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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9448 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato nella controversia RG. n. 43031/2024 R.A.C.C. la seguente
SENTENZA
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza 45, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Alberto Chiappini che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in atti RICORRENTE E
Controparte_2
, in persona del Direttore Regionale pro tempore per il Lazio,
[...] elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate n.3, presso l'Avv. Sandra Maria Colombino che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto del Notaio
[...] del 01/08/2024, n.93118 del Rep. Not., Raccolta n.28300 Persona_1
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 25.11.2024 e successivamente iscritto a ruolo il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che il ricorrente, in data 24.4.2024, ore 13.30 circa, dipendente della a bordo di un mezzo aziendale in Roma, Via di Rocca Cencia, presso lo CP_3 Contr stabilimento subiva un infortunio durante l'orario di lavoro, in quanto veniva colpito da una molla della portiera posteriore del camion al bulbo oculare dell'occhio sinistro;
che a seguito dell'evento il ricorrente riportava un trauma bulbare OS, pupilla non reagente alla luce per rottura dello sfintere pupillare permanente, iniziale cataratta traumatica, OSV nat 1/10, 3/10 con fotobia, Glaucoma traumatico FOS alterazione pigmentata maculare, CV OD normale, OS alterato;
che con provvedimento del 8.5.2024 l' riconosciuta la natura di infortunio sul lavoro, riscontrava CP_2 esclusivamente una inabilità temporanea ed erogava l'importo lordo di euro 379,26 ma non riscontrava menomazione dell'integrità psico-fisica; di avere proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, chiedendo revisione con visita collegiale;
che nonostante la richiesta di revisione, nel termine di 120 giorni, l' non ha provveduto ad effettuare alcuna visita di CP_2 revisione né alla convocazione per visita collegiale;
che il ricorrente ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica, con conseguente danno biologico valutabile nella misura del 25 %, così come risulta dalla relazione del Dr che sussistono Persona_2 quindi i requisiti previsti dalla legge, per il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico complessivo per postumi di infortunio del 24.04.2024, indennizzabili nella misura del 25% o di quella maggiore o minore che verrà accertata o che verrà ritenuta di giustizia. Esposte alcune considerazioni in fatto e in diritto il ricorrente concludeva chiedendo di volere: “- accertare e dichiarare la percentuale di danno permanente che è derivato al ricorrente dall'infortunio sul lavoro occorso in data 24.04.2024, (percentuale di danno biologico NON riconosciuta dall' ), come indicata nella relazione di parte del Dr pari al 25% CP_2 Persona_2
o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia nonché la durata della relativa invalidità temporanea;
- condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, alla corresponsione in
CP_2 favore del ricorrente dell'indennizzo sotto forma di capitale del danno biologico che verrà accertato per postumi di infortunio del 24.04.2024, nella misura che verrà riconosciuto e che è stato liquidato esclusivamente per l'inabilità temporanea, con decorrenza di legge;
oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
- condannare, altresì, l' al pagamento del periodo
CP_2 dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente accertato e che non sia già stato riconosciuto dall' . Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio come da DM n.55/14,
CP_2 successive modifiche e integrazioni, oltre IVA, CPA, e spese generali, da distrarsi in favore del Difensore Antistatario”. Radicatosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “rigettare la
CP_2 domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese in sussistenza dei presupposti di legge per la condanna”. Disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che con l'articolo 13 del D. Lgs. n.38/00 il legislatore, dopo aver definito – ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - il danno biologico come "la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona", ha stabilito che la menomazione (e cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art.66 n.2 del Testo Unico. Tale nuova prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia. L'indennizzo del danno biologico è areddituale, e cioè è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%, considerato che, a partire da quest'ultima soglia, la gravità della menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che garantisca il sostegno nel tempo. Inoltre, a partire dal 16%, tale nuova prestazione, attraverso l'erogazione di una ulteriore quota di rendita in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico, ristora anche le conseguenze patrimoniali, presunte per legge, della menomazione. Quest'ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge), percentuale che varia in funzione dell'incidenza della menomazione sulla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso. Nella fattispecie il c.t.u., all'esito di idonei accertamenti, con adeguata ed esauriente motivazione immune da vizi ha così concluso:” Si ritiene che il OR , in esito all'infortunio del Parte_1
24/4/2024, abbia riportato una menomazione alla integrità psico-fisica da valutare nella misura del 14% con decorrenza dal mese di giugno 2024. Attualmente (maggio 2025) la menomazione è da valutare nella misura del 26% con possibilità di miglioramento con intervento chirurgico”. Si osserva che nella motivazione dell'elaborato peritale il ctu ha precisato che “ In merito alla valutazione della menomazione alla integrità psico-fisica, all'epoca del provvedimento dell' CP_2 di riconoscimento della sola inabilità temporanea assoluta (maggio 2024), sussisteva una riduzione della funzione visiva a sinistra (3/10 corretta) valutabile nella misura del 14% (cod. 371). Attualmente si è assistito ad un aggravamento per cataratta avanzata (VOS 1/100 nmcl) con valutazione della menomazione nella misura del 26%, ma con possibilità di miglioramento mediante intervento di sostituzione del cristallino”. Deve pertanto ritenersi che nelle conclusioni, per mero errore materiale, il ctu abbia indicato come data di decorrenza, quanto alla riconosciuta menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 14%, il mese di giugno 2024 in luogo del corretto mese di maggio 2024, immediatamente successivo alla data in cui si è verificato l'infortunio del 24.4.2024. In conseguenza, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_2 capitale per un danno biologico permanente del 14 % con decorrenza dal mese di maggio 2024 e fino al mese di aprile 2025 e della rendita vitalizia per un danno biologico pari al 26% con decorrenza dal mese di maggio 2025, nella misura di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce. Le spese liquidate per consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2 convenuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio lavorativo del 24.4.2024 ha Parte_1 subito una lesione all'integrità psico-fisica nella misura del 14 % nel periodo da maggio 2024 ad aprile 2025 e nella misura del 26% a decorrere da maggio 2025 e, per l'effetto, condanna l' CP_2 al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale per un danno biologico permanente del 14 % con decorrenza dal mese di maggio 2024 e fino al mese di aprile 2025 e della rendita vitalizia per un danno biologico pari al 26% con decorrenza dal mese di maggio 2025, nella misura di legge;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 3.098,00, oltre CP_2 rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa da distrarsi;
3) pone definitivamente a carico dell' convenuto le spese di CTU separatamente liquidate. CP_2
Roma, 29.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi