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Sentenza 14 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02086/2025REG.PROV.COLL.
N. 08850/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8850 del 2023, proposto da
Azienda Agricola Vagni Clemente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo e Giuseppe Placidi, in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00340/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE e ADER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 780/2021 R.R. l’Azienda agricola Vagni Clemente, produttrice di latte vaccino, impugnava la cartella di pagamento n. 035 2021 00080666 42 000 recante « prelievo latte sulle consegne » riferita alle annate lattiere 2000/01, 2004/05 e 2006/07 e relativi atti presupposti rilevando una pluralità di profili di illegittimità.
Il Tar, con sentenza n. 340 del 14 aprile 2023, accoglieva il ricorso « limitatamente alla lamentata violazione della disciplina unionale delle quote-latte relative alle annate lattiere per cui è causa » con annullamento della cartella impugnata e fatto salvo il potere di GE di rideterminare il prelievo supplementare a carico dell’Azienda.
Il Tar, con riferimento alle censure residue, rilevava:
che relativamente all’annualità 2000/01, interveniva la sentenza del Consiglio di Stato. 1321/2021 che annullava la presupposta determinazione del QRI assegnato all’Azienda disponendo il ricalcolo del prelievo;
che relativamente all’annualità 2004/05 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8663/2022 annullava l’atto di determinazione degli esuberi produttivi e il relativo prelievo supplementare;
che relativamente all’annualità 2006/07 il pagamento veniva richiesto con comunicazione del 19 giugno 2009 cui seguiva la richiesta di rateizzazione del debito il 5 ottobre successivo (procedura non perfezionata) e che i giudizi relativi ai « ricorsi intrapresi » dalla ricorrente venivano definiti con declinatorie di giurisdizione o decreto di perenzione, ovvero senza decisione di merito « suscettibile di fare stato fra le parti » non sussistendo pertanto « ostacoli al ricalcolo del dovuto previa disapplicazione del diritto interno incompatibile ».
L’Azienda impugnava la sentenza di primo grado con appello depositato il 10 novembre 2023 formulando un solo e articolato capo d’impugnazione rubricato « Prescrizione del credito ».
GE si costituiva in giudizio il 27 novembre 2023 sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 19 gennaio 2025 con la quale affermava l’efficacia interruttiva dei giudizi intentati dall’appellante avverso gli atti delle procedure di accertamento e riscossione del debito.
L’appello è incentrato sulle statuizioni della sentenza – pur di accoglimento ma con onere di ricalcolo – che hanno rigettato l’eccezione di prescrizione.
In particolare la sentenza ha affermato che:
« l’Azienda Agricola Vagni Clemente ha intrapreso plurimi contenziosi, con effetto sospensivo ed interruttivo della prescrizione. Dunque, la prescrizione non è maturata. Peraltro, i ricorsi intrapresi dall’odierna ricorrente e a cui si è fatto cenno in precedenza si sono conclusi o con declinatorie di giurisdizione da parte del Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo o con decreti di perenzione: in nessun caso detti giudizi si sono conclusi con una decisione di merito, suscettibile di fare stato tra le parti ».
Sempre secondo l’appellante posto che i giudizi citati da GE e dal Giudice di primo grado
sono stati tutti radicati dall’azienda agricola ricorrente e che non è neppure dato sapere, visto il totale silenzio sul punto, se l’Amministrazione si fosse in allora costituita e in che modo si
fosse difesa, la documentazione prodotta dalla resistente in primo grado non è idonea ad assolvere l’onere probatorio circa l’esistenza di atti interruttivi la prescrizione, e ciò nonostante il fatto che fosse specifico onere delle resistenti provvedervi.
L’appellante con memoria del 20 gennaio successivo disconosceva la portata interruttiva delle vicende giudiziarie allegate da GE limitatamente all’annualità 2000/01 allegando che la sentenza n. 1321/2021 aveva caducato la sola determinazione del QRI non incidendo sulla pretesa creditoria di GE che si sarebbe concretizzata unicamente in caso di accertata, anche in sede di ricalcolo, eccedenza produttiva.
All’esito della pubblica udienza del 20 febbraio 2025 la causa veniva decisa.
L’appellante censura la sentenza impugnata unicamente nella parte in cui disattende la dedotta prescrizione della pretesa dell’amministrazione.
Nelle narrative dell’appello che precedono la formulazione dei sotto-capi d’impugnazione, richiama, in forma generica:
- la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, che imporrebbe agli Stati membri di procedere al ricalcolo dei prelievi rendendo il debito privo dei caratteri di certezza ed esigibilità;
- le conclusioni cui perveniva in sede penale il GIP presso il Tribunale di Roma Paola Di Nicola che riteneva « l’inattendibilità e falsità » dei dati di produzione utilizzati per l’accertamento dei prelievi;
- la sentenza del Tribunale UE del 2 dicembre 2014 nella causa T-661/2011 che confermava la sanzione comminata all’Italia per le irregolarità registrate « nei controlli afferenti il regime delle quote latte » relativamente alle campagne 2004/05, 2005/06 e 2006/07.
Lamenta inoltre che la cartella emessa il 21 settembre 2019 da GE, subentrata all’Agenzia delle Entrate ex art. 4 del D.L. n. 27/2019, veniva notificata senza procedere al ricalcolo del prelievo in conformità alla giurisprudenza comunitaria richiamata.
Il capo d’impugnazione successivamente formulato consta di quattro paragrafi contrassegnati dalle lettere a, b, c. e d.
Con il sotto capo « a. » l’appellante, che riconosce come « la debenza del prelievo supplementare per le singole annate lattiero caseario è stata sempre contestata dall’azienda ricorrente, anche in sede giurisdizionale » (pag. 3 dell’appello), afferma tuttavia che tali iniziative sarebbero inidonee ad interrompere il termine di prescrizione.
A supporto della censura allega la posizione espressa dal Consiglio di Stato con il parere n. 2206/2022 (I Sezione) nella parte in cui afferma che l’effetto interruttivo della prescrizione in pendenza di un giudizio si produce unicamente se la domanda è proposta dal creditore « e non viceversa ».
Rilevato quindi che i giudizi citati da GE venivano tutti « radicati » dall’Azienda, e non è noto se l’amministrazione « si fosse allora costituita e in che modo si fosse difesa » (pag. 8 dell’appello), quanto prodotto in esito all’istruttoria disposta dal giudice di prime cure non assolverebbe l’onere probatorio circa l’esistenza di atti interruttivi.
La censura è infondata.
La questione è stata già affrontata in giurisprudenza e risolta affermando che « è sufficiente sul punto fare applicazione dell’orientamento di questa Sezione espresso da ultimo con le sentenze Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303 (orientamento che ritiene che l’amministrazione ai fini dell’interruzione della prescrizione nel corso di un giudizio debba essere costituita e resistere all’accoglimento della domanda, circostanze invero ricorrenti nella specie per quanto sarà evidenziato di seguito ) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento )» (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64).
La sentenza prosegue affermando che « va, peraltro, escluso, sempre sulla scorta del su menzionato orientamento, che debba trovare, nel caso di specie, applicazione, il comma 3 del già citato art. 2945 cc. (secondo cui “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”). Se, infatti, appare fuori di dubbio che la perenzione sia equiparabile all’estinzione del giudizio (come ritenuto da ultimo da Cass. civ., Sez. Un., 31 maggio 2022, n. 17619) l’effetto solo immediatamente interruttivo della prescrizione disegnato dalla disposizione in parola (con esclusione dell’effetto sospensivo fino alla definizione del giudizio) non opera nell’ipotesi in cui la vicenda estintiva dipenda dall’inerzia di una parte (in questo caso la parte appellata già ricorrente nel giudizio conclusosi con il decreto di perenzione) che non ha interesse a conservare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta. Ciò sulla scorta della considerazione che la perdita dell’effetto interruttivo permanente (con il conseguente rischio di vedere estinto per prescrizione il diritto di credito) costituisce, in realtà, una sanzione per il creditore che abbia agito in giudizio senza poi svolgere idonea attività processuale; sanzione che, pertanto, non potrebbe essere applicata per analogia quando il creditore sia invece l’amministrazione convenuta, la quale abbia chiesto la reiezione del ricorso con una domanda implicita di accertamento positivo del credito e intenda procedere, una volta estintosi il giudizio, alla riscossione coattiva sulla base della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Dette considerazioni paiono, peraltro, da confermare anche alla luce della concreta operatività dell’istituto della perenzione del processo amministrativo ex art. 81 e ss. c.p.a.. Infatti, quest’ultimo, per come disegnato, prevede che solo il ricorrente possa dichiarare, a seguito di comunicazione di avviso di perenzione quinquennale, di avere interesse alla decisione (art. 82, comma 2 c.p.a.) con la conseguenza che la parte resistente, anche se ne avesse un concreto interesse, non sarebbe in condizione di opporsi alla perenzione e, quindi, di impedire che con l’estinzione del processo amministrativo venga meno anche l’effetto interruttivo-sospensivo ex art. 2945 comma 2 c.c.. » (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64)
Per le ragioni evidenziate con la decisione sopra richiamata deve ritenersi l’infondatezza tanto delle censure di cui al sotto-capo « b. » con il quale l’appellante deduce che, in ogni caso, non potrebbero interrompere il decorso della prescrizione i giudizi definiti con decreto di perenzione, quanto del sotto-capo « c. » con il quale, premesso che il debito sarebbe definitivamente prescritto anche riconoscendo l’operatività del termine decennale, si afferma che in materia di quote latte troverebbe applicazione il termine quadriennale di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 2988/1995.
Con il sotto-capo « d. » l’appellante deduce infine che gli interessi si prescriverebbero in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, b. 4, c.c..
La censura è infondata sulla sorte capitale per l’applicazione del termine decennale (da giurisprudenza costante di questo giudice ) sulla sorte capitale ed altresì posto che gli atti interruttivi, nella specie i già evocati giudizi intentati dalla parte, si incardinavano precedentemente allo spirare del termine invocato e che la successiva notifica dell’ intimazione è tempestiva in quanto calcolata dalla definizione dei giudizi relativi alle singole annualità .
Deve infatti rilevarsi che:
- quanto alla campagna 2000/01, la sentenza del Consiglio di Stato. 1321/2021 interveniva in sede di impugnazione della sentenza del Tar Lazio resa nel giudizio n. 17898/2000 e l’amministrazione era costituita e resistente;
- quanto alla campagna la 2004/05 la sentenza del Consiglio di Stato n. 8663/2022 interveniva in sede di impugnazione della sentenza del Tar Lombardia – Sezione staccata di Brescia resa nel giudizio n. 1087/2005 e l’amministrazione era costituita e resistente;
- quanto infine alla campagna 2006/07 l’appellante proponeva impugnazione dinanzi al Tar Lazio con ricorso iscritto al n. 10392/2007 definito con decreto di perenzione n. 518/2017 del 9 febbraio 2017 con amministrazione costituita e resistente (come evidenziato nelle premesse dell’atto ).
Avuto riguardo alla data di instaurazione e definizione dei richiamati giudizi, non può che rilevarsi come l’intimazione di pagamento notificata nel 2021,anche tenuto conto dell’effetto sospensivo prima richiamato, sia intervenuta precedentemente allo spirare dell’invocato termine quinquennale.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con la condanna dell’appellarne al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO