TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
2872 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento iscritto al n. 2872/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso da
Parte_1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cerrato che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
parte ammessa al PSS
- r i c o r r e n t e -
contro
Controparte_1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Neri che la rappresenta e difende in virtù
di delega in atti;
Con interventi di
1) Avv. Anna Ronchetto quale curatrice speciale del minore Persona_1
[...]
Parte ammessa al PSS
2) PUBBLICO MINISTERO
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 5.10.23, premesso di avere generato Parte_1
con il figlio (n. 3.3.18), Controparte_1 Persona_1
chiedeva la regolamentazione dei rapporti dei genitori con la prole.
Si costituivano la parte resistente e la curatrice speciale del minore avv. Anna RONCHETTO,
nominata con il decreto di fissazione di udienza stante la domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale formulata da parte ricorrente.
In esito all'udienza del 4.4.24, il Giudice, con ordinanza 6.4.24, tra le altre cose, così provvedeva:
<
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
DISPONE che:
° l'affidamento esclusivo della persona minore alla madre Persona_1 [...]
on facoltà per quest'ultimo genitore di assumere in via esclusiva anche tutte le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater, ult. co. c.c.)
° che gli incontri del padre possano riprendere solo subordinatamente Controparte_1
a idonea valutazione espressa da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e favoriti in modo graduale, secondo un percorso consigliato dai Servizi competenti che individueranno le modalità più consone a garantire il benessere psico-fisico del minore, da attuarsi in luogo neutro e alla presenza di un operatore dei Servizi, secondo le concrete indicazioni anche temporali dei Servizi
territorialmente competenti incaricati e con prospettiva di graduale liberalizzazione ove ne matureranno i presupposti;
° che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio, versando, entro il giorno 5 di ogni mese,
la somma di euro 170,00 mensili, oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Ivrea;
-
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.4.25 le parti formulavano le seguenti conclusioni
congiunte:
- disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_1 [...]
con la collocazione abitativa e residenza del medesimo insieme alla madre in Parte_1
Cascinette d'Ivrea in Via Chiaverano n. 19, e con facoltà per quest'ultimo genitore di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza (art. 337 quater, ult. co. c.c.);
- disporre che i Servizi Sociali incaricati in atti proseguano nell'opera di sostegno e supporto al minore, attivando educativa domiciliare e con sostegno alle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
- disporre la prosecuzione della presa in carico del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva/NPI per offrire al minore sostegno e supporto
- disporre che gli incontri del padre con il figlio possano riprendere in Controparte_1 Per_1
luogo neutro e solo subordinatamente a idonea valutazione espressa da parte dei Servizi Sociali
territorialmente competenti e favoriti in modo graduale, secondo un percorso consigliato dai Servizi
territorialmente competenti che individueranno le modalità e le tempistiche più consone a garantire il benessere psico-fisico del minore, con graduale liberalizzazione secondo le indicazioni dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, ove ne matureranno i presupposti;
- disporre che il padre debba contribuire al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1
versando alla madre , entro il giorno 17 di ogni mese, la somma Parte_1
di euro 170,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, ponendo le spese straordinarie sostenute per il predetto figlio a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
ciascuno, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo del Tribunale di Ivrea fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
sottoscritto in data 24.6.2016.
- disporre che l'assegno unico universale ove spettante venga versato in favore della sola madre affidataria esclusiva;
- dare atto che le Parti dichiarano che le spese legali sono tra loro compensate, con rinuncia degli
Avvocati alla solidarietà professionale salvo il diritto delle parti ammesse al Patrocinio a spese dello
Stato a chiedere la liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato, mediante deposito di separata istanza.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
.2.
Detto che le parti sono cittadini nigeriani, preliminarmente, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda formulata dalla parte ricorrente, atteso che la persona minore risulta residente in Italia al momento del deposito del ricorso [art. 7 Reg. UE 1111/2019].
È applicabile la normativa italiana perché legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale
[art. 8, lett. d) Reg. UE 1259/2010]
In ogni caso valga il carattere c.d. universale dell'applicabilità dei Regolamenti UE in materia. Nel merito, dato atto che dalla relazione dei Servizi depositata il 16.12.24 non emergono criticità e valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte per come sopra riportate.
Infine, le spese di lite.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale tra le parti genitoriali delle spese causa, con rinuncia degli Avvocati alla solidarietà professionale, per come richiesto congiuntamente.
Le spese di lite del Curatore speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, stante la natura di munus publicum dell'ufficio ed il principio di causalità, vanno poste a carico delle parti genitoriali.
Più in particolare deve dunque disporsi che Parte_1 CP_1
siano condannati in via solidale esterna (pariteticamente nei rapporti di regresso interni)
[...]
a rifondere le spese di lite sopportate dal Curatore del Minore, liquidate, tenuto conto dell'attività
svolte, in euro 2000,00 oltre accessori e disponendo, ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002; deve altresì disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Si provvede separatamente circa il patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, su conclusioni congiunte di
, nonché su conformi conclusioni Parte_1 Controparte_1
del P.M., così statuisce:
° prende atto dell'accordo sulle questioni di merito di cui in parte motiva e provvede in conformità,
salvo quanto sotto in punto spese del curatore;
° compensa le spese di lite tra le parti genitoriali, dando atto della rinuncia degli Avvocati alla solidarietà professionale;
° condanna e in via solidale Parte_1 Controparte_1
esterna (pariteticamente nei rapporti di regresso interni) a rifondere le spese di lite sopportate dal
Curatore del Minore, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
° dispone, ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia di cui al DPR 115/2002, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Si comunichi anche ai S.S. e di Psicologia della salute in età evolutiva / NPI.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 7.5.25
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba