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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5623/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/11/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale
Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chia- mata la causa in intestazione.
È presente nell'interesse dell'attore l'avvocato Norberto Romano, il quale si riporta integralmente a tutti i propri documenti Medici, si riporta altresì, alla relazione medico legale ovvero all'istanza depositata con richiesta di ispezione del CD ROM da cui si evincono le lesioni di cui alla relazione medica di parte evidenziando che il proprio assistito ha rischiato la vita nel sinistro de quo;
chiede, pertanto, ammettersi CTU medico legale per la valutazione e quantifi- cazione dei postumi conseguiti alla parte attrice;
in subordine, chiede prelimi- nare CTU radiologica che possa valutare esistenza delle fratture sulla base de- gli esami strumentali eseguiti in primo soccorso il dì dell'incidente per cui è causa.
L'avv. Romano chiede acquisirsi agli atti di causa l'eventuale referto redatto da Villa dei Fiori alla data dell'incidente che dichiara essere connes- so/collegato al dischetto esibito e di cui chiede l'acquisizione;
E, altresì, presente per n.q. di FGVS l'avv.to Carmela Controparte_1
Masci la quale impugna e contesta la documentazione depositata dall'attore in quanto tardiva, inefficace ed inidonea in quanto non è corredata dal referto medico del radiologo che esamina le immagini e formula una diagnosi. Conte- sta, pertanto, il nesso eziologico tra evento e lamentati danni atteso che nel re- ferto di prime cure si parla di semplici contusioni con prognosi di soli 4 giorni e la successiva documentazione medica proviene da un unico professionista in
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libera professione e non è assistita da alcuna presunzione legale di veridicità ex art. 2700 codice civile. L'avv.to Masci si riporta ai propri scritti difensivi, alla documentazione depositata in atti da cui emerge che il teste escusso CP_2
Sig. ha reso altre tre testimonianze oltre la presente, con- Parte_1
trariamente a quanto dichiarato in sede di escussione di aver reso una sola te- stimonianza, si riporta, altresì, ai verbali di causa depositati in atti del GDP
GL De CO ON c./ Fondo rapp.to e difeso dallo stesso legale e in cui è stato escusso lo stesso testimone escusso anche nel giudizio per cui è causa. Evidenzia, pertanto, l'inattendibilità del teste sig. e Parte_1
chiede trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Nola per gli accer- tamenti, le valutazioni e le determinazioni di competenza. Sulla base di dette considerazioni, si oppone alla nomina di CTU e chiede fissarsi udienza di pre- cisazione delle conclusioni.
L'Avv. Masci impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
È presente per l' e per delega dell'avvocato NA AL l'Avv. CP_3
LO IC, la quale si riporta integralmente all'atto di intervento volontario depositato in atti, del quale chiede l'accoglimento con condanna della compa- gnia di assicurazione convenuta al pagamento in favore dell' della som- CP_3
ma di €.6.088,71 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria , interessi e spese legali di diffida, oltre accessori di legge per l'indennità di malattia corri- sposta dall'istituto previdenziale per il periodo 25/09/2019 al 12/01/2020;
l'avvocato Masci impugna eccependo la tardività dell'intervento dell' CP_3
L'avv. Romano impugna e contesta la documentazione prodotta dalla
contro
- parte in data 17.11.2025, disconoscendone la conformità per mancanza di timbri e data certa. Il Giudice, a tal punto, ritenuta la causa matura invita le parti alla discussione orale della causa della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando
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lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispo- sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5623/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamen- Parte_2 C.F._1
te domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. ROMANO
RB (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in C.F._2
virtù di procura in atti.
