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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1454/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1454/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CASCINO ANGELA FLAVIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASCINO ANGELA FLAVIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 1.12.2012, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 20124 Parte II Serie A n. 229, unione
1 dalla quale sono nate due figlie, , il 1.1.2014 e il Persona_1 Persona_2
24.9.2015, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 12.2.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e quindi la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con le figlie.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento delle figlie minori non è in contrasto con l'interesse di queste ultime e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Con riguardo al riparto delle spese straordinarie, le condizioni proposte con il ricorso introduttivo appaiono rispettose della compartecipazione di ambedue i genitori al mantenimento della prole considerata la disparità economica tra i due genitori e tenuto conto dei prevalenti oneri di gestione e cura che gravano in capo al genitore domiciliatario prevalente.
Sussistendone i presupposti di legge – e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti – deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26.10.1984 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute Controparte_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 229, P. II
Serie A, anno 2012).
- NULLA sulle spese
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1454/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CASCINO ANGELA FLAVIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASCINO ANGELA FLAVIA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 1.12.2012, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 20124 Parte II Serie A n. 229, unione
1 dalla quale sono nate due figlie, , il 1.1.2014 e il Persona_1 Persona_2
24.9.2015, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 12.2.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e quindi la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con le figlie.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento delle figlie minori non è in contrasto con l'interesse di queste ultime e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Con riguardo al riparto delle spese straordinarie, le condizioni proposte con il ricorso introduttivo appaiono rispettose della compartecipazione di ambedue i genitori al mantenimento della prole considerata la disparità economica tra i due genitori e tenuto conto dei prevalenti oneri di gestione e cura che gravano in capo al genitore domiciliatario prevalente.
Sussistendone i presupposti di legge – e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti – deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26.10.1984 e , nato a [...] il [...] alle condizioni contenute Controparte_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 229, P. II
Serie A, anno 2012).
- NULLA sulle spese
2 Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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