento della somma di € 15.000,00, quale contributo di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 52/2013.
Con nota del 17.10.2016 il Dipartimento di Protezione Civile invitava il Parte_3
a relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori, a fare richiesta di
[...]
riaccreditamento del contributo di € 15.000,00, comunicando le coordinate bancarie della cassa comunale per consentire il trasferimento della relativa somma;
a tale nota il Comune dava riscontro con nota dell'11.11.2016.
Le opere venivano portate a termine e con nota del 28.11.2016 la società attrice depositava presso il Comune di Naso la comunicazione di fine lavori, unitamente alla copia dello stato finale dei lavori, al certificato di regolare esecuzione delle opere riportate nel computo metrico, le foto dei lavori eseguiti e la copia della fattura emessa dalla ditta esecutrice dei lavori. La comunicazione di fine lavori e la nuova richiesta di accreditamento del contributo in favore della venivano, quindi, Parte_1
trasmesse al Dipartimento di Protezione Civile con nota del 09.12.2016.
Non essendo stato possibile procedere alla liquidazione delle somme nel corso dell'anno 2016, il Comune di Naso, con nota del 14.02.2017, richiedeva al
Dipartimento di Protezione Civile di provvedere all'accreditamento per l'anno 2017, sollecitando anche la società attrice, con nota del 20.03.2017, a integrare la pagina 3 di 13 documentazione necessaria, al fine di trasmetterla alla;
la Controparte_1
documentazione veniva depositata dalla società attrice presso il Comune di Naso in data 05.04.2017 e poi inviata al Dipartimento di Protezione Civile con pec del
05.05.2017.
Il Dipartimento di Protezione Civile, con nota del 19.05.2017, comunicava al
Comune di Naso la scelta di non dare corso alla richiesta di accreditamento in quanto la società attrice non possedeva i requisiti di cui all'art. 2, co. 4 della OCDPC n.
52/2013 “in quanto dallo statuto allegato alla documentazione si evince che l'attività svolta dalla Società Operaia Commerciale di Mutuo Soccorso denominata “
[...]
”, non rientra nella casistica dell'esercizio di arti e professioni aventi Parte_1
caratteristiche di lavoro autonomo o di attività produttive”.
La lamentava di non aver taciuto la propria qualificazione giuridica, Parte_1
avendo inviando alla anche lo statuto che regolamentava il Controparte_1
funzionamento del sodalizio;
che, a causa dell'affidamento riposto nella correttezza della graduatoria, la società aveva eseguito i menzionati lavori edili affrontando costi che non avrebbe sostenuto in assenza del finanziamento richiesto, quantificabili in €
16.823,75, oltre interessi legali.
La società attrice riteneva, pertanto, che l'amministrazione procedente avesse agito con estrema negligenza e imperizia, in quanto dapprima inseriva la al Parte_1
primo posto della graduatoria dei soggetti ammessi al contributo e, dopo quattro anni, si rendeva conto del vizio relativo alla mancanza dei requisiti previsti dalla OCDPC
n. 52/2013.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che la responsabilità era da imputare esclusivamente a colpa della Regione siciliana – Dipartimento di Protezione Civile, che ingenerava nella società attrice un naturale affidamento nell'erogazione del contributo di € 15.000,00 richiesto;
per l'effetto, condannare la Regione siciliana –
Dipartimento di Protezione Civile al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1
pagina 4 di 13 quantificati in € 16.823,75, pari alle spese sostenute per i lavori di miglioramento dell'immobile di sua proprietà, oltre interessi;
con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio così incoato dinnanzi al Tribunale di Patti veniva definito con ordinanza resa nella causa n. 1630/2017 r.g., con cui veniva dichiarata l'incompetenza del
Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Messina.
La società “ , quindi, riassumeva il giudizio interrotto dinanzi al Parte_1
Tribunale di Messina, riproponendo le medesime conclusioni già proposte dinnanzi al
Giudice dichiaratosi incompetente.
Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la , Controparte_1
contestando quanto dedotto da parte attrice.
In particolare, parte convenuta asseriva che spettasse ai Comuni interessati il compito di vagliare la documentazione prodotta dai richiedenti il contributo, svolgendo un ruolo attivo nella definizione dell'istruttoria delle istanze di ammissione al contributo, che solo successivamente venivano inviate all'amministrazione regionale. Secondo la convenuta, infatti, l'invio della documentazione alla doveva essere Controparte_1
preceduta dalla verifica, da parte dei Comuni interessati, della veridicità dei dati, della completezza della documentazione richiesta a supporto dell'istanza e della conformità della documentazione alle disposizioni dettate con OCDPC n. 52/2013.