- ATTORE
E
(c.f.: ), parte elettivamente domici- Controparte_1 P.IVA_1
liata in VIA AQUILEIA 37 80143 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. MA-
SC RM (c.f.: dal quale è rappresentata e di- C.F._3
fesa in virtù di procura in atti
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- CONVENUTA
E
C.F. - Controparte_4 P.IVA_2
P.I. e rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. P.IVA_3
NA AL ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso l'Ufficio Legale di Nola con sede in Strada Statale 7 bis. CP_3
- INTERVENTORE IO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_2
convenuto in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni “a-accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente della Nissan rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo;
per l'effetto, riconoscere la risarcibilità dei danni del b-condannare la Pt_2
, in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata Controparte_1
ex art. 286 D.L.vo 209/05, al pagamento, in favore dell'istante e per le causali di cui in premessa, della somma di €. 81.258,66, ovvero, quella diversa, mag- giore o minore, il cui ammontare sarà determinato in corso di causa anche a seguito di consulenza medica che sin da ora si richiede, dovuta a titolo di ri-
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sarcimento di tutti i danni, di qualsiasi natura, per lesioni personali, comunque connessi e consequenziali ai fatti per cui è causa, oltre interessi legali e rivalu- tazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto da con- tenersi nei limiti di competenza per valore dell'adita autorità, comunque entro il limite di €.260.000,00; con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita nella qualità di Impresa designata Controparte_1
per la Campania ex art.286 e segg.D.lgs.209/2005 alla Gestione del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada così concludendo: “1) In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda, in assenza di valido e completo atto di costituzione in mora e tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato in pendenza dei termini previsti dall'art.148 D.Lgs.209/05 per i motivi sopra esposti;
2)Sempre in via preliminare, accertare e di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
gestione dei sinistri nella Regione Campania in nome e per conto del Fondo
Garanzia Vittime della Strada;
3)Ancora in via preliminare, accertare e dichia- rare la nullità insanabile dell'atto introduttivo del giudizio;
4)In via principale, rigettare la domanda attorea poiché inammissibile infondata in fatto, in diritto, non provata sia riguardo all'an che al quantum debeatur;
5)In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accer- tare e dichiarare la corresponsabilità del Sig ,nella determi- Parte_2
nazione dell'incidente per cui è causa, riducendo l'eventuale risarcimento dei danni ex art.1227 c.c. in proporzione al grado di colpa addebitabile al medesi- mo danneggiato, il tutto entro i limiti del massimale previsto ex lege. 6)In via
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ancora più subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della do- manda attorea, liquidare i danni nei limiti del giusto e del provato, il tutto en- tro i limiti del massimale previsto ex lege. Con vittoria di spese, diritti ed ono- rari di giudizio”.
Interveniva in giudizio anche l' con atto di intervento volontario volto a CP_3
chiedere l'accertamento del proprio diritto “a percepire dalla compagnia di as- sicurazione un importo complessivo pari a euro 6.088,71 a titolo di sorte capi- tale, rivalutazione monetaria, interessi e spese legali di diffida oltre accessori di legge per l'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto previdenziale per il pe- riodo dal 25/09/2019 al 12/01/2020”.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, non appare fuori luogo evidenziare che si intende dar se- guito all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, alla luce del principio processuale della "ragione più liquida", - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicura-re la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del
08/05/2014). Deve preferirsi, pertanto, un approccio interpretativo volto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consenta al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia
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necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassa-zione civile sez. I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; già cit. Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010). In definitiva, quindi, in forza dell'enunciato principio deve riconoscersi al giudice il potere di pro- nunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rende- re superflua l'analisi di tutte le altre questioni diretto a consentire la maggiore efficienza dell'azione giudiziaria.
Nello specifico, l'attore afferma di essere rimasto vittima di un sinistro stradale, all'esito del quale non avrebbe potuto identificare, senza sua colpa, il presunto autore allorquando, in data 24.9.2019 alle ore 17.00 / 17.30 circa, in tenimento del Comune di Brusciano (Na), alla via Cucca, il conducente di una vettura di piccola cilindrata modello Nissan di colore grigio, percorreva ad elevata velocità la predetta via in direzione GL/Pomigliano d'Arco, al- lorquando, giunto all'altezza dell'Ufficio Postale, rallentava ed effettuava una improvvisa, vietata e non segnalata manovra di inversione a “U”, tagliando la strada in trasversale e investendo il motociclo Honda SH tg. EJ 96290 guidato dall'istante. A causa del sinistro deduceva l'attore che riportava gravi lesioni personali, per la cura delle quali veniva subito condotto, dapprima presso il
Pronto Soccorso della “Casa di Cura Villa dei Fiori” di Acerra (Na); in seguito, in data 02.10.2019, veniva ricoverato presso Rep. Ortopedico della “Clinica
Villa del Sole” di Caserta e, il 03.10.19 veniva sottoposto a intervento chirurgi- co;
quindi dimesso il giorno successivo;
da tali lesioni, consistenti in “frattura pluriframmentaria distale scapola dx con lesione distrattiva dei fasci muscolari
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del piccolo rotondo/sottoscapolare e sottospinoso, frattura emipiatto tibiale esterno, trauma distorsivo rachide cervicale”.
La domanda deve essere rigettata, in quanto i fatti dedotti non risultano provati ed anzi, appaiono smentiti per tabulas dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dal verbale di p.s. – atto pubblico per il quale non è stata proposta querela di falso e ferma la tardività di ogni ulteriore documento co- munque non idoneo a scalfire il referto - dal quale emerge la ben diversa dia- gnosi di “trauma spalla destra e ginocchio sinistro;
escoriazioni al volto e al gomito sinistro” con prescrizione di “zitromax 1 cp al giorno per 3 gg e visita ambulatoriale ortopedica”, con totale assenza delle lesioni asseritamente ripor- tate in citazione. Né appare dirimente la dichiarazione resa dal teste il quale ri- ferisce di una mera escoriazione sul sopracciglio e del fatto che la parte si rial- zasse da sola, seppur zoppicante, circostante evidentemente del tutto incom- patibili con uno stato di gravità quale quello confermato alla presente udienza dal difensore di parte il quale afferma che “il proprio assistito ha rischiato la vita nel sinistro de quo”. Del resto, neppure risultano accorsi sul posto mezzi di soccorsi generalmente avvisati nei casi dei sinistri più gravi, quali quelli da generare una richiesta risarcitoria dell'importo di €.81.258,00.
In considerazione dei seri dubbi in ordine all'accertamento dei fatti nar- rati oltre che in ordine alla sussistenza dei danni asseritamente riportati neppu- re può conferirsi incarico al consulente medico, il quale risulterebbe certamen- te meramente esplorativo. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giu- dice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di
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soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia può ecce- zionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rileva- bili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consu- lenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snatu- ramento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo del-la posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
8989 del 19/04/2011). Ancora di recente il Supremo consesso ha ribadito che
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legitti- mamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplo- rativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., civ., Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).
Deve, pertanto, fermamente rigettarsi la domanda.
Con riferimento alla domanda spiegata dal terzo interventore, in via preliminare, ricordando che ai sensi dell'art. 268 co 1 cpc “L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”, occorre ribadire per costante giurisprudenza che “La pre- clusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'inter- vento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art.268, secondo
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comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non an- che su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclu- sioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti origina- rie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso” (Cass. Sez. 3,
26/05/2014, n. 11681). Tuttavia, per così dire, il terzo interventore accetta il processo nello stato in cui si trova, di tal che, nel caso di specie, essendo stato spiegato intervento a seguito dello spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. risulta- no già integralmente maturate le preclusioni istruttorie, senza che dagli atti di causa emerga la prova del diritto fatto valere dal terzo, che in ogni caso rimane assorbito dal rigetto della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da di- spositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, successive modifi- che ed integrazioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezio- ne disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_2
giudizio in favore di che si liquidano in liquidate in Controparte_1
€.7.052,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
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IVA e CPA se dovuti;
- compensa le spese tra le ulteriori parti del giudizio.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 27/11/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale
Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chia- mata la causa in intestazione.
È presente nell'interesse dell'attore l'avvocato Norberto Romano, il quale si riporta integralmente a tutti i propri documenti Medici, si riporta altresì, alla relazione medico legale ovvero all'istanza depositata con richiesta di ispezione del CD ROM da cui si evincono le lesioni di cui alla relazione medica di parte evidenziando che il proprio assistito ha rischiato la vita nel sinistro de quo;
chiede, pertanto, ammettersi CTU medico legale per la valutazione e quantifi- cazione dei postumi conseguiti alla parte attrice;
in subordine, chiede prelimi- nare CTU radiologica che possa valutare esistenza delle fratture sulla base de- gli esami strumentali eseguiti in primo soccorso il dì dell'incidente per cui è causa.
L'avv. Romano chiede acquisirsi agli atti di causa l'eventuale referto redatto da Villa dei Fiori alla data dell'incidente che dichiara essere connes- so/collegato al dischetto esibito e di cui chiede l'acquisizione;
E, altresì, presente per n.q. di FGVS l'avv.to Carmela Controparte_1
Masci la quale impugna e contesta la documentazione depositata dall'attore in quanto tardiva, inefficace ed inidonea in quanto non è corredata dal referto medico del radiologo che esamina le immagini e formula una diagnosi. Conte- sta, pertanto, il nesso eziologico tra evento e lamentati danni atteso che nel re- ferto di prime cure si parla di semplici contusioni con prognosi di soli 4 giorni e la successiva documentazione medica proviene da un unico professionista in
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libera professione e non è assistita da alcuna presunzione legale di veridicità ex art. 2700 codice civile. L'avv.to Masci si riporta ai propri scritti difensivi, alla documentazione depositata in atti da cui emerge che il teste escusso CP_2
Sig. ha reso altre tre testimonianze oltre la presente, con- Parte_1
trariamente a quanto dichiarato in sede di escussione di aver reso una sola te- stimonianza, si riporta, altresì, ai verbali di causa depositati in atti del GDP
GL De CO ON c./ Fondo rapp.to e difeso dallo stesso legale e in cui è stato escusso lo stesso testimone escusso anche nel giudizio per cui è causa. Evidenzia, pertanto, l'inattendibilità del teste sig. e Parte_1
chiede trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Nola per gli accer- tamenti, le valutazioni e le determinazioni di competenza. Sulla base di dette considerazioni, si oppone alla nomina di CTU e chiede fissarsi udienza di pre- cisazione delle conclusioni.
L'Avv. Masci impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
È presente per l' e per delega dell'avvocato NA AL l'Avv. CP_3
LO IC, la quale si riporta integralmente all'atto di intervento volontario depositato in atti, del quale chiede l'accoglimento con condanna della compa- gnia di assicurazione convenuta al pagamento in favore dell' della som- CP_3
ma di €.6.088,71 a titolo di sorta capitale, rivalutazione monetaria , interessi e spese legali di diffida, oltre accessori di legge per l'indennità di malattia corri- sposta dall'istituto previdenziale per il periodo 25/09/2019 al 12/01/2020;
l'avvocato Masci impugna eccependo la tardività dell'intervento dell' CP_3
L'avv. Romano impugna e contesta la documentazione prodotta dalla
contro
- parte in data 17.11.2025, disconoscendone la conformità per mancanza di timbri e data certa. Il Giudice, a tal punto, ritenuta la causa matura invita le parti alla discussione orale della causa della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando
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lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispo- sitivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5623/2020 r.g.a.c.
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(c.f.: ), parte elettivamen- Parte_2 C.F._1
te domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. ROMANO
RB (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in C.F._2
virtù di procura in atti.
