TRIB
Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1041/2024
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Ilaria
Grosso; esaminati gli atti della procedura R.G. n. 1041/2024, introdotta da C.F.: Parte_1
; C.F._1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie della seguente prestazione:
- indennità di accompagnamento ex art. 1, l. n. 18/1980;
- disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
con decorrenza da 21/04/2023 (data della domanda amministrativa)
Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.100,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, oltre IVA e CPA, oltre contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_1
Sassari, 11/04/2025
La giudice
Dott.ssa Ilaria Grosso
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Ilaria
Grosso; esaminati gli atti della procedura R.G. n. 1041/2024, introdotta da C.F.: Parte_1
; C.F._1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie della seguente prestazione:
- indennità di accompagnamento ex art. 1, l. n. 18/1980;
- disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
con decorrenza da 21/04/2023 (data della domanda amministrativa)
Condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 1.100,00, oltre CP_1 rimborso spese generali 15%, oltre IVA e CPA, oltre contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_1
Sassari, 11/04/2025
La giudice
Dott.ssa Ilaria Grosso