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Articolo 2 della Legge 30 luglio 1959, n. 560
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Legge 30 luglio 1959, n. 560
Articolo 2 della Legge 30 luglio 1959, n. 560
Versione
6 agosto 1959
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 6 agosto 1959
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