Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 140/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 140/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1494/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 07/07/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/07/2023 – non notificata,
TRA
, nella sua qualità di erede della de cuius rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Aniello Ferrentino ed elettivamente domiciliata in Castel San Giorgio (SA), alla Via Camillo Alfano nr. 40/42, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aniello Capuano e Domenico Maiale Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in Castel San Giorgio (SA), alla Via T.B. Lombardi nr. 32, presso lo studio del secondo difensore,
- appellato –
CONTRO
, nella sua qualità di erede della de cuius Controparte_2 Parte_2
- altra parte appellata contumace –
*********
Inferiore – Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 05/02/2024 per l'appellato presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 12/02/2024, nella sua qualità di erede della de Parte_1 cuius proponeva gravame avverso la sentenza n. 1494/2023 del Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 07/07/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/07/2023 – non notificata, con la quale il
Tribunale di Nocera Inferiore così decideva: “1) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai punti nn. 1, 2, 3 e 5 di pagine 2 e 3 dell'atto di precetto opposto;
2) rigetta l'opposizione quanto al . punto
n. 4 di pagina 3 dell'atto di precetto opposto e, per l'effetto, dichiara lo stesso precetto valido ed efficace quanto al citato punto 4; 3) compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07/05/2019 presso il procuratore costituito e iscritto a ruolo in data 16/05/2019, Controparte_1 proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso atto di precetto per obbligo di fare ex art. 612 c.p.c. notificato a mezzo del servizio postale in data 29/03/2019 con cui e nella loro qualità di eredi della de cuius Controparte_2 Parte_1 [...]
intimavano ad , – nella sua qualità di tutore Parte_2 Controparte_1 Parte_3 di – e il completamento dei lavori di cui all'A.T.P. del CP_3 Parte_4
25/11/2009 come da statuizione di sentenza n. 15/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore,
R.G. 1536/2010, emessa in data 23/11/2016 e pubblicata in data 03/01/2017.
Nell'opposizione de qua, l'opponente contestava il diritto degli intimanti, Controparte_1
e nella loro qualità di eredi della de cuius Controparte_2 Parte_1 [...]
di procedere in executivis deducendo di aver eseguito già da tempo tutte le opere Parte_2 previste nell'A.T.P. e che l'unico intervento non ancora eseguito – ovvero la rettifica degli intonaci interni e delle tinteggiature dei locali interrati di proprietà interessati dalle Pt_2
pag. 2/6 infiltrazioni – era ascrivibile solo e soltanto alla de cuius la quale, nonostante i vari Pt_2 solleciti, non aveva mai autorizzato l'accesso delle maestranze incaricate dall ai locali CP_1 così come individuati in A.T.P.; pertanto, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere in executivis, con vittoria di spese. In via cautelare, chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 10/09/2019, si costituivano in giudizio e nella loro qualità di eredi della Controparte_2 Parte_1 de cuius e quali parti opposte, che contestavano la ricostruzione dei fatti Parte_2 così come operata da parte opponente e nel merito chiedevano il rigetto dell'opposizione in quanto improcedibile, inammissibile, pretestuosa e temeraria, con condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. e vittoria di spese. Alla fissata prima udienza del 26/09/2019, concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., il G.I. si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 22/11/2019 e depositata in cancelleria in data 26/11/2019, il G.I., ritenendo sussistente la manifesta fondatezza dell'opposizione, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia esecutiva del tiolo. Rigettate le istanze istruttorie, il giudizio perveniva all'udienza del 13/10/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1494/2023, emessa e depositata telematicamente in data 07/07/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 10/07/2023 – non notificata, il Tribunale di
Nocera Inferiore, in via preliminare, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ai punti nn. 1, 2, 3 e 5 dell'atto di precetto opposto, rigettava l'opposizione in relazione al punto n. 4 dell'atto di precetto opposto e, per l'effetto, dichiarava lo stesso precetto valido ed efficace quanto al punto 4, compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, nella sua Parte_1 qualità di erede della de cuius censurava l'impugnata sentenza sulla base Parte_2 dei seguenti motivi: “1)Violazione e falsa applicazione del principio dispositivo ex artt. 115 e 116 cpc.
