Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 809/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 809/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: , nato il [...] Parte_1 C.F._1
a San Luca, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giuseppe Pangallo (indirizzo
PEC: , giusta procura in atti;
Email_1
attore nei confronti di
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzina Mandaglio
(indirizzo PEC: , giusta procura in atti;
Email_2
convenuto preso atto che l'udienza del 24.06.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio emessa all'udienza del 29.04.2025; preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 19.06.2025 (parte attrice) e 24.06.2025 (parte convenuta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pagina 1 di 9
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuta Controparte_1
l'odierna parte attrice – premesso di avere esercitato il Parte_1
possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto da oltre venti anni sul bene immobile (fabbricato) non censito, sito nel territorio del Comune di CP_1 località Polsi, e ricadente su un'area di sedime allibrata in Catasto al foglio 6 (come precisato nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1, C.P.C.), particella CP_2
(trattasi di una piccola costruzione sorta in epoca vetusta, edificata su un relitto stradale ed attigua ad un fabbricato adibito a civile abitazione, denominato “Piccolo
Episcopio”) che, oggetto di rilievo, ha assunto nel libretto di pregeo la particella catastale provvisoria AAA di mq 48 del foglio mappale 6 – conveniva in giudizio, dinnanzi a questo Tribunale, l'intestatario catastale dell'area di sedime sulla quale sorge l'anzidetta costruzione, al fine di ottenere sentenza dichiarativa dell'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile in questione per intervenuta prescrizione acquisitiva.
In particolare, parte attrice ha evidenziato di aver sempre provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene immobile come sopra individuato ed ancora attualmente gode del suddetto bene in via esclusiva, esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare
Pagina 2 di 9 n. 809/2024 R.G. Tribunale di Locri.
per cui è causa e dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario.
CP_ Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' convenuto che, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, eccepiva l'infondatezza della avversa domanda, evidenziando in particolare che dallo stesso atto di citazione si evince che la costruzione, oggetto di pretesa usucapitiva, sorge su una strada di proprietà del con la conseguenza che “le strade Controparte_1
facenti parte del demanio stradale, che comprende tutte le strade degli enti territoriali, destinate al pubblico transito, sono beni del demanio pubblico ed in quanto tali inalienabili e conseguentemente non usucapibile (art. 823 cc)”.
La causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, nonché con l'assunzione di prova testimoniale addotta da parte attrice così come ammessa con l'ordinanza istruttoria del 15.01.2025. Infine, all'udienza del
24.06.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa mediante trattazione scritta nei termini riportati in epigrafe e decisa ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
In punto di legittimazione passiva ed integrità del contraddittorio, va premesso che, dal certificato dell'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, in atti, non risultano, nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda, pubblicate né formalità contro il formale intestatario del fondo oggetto di causa, né domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà od altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.
Nel merito, va evidenziato, in via preliminare, che il Supremo Collegio a
Sezioni Unite ha pronunciato il seguente principio di diritto: “deve essere chiarito che l'art. 829 c.c. si pone in continuità con l'antecedente rappresentato dall'art. 429 cc. del 1865; e questo nel senso che il primo prevede che il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato può essere semplicemente dichiarato dall'autorità amministrativa, con ciò riconoscendo espressamente al provvedimento di declassificazione natura esclusivamente dichiarativa, cioè soltanto ricognitiva della perdita della destinazione ad uso pubblico del bene (sul punto già Cass. n. 12555/2013; n. 10817/2013", ricavandosi da questo la pacifica conclusione che il passaggio del bene pubblico al patrimonio disponibile dello Stato
Pagina 3 di 9 n. 809/2024 R.G. Tribunale di Locri.
consegue direttamente al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene, cosiddetta "sdemanializzazione tacita", locuzione che evidenzia come la declassificazione prescinde dal provvedimento dell'autorità amministrativa, diversamente da quanto previsto dall'art. 35 cod. nav. per quanto riguarda il demanio marittimo e dall'art. 947, comma 3 c.c. per il demanio idrico” (cfr., Cass.,
Sez. Un. 07.04.2020 n. 7739; cfr., altresì, Trib. Spoleto, sez. I, 03/05/2022, n. 295:
“In materia di beni demaniali sussiste il principio generale secondo cui tali beni, in quanto non alienabili, non risultano neppure usucapibili. Infatti, secondo gli artt.
