Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5205/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesco MURIANNI
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, con gli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco
CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 maggio 2024 esponeva che con Parte_1
MOD. TE08 del 30 aprile 2024 l' aveva liquidato gli arretrati dovuti (con CP_1 decorrenza dal 1° agosto 2023 sino al 31 maggio 2024) a titolo di pensione e indennità di accompagnamento quale cieco assoluto, avendone tuttavia omesso l'effettivo pagamento, essendo stata operata una non motivata trattenuta per l'intera somma (pari a €.7.784,66), in ordine al cui pagamento in questa sede formulava domanda di condanna nei confronti dell' , oltre accessori e CP_1 rifusione di spese.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi il ricorso precisando, in CP_1 particolare, che l'importo predetto era stato compensato, sussistendo sostanziale unicità di rapporto, con l'indebito derivante dalla incompatibilità delle prestazioni spettanti per la cecità civile con quelle già attribuite – per la
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Sentenza R.G. n° 5205/24
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
E' bene precisare, innanzitutto, che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046).
Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da CASS.
LAV. 5 GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, CP_1 ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare 2
Sentenza R.G. n° 5205/24 genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado CP_1 la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
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Nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali dell' , nessuna idonea prova è stata addotta dall'onerata parte CP_1 ricorrente, risultando anzi dalla documentazione prodotta (cfr. copia della dichiarazione di opzione datata 19 aprile 2024) che effettivamente (come dedotto dall' ) parte ricorrente aveva all'evidenza preso atto della CP_1 incompatibilità delle prestazioni spettanti per la cecità civile con quelle già attribuite – per la medesima patologia – a titolo di invalidità civile, formulando specifica opzione per la prestazione più favorevole (cioè quella per la cecità assoluta, rispetto a quella per invalidità civile cui aveva rinunciato):
Ed invero, occorre ovviamente rimarcare la necessità che la parte onerata
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Sentenza R.G. n° 5205/24 fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636). Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro
(come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420
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Sentenza R.G. n° 5205/24 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6
N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107). CP_2
Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ.
III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9
FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se
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Sentenza R.G. n° 5205/24 non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed ancora, deve rimarcarsi la inutilizzabilità in sede giudiziale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni (sic ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 15 GENNAIO 2015 N°
547 e CASS. SEZ. VI-LAV. 5 MAGGIO 2016 N° 9010).
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Del resto, è certamente vero che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 22 NOVEMBRE 2019 N. 30568, SUB PUNTO 10): «… … la normativa vigente non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e, rispettivamente, per la cecità (o il sordomutismo) ove ricorrano i presupposti di ciascuna;
prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa;
…» (cfr. anche 11 SETTEMBRE Controparte_3
2018 N° 22126, CASS. SEZ. VI-LAV. 20 SETTEMBRE 2016 N° 18443 e CASS. SEZ. VI-
LAV. 12 LUGLIO 2012 N° 11912).
E nella specie, invero, non è affatto contestato che le prestazioni per la cecità civile e quelle a titolo di invalidità civile siano state riconosciute per la medesima patologia: ciò che, inoltre, determina la configurabilità di un unico rapporto e, quindi, la possibilità di operare un semplice accertamento contabile di dare e avere, trattandosi di compensazione c.d. “impropria”.
Deve infatti ritenersi che: «Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur
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Sentenza R.G. n° 5205/24 producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale» (sic
CASS. SEZ. II, 19 FEBBRAIO 2019 N° 4825, in senso conforme, si veda anche CASS.
LAV. 20 NOVEMBRE 2019 N° 30220, che esclude siffatta fattispecie, nello specifico ambito delle prestazioni assistenziali, solo nei casi in cui una delle provvidenze sia “ … avulsa dallo stato di invalidità, che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni”).
Si veda anche CASS. LAV. 18 OTTOBRE 2022 N° 30516, secondo cui: «In tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole».
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Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L.
30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 7 aprile 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5205/24