Rilevava la che nella richiesta presentata dal , la Controparte_1 Parte_3 società istante era indicata quale “ente di arte e mestiere” e che nella documentazione prodotta non era neppure incluso lo statuto della società.
Osservava che, in ogni caso, con nota del 06.05.2016 la non aveva Controparte_1
concesso alcun finanziamento, limitandosi a chiedere la trasmissione del cronoprogramma dei lavori e altri adempimenti di carattere preliminare all'erogazione del contributo, e che tale richiesta, attenendo ad una fase antecedente all'approvazione del progetto, non poteva ingenerare in alcun modo in capo al pagina 5 di 13 richiedente il contributo formale e sostanziale conferma di accoglimento dell'istanza di finanziamento.
Riferiva la resistente che solo dopo il rilascio dell'autorizzazione edilizia – requisito essenziale per la liquidazione del contributo richiesto dalla – Parte_1
l'amministrazione procedente si rendeva conto della difformità tra quanto dichiarato dal rappresentante legale della società e quanto riportato nel relativo statuto societario.
Riteneva la che spettasse unicamente al Comune di Naso il Controparte_1 compito di verificare prima facie l'esistenza di cause di esclusione della società
[...]
dal finanziamento e che, negando il finanziamento, la aveva Parte_1 CP_1
correttamente operato, non potendo, tale comportamento, essere fonte di risarcimento danni, in quanto carente del requisito della ingiustizia del danno.
Per tali ragioni chiedeva di rigettare le domande di parte attrice, con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza dell'11.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – con concessione alle parti di termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta risarcitoria per la lesione del legittimo affidamento della società “ in conseguenza del mancato rilascio del Parte_1
finanziamento previsto dall'OCDPC n. 52/2013.
In particolare, la società attrice invoca la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., ritenendo l'amministrazione procedente responsabile per il danno ingiusto scaturito dal comportamento illegittimo della , la quale, dapprima inseriva la Controparte_1
la società in graduatoria e, successivamente, negava il rilascio del contributo.
Secondo la società attrice, la determinazione favorevole del Dipartimento di
Protezione Civile, nonché i successivi provvedimenti che intervenivano nell'arco pagina 6 di 13 temporale 2013 – 2017 avevano determinato l'incolpevole e legittimo affidamento della sulla correttezza della procedura di rilascio dei contributi per il Parte_1
miglioramento sismico di immobili e, quindi, sul rilascio del finanziamento riconosciutole tramite inserimento in graduatoria, pari ad € 15.000,00; affidamento poi leso dalla mancata liquidazione del contributo, causata dall'assenza dei presupposti per il finanziamento, così come delineati dall'art. 2, co. 4 della OCDPC
n. 52/2013.
Nel merito, occorre preliminarmente chiarire una serie di elementi della complessa vicenda che occupa, in quanto punto di partenza per valutare la sussistenza o meno di una responsabilità in capo all'amministrazione resistente.
L'art. 2, co. 4, dell'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n.
52/2013, nel disciplinare i contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, specificava che i finanziamenti per “interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4” potevano essere erogati soltanto per gli immobili nei quali
“alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva” (cfr. pag. 6 all. 1 ricorso).
La procedura per il rilascio del contributo, analiticamente indicata all'art. 14 della
OCDPC, prevedeva che i Comuni interessati – e tra questi vi era anche il Parte_3
per quel che qui rileva – dovessero predisporre e pubblicare il relativo bando e
[...]
che le richieste presentate dai soggetti interessati fossero trasmesse dai Comuni alla la quale avrebbe provveduto a stilare una graduatoria di priorità in cui si CP_1
teneva conto dei seguenti elementi: “tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti un anno dalla data di pubblicazione della
pagina 7 di 13 presente ordinanza”. Una volta pubblicata la graduatoria, i soggetti collocati utilmente nella stessa avrebbero dovuto presentare un progetto di intervento coerente con la richiesta presentata, e ottenere il permesso di costruzione e per il controllo.
Veniva, infine, precisato che le opere edilizie dovessero iniziare “entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo” (cfr. pagg. 14 e 15 all. 1 ricorso).
Ancora, è circostanza provata che nel presentare la domanda per il rilascio del contributo, la società “ chiedeva di accedere agli incentivi previsti Parte_1 dall'OCDPC per un fabbricato ad uso “eserc. arte o professione” (cfr. pag. 3 all. 2 ricorso).
Sono circostanze provate – e non contestate – che la richiesta della società ricorrente veniva inserita in prima posizione nella graduatoria stilata dalla , Controparte_1
con un punteggio di 14167 e un contributo previsto di € 15.000,00 (all. 4 ricorso); che la otteneva l'autorizzazione edilizia n. 06/2016 in data 06.07.2016 (all. 13 Parte_1
ricorso); che i lavori di miglioramento sismico dell'immobile societario avevano inizio in data 28.07.2016 e venivano completati in data 28.11.2016 (all. 15 e 17 ricorso); che il Dipartimento di Protezione Civile, con nota del 19.05.2017, rifiutava l'accreditamento delle somme richieste dalla società ricorrente (all. 25 ricorso).
Tutto ciò premesso, si ritiene che la domanda di risarcimento di parte ricorrente sia infondata.
Al riguardo occorre evidenziare che in tema di risarcimento per lesione dell'affidamento generato dall'attività pubblica, la Suprema Corte ha chiarito come non sia sufficiente provare di essere stati beneficiari di un provvedimento favorevole illegittimo – fonte di incolpevole affidamento – per integrare la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio all'integrità del patrimonio del beneficiario, essendo necessario un quid pluris, di modo che l'emissione del provvedimento illegittimo si configura solo come uno dei fatti integratori della fattispecie (Cass. civ. ord. n. 17586/2015).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, peraltro, giova precisare come il danno lamentato dalla società
[...]
circa il mancato rilascio del finanziamento non fosse, a ben vedere, Parte_1
fondato sull'affidamento conseguente all'emissione da parte della Controparte_1
di un provvedimento favorevole – poi rivelatosi illegittimo – quanto, piuttosto, fosse generato dalla mancata emissione di un provvedimento – quello di approvazione e liquidazione del contributo – che la società si aspettava venisse adottato.
Infatti, l'inserimento nella graduatoria di cui alla determina del Dirigente Generale non aveva comportato un formale e sostanziale accoglimento dell'istanza di finanziamento presentata dalla società (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo). E ciò in quanto la graduatoria stilata dalla era stata realizzata soltanto Controparte_1
tenendo conto di elementi specifici, ossia ai sensi dell'art. 14, co. 4 OCDPC n.
52/2013: “tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza”, al fine di determinare un ordine prioritario delle richieste.
La graduatoria non determinava l'approvazione del contributo, essendo, tale approvazione, condizionata dalla trasmissione di documentazione ulteriore, quale il progetto di intervento e il permesso a costruire ed è riprova di ciò la disposizione di cui all'art. 14, co. 8 dell'OCDPC n. 52/2013 che precisava come i lavori edili dovessero iniziare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto e del relativo contributo.
Nel caso di specie, quindi, è proprio il provvedimento di approvazione del progetto e del relativo contributo ad essere assente, posto che con nota del 19.05.2017, il
Dipartimento della Protezione Civile si determinava in senso opposto all'approvazione, rifiutando espressamente l'accreditamento delle somme richieste dalla società ricorrente pagina 9 di 13 In ogni caso, giova ricordare che i principi enucleati dai giudici di legittimità in tema di risarcimento del danno da lesione dell'affidamento derivante dall'emanazione e dal successivo annullamento di un atto amministrativo sono applicabili anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, in quanto in tali casi il privato ha riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione (Cass. n. 8236/2020).
Ciò posto, il privato che agisca allegando di avere subito un pregiudizio per la lesione del proprio legittimo affidamento, chiedendo il risarcimento del danno, deve dimostrare la sussistenza di elementi idonei ad evidenziare la fattispecie determinativa del danno costituito dalla creazione dell'affidamento.
In particolare, parte ricorrente indicava, quali elementi su cui si fondava l'affidamento incolpevole sulla legittimità dell'azione amministrativa e sul risultato vantaggioso che ne sarebbe derivato, l'inserimento della richiesta di finanziamento presentata dalla società nella graduatoria regionale di cui alla determina del Dirigente
Generale n. 415 del 04.05.2015; l'assenza del Dipartimento della Protezione Civile alle conferenze dei servizi indette dal Comune di Naso per il rilascio dell'autorizzazione edilizia necessaria per la realizzazione degli interventi da parte della la nota prot. n. 25972 del 06.05.2016, nella quale la Parte_1 [...]
chiedeva la trasmissione del cronoprogramma dei lavori e della richiesta CP_1
delle somme relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 2016; la nota prot. n.