823,824,826,828 ed 830 c.c. i beni demaniali sono soggetti ad un vincolo di destinazione, e, come tali, non possono essere oggetto di usucapione, poiché sono destinati ad un pubblico servizio e quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. La limitazione di suddetto principio è rappresentata dall'istituto della sdemanializzazione, secondo cui un determinato bene può sempre perdere la sua natura demaniale e passare alla categoria di bene patrimoniale, a cui si applica il regime ordinario dei beni privati.
Tale trasferimento può essere operato mediante atto ad hoc o per facta concludentia che attestino il venir meno dell'interesse pubblico da parte della Amministrazione
(cosiddetta sdemanializzazione tacita)”; nonché Trib. Benevento, sez. I, 29/02/2024,
n. 431: “Deve intendersi come tacitamente sdemanializzata l'area che non è stata asservita al demanio stradale né poteva essere asservita a tale funzione per ragioni tecniche, posto che l'ente comunale, sin dalla realizzazione della strada pubblica, avvenuta negli anni '60, ha escluso lo spazio dal tracciato stradale attraverso muri di contenimento eretti per vincere il "forte dislivello" e per rendere più razionale la viabilità veicolare, ma anche pedonale. Sussistono, quindi, significative circostanze che rendono impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della funzione del bene medesimo”).
A sua volta, nel caso di specie, dalla consulenza di parte allegata all'atto di citazione (cfr. soprattutto la relativa planimetria), non contestata in modo specifico CP_ dall' convenuto, emerge chiaramente che l'area di sedime, catastalmente indicata come strada comunale, di fatto non è più utilizzabile nell'interesse della collettività, tenuto conto della sua oggettiva inaccessibilità essendo stato sopra edificato il fabbricato oggetto di causa, a sua volta adiacente ad altri fabbricati, mentre la strada pubblica per accedere sul piazzale antistante il Santuario di Polsi è
Pagina 4 di 9 n. 809/2024 R.G. Tribunale di Locri.
posizionata in altra, se pur limitrofa, sede, con la conseguente fattuale impossibilità di reimpiego di quella porzione di suolo per fini pubblici.
Sulla base di siffatte conclusioni, deve pertanto affermarsi che quella porzione di suolo deve ritenersi di fatto passata, mediante una sdemanializzazione tacita, al patrimonio disponibile dell'ente pubblico proprietario, anche senza alcuna pronuncia formale che, comunque, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, avrebbe avuto una semplice funzione dichiarativa e non costitutiva (cfr., per un caso analogo a quello di specie, App. Napoli, sez. II, 30/11/2021, n. 4433, in motivazione).
A sua volta, deve ritenersi che la domanda attorea di usucapione, con riguardo al fabbricato indicato in premessa, risulta adeguatamente provata e debba pertanto trovare accoglimento.
Al riguardo, è noto che, anche secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi non solo del corpus ma anche dell'animus. Quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale” (cfr. Cass., sez. II,
27.5.2010, n. 13002; Cass., sez. II, 11.6.2010, n. 14092; Cass., sez. II, 6.8.2004, n.
15145; Cass., sez. II, 13.12.2001, n. 15755).
Ancora, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di usucapione vige la presunzione, posta dall'art. 1142 c.c., della continuità del possesso e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione” (Cass., sez. II, 23.7.2010,
n. 17322; Cass., sez. II, 25.9.2002, n. 13921).
Sempre con riguardo all'onere probatorio si è nello stesso senso affermato che “in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed
Pagina 5 di 9 n. 809/2024 R.G. Tribunale di Locri.
occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (Cass., sez. II, 11.2.2009, n. 3404).
A sua volta, nel caso di specie la parte attrice ha Parte_1
dimostrato di avere esercitato per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente sul bene immobile oggetto di causa il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, trattandosi di fabbricato adibito ad esercizio commerciale di bar gestito dallo stesso Italiano, e sul quale l'odierno attore ha svolto attività di manutenzione per mantenerlo a tale uso.
In tal senso sono assolutamente concordi le dichiarazioni testimoniali in atti, la cui attendibilità è soprattutto avvalorata dal fatto che trattasi di testi estranei alle parti in causa e di avere precisa conoscenza diretta della situazione dei luoghi.
In particolare, le anzidette risultanze probatorie si desumono, chiaramente, dalle dichiarazioni – disinteressate, puntuali e convergenti tra loro – rese dai testi escussi nel corso del giudizio, (cfr. verbale di udienza del 18.03.2025: Testimone_1
“Conosco la parte attrice da quando è nato. Credo che lavora alla Tes_2
Forestale. Frequento spesso da quando sono piccolo il Santuario di Polsi, mio padre era il custode. Sottopostemi in visione le fotografie prodotte da parte attrice il
13.03.2025, riconosco l'immobile ivi illustrato. Si trova dinanzi alla Chiesa del
Santuario di Polsi. Tale immobile viene utilizzato nei giorni di festa al Santuario per la vendita di generi di conforto, come acqua e bibite, per la popolazione che viene al
Santuario, visto che si trova in mezzo alla montagna e non si trova niente. Nelle occasioni in cui ero presente ho sempre visto la parte attrice fare l'anzidetta attività di vendita. Preciso che da più di sessant'anni la sua famiglia svolge l'anzidetta attività e, quindi, la parte attrice stava sul posto fin da quando era piccolo. Preciso ancora che da circa oltre trent'anni la parte attrice svolge ivi l'attività di vendita. In questo periodo non ho mai notato altre persone svolgere l'attività di vendita presso
l'immobile di cui alle fotografie. Non so se la parte attrice abbia fatto attività di manutenzione sull'immobile. La porta di ingresso dell'immobile è munita di chiavi.
ha le chiavi in quanto vi fa ingresso. Ho visto sempre solo lui Parte_1 dentro all'immobile. Preciso che l'immobile era suo e, quindi, non doveva chieder il permesso a nessuno per utilizzarlo”. ADR Avv. Giampaolo: “Da quanto mi ricordo
l'immobile ha sempre avuto la consistenza che si vede nelle foto” ADR Avv.
Pagina 6 di 9 n. 809/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Mandaglio: “Da quanto ne so, l'immobile di cui alle foto è stato costruito prima che io nascessi.”), (cfr. verbale di udienza del 18.03.2025: “A.D.R.: Persona_1
“Conosco parte attrice da quando siamo piccoli, essendo coetanei. Sottopostemi in visione le immagini fotografiche prodotte da parte attrice il 13.03.2025, riconosco
l'immobile ivi illustrato, preciso che dal 1973 mia madre mi portava a Polsi e già
c'era l'immobile di cui alle foto adibito a bar. Allora era gestito dai genitori della parte attrice e lui era presente fin da piccolo e poi, da quando sono morti i genitori, circa venti-quindici anni fa non rammento l'anno preciso, è stato lui a gestire il bar.
Sono a conoscenza che la parte attrice ha fatto piccole attività di manutenzione come dare una mano di vernice. L'immobile si trova sulla piazza della Chiesa di Polsi a sinistra. La porta d'ingresso dell'immobile è munita di chiavi, che si trovano nella disponibilità di e della sua famiglia. Ogni volta che mi sono recato a Polsi Pt_1 ho visto solo od i suoi familiare fare l'attività di bar nell'immobile di cui Pt_1
alle foto, non ho mai visto qualche estraneo svolgere ivi la stessa attività. Che io sappia la parte attrice non ha chiesto il permesso ad alcuno per svolgere ivi l'attività di bar. In particolare aveva iniziato tale attività quando erano morti i suoi genitori”)
e (“ “Conosco parte attrice in quanto mi ha dato incarico Testimone_3 Tes_2 per l'espletamento di una consulenza relativa all'immobile oggetto di causa.