- ATTORE
E
(c.f.: ), parte elettivamente domici- Controparte_1 P.IVA_1
liata in VIA AQUILEIA 37 80143 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. MA-
SC RM (c.f.: dal quale è rappresentata e di- C.F._3
fesa in virtù di procura in atti
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- CONVENUTA
E
C.F. - Controparte_4 P.IVA_2
P.I. e rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. P.IVA_3
NA AL ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso l'Ufficio Legale di Nola con sede in Strada Statale 7 bis. CP_3
- INTERVENTORE IO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_2
convenuto in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni “a-accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente della Nissan rimasta non identificata nella causazione del sinistro de quo;
per l'effetto, riconoscere la risarcibilità dei danni del b-condannare la Pt_2
, in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata Controparte_1
ex art. 286 D.L.vo 209/05, al pagamento, in favore dell'istante e per le causali di cui in premessa, della somma di €. 81.258,66, ovvero, quella diversa, mag- giore o minore, il cui ammontare sarà determinato in corso di causa anche a seguito di consulenza medica che sin da ora si richiede, dovuta a titolo di ri-
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sarcimento di tutti i danni, di qualsiasi natura, per lesioni personali, comunque connessi e consequenziali ai fatti per cui è causa, oltre interessi legali e rivalu- tazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto da con- tenersi nei limiti di competenza per valore dell'adita autorità, comunque entro il limite di €.260.000,00; con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita nella qualità di Impresa designata Controparte_1
per la Campania ex art.286 e segg.D.lgs.209/2005 alla Gestione del Fondo di
Garanzia delle Vittime della Strada così concludendo: “1) In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda, in assenza di valido e completo atto di costituzione in mora e tenuto conto che il presente giudizio è stato instaurato in pendenza dei termini previsti dall'art.148 D.Lgs.209/05 per i motivi sopra esposti;
2)Sempre in via preliminare, accertare e di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
gestione dei sinistri nella Regione Campania in nome e per conto del Fondo
Garanzia Vittime della Strada;
3)Ancora in via preliminare, accertare e dichia- rare la nullità insanabile dell'atto introduttivo del giudizio;
4)In via principale, rigettare la domanda attorea poiché inammissibile infondata in fatto, in diritto, non provata sia riguardo all'an che al quantum debeatur;
5)In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accer- tare e dichiarare la corresponsabilità del Sig ,nella determi- Parte_2
nazione dell'incidente per cui è causa, riducendo l'eventuale risarcimento dei danni ex art.1227 c.c. in proporzione al grado di colpa addebitabile al medesi- mo danneggiato, il tutto entro i limiti del massimale previsto ex lege. 6)In via
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ancora più subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della do- manda attorea, liquidare i danni nei limiti del giusto e del provato, il tutto en- tro i limiti del massimale previsto ex lege. Con vittoria di spese, diritti ed ono- rari di giudizio”.
Interveniva in giudizio anche l' con atto di intervento volontario volto a CP_3
chiedere l'accertamento del proprio diritto “a percepire dalla compagnia di as- sicurazione un importo complessivo pari a euro 6.088,71 a titolo di sorte capi- tale, rivalutazione monetaria, interessi e spese legali di diffida oltre accessori di legge per l'indennità di malattia corrisposta dall'Istituto previdenziale per il pe- riodo dal 25/09/2019 al 12/01/2020”.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, non appare fuori luogo evidenziare che si intende dar se- guito all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, alla luce del principio processuale della "ragione più liquida", - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicura-re la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. SS.UU., Sent. n.9936 del
08/05/2014). Deve preferirsi, pertanto, un approccio interpretativo volto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consenta al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia proces- suale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia
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necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassa-zione civile sez. I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; già cit. Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010). In definitiva, quindi, in forza dell'enunciato principio deve riconoscersi al giudice il potere di pro- nunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rende- re superflua l'analisi di tutte le altre questioni diretto a consentire la maggiore efficienza dell'azione giudiziaria.
Nello specifico, l'attore afferma di essere rimasto vittima di un sinistro stradale, all'esito del quale non avrebbe potuto identificare, senza sua colpa, il presunto autore allorquando, in data 24.9.2019 alle ore 17.00 / 17.30 circa, in tenimento del Comune di Brusciano (Na), alla via Cucca, il conducente di una vettura di piccola cilindrata modello Nissan di colore grigio, percorreva ad elevata velocità la predetta via in direzione GL/Pomigliano d'Arco, al- lorquando, giunto all'altezza dell'Ufficio Postale, rallentava ed effettuava una improvvisa, vietata e non segnalata manovra di inversione a “U”, tagliando la strada in trasversale e investendo il motociclo Honda SH tg. EJ 96290 guidato dall'istante. A causa del sinistro deduceva l'attore che riportava gravi lesioni personali, per la cura delle quali veniva subito condotto, dapprima presso il
Pronto Soccorso della “Casa di Cura Villa dei Fiori” di Acerra (Na); in seguito, in data 02.10.2019, veniva ricoverato presso Rep. Ortopedico della “Clinica
Villa del Sole” di Caserta e, il 03.10.19 veniva sottoposto a intervento chirurgi- co;
quindi dimesso il giorno successivo;
da tali lesioni, consistenti in “frattura pluriframmentaria distale scapola dx con lesione distrattiva dei fasci muscolari
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del piccolo rotondo/sottoscapolare e sottospinoso, frattura emipiatto tibiale esterno, trauma distorsivo rachide cervicale”.
La domanda deve essere rigettata, in quanto i fatti dedotti non risultano provati ed anzi, appaiono smentiti per tabulas dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dal verbale di p.s. – atto pubblico per il quale non è stata proposta querela di falso e ferma la tardività di ogni ulteriore documento co- munque non idoneo a scalfire il referto - dal quale emerge la ben diversa dia- gnosi di “trauma spalla destra e ginocchio sinistro;
escoriazioni al volto e al gomito sinistro” con prescrizione di “zitromax 1 cp al giorno per 3 gg e visita ambulatoriale ortopedica”, con totale assenza delle lesioni asseritamente ripor- tate in citazione. Né appare dirimente la dichiarazione resa dal teste il quale ri- ferisce di una mera escoriazione sul sopracciglio e del fatto che la parte si rial- zasse da sola, seppur zoppicante, circostante evidentemente del tutto incom- patibili con uno stato di gravità quale quello confermato alla presente udienza dal difensore di parte il quale afferma che “il proprio assistito ha rischiato la vita nel sinistro de quo”. Del resto, neppure risultano accorsi sul posto mezzi di soccorsi generalmente avvisati nei casi dei sinistri più gravi, quali quelli da generare una richiesta risarcitoria dell'importo di €.81.258,00.
In considerazione dei seri dubbi in ordine all'accertamento dei fatti nar- rati oltre che in ordine alla sussistenza dei danni asseritamente riportati neppu- re può conferirsi incarico al consulente medico, il quale risulterebbe certamen- te meramente esplorativo. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giu- dice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di
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soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia può ecce- zionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rileva- bili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consu- lenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snatu- ramento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo del-la posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
8989 del 19/04/2011). Ancora di recente il Supremo consesso ha ribadito che
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legitti- mamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplo- rativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., civ., Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017).
Deve, pertanto, fermamente rigettarsi la domanda.
Con riferimento alla domanda spiegata dal terzo interventore, in via preliminare, ricordando che ai sensi dell'art. 268 co 1 cpc “L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”, occorre ribadire per costante giurisprudenza che “La pre- clusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'inter- vento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art.268, secondo
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comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non an- che su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclu- sioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti origina- rie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso” (Cass. Sez. 3,
26/05/2014, n. 11681). Tuttavia, per così dire, il terzo interventore accetta il processo nello stato in cui si trova, di tal che, nel caso di specie, essendo stato spiegato intervento a seguito dello spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. risulta- no già integralmente maturate le preclusioni istruttorie, senza che dagli atti di causa emerga la prova del diritto fatto valere dal terzo, che in ogni caso rimane assorbito dal rigetto della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da di- spositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, successive modifi- che ed integrazioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezio- ne disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese del presente Parte_2
giudizio in favore di che si liquidano in liquidate in Controparte_1
€.7.052,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
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IVA e CPA se dovuti;
- compensa le spese tra le ulteriori parti del giudizio.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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