54479 del 17.10.2016, con cui la chiedeva al di Controparte_1 Parte_3
relazionare sullo stato di avanzamento delle opere, di fare richiesta di riaccreditamento del contributo e di comunicare le coordinate bancarie.
Si ritiene che quanto allegato da parte ricorrente non sia sufficiente a provare che l'affidamento della società circa l'adozione del provvedimento Parte_1
favorevole fosse incolpevole.
La società in realtà, si limitava a presentare alla – per Parte_1 Controparte_1 il tramite del – una richiesta di finanziamento senza Parte_3
pagina 10 di 13 preventivamente curarsi di verificare se sussistessero i presupposti di legge per la sua erogazione e, dunque, senza verificare se l'agire amministrativo che avrebbe potuto condurre all'adozione di un provvedimento a sé favorevole potesse svolgersi in conformità con la legge.
Nel caso di specie, infatti, la società la quale conosceva – o avrebbe Parte_1
dovuto conoscere – i presupposti per il rilascio del contributo, come individuati dall'art. 2, co. 4 dell'OCDPC n. 52/2013, tra cui il requisito che l'immobile fosse destinato “all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva”, presentava, comunque, la propria domanda
Peraltro, non può non osservarsi come nella domanda inoltrata al Comune di Naso e, poi, pervenuta al Dipartimento della Protezione Civile, la stessa riferiva Parte_1
mendacemente che il contributo era domandato per il miglioramento di un immobile utilizzato dalla società per l'esercizio di arte o mestiere, in tal modo inducendo in errore la stessa amministrazione procedente, la quale non avrebbe in alcun modo potuto verificare la veridicità di tale allegazione, tanto più se si considera che lo statuto societario veniva trasmesso alla soltanto anni dopo (né parte Controparte_1
ricorrente è riuscita a fornire prova del contrario).
In questa situazione, quindi, non rileva in alcun modo che il Dipartimento di
Protezione Civile abbia richiesto nel corso degli anni alla società – direttamente o per tramite del Comune di Naso – la presentazione di documentazione relativa alla realizzazione delle opere edili o alla richiesta di accreditamento delle somme, in quanto si tratta di atti emessi dall'amministrazione procedente nella fase istruttoria antecedente all'emanazione del provvedimento finale di approvazione (o rifiuto) del contributo, nella quale alcun affidamento incolpevole poteva essersi ingenerato nella società, stante da un lato la consapevolezza – o conoscibilità – da parte del richiedente della assenza dei presupposti per il rilascio del finanziamento e dall'altro l'avere, l'amministrazione procedente, agito con lealtà e correttezza e secondo i pagina 11 di 13 canoni di buona fede, essendo impossibilitata a verificare, in tale fase, la presenza o meno dei presupposti di cui all'OCDPC per l'approvazione del contributo.
È chiaro, pertanto, che alcuna tutela risarcitoria può essere garantita al privato che ha conseguito o sperava di conseguire una situazione di vantaggio mediante la presentazione di dichiarazioni mendaci, essendo, in ogni caso, necessario che sussistano i requisiti necessari per l'adozione del provvedimento su cui si era fatto affidamento, nel caso di specie, invece, assenti.
D'altra parte, deve osservarsi come nel proporre la domanda di risarcimento dei danni, la società non abbia contestato la mancanza dei requisiti per Parte_1
accedere al finanziamento, richiesto, di fatto riconoscendo di non avere alcun diritto al rilascio del contributo per i miglioramenti sismici, sicché non è dato comprendere quale “legittimo affidamento” ritenga sia stato leso nel caso di specie.
Per tutte queste ragioni, la domanda della ricorrente va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della Società “
[...]
e in favore della Parte_1 Controparte_1
.
[...]
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 4.227,00 oltre spese generali, IVA e
CPA, importo così determinato: € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4143/2020 R.G. così provvede:
1) Rigetta le domande della società “ ; Parte_1
pagina 12 di 13 2) Condanna la società “ al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 4.227,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina, il giorno 8 aprile 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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