Sottopostemi in visione le immagini fotografiche prodotte in atti da parte attrice, riconosco il posto ivi illustrato. Conosco il luogo in quanto, prima di tutto, la consulenza che ho espletato riguarda l'immobile ivi illustrato che si trova dinanzi alla piazza di Polsi e poi dal 1990 al 2020 ho sempre accompagnato mia moglie a
Polsi e, quindi, ho sempre preso il caffè nel bar che si trova all'interno dell'immobile. Sono quindi a conoscenza che tale bar è sempre stato gestito dal sig.
Italiano. Su questo immobile sono state fatte sicuramente nel frattempo attività di manutenzione, tenuto conto che i materiali che si vedono nelle foto non sono risalenti al 1990 e, comunque, un immobile non può stare per trent'anni senza essere manutentato. Non so se tali opere di manutenzione siano state fatte dal sig. Italiano,
Sono a conoscenza che per accedere all'interno dell'immobile vi è una porta munita di chiave, in quanto quando ho fatto la consulenza la porta era chiusa. In quella occasione non venne aperta in quanto non era necessario accedere all'interno. Non ho mai visto nessun altro utilizzare l'immobile tranne che il sig. . Che io Pt_1
sappia il sig. non deve rendere conto a terze persone della gestione Pt_1
Pagina 7 di 9 n. 809/2024 R.G. Tribunale di Locri.
dell'immobile né ho mai notato altre persone interessarsi allo stesso. Per esempio, ogniqualvolta ho pagato il caffè per me e mia moglie i soldi sono sempre stati dati al sig. Italiano”), i quali hanno così confermato le anzidette circostanze per averle direttamente apprese nei termini come rispettivamente precisati dagli stessi dichiaranti.
Giova evidenziare che il fabbricato è stato sufficientemente individuato nelle testimonianze acquisite mediante la sottoposizione ai testi della apposita documentazione fotografica in atti riproducente lo stesso, sicché non vi è alcun dubbio sulla corrispondenza dell'unità immobiliare cui si sono riferiti i testimoni con le particelle oggetto della domanda.
Il possesso di , dunque, estrinsecatosi attraverso la stabile Parte_1
utilizzazione del fabbricato per adibirlo ad attività commerciale di bar dallo stesso gestito, ha avuto carattere pieno ed esclusivo, non risultando che, né la parte convenuta, né altri, abbiano mai frapposto ingerenze rispetto a tali attività o mosso alcun ostacolo o impedimento nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda.
In conclusione, secondo i principi generali in materia di usucapione, essendovi la prova sia dell'animus possidenti che del corpus possesionis, deve essere dichiarato, in favore di parte attrice, l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto della domanda.
E' prescritta dal legislatore la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Servizio di Pubblicità
Immobiliare).
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte convenuta, nonchè vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del dichiarato valore della controversia e della forma semplificata della fase decisoria, nonché facendo riferimento ai parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 vigenti al momento della decisione, mentre non risulta l'avvenuto pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
Pagina 8 di 9 n. 809/2024 R.G. Tribunale di Locri.
1) dichiara acquisito per intervenuta usucapione da Parte_1
nato il [...] a [...] proprietà per intervenuta usucapione sul CP_1
bene immobile (fabbricato) non censito, sito nel territorio del Comune di CP_1
località Polsi, e ricadente su un area di sedime allibrata in Catasto al foglio 6, particella che, oggetto di rilievo, ha assunto nel libretto di pregeo la CP_2
particella catastale provvisoria AAA di mq 48 del foglio mappale 6;
2) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla refusione delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in € 2.127,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto espressa richiesta.
Così deciso in Locri il 25 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
Pagina 9 di 9