Errata valutazione delle risultanze rivenienti dal rapporto di Polizia Edilizia Locale. Contraddittorietà e difetto di motivazione;
2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. Difetto e/o contraddittoria motivazione”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1. accogliere il proposto appello, di cui alle motivazioni in premessa specificate e nel riformare parzialmente la sentenza gravata, limitatamente al punto
pag. 3/6 1) della parte dispositiva, rigettare l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare lo stesso atto di precetto valido ed efficace, atteso l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, afferente ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'atto di precetto opposto;
2. accogliere il secondo motivo di gravame, in particolare il punto 3) della parte dispositiva e per l'effetto disporre la condanna alle spese, per il giudizio di primo grado, nei confronti dell'opponente, odierno appellato. In ogni caso, vinte le spese
e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 22/05/2024, si costituiva in giudizio , quale Controparte_1 parte appellata, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 327 c.p.c. per tardività dell'appello e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali;
in via istruttoria, reiterava l'ammissione di prova per testi. Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio , nella sua qualità di erede della de cuius quale altra Controparte_2 Parte_2 parte appellata, per cui ne va dichiarata la contumacia. Fissata la prima udienza per il 13/06/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 12/12/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del
12/12/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, adeguatamente articolati come motivi di impugnazione. L'appello, tuttavia, va dichiarato inammissibile per violazione dell'art 327c.p.c. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 7/07/2023, e la relativa impugnazione è stata proposta il 5/02/2024, oltre il decorso del termine di sei mesi della pubblicazione della sentenza. Invero, la sospensione dei termini feriali non trova applicazione in ipotesi di opposizione a precetto, a meno che non ricorrano le eccezioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità. L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancore iniziata, rientra tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con pag. 4/6 riguardo ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali, durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7/10/1969 n. 742 e 92 ordinamento giudiziario (Cass. n.
22484/2014). Le uniche eccezioni a tale regole ricorrono quando l'attore chieda la condanna della controparte al pagamento di denaro, ovvero quando il precetto sia stato dichiarato inefficace dal giudice di primo grado, pronunciandosi su una riconvenzionale, ed in appello si discuta solo della riconvenzionale, quando si discuta della esistenza del diritto del creditore di promuovere l'azione esecutiva per il solo riparto delle spese, quando il debitore esecutato eccepisca un controcredito e sia contestato dal creditore procedente se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede. ( Cass. civ n. 74047/2009 -
n. 21681/2009 -n. 5396/2009 -n. 6672/2010)Nel caso in esame dette ipotesi non sono ravvisabili in quanto l'opposizione a precetto si è chiesto dichiararsi l'insussistenza del diritto a procedere in executis da parte di e per aver Controparte_2 Parte_1 CP_1
prima del precetto provveduto alla esecuzione spontanea dell'obbligo di fare di cui
[...] all'esecuzione. Con la sentenza è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai punti 1,2,3 del precetto, confermata la validità ed efficacia dello stesso relativamente al capa 4, con rigetto della opposizione, e compensazione delle spese. Dunque non vi è stata pronuncia sulla inefficacia del precetto, né si discute di una delle ipotesi prospettate come eccezione, trattandosi di una opposizione a precetto volta a far accertare la mancanza dei presupposti di diritto per procedere alla esecuzione. Infatti, in appello l'appellante stesso si duole della affermata cessazione della materia del contendere in relazione ad alcuni punti di cui l'esecuzione, affermando il diritto di procedere mal valutato dal giudice, ritenendo sussistenti le ragioni di contrasto tra le parti e il permanere dell'interesse alla lite. Per cui trattandosi di una ipotesi tipica di opposizione a precetto, e relativa fase di impugnazione, l'appello è tardivo, ed inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e restano a carico di parte appellante, in base al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella sua qualità di erede della de cuius nei confronti di Parte_1 Parte_2
, nonché nei confronti di , nella sua qualità di erede della Controparte_1 Controparte_2 de cuius avverso la sentenza n. 1494/2023 del Tribunale di Nocera Parte_2
Inferiore, emessa e depositata telematicamente in data 07/07/2023, pubblicata e comunicata pag. 5/6 dalla cancelleria in data 10/07/2023 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore di parte appellata in euro 4.100,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 12 / 02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6